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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il proprietario che intende demolire la nave deve presentare dichiarazione all'ufficio di iscrizione (se la nave è in Italia) o all'autorità consolare (se è all'estero), consegnando i documenti di bordo.
  • L'autorità pubblica la dichiarazione nelle forme previste dall'art. 156 e apre un termine di sessanta giorni per le opposizioni dei creditori.
  • In presenza di opposizioni o di diritti reali e di garanzia, l'autorizzazione alla demolizione richiede il soddisfacimento dei creditori o l'estinzione dei diritti.
  • La demolizione può essere autorizzata d'urgenza in presenza di ragioni certificate dagli organi tecnici competenti, o previa fideiussione bancaria.
  • Le navi minori e i galleggianti di stazza lorda fino a 10 tonnellate (meccanici) o 25 tonnellate (altri) sono esclusi dalle procedure ordinarie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 160 Codice della Navigazione — Demolizione volontaria della nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione, se la nave si trova nel Regno, o all'autorità consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti di bordo. L'autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell'articolo 156. Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l'autorizzazione può essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori. Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156 . Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

Commento

Natura e ratio dell'art. 160

L'art. 160 del Codice della navigazione disciplina la demolizione volontaria della nave: l'atto con cui il proprietario decide liberamente di porre fine all'esistenza fisica dell'unità, facendola smontare in un cantiere di demolizione navale. La demolizione è una delle cause di cancellazione della nave dal registro di iscrizione previste dall'art. 163 cod. nav. La norma non si limita a registrare il fatto della demolizione, ma costruisce intorno ad essa un procedimento garantistico che mira a tutelare i creditori della nave e i titolari di diritti reali sull'unità, i quali potrebbero subire un danno irreversibile se la nave venisse demolita prima che le loro pretese siano state soddisfatte. La demolizione fisica della nave comporta, infatti, la perdita definitiva del bene su cui insistono i diritti di garanzia (ipoteche navali) e i privilegi marittimi.

La dichiarazione e la competenza dell'autorità

Il proprietario deve presentare una dichiarazione di intenzione a demolire la nave. La competenza cambia a seconda della localizzazione dell'unità: se la nave si trova in Italia, la dichiarazione va presentata all'ufficio di iscrizione (Capitaneria di porto o ufficio della navigazione interna); se si trova all'estero, la competenza spetta all'autorità consolare italiana nel Paese in cui si trova la nave. Contestualmente alla dichiarazione, il proprietario deve consegnare i documenti di bordo, che vengono trattenuti dall'autorità fino al completamento del procedimento. Questa consegna ha una funzione pratica e simbolica: privare il proprietario dei documenti limita la possibilità di far navigare la nave durante il procedimento e anticipa materialmente la futura cancellazione dal registro.

La pubblicazione e le opposizioni

Ricevuta la dichiarazione, l'autorità provvede alla pubblicazione nelle forme previste dall'art. 156: affissione negli uffici del porto e inserzione nel foglio degli annunci legali. Dalla pubblicazione decorre un termine di sessanta giorni entro cui gli interessati — creditori ipotecari, privilegiati, l'equipaggio per i salari arretrati — possono proporre opposizione. Se nel termine sono proposte opposizioni o risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, l'autorizzazione alla demolizione è subordinata al soddisfacimento di tali diritti o alla loro estinzione. In alternativa, il proprietario può adempiere alle provvidenze disposte dall'autorità marittima (per i salari dell'equipaggio e le somme dovute all'amministrazione) e dall'autorità giudiziaria (per la tutela degli altri creditori). Questo meccanismo ricalca fedelmente quello previsto dall'art. 156 per la dismissione della bandiera: il legislatore ha ritenuto che le esigenze di tutela dei creditori siano le medesime nei due casi.

