Autore: Andrea Marton

  • Art. 166 D.Lgs. 209/2005 – Criteri di redazione

    Art. 166 D.Lgs. 209/2005 – Criteri di redazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

    2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

  • Art. 91 D.Lgs. 42/2004 – Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

    Art. 91 D.Lgs. 42/2004 – Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile .

    2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario.

  • Art. 117 D.Lgs. 42/2004 – Servizi per il pubblico

    Art. 117 D.Lgs. 42/2004 – Servizi per il pubblico

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

    2. 2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

    3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria .

    4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115.

    5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110. (13)

  • CCNL Alimentari Industria: TFR e Alifond previdenza

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Il TFR si calcola accantonando 1/13,5 della retribuzione annua. Possibilità di adesione ad Alifond (Fondo Pensione Complementare del settore Alimentare). Contributo azienda 1,2-1,8%. Anticipi dopo 8 anni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 maggio 2024 (in vigore dal 1° giugno 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Voce Valore
    Quota TFR annua Retribuzione annua / 13,5
    Esempio 5° €21.060 / 13,5 = €1.560/anno
    Rivalutazione 1,5% + 75% indice ISTAT
    Alifond TFR + 1% dip + 1,2-1,8% az
    Anticipo 70% (dopo 8 anni)

    Calcolo TFR

    Retribuzione annua / 13,5. Per 5° (€21.060/anno): TFR €1.560/anno. Su 10 anni: ~€15.600 + rivalutazione.

    Alifond previdenza

    Fondo Pensione Complementare del settore Alimentari. TFR (100%) + 1% dip + 1,2-1,8% azienda. Rendimenti storici 2,5-3,5%.

    Anticipi

    Dopo 8 anni, 70% per casa/salute/formazione/congedo.

    Tassazione

    TFR in azienda: ~23-28% IRPEF media. Alifond: 15-9%. Conviene fondo.

    Casi pratici

    Tizio – TFR azienda 10 anni 5°
    Tizio è 5° (€21.060/anno), TFR azienda 10 anni: €15.600 + rivalutazione = ~€17.000.
    Caia – Alifond con contributi
    Caia (4°) aderisce Alifond. €1.700/mese × 13 = €22.100/anno. TFR €1.637 + dip €221 + az €331 = €2.189/anno. 8 anni: ~€18.000.
    Sempronio – Anticipo TFR per casa
    Sempronio (3° con 9 anni). TFR €15.000. Anticipo 70% = €10.500.

    Domande frequenti

    Come si calcola TFR?
    Retribuzione annua / 13,5. Per 5° (€21.060): TFR €1.560/anno. Su 10 anni: ~€17.000 con rivalutazione.
    Cos'è Alifond?
    Fondo Pensione Complementare del settore Alimentari. TFR + 1% dip + 1,2-1,8% azienda. Rendimenti 2,5-3,5%.
    Conviene Alifond?
    Sì, contributo azienda gratuito + tassazione vantaggiosa (15-9% vs 23-28% IRPEF media).
    Anticipo TFR?
    Sì, dopo 8 anni, 70% per casa/salute/formazione/congedo.
    TFR azienda è tassato?
    Sì, ~23-28%. Alifond: 15-9%. Per il TFR conviene il fondo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 74 D.Lgs. 42/2004 – Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea

    Art. 74 D.Lgs. 42/2004 – Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo.

    2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione.

    3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per un anno . La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre quarantotto mesi dal rilascio di quest'ultimo.

    4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.

    5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima.

  • Art. 145 Codice della Navigazione – Navi iscritte in registri stranieri

    Art. 145 Codice della Navigazione – Navi iscritte in registri stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    1. Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte in registro straniero. 2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo. 3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile . Sezione III Dell'iscrizione della nave e dell'abilitazione alla navigazione

  • Art. 186 D.Lgs. 209/2005 – (Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo)

    Art. 186 D.Lgs. 209/2005 – (Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'impresa può trasmettere preventivamente all'IVASS il documento informativo precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'IVASS non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.

    2. L'IVASS provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo si intende conforme agli obblighi di informazione. L'IVASS può disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. L'IVASS indica all'impresa le eventuali integrazioni al documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

    3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'IVASS l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.

    4. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo, le modalità da osservare, prima della pubblicazione del documento stesso, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.))

    45

  • Art. 138 Codice della Navigazione – Stazzatura nel Regno

    Art. 138 Codice della Navigazione – Stazzatura nel Regno

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura delle navi marittime è eseguita nel Regno dal Registro italiano navale, quale delegato del ministero per le comunicazioni, a mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento. Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali è obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l'ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali. La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali. Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso l'ufficio del porto d'iscrizione della nave.

  • Art. 197 Codice della Navigazione – Rimpatrio di cittadini italiani

    Art. 197 Codice della Navigazione – Rimpatrio di cittadini italiani

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle località estere ove non risieda un'autorità consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati. Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.

  • CCNL Metalmecc Artigianato: maternità e paternità

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Metalmecc Artigianato applica il Testo Unico Maternità. Integrazione 100% per i 5 mesi obbligatori. Paternità 10gg al 100%. Per le lavoratrici incinte in officina: divieto sollevamento pesi, esposizione fumi, macchine vibranti. Spostamento o maternità anticipata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2028
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100%
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% INPS
    Congedo parentale 6 mesi/genitore 30%
    Riposi giornalieri 2h (1° anno) 100% INPS

    Maternità 5 mesi al 100%

    Congedo obbligatorio 5 mesi al 100% (INPS 80% + integrazione 20%).

    Rischi specifici officina

    Per donne in gravidanza vietato: sollevamento >5kg, esposizione fumi saldatura, macchine vibranti, lavoro a temperature estreme. Spostamento a mansioni amministrative o maternità anticipata.

    Paternità 10gg

    10gg paternità obbligatoria al 100% INPS, fruibili entro 5 mesi dalla nascita.

    Divieto licenziamento

    Vietato dalla comunicazione gravidanza al 1° anno bambino.

    Casi pratici

    Tizio – Padre operaio paternità
    Tizio è 3°, padre. 10gg paternità al 100%: ~€480 lordi.
    Caia – Operaia incinta spostata
    Caia (3°) in officina, scopre gravidanza. Medico vieta saldatura/sollevamento. Spostata a controllo qualità con stesso stipendio.
    Sempronio – Saldatrice maternità anticipata
    Sempronio (saldatrice 4°) non sostituibile. Maternità anticipata da subito su autorizzazione ITL. Stipendio al 100%.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità?
    5 mesi obbligatori al 100% (INPS 80% + integrazione 20%).
    Posso saldare incinta?
    No, vietato. Esposizione a fumi e radiazioni saldatura nocivo. Spostamento a mansioni d’ufficio o maternità anticipata.
    Posso lavorare al tornio in gravidanza?
    No, vibrazioni macchine utensili sconsigliate. Spostamento a controllo qualità o amministrazione.
    Il padre ha tutele?
    10gg paternità obbligatoria al 100% + congedo parentale 6 mesi al 30%.
    Posso essere licenziata in gravidanza?
    NO, vietato dalla comunicazione al 1° anno bambino.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, tredicesima e premi, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 37 D.Lgs. 42/2004 – Contributo in conto interessi

    Art. 37 D.Lgs. 42/2004 – Contributo in conto interessi

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.

    2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.

    3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

    4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico. (16) 17

  • Art. 64-bis D.Lgs. 42/2004 – (Controllo sulla circolazione)

    Art. 64-bis D.Lgs. 42/2004 – (Controllo sulla circolazione)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.

    2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.

    3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.

    ))