Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1236 Codice Civile: Dichiarazione di remissione del debito

    Articolo 1236 Codice Civile: Dichiarazione di remissione del debito

    Art. 1236 c.c. – Dichiarazione di remissione del debito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.

  • Articolo 1225 Codice Civile: Prevedibilità del danno

    Articolo 1225 Codice Civile: Prevedibilità del danno

    Art. 1225 c.c. – Prevedibilità del danno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.

  • Articolo 1226 Codice Civile: Valutazione equitativa del danno

    Articolo 1226 Codice Civile: Valutazione equitativa del danno

    Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

    Spiegazione

    Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Non significa che il giudice possa decidere a piacere: l’equità interviene solo per quantificare un danno la cui esistenza è certa, ma il cui importo esatto non è dimostrabile.

    Come funziona e quando si applica

    È uno strumento di chiusura applicabile sia in materia contrattuale sia extracontrattuale (richiamato dall’art. 2056). Presuppone che il danneggiato abbia provato l’esistenza del danno e l’impossibilità o estrema difficoltà di provarne l’esatto importo.

    Esempio pratico

    Provata la perdita di clientela per un illecito concorrenziale, ma non quantificabile con esattezza, il giudice ne liquida l’importo in via equitativa.

    Domande frequenti

    Cosa succede se non riesco a provare l’importo esatto del danno?

    Il giudice lo liquida con valutazione equitativa, purché l’esistenza del danno sia certa e il preciso ammontare non sia dimostrabile.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1227 Codice Civile: Concorso del fatto colposo del creditore

    Articolo 1227 Codice Civile: Concorso del fatto colposo del creditore

    Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

    Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

  • Articolo 1228 Codice Civile: Responsabilità per fatto degli ausiliari

    Articolo 1228 Codice Civile: Responsabilità per fatto degli ausiliari

    Art. 1228 c.c. – Responsabilità per fatto degli ausiliari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

  • Articolo 1229 Codice Civile: Clausole di esonero da responsabilità

    Articolo 1229 Codice Civile: Clausole di esonero da responsabilità

    Art. 1229 c.c. – Clausole di esonero da responsabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.

    È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

    Spiegazione

    È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. È nullo anche l’esonero preventivo per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

    Come funziona e quando si applica

    Le clausole di esonero o limitazione della responsabilità sono ammesse solo per la colpa lieve e nei limiti di legge; non possono mai coprire condotte dolose o gravemente colpose. Si combina con la disciplina delle clausole vessatorie (art. 1341).

    Esempio pratico

    Una clausola del tipo «il fornitore non risponde in alcun caso dei danni» non vale per il dolo o la colpa grave: per quei casi è nulla.

    Domande frequenti

    Una clausola che esclude la responsabilità è valida?

    Non per dolo o colpa grave (è nulla, art. 1229); può valere solo per la colpa lieve, nei limiti previsti dalla legge.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1222 Codice Civile: Inadempimento di obbligazioni negative

    Articolo 1222 Codice Civile: Inadempimento di obbligazioni negative

    Art. 1222 c.c. – Inadempimento di obbligazioni negative

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.

  • Articolo 1223 Codice Civile: Risarcimento del danno

    Articolo 1223 Codice Civile: Risarcimento del danno

    Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

    Spiegazione

    Il risarcimento del danno per inadempimento o ritardo comprende sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma base sulla quantificazione del danno, richiamata anche per l’illecito extracontrattuale (art. 2056). Il limite della ‘conseguenza immediata e diretta’ seleziona i danni risarcibili (causalità giuridica). Si aggiungono i limiti della prevedibilità (art. 1225) e del concorso del creditore (art. 1227).

    Esempio pratico

    Per la mancata consegna di un macchinario, l’azienda ha diritto sia al rimborso di quanto speso (danno emergente) sia ai profitti persi per il fermo produttivo (lucro cessante).

    Domande frequenti

    Cosa comprende il risarcimento del danno?

    La perdita subita (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante), purché conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1224 Codice Civile: Danni nelle obbligazioni pecuniarie

    Articolo 1224 Codice Civile: Danni nelle obbligazioni pecuniarie

    Art. 1224 c.c. Danni nelle obbligazioni pecuniarie

    In vigore

    Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

  • Articolo 1218 Codice Civile: Responsabilità del debitore

    Articolo 1218 Codice Civile: Responsabilità del debitore

    Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

    Spiegazione

    Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. È il fondamento della responsabilità contrattuale.

    Come funziona e quando si applica

    La norma pone a carico del debitore l’onere della prova liberatoria: non basta che sia incolpevole, deve dimostrare l’impossibilità sopravvenuta per causa esterna a lui non imputabile. Si distingue dalla responsabilità extracontrattuale (art. 2043), dove di regola è il danneggiato a dover provare la colpa.

    Esempio pratico

    Un’impresa che consegna in ritardo per un disservizio interno risponde dei danni; potrà liberarsi solo provando un evento esterno e inevitabile (es. forza maggiore) che ha reso impossibile la prestazione.

    Domande frequenti

    Chi deve provare cosa nell’inadempimento contrattuale?

    Il creditore prova il titolo e allega l’inadempimento; spetta al debitore provare che l’inadempimento dipende da impossibilità per causa a lui non imputabile.

    Basta non avere colpa per non risarcire?

    No: il debitore deve dimostrare l’impossibilità della prestazione per una causa esterna non imputabile, non la semplice assenza di colpa.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. È il fondamento della responsabilità contrattuale.

    Come funziona e quando si applica

    La norma pone a carico del debitore l’onere della prova liberatoria: non basta che sia incolpevole, deve dimostrare l’impossibilità sopravvenuta per causa esterna a lui non imputabile. Si distingue dalla responsabilità extracontrattuale (art. 2043), dove di regola è il danneggiato a dover provare la colpa.

    Esempio pratico

    Un’impresa che consegna in ritardo per un disservizio interno risponde dei danni; potrà liberarsi solo provando un evento esterno e inevitabile (es. forza maggiore) che ha reso impossibile la prestazione.

    Domande frequenti

    Chi deve provare cosa nell’inadempimento contrattuale?

    Il creditore prova il titolo e allega l’inadempimento; spetta al debitore provare che l’inadempimento dipende da impossibilità per causa a lui non imputabile.

    Basta non avere colpa per non risarcire?

    No: il debitore deve dimostrare l’impossibilità della prestazione per una causa esterna non imputabile, non la semplice assenza di colpa.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1219 Codice Civile: Costituzione in mora

    Articolo 1219 Codice Civile: Costituzione in mora

    Art. 1219 c.c. Costituzione in mora

    In vigore

    Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.

  • Articolo 1220 Codice Civile: Offerta non formale

    Articolo 1220 Codice Civile: Offerta non formale

    Art. 1220 c.c. – Offerta non formale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.