In sintesi
- Obbligo di soccorso a marittimi abbandonati: nelle località estere prive di autorità consolare italiana, il comandante deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani abbandonati.
- Accoglienza su richiesta consolare: il comandante deve accogliere a bordo qualsiasi cittadino o suddito italiano che l'autorità consolare ritenga opportuno rimpatriare, per qualsiasi motivo.
- Regolamentazione dei limiti: il regolamento stabilisce i limiti e le modalità del ricovero e del rimpatrio, incluso il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.
- Doppio presupposto: la norma distingue tra aree prive di consolato (obbligo incondizionato di soccorso ai marittimi) e aree con consolato (obbligo su richiesta dell'autorità consolare per qualsiasi cittadino).
- Natura pubblica dell'obbligo: il comandante agisce nell'interesse pubblico di protezione dei cittadini italiani all'estero, non a titolo di favore privato.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 197 Codice della Navigazione — Rimpatrio di cittadini italiani
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Nelle località estere ove non risieda un'autorità consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati. Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 197 Cod. Amb. — competenze delle province
- Art. 197 D.Lgs. 209/2005 — Vigilanza sull'attuazione del programma di attività
- Art. 197 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
- Articolo 197 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 197 Codice della Strada: Concorso di persone nella violazione
- Art. 197 c.p.c.: Assistenza all’udienza e audizione in camera di
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione
L'art. 197 del Codice della navigazione pone a carico del comandante della nave un obbligo di protezione consolare vicaria nei confronti dei cittadini italiani in difficoltà all'estero. La disposizione si inserisce nel più ampio sistema di tutela diplomatica e consolare dell'ordinamento italiano, riflettendo il principio per cui lo Stato deve proteggere i propri cittadini anche in luoghi ove la rete consolare non è presente. Nella pratica del 1942 — e ancora oggi in molte aree del globo — vi sono porti e coste lontane da qualsiasi sede consolare: in queste circostanze la nave mercantile italiana diventa il primo e spesso unico presidio della tutela dei connazionali in stato di abbandono. La norma bilancia due interessi: quello del marittimo o del cittadino bisognoso di rimpatrio, e quello dell'armatore che deve sopportare i costi e i disagi connessi all'accoglienza di persone non facenti parte dell'equipaggio contrattualizzato.
Prima ipotesi: marittimi abbandonati in aree prive di consolato
Il primo comma si riferisce alle «località estere ove non risieda un'autorità consolare», stabilendo che il comandante «deve dare ricovero a bordo e rimpatriare» i marittimi italiani abbandonati. Il termine «abbandonati» assume un significato tecnico-marittimo: si riferisce ai marittimi rimasti senza imbarco, privi di mezzi di sussistenza e senza la possibilità di fare valere i propri diritti o di procurarsi il ritorno in patria. Non si tratta di qualsiasi marittimo italiano che si trovi all'estero, ma di coloro che versano in una condizione di effettivo abbandono — tipicamente marittimi licenziati da navi straniere, naufraghi o soggetti le cui navi siano affondate o siano partite senza di loro. L'obbligo del comandante in questo caso è incondizionato e immediato: non richiede alcuna valutazione discrezionale, né l'intervento di alcuna autorità; è un obbligo di solidarietà professionale e nazionale che si attiva per il solo fatto dell'abbandono.
Seconda ipotesi: cittadini rimpatriati su richiesta consolare
Il secondo comma disciplina una fattispecie più ampia: il comandante «deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano» che l'autorità consolare ritenga opportuno far rimpatriare, «per qualsiasi motivo». Qui l'obbligo non scatta automaticamente ma è mediato dalla valutazione dell'autorità consolare, che ha un potere discrezionale di decidere se attivare il meccanismo. Il «qualsiasi motivo» lascia ampio spazio all'autorità consolare: può trattarsi di rimpatrio per indigenza, per ragioni di ordine pubblico, per motivi sanitari, per situazioni di crisi internazionale o per qualsiasi altra ragione che il console giudichi adeguata. Il comandante non ha il potere di sindacare la valutazione consolare: di fronte all'ordine del console, l'accoglienza è obbligatoria. Questa struttura riflette la supremazia della rete diplomatica nella gestione dei rimpatri, con la nave mercantile nel ruolo di vettore esecutivo.
