Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1057 Codice Civile: Passaggio di vie funicolari

    Articolo 1057 Codice Civile: Passaggio di vie funicolari

    Art. 1057 c.c. – Passaggio di vie funicolari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.

  • Articolo 1058 Codice Civile: Modi di costituzione

    Articolo 1058 Codice Civile: Modi di costituzione

    Art. 1058 c.c. – Modi di costituzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.

  • Art. 1059 c.c.: Servitù concessa da uno dei comproprietari

    Art. 1059 c.c.: Servitù concessa da uno dei comproprietari

    Art. 1059 c.c. – Servitù concessa da uno dei comproprietari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l’hanno anch’essi concessa unitamente o separatamente.

    La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all’esercizio del diritto concesso.

  • Articolo 1061 Codice Civile: Servitù non apparenti

    Articolo 1061 Codice Civile: Servitù non apparenti

    Art. 1061 c.c. – Servitù non apparenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

    Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

  • Articolo 1062 Codice Civile: Destinazione del padre di famiglia

    Articolo 1062 Codice Civile: Destinazione del padre di famiglia

    Art. 1062 c.c. – Destinazione del padre di famiglia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La destinazione del padre di famiglia ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

    Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s’intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

  • Art. 1053 Codice Civile: Indennità

    Art. 1053 Codice Civile: Indennità

    Art. 1053 c.c. – Indennità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.

    Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d’imprendere le opere o d’iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell’art. 1038.

  • Articolo 1049 Codice Civile: Somministrazione di acqua a un edificio

    Articolo 1049 Codice Civile: Somministrazione di acqua a un edificio

    Art. 1049 c.c. Somministrazione di acqua a un edificio

    In vigore

    Se a una casa o alle sue dipendenze manca l’acqua necessaria per l’alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l’acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette. Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell’acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un’annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell’articolo 1038. In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della derivazione e l’indennità dovuta. Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può essere soppressa su istanza dell’una o dell’altra parte.

  • Articolo 1050 Codice Civile: Somministrazione di acqua a un fondo

    Articolo 1050 Codice Civile: Somministrazione di acqua a un fondo

    Art. 1050 c.c. – Somministrazione di acqua a un fondo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme stabilite dall’articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.

    Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.

  • Articolo 1051 Codice Civile: Passaggio coattivo

    Articolo 1051 Codice Civile: Passaggio coattivo

    Art. 1051 c.c. Passaggio coattivo

    In vigore

    Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

  • Art. 1052 c.c.: Passaggio coattivo a favore di fondo non intercl

    Art. 1052 c.c.: Passaggio coattivo a favore di fondo non intercl

    Art. 1052 c.c. – Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni dell’articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.

    Il passaggio può essere concesso dall’autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria.

  • Art. 1054 c.c.: Interclusione per effetto di alienazione o di divisione

    Art. 1054 c.c.: Interclusione per effetto di alienazione o di divisione

    Art. 1054 c.c. – Interclusione per effetto di alienazione o di divisione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall’altro contraente il passaggio senza alcuna indennità.

    La stessa norma si applica in caso di divisione.

  • Articolo 1055 Codice Civile: Cessazione dell’interclusione

    Articolo 1055 Codice Civile: Cessazione dell’interclusione

    Art. 1055 c.c. – Cessazione dell’interclusione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest’ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l’autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l’indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall’anno successivo.

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