Art. 1251 c.c. – Garanzie annesse al credito
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l’esistenza di questo per giusti motivi.
