Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1173 Codice Civile: Fonti delle obbligazioni

    Articolo 1173 Codice Civile: Fonti delle obbligazioni

    Art. 1173 c.c. – Fonti delle obbligazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

  • Articolo 1171 Codice Civile: Denuncia di nuova opera

    Articolo 1171 Codice Civile: Denuncia di nuova opera

    Art. 1171 c.c. – Denunzia di nuova opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

    L’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.

  • Articolo 1172 Codice Civile: Denuncia di danno temuto

    Articolo 1172 Codice Civile: Denuncia di danno temuto

    Art. 1172 c.c. – Denunzia di danno temuto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.

    L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.

  • Articolo 1163 Codice Civile: Vizi del possesso

    Articolo 1163 Codice Civile: Vizi del possesso

    Art. 1163 c.c. – Vizi del possesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

  • Articolo 1164 Codice Civile: Interversione del possesso

    Articolo 1164 Codice Civile: Interversione del possesso

    Art. 1164 c.c. Interversione del possesso

    In vigore

    Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.

  • Articolo 1165 Codice Civile: Applicazione di norme sulla prescrizione

    Articolo 1165 Codice Civile: Applicazione di norme sulla prescrizione

    Art. 1165 c.c. – Applicazione di norme sulla prescrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.

  • Art. 1166 c.c.: Inefficacia delle cause di impedimento e di sosp

    Art. 1166 c.c.: Inefficacia delle cause di impedimento e di sosp

    Art. 1166 c.c. – Inefficacia delle cause d’impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né l’impedimento derivante da condizione o da termine, né le cause di sospensione indicate dall’art. 2942.

    L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti.

  • Art. 1167 c.c.: Interruzione dell’usucapione per perdita di poss

    Art. 1167 c.c.: Interruzione dell’usucapione per perdita di poss

    Art. 1167 c.c. – Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.

    L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.

  • Art. 1158 c.c.: Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali

    Art. 1158 c.c.: Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali

    Art. 1158 c.c. – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

  • Articolo 1159 Codice Civile: Usucapione decennale

    Articolo 1159 Codice Civile: Usucapione decennale

    Art. 1159 c.c. Usucapione decennale

    In vigore

    Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

  • Articolo 1160 Codice Civile: Usucapione delle universalità di mobili

    Articolo 1160 Codice Civile: Usucapione delle universalità di mobili

    Art. 1160 c.c. – Usucapione delle universalità di mobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usucapione di un’universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.

    Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

  • Articolo 1161 Codice Civile: Usucapione dei beni mobili

    Articolo 1161 Codice Civile: Usucapione dei beni mobili

    Art. 1161 c.c. – Usucapione dei beni mobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

    Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.