Autore: Andrea Marton

  • Art. 272 D.P.R. 115/2002

    Art. 272 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell' articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e dell' articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.

    2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

  • Art. 71 D.Lgs. 42/2004 – Attestato di circolazione temporanea

    Art. 71 D.Lgs. 42/2004 – Attestato di circolazione temporanea

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.

    2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.

    3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4.

    4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48.

    5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

    6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.

    7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

    8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.

  • Art. 209 D.Lgs. 209/2005 – Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie

    Art. 209 D.Lgs. 209/2005 – Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

  • Art. 161 Codice della Navigazione – Riparazione o demolizione per ordine dell’autorità o d’ufficio

    Art. 161 Codice della Navigazione – Riparazione o demolizione per ordine dell’autorità o d’ufficio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non sia più adatta all'uso cui è destinata, l'ufficio d'iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l'esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge. Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, ciò sia ritenuto opportuno, l'autorità ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla. Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l'autorità predetta fa eseguire la demolizione d'ufficio a spese del proprietario stesso.

  • Art. 216 D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazione delle operazioni infragruppo)

    Art. 216 D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazione delle operazioni infragruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell'articolo 215-quinquies, comma 1.

    2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestività le operazioni infragruppo molto significative.

    3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significatività delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.

    4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che può trasmettere le informazioni in modo centralizzato.

    5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.

    ))

  • Art. 102 Codice della Navigazione – Regolamenti locali

    Art. 102 Codice della Navigazione – Regolamenti locali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 132-bis D.Lgs. 209/2005 – Obblighi informativi degli intermediari

    Art. 132-bis D.Lgs. 209/2005 – Obblighi informativi degli intermediari

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall' articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e successive modificazioni.

    2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore di cui all'articolo 132.1, consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese del made in Italy e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

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    3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.

    4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

  • Art. 148 Codice della Navigazione

    Art. 148 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 298 D.P.R. 115/2002

    Art. 298 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni: – del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244 , già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835 ; l'articolo 245, già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276 , da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396 , già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; – del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo ; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115, n. 2; 116; 120; 121; 137 e 149, già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; gli articoli 84; 176 e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 50 a 76 , già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835 ; – la legge 20 luglio 1922, n. 995 , già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; – il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294 , già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; – del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18 , già espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291 ; – il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 , già espressamente, dall' articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134 , con decorrenza dal 1 luglio 2002; – l' articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 , già espressamente, dall' articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ; – l' articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , già espressamente, dall' articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ; – il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596 , già espressamente, dall' articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99 ; – del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16 , già espressamente, dall' articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734 ; – l' articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 , già espressamente, dall' articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ; – l' articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287 , già espressamente, dall' articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ; – l' articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226 , già espressamente, dall' articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734 ; – la legge 1 dicembre 1956, n. 1426 , già espressamente, dall' articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ; – l' articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283 , già espressamente, dall' articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ; – gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533 , già espressamente, dall' articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134 , con decorrenza dal 1 luglio 2002; – l' articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 , già espressamente, dall' art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; – l' articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , già espressamente, dall' articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134 .

  • Art. 82 D.Lgs. 42/2004 – Azione di restituzione a favore dell’Italia

    Art. 82 D.Lgs. 42/2004 – Azione di restituzione a favore dell’Italia

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.

    2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

  • Art. 167-bis D.Lgs. 209/2005 – (Diritto di recesso in caso di vendita a distanza)

    Art. 167-bis D.Lgs. 209/2005 – (Diritto di recesso in caso di vendita a distanza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non può essere esercitato se: a) il contraente richiede all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere cc-quinquies) e cc-septies), la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate, entro il termine previsto dall' articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ; b) il sinistro si verifica entro il termine previsto dall' articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 , in caso di polizza obbligatoria.

    2. L'impresa di assicurazione informa il contraente che non può esercitare il diritto di recesso se richiede esplicitamente l'esecuzione del contratto, entro il termine di cui all' articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo , di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 . 82

  • Art. 136 Codice della Navigazione – Navi e galleggianti

    Art. 136 Codice della Navigazione – Navi e galleggianti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.