Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1251 Codice Civile: Garanzie annesse al credito

    Articolo 1251 Codice Civile: Garanzie annesse al credito

    Art. 1251 c.c. – Garanzie annesse al credito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l’esistenza di questo per giusti motivi.

  • Articolo 1252 Codice Civile: Compensazione volontaria

    Articolo 1252 Codice Civile: Compensazione volontaria

    Art. 1252 c.c. – Compensazione volontaria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.

    Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.

  • Articolo 1253 Codice Civile: Effetti della confusione

    Articolo 1253 Codice Civile: Effetti della confusione

    Art. 1253 c.c. – Effetti della confusione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

  • Articolo 1254 Codice Civile: Confusione rispetto ai terzi

    Articolo 1254 Codice Civile: Confusione rispetto ai terzi

    Art. 1254 c.c. – Confusione rispetto ai terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.

  • Art. 1255 c.c.: Riunione delle qualità di fideiussore e di debit

    Art. 1255 c.c.: Riunione delle qualità di fideiussore e di debit

    Art. 1255 c.c. – Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.

  • Articolo 1243 Codice Civile: Compensazione legale e giudiziale

    Articolo 1243 Codice Civile: Compensazione legale e giudiziale

    Art. 1243 c.c. Compensazione legale e giudiziale

    In vigore

    La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.

  • Art. 1244 Codice Civile: Dilazione

    Art. 1244 Codice Civile: Dilazione

    Art. 1244 c.c. – Dilazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.

  • Articolo 1245 Codice Civile: Debiti non pagabili nello stesso luogo

    Articolo 1245 Codice Civile: Debiti non pagabili nello stesso luogo

    Art. 1245 c.c. – Debiti non pagabili nello stesso luogo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.

  • Art. 1246 c.c.: Casi in cui la compensazione non si verifica

    Art. 1246 c.c.: Casi in cui la compensazione non si verifica

    Art. 1246 c.c. Casi in cui la compensazione non si verifica

    In vigore

    La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi: 1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; 2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato; 3) di credito dichiarato impignorabile; 4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore; 5) di divieto stabilito dalla legge.

  • Articolo 1247 Codice Civile: Compensazione opposta da terzi garanti

    Articolo 1247 Codice Civile: Compensazione opposta da terzi garanti

    Art. 1247 c.c. – Compensazione opposta da terzi garanti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

    Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un’ipoteca o un pegno.

  • Articolo 1248 Codice Civile: Inopponibilità della compensazione

    Articolo 1248 Codice Civile: Inopponibilità della compensazione

    Art. 1248 c.c. – Inopponibilità della compensazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

    La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.

  • Articolo 1249 Codice Civile: Compensazione di più debiti

    Articolo 1249 Codice Civile: Compensazione di più debiti

    Art. 1249 c.c. – Compensazione di più debiti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando una persona ha verso un’altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’art. 1193.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.