- Quando la partecipazione di soggetti senza requisiti di nazionalità supera i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione avvia la procedura di dismissione della bandiera e cancellazione dal registro.
- La procedura segue il regime dell'art. 156 cod. nav., con le tutele previste per i creditori e i titolari di diritti reali.
- Se le condizioni per la dismissione non si verificano e la quota straniera ha raggiunto la totalità dei carati, l'ufficio promuove la vendita giudiziale dell'intera nave.
- Quando la quota straniera non raggiunge la totalità ma supera i diciotto carati, si procede alla vendita dei soli carati eccedenti secondo le norme dell'art. 158.
Testo dell'articoloVigente
Art. 159 Codice della Navigazione — Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma .
Stesso numero, altri codici
- Art. 159 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 159 D.Lgs. 209/2005 — Cancellazione dal ruolo
- Art. 159 D.Lgs. 42/2004 — Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica
- Art. 159 Codice Civile: Del regime patrimoniale legale tra i coniugi
- Articolo 159 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 159 Codice della Strada: Rimozione e blocco dei veicoli
Commento
Il superamento della soglia critica dei diciotto carati
L'art. 159 del Codice della navigazione disciplina la fattispecie più grave di alterazione dei requisiti di nazionalità della nave: quella in cui la partecipazione di soggetti non aventi i requisiti di cui all'art. 143, comma 1, lettera a), supera i diciotto carati su ventiquattro. A differenza dell'art. 158 — che si limita a imporre la cessione volontaria dei carati in eccesso quando la quota straniera si colloca nella fascia 12-18 carati — l'art. 159 prevede conseguenze molto più radicali: non una semplice intimazione di cessione, ma l'avvio del procedimento di dismissione della bandiera e di cancellazione della nave dal registro italiano. Il superamento della soglia dei diciotto carati significa che i soggetti senza requisiti nazionali detengono più dei tre quarti della proprietà dell'unità: la nave è diventata sostanzialmente 'straniera' dal punto di vista proprietario, e l'ordinamento reagisce con la perdita del titolo alla bandiera italiana.
Il rinvio all'art. 156 e la procedura applicabile
La norma rinvia espressamente alle procedure previste dall'art. 156 cod. nav. per la dismissione della bandiera. Ciò significa che l'ufficio di iscrizione deve: avviare il procedimento di cancellazione; garantire la pubblicità della dichiarazione; rispettare il termine di sessanta giorni per le opposizioni; tenere conto dell'esistenza di diritti reali o di garanzia trascritti (ipoteche navali, privilegi). La cancellazione potrà avvenire solo dopo che le opposizioni siano state respinte, i creditori soddisfatti e i diritti estinti, o comunque dopo che il proprietario abbia adempiuto alle provvidenze disposte dalle autorità competenti. Il richiamo all'art. 156 non è casuale: la dismissione della bandiera è un momento critico per i creditori, i cui diritti rischiano di dissolversi con il trasferimento dell'unità sotto una bandiera straniera. La procedura garantisce loro la possibilità di intervenire prima che l'unità esca definitivamente dall'ordinamento italiano.
La vendita giudiziale dell'intera nave
L'art. 159 prevede un'ipotesi alternativa: quando le condizioni per dare corso alla dismissione della bandiera non si verificano — ad esempio per la presenza di creditori opponenti che impediscono la cancellazione — e la quota straniera ha raggiunto la totalità dei carati (tutti e ventiquattro), l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale dell'intera nave. Questa soluzione estrema ha una ratio precisa: se la nave è interamente in mano straniera ma non può essere cancellata per l'opposizione dei creditori, è preferibile alienare coattivamente l'intera unità — garantendo così il soddisfacimento dei creditori — piuttosto che lasciare la situazione congelata indefinitamente. L'acquirente della vendita giudiziale dovrà essere in possesso dei requisiti di nazionalità per iscrivere la nave in un registro italiano, oppure procederà all'iscrizione in un registro straniero previo espletamento delle formalità previste.
La vendita dei soli carati eccedenti: raccordo con l'art. 158
Quando la partecipazione straniera supera i diciotto carati ma non raggiunge la totalità dell'unità — e le condizioni per la dismissione della bandiera non si verificano — l'art. 159 rinvia alla procedura dell'art. 158, terzo comma, per la vendita giudiziale dei soli carati eccedenti. In questo caso non si vende l'intera nave, ma solo la quota che ha creato l'eccedenza rispetto alla soglia dei diciotto carati, con priorità per i carati che per ultimi hanno concorso all'eccedenza. Questa soluzione intermedia consente di ripristinare i requisiti di nazionalità senza sacrificare l'intera struttura proprietaria della nave, salvaguardando la continuità dell'impresa armatoriale.
