- Quando la nave non è più idonea all'uso cui è destinata, l'ufficio di iscrizione fissa al proprietario un termine per l'esecuzione dei lavori di riparazione o per la destinazione ad altro uso.
- Se la riparazione è impossibile o il proprietario non vi provvede nel termine, l'autorità ordina la demolizione fissando un ulteriore termine per eseguirla.
- Se il proprietario non provvede tempestivamente alla demolizione, l'autorità la fa eseguire d'ufficio a spese del proprietario.
- Il giudizio di inidoneità è rimesso al Registro italiano navale, all'ispettorato compartimentale o, per le navi dei servizi portuali, alla commissione prevista dal regolamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 161 Codice della Navigazione — Riparazione o demolizione per ordine dell’autorità o d’ufficio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non sia più adatta all'uso cui è destinata, l'ufficio d'iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l'esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge. Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, ciò sia ritenuto opportuno, l'autorità ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla. Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l'autorità predetta fa eseguire la demolizione d'ufficio a spese del proprietario stesso.
Stesso numero, altri codici
- Art. 161 Cod. Amb. — Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
- Art. 161 D.Lgs. 209/2005 — Coassicurazione comunitaria
- Art. 161 D.Lgs. 42/2004 — Danno a cose ritrovate
- Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi
- Articolo 161 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 161 Codice della Strada: Ingombro della carreggiata
Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 161 del Codice della navigazione disciplina un caso di intervento coattivo dell'autorità pubblica nella gestione della nave: la riparazione o demolizione d'ufficio quando il proprietario non adempie spontaneamente all'obbligo di mantenere l'unità in condizioni di idoneità all'uso cui è destinata. La norma si inserisce nel sistema più ampio delle disposizioni che tutelano la sicurezza della navigazione: una nave non più idonea all'uso costituisce un pericolo per l'equipaggio, per i passeggeri, per le merci trasportate e per il traffico marittimo in generale. Il legislatore ha ritenuto che l'interesse pubblico alla sicurezza della navigazione prevalga sull'autonomia privata del proprietario, attribuendo all'autorità il potere di intervenire sostitutivamente — a spese del proprietario — quando questi rimanga inerte.
La valutazione di inidoneità: organi competenti
La procedura prende avvio da un giudizio tecnico di inidoneità espresso da organi qualificati. L'art. 161 indica tre soggetti competenti: il Registro italiano navale (RINA), organismo tecnico di classificazione e certificazione che verifica periodicamente la tenuta in mare delle navi; l'ispettorato compartimentale, struttura dell'amministrazione marittima con funzioni di controllo e vigilanza; la commissione prevista dal regolamento, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti. La pluralità di organi competenti riflette la varietà di situazioni che possono presentarsi: la nave non è più classificata dal RINA, ha superato l'età massima consentita, non supera le verifiche periodiche di navigabilità, o presenta avarie gravi non riparabili in modo economicamente sostenibile. Il giudizio di inidoneità non è una valutazione discrezionale in senso pieno, ma un accertamento tecnico che deve essere fondato su dati oggettivi e verificabili.
Il procedimento: fissazione del termine e scelta tra riparazione e diversa destinazione
Ricevuto il giudizio di inidoneità, l'ufficio di iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per una delle seguenti misure alternative: eseguire i lavori necessari alla riparazione dell'unità, ripristinando le condizioni di idoneità all'uso originario; oppure destinare la nave a un uso diverso previsto dalla legge, per il quale i requisiti tecnici richiesti siano inferiori. Quest'ultima opzione è interessante: consente di valorizzare l'unità pur riconoscendo che non è più in grado di svolgere la sua funzione originaria. Ad esempio, una nave da trasporto passeggeri non più idonea alla navigazione d'altura potrebbe essere destinata a navigazione costiera o a uso museale, ove le condizioni di sicurezza richieste siano diverse. Il termine fissato dall'ufficio deve essere congruo rispetto alla natura dei lavori da eseguire o alle formalità richieste per il cambio di destinazione.
L'ordine di demolizione
Quando nessuna delle due opzioni è praticabile — perché la riparazione è tecnica o economicamente impossibile, o perché la destinazione ad altro uso non è percorribile — ovvero quando il proprietario non esegue i lavori nel termine fissato, l'autorità ordina la demolizione della nave, fissando un nuovo termine per eseguirla. L'ordine di demolizione ha natura provvedimentale e deve essere motivato: non è sufficiente il mero decorso del termine per la riparazione, ma occorre che l'autorità valuti se nell'inerzia del proprietario sia 'opportuno' procedere all'ordine di demolizione. Questo margine di valutazione lascia all'autorità la possibilità di tenere conto di circostanze particolari (ad esempio, trattative in corso per la vendita dell'unità a un cantiere di demolizione, o lavori già avviati ma non ancora conclusi).
