Art. 1122 c.c. Opere su parti di proprietà o uso individuale
In vigore
(1) Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.
Spiegazione
Nel condominio, il singolo condòmino, nelle parti di proprietà o uso individuale (il proprio appartamento), non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni o che pregiudichino la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio. Deve darne preventiva notizia all’amministratore, che riferisce all’assemblea.
Come funziona e quando si applica
È il limite ai poteri del proprietario dell’unità immobiliare a tutela dell’edificio condominiale. Si collega all’art. 1120 (innovazioni sulle parti comuni) e all’art. 1102 (uso della cosa comune). Le opere lesive possono essere inibite e il condòmino tenuto al ripristino.
Esempio pratico
Chi accorpa due appartamenti rimuovendo una parete portante, compromettendo la stabilità dell’edificio, viola l’art. 1122 e può essere obbligato al ripristino.
Domande frequenti
Posso fare lavori nel mio appartamento in condominio?
Sì, ma senza danneggiare le parti comuni né pregiudicare stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell’edificio; va data preventiva notizia all’amministratore.
Norme collegate
- Art. 1120 c.c. – Innovazioni
- Art. 1102 c.c. – Uso della cosa comune
- Art. 1117 c.c. – Parti comuni dell’edificio
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Spiegazione
Nel condominio, il singolo condòmino, nelle parti di proprietà o uso individuale (il proprio appartamento), non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni o che pregiudichino la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio. Deve darne preventiva notizia all’amministratore, che riferisce all’assemblea.
Come funziona e quando si applica
È il limite ai poteri del proprietario dell’unità immobiliare a tutela dell’edificio condominiale. Si collega all’art. 1120 (innovazioni sulle parti comuni) e all’art. 1102 (uso della cosa comune). Le opere lesive possono essere inibite e il condòmino tenuto al ripristino.
Esempio pratico
Chi accorpa due appartamenti rimuovendo una parete portante, compromettendo la stabilità dell’edificio, viola l’art. 1122 e può essere obbligato al ripristino.
Domande frequenti
Posso fare lavori nel mio appartamento in condominio?
Sì, ma senza danneggiare le parti comuni né pregiudicare stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell’edificio; va data preventiva notizia all’amministratore.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.