Profili sistematici: il rapporto tra artt. 158 e 159
Gli artt. 158 e 159 formano un sistema graduato di reazione dell'ordinamento alla perdita dei requisiti di nazionalità della nave: nella fascia 12-18 carati stranieri opera la cessione volontaria con vendita coattiva dei soli carati eccedenti; oltre i diciotto carati opera la dismissione della bandiera o, nei casi estremi, la vendita giudiziale dell'intera nave. Il sistema riflette la scelta di politica legislativa di mantenere una flotta mercantile sotto bandiera italiana: le soglie di nazionalità servono a garantire che la nave rimanga legata all'ordinamento italiano e soggetta alla giurisdizione nazionale, con tutti i vantaggi che ciò comporta in termini di regime fiscale, previdenziale e di accesso ai finanziamenti agevolati previsti per l'armamento italiano.
Casi pratici
Caso 1: Acquisizione massiva di quote straniere: avvio della dismissione
Tizio, armatore italiano con sei carati, vende diciannove carati della propria nave a un gruppo di investimento con sede extra-UE; la quota straniera raggiunge così venti carati su ventiquattro. L'ufficio di iscrizione, verificato il superamento della soglia dei diciotto carati, avvia d'ufficio il procedimento di dismissione della bandiera ai sensi degli artt. 159 e 156 cod. nav., con pubblicazione della dichiarazione e apertura del termine per le opposizioni dei creditori.
Caso 2: Vendita giudiziale dell'intera nave per opposizione dei creditori
Caio detiene l'intera proprietà di una nave portacontainer — ventiquattro carati — dopo avere acquisito le quote dei comproprietari italiani. Poiché Caio non ha i requisiti di cui all'art. 143, l'ufficio avvia la dismissione della bandiera; un creditore ipotecario propone opposizione e blocca la cancellazione. Non potendo procedere alla dismissione, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale dell'intera nave, il cui ricavato viene ripartito tra i creditori nell'ordine di priorità stabilito dal codice.
Caso 3: Quota straniera superiore a 18 carati ma non totalitaria: vendita dei carati eccedenti
Sempronio è comproprietario di una nave con quattro carati aventi requisiti nazionali; i restanti venti carati sono in mano a soggetti stranieri extra-UE. Le condizioni per la dismissione della bandiera non si verificano per la presenza di privilegi marittimi che impediscono la cancellazione. L'ufficio promuove allora la vendita giudiziale dei soli carati che hanno fatto superare la soglia dei diciotto — cioè due carati eccedenti — a partire da quelli acquisiti per ultimi, secondo la regola di priorità stabilita dall'art. 158, terzo comma.
Domande frequenti
Cosa succede quando la quota straniera nella proprietà di una nave supera i diciotto carati?
L'ufficio di iscrizione avvia il procedimento di dismissione della bandiera e cancellazione dal registro italiano, seguendo le procedure dell'art. 156 cod. nav. con i relativi meccanismi di tutela dei creditori.
In che caso si procede alla vendita giudiziale dell'intera nave?
Si procede alla vendita dell'intera nave quando la quota straniera ha raggiunto la totalità dei ventiquattro carati e le condizioni per la dismissione della bandiera non si verificano, ad esempio per opposizione di creditori.
Qual è la differenza tra la disciplina dell'art. 158 e quella dell'art. 159?
L'art. 158 si applica alla fascia 12-18 carati stranieri e prevede l'obbligo di cessione volontaria; l'art. 159 si applica oltre i diciotto carati e prevede direttamente la dismissione della bandiera o la vendita giudiziale.
È possibile evitare la dismissione della bandiera anche con più di diciotto carati stranieri?
No: il superamento dei diciotto carati obbliga l'ufficio ad avviare il procedimento di dismissione; è possibile solo che la procedura sia sospesa in attesa del soddisfacimento dei creditori opponenti.
Chi può acquistare i carati venduti giudizialmente ai sensi dell'art. 159?
I carati — o l'intera nave, a seconda del caso — vengono venduti nelle forme dell'espropriazione forzata; l'acquirente che intenda mantenere la bandiera italiana dovrà possedere i requisiti di nazionalità di cui all'art. 143 cod. nav.
Vedi anche