Autore: Andrea Marton

  • Art. 197 D.Lgs. 209/2005 – Vigilanza sull’attuazione del programma di attività

    Art. 197 D.Lgs. 209/2005 – Vigilanza sull’attuazione del programma di attività

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all' IVASS una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.

    2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l' IVASS può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.

    ((

    3. L'impresa comunica all'IVASS ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonché nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall'articolo 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione dell'IVASS secondo la procedura stabilita con regolamento.

    ))

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi.

  • Art. 96 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

    Art. 96 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Nell' articolo 636 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

  • Art. 103 D.Lgs. 42/2004 – Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

    Art. 103 D.Lgs. 42/2004 – Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.

    2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.

    3. 3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano: a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c); c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati. d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

    4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

  • Art. 157 D.Lgs. 209/2005 – Ruolo dei periti assicurativi

    Art. 157 D.Lgs. 209/2005 – Ruolo dei periti assicurativi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' CONSAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.

    2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.

  • Art. 139 Codice della Navigazione – Stazzatura all’estero

    Art. 139 Codice della Navigazione – Stazzatura all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ministro per le comunicazioni può autorizzare la stazzatura all'estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi fra porti stranieri prima di approdare nel Regno. La stazzatura all'estero può, previa autorizzazione del ministro per le comunicazioni, essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto del Regno, entro il termine stabilito dal regolamento.

  • Art. 104 L. 689/1981 – Nuovo testo degli articoli 163 , 175 e 237 del codice penale

    Art. 104 L. 689/1981 – Nuovo testo degli articoli 163 , 175 e 237 del codice penale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Nota: gli importi in lire sono quelli della novella del 1981. Nel testo vigente dell’art. 237 c.p. la cauzione di buona condotta è una somma non inferiore a 103,29 euro né superiore a 2.065,83 euro.

    Gli articoli 163 , 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art.

    163. – (Sospensione condizionale della pena). – Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi". "Art.

    175. – (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). – Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie". "Art.

    237. – (Cauzione di buona condotta). – La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, né superiore a lire quattro milioni. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata".

  • Art. 149 D.Lgs. 209/2005 – Procedura di risarcimento diretto

    Art. 149 D.Lgs. 209/2005 – Procedura di risarcimento diretto

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

    2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

    3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

    4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

    5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

    6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

  • Art. 242 Codice Civile: Principio di prova per iscritto

    Art. 242 Codice Civile: Principio di prova per iscritto

    Art. 242 c.c. [Principio di prova per iscritto] (1)

    Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

    [Abrogato]

  • Art. 60 D.Lgs. 42/2004 – Acquisto in via di prelazione

    Art. 60 D.Lgs. 42/2004 – Acquisto in via di prelazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati , hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento .

    2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.

    3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

    4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

    5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

  • Art. 151 D.Lgs. 209/2005 – Procedura

    Art. 151 D.Lgs. 209/2005 – Procedura

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

    2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

    3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.

    4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.

    5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.

  • Art. 130 D.Lgs. 42/2004 – Disposizioni regolamentari precedenti

    Art. 130 D.Lgs. 42/2004 – Disposizioni regolamentari precedenti

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 , e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

  • Art. 301 D.P.R. 115/2002 – (R) Abrogazioni di norme secondarie

    Art. 301 D.P.R. 115/2002 – (R) Abrogazioni di norme secondarie

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: – l' articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 ; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.; – il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708 ; – il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 ; – il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25 ; – l' articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549 ; – gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ; – il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981 ; – il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.; – del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110; – il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820 ; – il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103 ; – gli articoli 1 , 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 ; – il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564 ; – gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334 ; – il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347 ; – il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327 ; – il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601 ; – del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1 , limitatamente alle parole: " dall' articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 , dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ; "; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli"; – il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466 ; – l' articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204 .