La demolizione d'urgenza e la fideiussione

Il legislatore ha previsto due deroghe alla procedura ordinaria per esigenze pratiche. La prima è la demolizione d'urgenza: quando ragioni di urgenza siano accertate — in Italia dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale, all'estero dall'autorità consolare — la demolizione può essere autorizzata senza attendere il decorso dei sessanta giorni. La seconda deroga riguarda il deposito di una fideiussione bancaria secondo le condizioni e le modalità previste dai commi quarto e quinto dell'art. 156: il proprietario garantisce con la fideiussione il soddisfacimento dei creditori che potrebbero emergere durante il procedimento, compensando così la compressione delle garanzie procedurali. Entrambe le deroghe sono giustificate dalla circostanza che, in casi estremi, il ritardo nella demolizione potrebbe comportare costi esorbitanti o rischi per la sicurezza portuale.

L'esenzione per le piccole unità

L'ultimo comma dell'art. 160 esclude dall'applicazione delle procedure descritte le navi minori e i galleggianti di dimensioni ridotte: specificamente, quelli di stazza lorda non superiore a dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o a venticinque tonnellate negli altri casi. La ratio è evidente: per unità di dimensioni tanto ridotte, il valore economico è generalmente modesto e la probabilità che vi insistano ipoteche o privilegi significativi è bassa; imporre per esse l'intera procedura garantistica sarebbe sproporzionato rispetto agli interessi in gioco. I proprietari di queste piccole unità possono dunque procedere alla demolizione con formalità più semplici, definite dalla normativa regolamentare.

Casi pratici

Caso 1: Demolizione di un vecchio cargo con creditore ipotecario

Tizio decide di demolire un cargo ormai obsoleto iscritto in matricola. Presenta dichiarazione all'ufficio di iscrizione, consegnando i documenti di bordo. L'ufficio pubblica la dichiarazione; entro sessanta giorni, Caio — titolare di un'ipoteca navale a garanzia di un finanziamento di 800.000 euro — propone opposizione. Tizio non può demolire la nave finché non salda il debito con Caio e l'ipoteca non viene cancellata dal registro navale.

Caso 2: Demolizione d'urgenza per nave pericolante in porto estero

Sempronio è proprietario di una petroliera che, a seguito di avaria grave, risulta irreparabile e costituisce rischio per il porto di Marsiglia. L'autorità consolare italiana accerta le ragioni di urgenza e autorizza la demolizione immediata senza attendere i sessanta giorni. Sempronio fa demolire la nave; l'autorità consolare ne informa l'ufficio di iscrizione italiano, che procede alla cancellazione dal registro.

Caso 3: Demolizione di un piccolo galleggiante escluso dalla procedura ordinaria

Caio è proprietario di un pontone con stazza lorda di otto tonnellate, a propulsione meccanica. Essendo l'unità al di sotto della soglia di dieci tonnellate, non è obbligato a seguire la procedura ordinaria dell'art. 160: presenta una comunicazione semplificata all'ufficio di iscrizione e procede alla demolizione senza attendere il termine di sessanta giorni e senza dover depositare fideiussioni.

Domande frequenti

Quali documenti deve presentare il proprietario per demolire volontariamente la nave?

Deve presentare una dichiarazione di intenzione alla demolizione all'ufficio di iscrizione (se la nave è in Italia) o all'autorità consolare (se è all'estero), consegnando contestualmente i documenti di bordo.

Entro quanto tempo i creditori possono opporsi alla demolizione?

I creditori hanno sessanta giorni dalla pubblicazione della dichiarazione per proporre formale opposizione; durante questo periodo la demolizione non può essere autorizzata in presenza di diritti reali o di garanzia sulla nave.

È possibile demolire la nave prima del decorso dei sessanta giorni?

Sì, in due casi: quando sussistono ragioni di urgenza accertate dal Registro italiano navale o dall'autorità consolare, oppure quando il proprietario deposita una fideiussione bancaria secondo le modalità dell'art. 156 cod. nav.

Quali navi sono escluse dalla procedura ordinaria di demolizione?

Sono esentate le navi minori e i galleggianti di stazza lorda non superiore a dieci tonnellate (se a propulsione meccanica) o a venticinque tonnellate (negli altri casi).

Cosa accade ai documenti di bordo dopo la presentazione della dichiarazione di demolizione?

I documenti di bordo vengono consegnati all'autorità al momento della dichiarazione e trattenuti per tutta la durata del procedimento; vengono definitivamente ritirati al momento della cancellazione della nave dal registro.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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