In sintesi
- Il nome o il numero della nave o del galleggiante devono essere fisicamente segnati sullo scafo in modo visibile, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione.
- Accanto al nome o al numero deve essere indicato il luogo dell'ufficio di iscrizione, rendendo immediatamente leggibile la provenienza amministrativa dell'unità.
- I segni di individuazione sullo scafo svolgono una funzione di pubblicità di fatto: consentono all'autorità marittima, doganale e ad altri naviganti di identificare l'unità a distanza, senza necessità di consultare i registri.
- La norma si raccorda con l'art. 140 (nome delle navi maggiori) e con l'art. 141 (numero e nome delle navi minori), completando il sistema identificativo sul piano materiale e visivo.
- Il rinvio al regolamento consente di adeguare le modalità tecniche di apposizione (dimensioni, posizione, colore) all'evoluzione delle tecniche costruttive navali.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 142 Codice della Navigazione — Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo dell'ufficio d'iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento. Sezione II Dei requisiti di nazionalità
Stesso numero, altri codici
- Art. 142 Cod. Amb. — competenze
- Art. 142 D.Lgs. 209/2005 — Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
- Art. 142 D.Lgs. 42/2004 — Aree tutelate per legge
- Art. 142 Codice Civile: Limiti d'applicazione delle precedenti
- Articolo 142 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 142 Codice del Consumo: Modifiche al codice civile
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione della norma
L'articolo 142 del Codice della navigazione rappresenta il completamento materiale del sistema di identificazione delle navi delineato dagli articoli precedenti. Se gli artt. 140 e 141 disciplinano i segni identificativi sul piano giuridico-amministrativo (il nome per le navi maggiori, il numero per le minori e i galleggianti, con la facoltà del nome per le unità che ne abbiano i requisiti), l'art. 142 impone che tali segni siano resi visibili fisicamente sullo scafo. La norma ha dunque una funzione strumentale rispetto all'intero sistema di registrazione: senza l'apposizione materiale dei segni, l'identificazione giuridica rimarrebbe confinata ai registri amministrativi, priva di immediata percepibilità esterna.
Contenuto dell'obbligo di segnatura
L'obbligo ha un duplice oggetto: (a) il nome o il numero dell'unità, a seconda che si tratti di una nave maggiore, di una nave minore dotata di nome, o di un'unità identificata dal solo numero; (b) l'indicazione del luogo dell'ufficio d'iscrizione, ossia del compartimento marittimo o del circondario (per le navi marittime) o dell'ispettorato di porto (per le navi interne) in cui l'unità è registrata. Quest'ultima indicazione consente di individuare immediatamente la circoscrizione amministrativa di competenza, facilitando i controlli delle autorità marittime, doganali e di polizia di frontiera. Le modalità tecniche di apposizione — posizione sullo scafo, dimensioni minime, materiali e colori ammessi — sono rimesse al regolamento di esecuzione, che può essere aggiornato senza necessità di modificare la legge primaria.
Profili sistematici e coordinamento
La norma si pone al crocevia di più esigenze: quella identificativa sul piano della sicurezza della navigazione, quella amministrativa di controllo da parte delle autorità e quella pubblicistica di certezza nei rapporti tra i naviganti. Il coordinamento con l'art. 149 (abilitazione alla navigazione) è significativo: l'unità priva dei segni sullo scafo rischia di non poter essere ricondotta al documento abilitante (atto di nazionalità o licenza) in caso di controllo, con conseguenti difficoltà per il proprietario o il comandante. Dal punto di vista sanzionatorio, la violazione dell'obbligo di segnatura configura un'irregolarità amministrativa perseguibile dall'autorità marittima.
Il rinvio al regolamento e le modalità tecniche
Il rinvio al regolamento per le modalità di segnatura è una scelta tecnico-legislativa consolidata nel codice della navigazione, che riserva alla legge i principi e al regolamento la disciplina di dettaglio. Il regolamento di esecuzione del codice (approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) specifica posizione, dimensioni e caratteristiche dei segni da apporre, differenziando tra unità marittime e della navigazione interna. In caso di unità che abbiano sia il numero sia il nome (navi minori che abbiano optato per il nome), entrambi devono risultare dallo scafo, garantendo la corrispondenza con gli elementi risultanti dal registro.
Aspetti pratici per il proprietario
Il proprietario è tenuto ad assicurare che i segni siano sempre leggibili e integri per tutta la vita operativa dell'unità. Il deterioramento o la cancellazione degli stessi — anche in seguito a verniciature o riparazioni dello scafo — deve essere tempestivamente ripristinato. In caso di cambio del nome o di trasferimento dell'iscrizione a un diverso ufficio, i segni devono essere aggiornati di conseguenza, in coerenza con i provvedimenti amministrativi che hanno modificato i dati identificativi dell'unità.
Casi pratici
Caso 1: Verifica dei segni durante un controllo portuale
Tizio è comandante di una nave minore la cui verniciatura dello scafo, effettuata di recente in cantiere, ha coperto parzialmente il numero e l'indicazione dell'ufficio di iscrizione. Durante un controllo portuale, l'autorità marittima rileva l'irregolarità e diffida Tizio a ripristinare immediatamente la leggibilità dei segni sullo scafo, pena l'avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo.
Caso 2: Aggiornamento dei segni dopo cambio di nome
Caio ha ottenuto l'approvazione ministeriale per cambiare il nome della sua nave maggiore da 'Orizzonte' a 'Orizzonte Blu' e ha già ottenuto il nuovo atto di nazionalità. Prima di riprendere la navigazione, provvede a far aggiornare la segnatura sullo scafo da parte del cantiere, sostituendo il vecchio nome con quello nuovo nelle posizioni e nelle dimensioni previste dal regolamento di esecuzione.
Caso 3: Trasferimento di circoscrizione e aggiornamento dell'ufficio indicato
Sempronio trasferisce l'iscrizione del suo peschereccio dal compartimento marittimo di Napoli a quello di Palermo. Una volta completata la procedura amministrativa, aggiorna i segni sullo scafo sostituendo l'indicazione 'Napoli' con 'Palermo', in modo che i segni corrispondano esattamente ai dati del nuovo registro di iscrizione.
Domande frequenti
Cosa deve essere segnato obbligatoriamente sullo scafo di una nave?
Devono essere segnati il nome o il numero identificativo dell'unità e l'indicazione del luogo dell'ufficio di iscrizione, nelle modalità stabilite dal regolamento di esecuzione del codice della navigazione.
Dove si trovano le norme tecniche sulle dimensioni e la posizione dei segni?
Le specifiche tecniche (posizione sullo scafo, dimensioni minime, colori) sono contenute nel regolamento di esecuzione del codice della navigazione, cui l'art. 142 rinvia, consentendo aggiornamenti tecnici senza modificare la legge.
Se una nave minore ha sia il numero sia il nome, quale dei due va segnato sullo scafo?
Entrambi devono essere presenti sullo scafo, in modo che i segni visibili corrispondano a tutti gli elementi identificativi risultanti dal registro di iscrizione.
Cosa succede se i segni sullo scafo si deteriorano o vengono coperti durante una verniciatura?
Il proprietario o il comandante ha l'obbligo di ripristinarli immediatamente: i segni devono essere sempre leggibili. La loro assenza o illeggibilità configura un'irregolarità amministrativa contestabile dall'autorità marittima.
Vedi anche