Art. 1236 c.c. – Dichiarazione di remissione del debito
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.

Spiegazione
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Non significa che il giudice possa decidere a piacere: l’equità interviene solo per quantificare un danno la cui esistenza è certa, ma il cui importo esatto non è dimostrabile.
Come funziona e quando si applica
È uno strumento di chiusura applicabile sia in materia contrattuale sia extracontrattuale (richiamato dall’art. 2056). Presuppone che il danneggiato abbia provato l’esistenza del danno e l’impossibilità o estrema difficoltà di provarne l’esatto importo.
Esempio pratico
Provata la perdita di clientela per un illecito concorrenziale, ma non quantificabile con esattezza, il giudice ne liquida l’importo in via equitativa.
Domande frequenti
Cosa succede se non riesco a provare l’importo esatto del danno?
Il giudice lo liquida con valutazione equitativa, purché l’esistenza del danno sia certa e il preciso ammontare non sia dimostrabile.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.