- Il passavanti provvisorio è un documento abilitante temporaneo che sostituisce l'atto di nazionalità in caso di urgenza, rilasciato per navi di nuova costruzione, per navi provenienti da registro straniero o per unità il cui documento originario sia andato smarrito o distrutto.
- Per le navi provenienti da registro straniero, il passavanti può essere rilasciato anche prima della formale immatricolazione in Italia, a condizione che l'autorità straniera attesti l'avvio della cancellazione e la consegna dell'atto di nazionalità straniero.
- Qualora non sia possibile acquisire tale dichiarazione straniera, la durata del passavanti è limitata a massimo 60 giorni con indicazione dei motivi; altrimenti la durata massima è di un anno.
- Il passavanti è rilasciato in Italia dagli uffici marittimi che tengono le matricole, e all'estero dai consolati italiani; entrambi fissano la durata in rapporto ai tempi necessari per il documento definitivo.
- La norma è stata interessata dal D.Lgs. 221/2016, che condiziona l'efficacia delle disposizioni agevolative alle imprese alla previa autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 152 Codice della Navigazione — Rilascio del passavanti provvisorio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto. Qualora non sia possibile acquisire espressa dichiarazione da parte dell'autorità marittima o consolare straniera dell'avvenuta presa in consegna da parte di quest'ultima dell'atto di nazionalità, o altro documento equipollente, la durata del passavanti provvisorio non potrà essere superiore a sessanta giorni e dovrà riportare i motivi della mancata acquisizione della dichiarazione di cui sopra. Il passavanti provvisorio sarà rinnovabile secondo quanto previsto ai periodi dal primo al terzo previo ottenimento del rilascio del relativo certificato di cancellazione dalle matricole dell'autorità marittima straniera ai fini dell'immatricolazione nei registri nazionali. 87 Il passavanti è rilasciato nel Regno dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici consolari. Le autorità predette fissano la durata della validità del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalità. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. ————— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "L'efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, è subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato".
Stesso numero, altri codici
- Art. 152 Cod. Amb. — poteri di controllo e sostitutivi
- Art. 152 D.Lgs. 209/2005 — Mandatario per la liquidazione dei sinistri
- Art. 152 D.Lgs. 42/2004 — Interventi soggetti a particolari prescrizioni
- Art. 152 Codice Civile: Separazione per condanna penale
- Articolo 152 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 152 C.d.S.: Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
Commento
Ratio e funzione del passavanti provvisorio
L'articolo 152 del Codice della navigazione disciplina il passavanti provvisorio, strumento di flessibilità operativa che consente alle navi di navigare legalmente anche quando l'atto di nazionalità definitivo non sia ancora disponibile o sia venuto meno per cause accidentali. In assenza di questo istituto, le navi di nuova costruzione dovrebbero attendere il completamento dell'iter burocratico di immatricolazione prima di muoversi dal cantiere, con evidenti pregiudizi economici per gli armatori. Analogamente, le navi acquistate all'estero sarebbero costrette a operare in una situazione di limbo documentale durante la transizione da un registro all'altro.
Le ipotesi di rilascio
La norma individua tre distinte ipotesi in cui può essere rilasciato il passavanti. La prima riguarda le navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano già state immatricolate in Italia: si tratta del caso ordinario, in cui il passavanti copre il lasso di tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalità definitivo da parte del direttore marittimo. La seconda ipotesi, introdotta in un secondo momento nel testo, riguarda specificamente le navi provenienti da registro straniero che non siano ancora state formalmente immatricolate in Italia ma per le quali vi sia una dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera attestante: (a) che il venditore ha avanzato richiesta di cancellazione dal registro estero secondo le procedure ivi vigenti; (b) che l'atto di nazionalità straniero o documento equivalente è stato preso in consegna dall'autorità competente. In presenza di questa dichiarazione, il passavanti può essere rilasciato anche ante immatricolazione, anticipando l'efficacia del documento italiano. La terza ipotesi è quella della perdita del documento: il passavanti è rilasciato anche quando l'atto di nazionalità sia andato smarrito o distrutto, garantendo la continuità operativa dell'unità in attesa del rilascio del duplicato.
