Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1151 Codice Civile: Pagamento delle indennità

    Articolo 1151 Codice Civile: Pagamento delle indennità

    Art. 1151 c.c. – Pagamento delle indennità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall’articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.

  • Articolo 1150 Codice Civile: Riparazioni, miglioramenti e addizioni

    Articolo 1150 Codice Civile: Riparazioni, miglioramenti e addizioni

    Art. 1150 c.c. Riparazioni, miglioramenti e addizioni

    In vigore

    Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione. L’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore. Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta. Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell’articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un’indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa.

  • Articolo 1142 Codice Civile: Presunzione di possesso intermedio

    Articolo 1142 Codice Civile: Presunzione di possesso intermedio

    Art. 1142 c.c. – Presunzione di possesso intermedio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

  • Articolo 1143 Codice Civile: Presunzione di possesso anteriore

    Articolo 1143 Codice Civile: Presunzione di possesso anteriore

    Art. 1143 c.c. – Presunzione di possesso anteriore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.

  • Articolo 1144 Codice Civile: Atti di tolleranza

    Articolo 1144 Codice Civile: Atti di tolleranza

    Art. 1144 c.c. – Atti di tolleranza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.

  • Art. 1140 Codice Civile: Possesso

    Art. 1140 Codice Civile: Possesso

    Art. 1140 c.c. – Possesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

    Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

  • Articolo 1139 Codice Civile: Rinvio alle norme sulla comunione

    Articolo 1139 Codice Civile: Rinvio alle norme sulla comunione

    Art. 1139 c.c. – Rinvio alle norme sulla comunione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.

  • Articolo 1141 Codice Civile: Mutamento della detenzione in possesso

    Articolo 1141 Codice Civile: Mutamento della detenzione in possesso

    Art. 1141 c.c. – Mutamento della detenzione in possesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

    Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finchè il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.

  • Articolo 1134 Codice Civile: Gestione di iniziativa individuale

    Articolo 1134 Codice Civile: Gestione di iniziativa individuale

    Art. 1134 c.c. – Gestione di iniziativa individuale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente .

  • Articolo 1135 Codice Civile: Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

    Articolo 1135 Codice Civile: Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

    Art. 1135 c.c. Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

    In vigore

    Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione; 2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti (1). (2) L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonchè di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato. (3)

  • Art. 1136 c.c.: Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

    Art. 1136 c.c.: Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

    Art. 1136 c.c. Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

    In vigore

    deliberazioni (1) L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonchè 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore.

  • Art. 1137 c.c.: Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

    Art. 1137 c.c.: Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

    Art. 1137 c.c. – Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

    Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

    L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

    L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I del codice di procedura civile.

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