Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 145-bis D.Lgs. 209/2005 – Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell' articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall' articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 . Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.

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In sintesi

  • I dati registrati da scatole nere e dispositivi elettronici conformi al regolamento IVASS fanno piena prova nei procedimenti civili dei fatti che attestano.
  • La parte contro cui sono prodotti può dimostrare il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo.
  • I dati sono gestiti da provider di telematica assicurativa segnalati all'IVASS.
  • L'interoperabilita' e' garantita tra compagnie diverse per consentire la portabilità degli sconti.
  • Il trattamento dati segue il GDPR e le linee guida del Garante privacy.
Indice dei contenuti

La scatola nera nel sistema RC auto

La scatola nera (event data recorder) e' un dispositivo elettronico installato a bordo del veicolo che registra parametri di guida e dati di sinistro: velocità, accelerazione, posizione GPS, urti, brusche frenate. Introdotta in Italia come dispositivo opzionale che da' diritto a sconto sul premio, e' diventata strumento probatorio centrale grazie all'art. 145-bis, introdotto dalla legge concorrenza 2017 e affinato da successivi interventi.

La piena prova nei procedimenti civili

Le risultanze della scatola nera fanno piena prova dei fatti a cui si riferiscono. La formula richiama l'art. 2700 c.c. per gli atti pubblici, ma con peculiarità: la piena prova vale fino a prova contraria. Chi vuole contestare deve dimostrare malfunzionamento (guasto tecnico) o manomissione (alterazione fraudolenta). Le risultanze sono rese fruibili a entrambe le parti del giudizio, in coerenza con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.).

Caratteristiche tecniche e omologazione

Il rinvio agli articoli 132-ter, comma 1, lettere b) e c) e' funzionale: la scatola nera deve avere caratteristiche stabilite dall'IVASS con regolamento, deve essere installata e manutenuta da soggetti accreditati, e i dati devono essere registrati con modalità che ne garantiscano integrità e autenticità. Le scatole nere preesistenti alla normativa attuale sono equiparate se equivalenti per caratteristiche.

I provider di telematica assicurativa

I dati sono gestiti da operatori specializzati (provider di telematica assicurativa), segnalati all'IVASS dalle compagnie che ne utilizzano i servizi. Il provider garantisce sicurezza nella raccolta, conservazione e trasmissione dei dati. Il rapporto tra compagnia, provider e assicurato e' regolato da contratti che chiariscono titolarità del trattamento, finalità, durata, modalità di accesso.

Interoperabilità e portabilità

Storicamente il problema delle scatole nere era la prigionia commerciale: cambiare compagnia comportava perdere lo storico di guida virtuoso. La legge ha imposto interoperabilità e portabilità: l'assicurato che cambia compagnia mantiene il dispositivo e lo storico, beneficiando dello sconto presso la nuova impresa. Il sistema favorisce concorrenza nel mercato RC auto.

Profili privacy

Il trattamento dei dati raccolti rientra nel GDPR e nelle linee guida del Garante privacy (provvedimento 70/2018 e successivi). L'assicurato deve essere informato di finalità (tariffazione, ricostruzione sinistri, prevenzione frodi), durata di conservazione, soggetti destinatari. Ha diritto di accedere ai propri dati, chiedere rettifica e portabilità. La compagnia non può usare i dati per finalità non dichiarate (es. profilazione marketing).

Esempio applicativo

Tizio, assicurato con scatola nera, ha un sinistro a un incrocio. La scatola nera registra che Tizio procedeva a 30 km/h e ha frenato dopo la collisione, mentre l'altro veicolo procedeva a 80 km/h e non ha frenato. I dati sono trasmessi al perito della compagnia e alla controparte. Il giudice fonda la sentenza di accertamento delle responsabilità sui dati elettronici, riconoscendo responsabilità integrale al conducente che ha violato la precedenza e superato i limiti.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio - sinistro a incrocio con dati elettronici

Caso 2: Caso Caia - contestazione di manomissione

Domande frequenti

La scatola nera può essere usata anche in sede penale?

Il valore di piena prova ex 145-bis riguarda il processo civile. In sede penale i dati sono comunque valutati dal giudice come prova documentale, con eventuali approfondimenti tecnici. Sono utilizzati anche nelle indagini per ricostruire la dinamica.

Posso contestare i dati della scatola nera?

Sì, dimostrando malfunzionamento o manomissione. Servono perizia tecnica indipendente e indizi concreti. La mera affermazione non basta: la giurisprudenza richiede prova rigorosa di vizi tecnici o alterazioni.

Cosa succede se cambio compagnia?

Il dispositivo resta installato sul veicolo e lo storico di guida e' trasferito alla nuova compagnia attraverso il provider di telematica. Mantieni eventuali sconti maturati per guida virtuosa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 23 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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