La demolizione d'ufficio a spese del proprietario
Il meccanismo si chiude con la previsione più incisiva: se il proprietario non provvede tempestivamente alla demolizione nell'ulteriore termine fissato, l'autorità fa eseguire la demolizione d'ufficio a spese del proprietario. Si tratta di un classico esempio di esecuzione in forma surrogatoria: l'autorità pubblica si sostituisce al privato inerte, eseguendo materialmente la prestazione dovuta e rivalendosi poi sulle spese sostenute. I costi della demolizione d'ufficio costituiscono un credito dell'amministrazione verso il proprietario, azionabile con i normali strumenti di riscossione. La norma non disciplina espressamente le modalità di recupero delle spese, rinviando implicitamente alla normativa generale sui crediti dell'amministrazione.
Casi pratici
Caso 1: Nave non più classificata: termine per riparazione e mancato adempimento
Il Registro italiano navale certifica che il cargo di Tizio, a seguito delle visite periodiche, non soddisfa più i requisiti di classificazione e non è in condizioni di navigare in sicurezza. L'ufficio di iscrizione fissa a Tizio un termine di quattro mesi per eseguire i lavori di riparazione. Tizio non esegue i lavori nel termine; l'ufficio, valutata l'opportunità di procedere, emette l'ordine di demolizione fissando un ulteriore termine di tre mesi. Tizio non vi ottempera e l'ufficio fa eseguire la demolizione d'ufficio affidando i lavori a un cantiere, con rivalsa delle spese su Tizio.
Caso 2: Destinazione a uso diverso per evitare la demolizione
Caio possiede un traghetto che l'ispettorato compartimentale giudica non più idoneo alla navigazione d'altura per la quale era stato classificato. L'ufficio di iscrizione fissa il termine per la riparazione o la destinazione ad altro uso. Caio propone di destinare la nave a servizio di trasporto lacustre su un lago interno, per il quale i requisiti tecnici sono significativamente inferiori. Ottenuto il nulla osta, Caio reclassifica l'unità per la navigazione interna ed evita sia la riparazione onerosa sia la demolizione.
Caso 3: Galleggiante portuale fuori uso e commissione tecnica
Sempronio gestisce un pontone galleggiante adibito al servizio portuale. La commissione prevista dal regolamento per le navi dei servizi portuali accerta che il pontone non è più strutturalmente sicuro e non è riparabile. L'ufficio di iscrizione emette l'ordine di demolizione fissando un termine di sessanta giorni. Sempronio, impossibilitato a finanziare la demolizione privata, resta inerte; l'ufficio affida la demolizione a un cantiere portuale e recupera le spese sostenute agendo nei confronti di Sempronio.
Domande frequenti
Chi decide che una nave non è più idonea all'uso cui è destinata?
Il giudizio di inidoneità spetta al Registro italiano navale (RINA), all'ispettorato compartimentale o, per le navi del servizio portuale, alla commissione prevista dal regolamento; si tratta di un accertamento tecnico e non di una valutazione discrezionale pura.
Il proprietario può evitare la demolizione riparando la nave?
Sì: l'ufficio di iscrizione fissa prima un termine per l'esecuzione dei lavori di riparazione o per la destinazione della nave a un uso diverso previsto dalla legge; solo se nessuna delle due opzioni è praticabile o il proprietario è inadempiente si procede all'ordine di demolizione.
Cosa succede se il proprietario non demolisce la nave nel termine fissato dall'autorità?
L'autorità fa eseguire la demolizione d'ufficio a spese del proprietario, sostituendosi a lui nell'esecuzione del provvedimento e rivalendosi poi sui costi sostenuti.
È necessaria la pubblicazione e l'apertura dei termini per i creditori anche nella demolizione d'ufficio?
La norma non prevede espressamente le stesse garanzie pubblicistiche della demolizione volontaria ex art. 160; tuttavia, i creditori e i titolari di diritti reali restano tutelati dai meccanismi generali di privilegio navale sulle somme eventualmente residuate dalla procedura.
La demolizione d'ufficio implica che il proprietario perde ogni diritto sull'unità?
Sì, dal punto di vista pratico la demolizione estingue materialmente la nave; il proprietario conserva solo il diritto al ricavato eventuale della vendita dei materiali di demolizione, al netto delle spese sostenute dall'autorità.
Vedi anche