Il regime delle spese e il rinvio regolamentare
Il terzo comma rimette al regolamento la determinazione di «limiti e modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto». La questione delle spese è tutt'altro che secondaria: l'armatore che accoglie passeggeri non contrattualizzati subisce un costo reale, e la norma implicitamente riconosce che tali costi debbano essere rimborsati. Il regolamento di esecuzione del Codice della navigazione (D.P.R. 328/1952) contiene le relative disposizioni di dettaglio, precisando le modalità di richiesta di rimborso allo Stato e le procedure amministrative applicabili. In assenza di rimborso regolamentare, l'obbligo del comandante si trasformerebbe in un onere economico non compensato, il che sarebbe incompatibile con i principi generali dell'ordinamento.
Coordinamento con la normativa consolare e con l'art. 196
L'art. 197 si raccorda con l'art. 196 cod. nav. (che invece vieta lo sbarco all'estero dei marittimi in età di leva) nel quadro di una disciplina coerente degli spostamenti di personale tra navi italiane e porti esteri. Mentre l'art. 196 impedisce l'uscita dal circuito navale nazionale del personale militarmente obbligato, l'art. 197 garantisce il rientro di chi si trovi in difficoltà. Sul piano del diritto internazionale, l'obbligo di rimpatrio dei marittimi abbandonati trova riscontro nella Convenzione del Lavoro Marittimo (MLC 2006, adottata dall'ILO), che all'art. 2.5 impone agli Stati di garantire il rimpatrio dei marittimi abbandonati a proprie spese o a spese del datore di lavoro: l'art. 197 cod. nav. anticipa questa soluzione internazionale, attribuendo alla nave mercantile il ruolo di strumento esecutivo del rimpatrio.
Casi pratici
Caso 1: Marinaio abbandonato in porto privo di consolato
Tizio, marinaio italiano, viene sbarcato da una nave straniera nel porto di una piccola isola del Pacifico priva di rappresentanza consolare italiana. Il comandante di una nave mercantile italiana in transito, informato della situazione, è obbligato ai sensi dell'art. 197 primo comma a dare ricovero a bordo a Tizio e a rimpatriarlo, procedendo poi a richiedere il rimborso delle spese di mantenimento secondo le modalità regolamentari.
Caso 2: Rimpatrio su richiesta del console
Caio, cittadino italiano residente da anni in un paese estero, perde improvvisamente tutti i propri averi a causa di una crisi locale e si rivolge al consolato italiano per tornare in patria. Il console, valutata la situazione di indigenza, ordina al comandante della nave mercantile italiana in porto di accogliere Caio a bordo per il rimpatrio; il comandante è obbligato ad accettare senza possibilità di rifiuto.
Caso 3: Costi del rimpatrio e rimborso allo Stato
Sempronio, armatore di un cargo che ha imbarcato su ordine consolare tre cittadini italiani indigenti per rimpatriarli da un porto africano, presenta istanza di rimborso delle spese di mantenimento e trasporto secondo le procedure del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione; l'autorità competente riconosce le spese documentate e procede al rimborso, in applicazione del terzo comma dell'art. 197.
Domande frequenti
Il comandante può rifiutarsi di imbarcare un marittimo italiano abbandonato all'estero?
No. In aree prive di autorità consolare italiana l'obbligo di ricovero e rimpatrio è incondizionato; il comandante non ha potere discrezionale di rifiuto.
Quando scatta l'obbligo di accoglienza per qualsiasi cittadino italiano?
Quando l'autorità consolare italiana ritiene opportuno far rimpatriare il cittadino e lo comunica al comandante; in quel caso l'accoglienza a bordo diventa obbligatoria.
Le spese di rimpatrio sono a carico dell'armatore?
No in linea di principio: il regolamento di esecuzione prevede le modalità di rimborso allo Stato delle spese di mantenimento e trasporto sostenute dall'armatore.
L'art. 197 si applica solo ai marittimi o a tutti i cittadini italiani?
Dipende dall'ipotesi: il primo comma riguarda specificamente i marittimi abbandonati in aree prive di consolato; il secondo comma si applica a qualsiasi cittadino italiano su richiesta dell'autorità consolare.
Esiste una norma internazionale analoga all'art. 197 per il rimpatrio dei marittimi?
Sì. La Convenzione del Lavoro Marittimo (MLC 2006, ILO) all'articolo 2.5 impone agli Stati di garantire il rimpatrio dei marittimi abbandonati, in raccordo con i principi già espressi dall'art. 197 del Codice italiano.
Vedi anche