Autore: Andrea Marton

  • Art. 147 Codice della Navigazione – Designazione di rappresentante

    Art. 147 Codice della Navigazione – Designazione di rappresentante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l'ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità marittima, si intende domiciliato. Nello stesso caso, l'autorità marittima e quella preposta all'esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante.

  • Art. 25 D.Lgs. 42/2004 – Conferenza di servizi

    Art. 25 D.Lgs. 42/2004 – Conferenza di servizi

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto , sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21 .

    ((

    2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

    ))

    3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

  • Art. 235 D.P.R. 115/2002

    Art. 235 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese … dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

    2. Se l'invito al pagamento delle spese … si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell' articolo 143 del codice di procedura civile , annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.

    3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.

  • Art. 113 Codice della Navigazione – Organizzazione e disciplina del personale marittimo

    Art. 113 Codice della Navigazione – Organizzazione e disciplina del personale marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l'amministrazione della marina mercantile.

  • Art. 193 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di altri Stati membri

    Art. 193 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di altri Stati membri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.

    1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.

    1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza

    2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

    3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.

    4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'IVASS può adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

    6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.

    7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. 7-bis, L'impresa di assicurazione è tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7.

  • Art. 30 D.Lgs. 42/2004 – Obblighi conservativi

    Art. 30 D.Lgs. 42/2004 – Obblighi conservativi

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

    2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.

    3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

    4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.

  • Art. 104 Codice della Navigazione – Responsabilità durante il rimorchio

    Art. 104 Codice della Navigazione – Responsabilità durante il rimorchio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili. Dei danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l'armatore del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili. Quando la direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei comma precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l'armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al comandante di un elemento rimorchiato.

  • Art. 149-bis D.Lgs. 209/2005 – (Trasparenza delle procedure di risarcimento)

    Art. 149-bis D.Lgs. 209/2005 – (Trasparenza delle procedure di risarcimento)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , che ha eseguito le riparazioni))

  • Art. 182 D.Lgs. 209/2005 – Pubblicità dei prodotti assicurativi

    Art. 182 D.Lgs. 209/2005 – Pubblicità dei prodotti assicurativi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.(45)

    2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2020, N. 187 .

    4. L' IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

    5. L' IVASS vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

    6. L' IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.

    7. L' IVASS, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

  • Art. 141 Codice della Navigazione – Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti

    Art. 141 Codice della Navigazione – Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero. Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome. Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

  • Art. 123 D.Lgs. 209/2005 – Natanti

    Art. 123 D.Lgs. 209/2005 – Natanti

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall' articolo 2054 del codice civile , compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell' IVASS , individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.

    2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

    3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

    4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

  • Art. 170 Codice della Navigazione – Contenuto del ruolo di equipaggio

    Art. 170 Codice della Navigazione – Contenuto del ruolo di equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ruolo di equipaggio deve contenere: 1) il nome della nave; 2) il nome dell'armatore; 3) l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'articolo 267; 4) l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento; 5) l'elenco delle persone dell'equipaggio, con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso; 6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.