Il limite dei 60 giorni in assenza della dichiarazione straniera
Quando non sia possibile acquisire la dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera sull'avvenuta presa in consegna dell'atto, la durata del passavanti non può superare i 60 giorni, con obbligo di indicare nel documento stesso i motivi per cui tale dichiarazione non è stata ottenuta. Si tratta di una cautela giustificata dalla necessità di evitare che la nave possa trovarsi, anche solo temporaneamente, con doppia documentazione — quella italiana provvisoria e quella straniera ancora formalmente valida — creando incertezze giurisdizionali. Il rinnovo del passavanti in questa situazione è subordinato all'ottenimento del certificato di cancellazione dalle matricole straniere ai fini dell'immatricolazione nei registri nazionali.
Competenza al rilascio e durata massima
In Italia, il passavanti è rilasciato dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, ossia le stesse direzioni marittime competenti per l'immatricolazione ordinaria. All'estero, il rilascio compete agli uffici consolari italiani, analogamente a quanto previsto per l'iscrizione consolare di cui all'art. 148. Entrambe le autorità fissano la durata del passavanti in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalità definitivo, con il limite assoluto di un anno. Tale limite vuole evitare che il documento provvisorio si trasformi di fatto in un documento permanente, eludendo i requisiti formali dell'iscrizione e del rilascio dell'atto definitivo.
Il D.Lgs. 221/2016 e i profili di diritto europeo
Il testo dell'articolo riporta un aggiornamento relativo al D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221, il quale ha precisato che l'efficacia delle disposizioni del decreto che prevedono agevolazioni alle imprese è condizionata alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE in materia di aiuti di Stato. Questo riferimento è rilevante per le disposizioni connesse ai registri speciali e ai regimi agevolativi per l'armamento italiano che si intrecciano con la disciplina del passavanti, sottolineando come il diritto europeo della concorrenza condizioni anche aspetti dell'amministrazione marittima nazionale.
Casi pratici
Caso 1: Passavanti per nave di nuova costruzione in attesa di immatricolazione
Tizio ha acquistato una nave da carico completata in un cantiere di Genova; le pratiche di immatricolazione sono in corso ma richiedono alcune settimane. Per consentire il trasferimento dell'unità al porto di Palermo dove sarà operativa, l'ufficio marittimo genovese rilascia un passavanti provvisorio della durata di 90 giorni, termine stimato sufficiente per il completamento dell'iter e il rilascio dell'atto di nazionalità definitivo.
Caso 2: Passavanti ante immatricolazione con dichiarazione consolare straniera
Caio acquista da un armatore greco una nave portarinfuse che risulta ancora registrata in Grecia. L'autorità marittima greca rilascia una dichiarazione attestante la richiesta di cancellazione avanzata dal venditore e la consegna dell'atto di nazionalità greco. Sulla base di tale dichiarazione, il consolato italiano ad Atene rilascia un passavanti provvisorio che consente alla nave di raggiungere l'Italia per completare l'immatricolazione, senza attendere la formalizzazione della cancellazione dal registro greco.
Caso 3: Passavanti a 60 giorni per impossibilità di ottenere la dichiarazione straniera
Sempronio acquista una nave da un armatore di un Paese che non ha una rete consolare attiva in Italia e la cui autorità marittima non risponde alle richieste di dichiarazione. Non potendo acquisire la dichiarazione prevista dall'art. 152, l'ufficio marittimo italiano rilascia un passavanti provvisorio di 60 giorni, con annotazione nel documento dei motivi dell'impossibilità, fissando come condizione del rinnovo la presentazione del certificato di cancellazione dal registro straniero.
Domande frequenti
Quando viene rilasciato il passavanti provvisorio?
In tre casi: per navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero già immatricolate in Italia; per navi estere ante immatricolazione, in presenza di dichiarazione dell'autorità straniera sull'avvio della cancellazione; per navi il cui atto di nazionalità sia andato smarrito o distrutto.
Qual è la durata massima del passavanti provvisorio?
La durata è fissata dall'autorità competente in rapporto ai tempi necessari per il documento definitivo. Il limite assoluto è di un anno. Se non si riesce ad acquisire la dichiarazione straniera, il limite scende a 60 giorni.
Chi può rilasciare il passavanti provvisorio all'estero?
Gli uffici consolari italiani competenti per la zona in cui si trova la nave. In Italia, il rilascio spetta agli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, ovvero le direzioni marittime.
Il passavanti provvisorio è rinnovabile?
Sì, ma il rinnovo è subordinato al rispetto delle condizioni di legge: in caso di mancata dichiarazione straniera, occorre prima ottenere il certificato di cancellazione dal registro straniero. In nessun caso il passavanti può protrarsi oltre i limiti di durata previsti dall'art. 152.
Vedi anche