Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1122 c.c.: Opere su parti di proprietà o uso individuale

    Art. 1122 c.c.: Opere su parti di proprietà o uso individuale

    Art. 1122 c.c. Opere su parti di proprietà o uso individuale

    In vigore

    (1) Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.

    Spiegazione

    Nel condominio, il singolo condòmino, nelle parti di proprietà o uso individuale (il proprio appartamento), non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni o che pregiudichino la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio. Deve darne preventiva notizia all’amministratore, che riferisce all’assemblea.

    Come funziona e quando si applica

    È il limite ai poteri del proprietario dell’unità immobiliare a tutela dell’edificio condominiale. Si collega all’art. 1120 (innovazioni sulle parti comuni) e all’art. 1102 (uso della cosa comune). Le opere lesive possono essere inibite e il condòmino tenuto al ripristino.

    Esempio pratico

    Chi accorpa due appartamenti rimuovendo una parete portante, compromettendo la stabilità dell’edificio, viola l’art. 1122 e può essere obbligato al ripristino.

    Domande frequenti

    Posso fare lavori nel mio appartamento in condominio?

    Sì, ma senza danneggiare le parti comuni né pregiudicare stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell’edificio; va data preventiva notizia all’amministratore.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Nel condominio, il singolo condòmino, nelle parti di proprietà o uso individuale (il proprio appartamento), non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni o che pregiudichino la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio. Deve darne preventiva notizia all’amministratore, che riferisce all’assemblea.

    Come funziona e quando si applica

    È il limite ai poteri del proprietario dell’unità immobiliare a tutela dell’edificio condominiale. Si collega all’art. 1120 (innovazioni sulle parti comuni) e all’art. 1102 (uso della cosa comune). Le opere lesive possono essere inibite e il condòmino tenuto al ripristino.

    Esempio pratico

    Chi accorpa due appartamenti rimuovendo una parete portante, compromettendo la stabilità dell’edificio, viola l’art. 1122 e può essere obbligato al ripristino.

    Domande frequenti

    Posso fare lavori nel mio appartamento in condominio?

    Sì, ma senza danneggiare le parti comuni né pregiudicare stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell’edificio; va data preventiva notizia all’amministratore.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1123 Codice Civile: Ripartizione delle spese

    Articolo 1123 Codice Civile: Ripartizione delle spese

    Art. 1123 c.c. – Ripartizione delle spese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

    Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

    Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

  • Art. 1124 c.c.: Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

    Art. 1124 c.c.: Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

    Art. 1124 c.c. – Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo .

    Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

  • Art. 1125 c.c.: Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

    Art. 1125 c.c.: Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

    Art. 1125 c.c. – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

  • Articolo 1119 Codice Civile: Indivisibilità

    Articolo 1119 Codice Civile: Indivisibilità

    Art. 1119 c.c. – Indivisibilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio .

  • Articolo 1120 Codice Civile: Innovazioni

    Articolo 1120 Codice Civile: Innovazioni

    Art. 1120 c.c. Innovazioni

    In vigore

    I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonchè per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. (1) L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. (1) Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

  • Articolo 1115 Codice Civile: Obbligazioni solidali dei partecipanti

    Articolo 1115 Codice Civile: Obbligazioni solidali dei partecipanti

    Art. 1115 c.c. Obbligazioni solidali dei partecipanti

    In vigore

    Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l’anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.

  • Art. 1116 c.c.: Applicabilità delle norme sulla divisione eredit

    Art. 1116 c.c.: Applicabilità delle norme sulla divisione eredit

    Art. 1116 c.c. – Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.

  • Articolo 1117 Codice Civile: Parti comuni dell’edificio

    Articolo 1117 Codice Civile: Parti comuni dell’edificio

    Art. 1117 c.c. Parti comuni dell’edificio

    In vigore

    Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonchè i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

  • Art. 1118 c.c.: Diritti dei partecipanti sulle cose comuni

    Art. 1118 c.c.: Diritti dei partecipanti sulle cose comuni

    Art. 1118 c.c. Diritti dei partecipanti sulle cose comuni

    In vigore

    Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

  • Articolo 1111 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Articolo 1111 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Art. 1111 c.c. Scioglimento della comunione

    In vigore

    Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

  • Articolo 1112 Codice Civile: Cose non soggette a divisione

    Articolo 1112 Codice Civile: Cose non soggette a divisione

    Art. 1112 c.c. – Cose non soggette a divisione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.