Art. 117 Codice della Navigazione – Personale tecnico delle costruzioni navali
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende: 1) gli ingegneri navali; 2) i costruttori navali; 3) i maestri d'ascia e i calafati.
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In sintesi
L'art. 117 del Codice della navigazione individua le tre figure che compongono il personale tecnico delle costruzioni navali.
La categoria comprende gli ingegneri navali, figure a elevata qualificazione scientifica e progettuale.
Vi rientrano i costruttori navali, responsabili della realizzazione materiale degli scafi e delle strutture.
Fanno parte del personale tecnico anche i maestri d'ascia e i calafati, figure artigianali tradizionali legate alla lavorazione del legno e alla impermeabilizzazione degli scafi.
L'elencazione ha rilievo amministrativo: questi soggetti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici marittimi competenti (art. 118).
Indice dei contenuti
Ratio della norma e contesto sistematico
L'articolo 117 del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) svolge una funzione classificatoria all'interno del sistema di ordinamento del personale marittimo. Il legislatore del 1942, nel definire le categorie soggette all'iscrizione obbligatoria negli appositi registri tenuti dagli uffici marittimi, ha ritenuto opportuno distinguere nettamente il personale tecnico delle costruzioni navali dalla cosiddetta 'gente di mare' (iscritta nelle matricole) e dal personale addetto ai servizi portuali (anch'esso iscritto in registri separati). La tripartizione risponde a una logica funzionale: ogni categoria svolge mansioni tecnicamente distinte, con profili di responsabilità e requisiti di abilitazione differenziati.
Le figure professionali enumerate
L'elencazione è tassativa e comprende tre categorie. Gli ingegneri navali sono professionisti dotati di formazione universitaria specialistica in architettura navale e ingegneria delle costruzioni marittime: progettano scafi, sovrintendono alla stabilità e alla resistenza strutturale delle imbarcazioni e delle navi, e collaborano con le autorità di registro - in particolare il Registro Italiano Navale (RINA) - nelle operazioni di collaudo e classificazione. I costruttori navali sono invece figure tecniche di cantiere, titolari della direzione operativa dei lavori di costruzione e riparazione degli scafi: il loro ruolo è essenzialmente esecutivo e gestionale, di raccordo tra la progettazione ingegneristica e la manodopera specializzata. I maestri d'ascia rappresentano una tradizione artigianale secolare: sono i falegnami specializzati nella lavorazione del legno per la costruzione e la riparazione degli scafi in legno. I calafati, infine, si occupano dell'impermeabilizzazione degli scafi attraverso la sigillatura delle giunture con stoppa, catrame e materiali simili - tecnica antichissima, oggi in parte superata dall'impiego di resine sintetiche, ma ancora rilevante per l'artigianato nautico tradizionale e per la manutenzione delle imbarcazioni d'epoca.
Disciplina amministrativa e iscrizione nei registri
Il collegamento tra l'art. 117 e l'art. 118 è immediato: il personale tecnico delle costruzioni navali è soggetto a iscrizione in appositi registri - distinti dalle matricole della gente di mare - tenuti dagli uffici indicati dal regolamento di esecuzione. Questa iscrizione ha carattere costitutivo ai fini dell'esercizio professionale: chi non è iscritto non può legalmente esercitare le attività rientranti nelle categorie elencate. I requisiti per l'iscrizione sono demandati al regolamento (art. 119, sesto comma), che ne determina le condizioni minime in termini di età, formazione, e idoneità fisica ove rilevante. Il documento di riconoscimento professionale per il personale tecnico delle costruzioni è il certificato d'iscrizione (art. 122, terzo comma).
Profili pratici e rilevanza contemporanea
Nella prassi contemporanea, la figura del maestro d'ascia e del calafato mantiene rilevanza soprattutto nel settore della nautica da diporto tradizionale, nella restaurazione di imbarcazioni storiche e in contesti di artigianato nautico di pregio. I cantieri di costruzione in vetroresina e metallo hanno ridimensionato la presenza numerica di queste figure, senza però eliminarne il rilievo giuridico-formale: l'iscrizione nel registro rimane necessaria per l'esercizio professionale a qualsiasi titolo. L'ingegnere navale, per contro, ha acquisito un ruolo centrale nell'industria cantieristica moderna, operando in stretto contatto con gli organismi di classificazione internazionale (RINA, Lloyd's Register, Bureau Veritas, DNV) e con le autorità marittime per la certificazione delle navi. La norma, nella sua schematicità, costituisce tuttora la base classificatoria del sistema di accesso alle professioni tecniche del settore navale.
Casi pratici
Caso 1: L'ingegnere navale e la certificazione di collaudo
Tizio, ingegnere navale iscritto nel registro dell'Ufficio di iscrizione di Genova, è incaricato da un cantiere di progettare e seguire il collaudo di un rimorchiatore d'altura. In assenza dell'iscrizione nel registro ex art. 117, Tizio non potrebbe validamente firmare i documenti tecnici richiesti dal RINA per la classificazione della nave.
Caso 2: Il maestro d'ascia e il restauro di un'imbarcazione storica
Caio, maestro d'ascia con lunga esperienza, riceve l'incarico di restaurare un trabaccolo veneziano del XIX secolo per conto di un museo della marineria. Per eseguire legalmente le lavorazioni e sottoscrivere la dichiarazione di conformità tecnica, Caio deve essere in possesso dell'iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali.
Caso 3: Il calafato e la manutenzione di una flotta peschereccia
Sempronio gestisce una piccola impresa artigiana di manutenzione navale e si occupa della sigillatura degli scafi in legno di una flotta di pescherecci. A seguito di un'ispezione della Capitaneria di Porto, viene verificato che Sempronio sia regolarmente iscritto nel registro dei calafati, condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività a fini commerciali.
Domande frequenti
Chi rientra nel personale tecnico delle costruzioni navali secondo il Codice della navigazione?
L'art. 117 enumera tre figure: gli ingegneri navali, i costruttori navali e i maestri d'ascia e calafati. Si tratta di un'elencazione tassativa con rilevanza ai fini dell'iscrizione obbligatoria nei registri marittimi.
Il maestro d'ascia deve essere iscritto in un registro per esercitare la propria attività?
Sì. Il personale tecnico delle costruzioni navali, inclusi i maestri d'ascia e i calafati, è soggetto all'iscrizione in appositi registri tenuti dagli uffici marittimi competenti, come stabilito dall'art. 118 del Codice della navigazione.
Quale documento attesta l'iscrizione del personale tecnico delle costruzioni navali?
L'art. 122 del Codice della navigazione prevede che il personale tecnico delle costruzioni navali sia munito di un certificato d'iscrizione, che ne certifica l'appartenenza alla categoria e l'abilitazione all'esercizio delle relative mansioni.
I calafati hanno ancora rilevanza giuridica nel contesto attuale?
Sì, nonostante l'evoluzione tecnologica abbia ridotto la diffusione delle tecniche tradizionali di impermeabilizzazione, la figura del calafato mantiene rilievo giuridico-formale: l'iscrizione nel registro è necessaria per l'esercizio professionale, in particolare nella nautica tradizionale e nel restauro di imbarcazioni storiche.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Ratio della norma e contesto sistematico
L'articolo 117 del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) svolge una funzione classificatoria all'interno del sistema di ordinamento del personale marittimo. Il legislatore del 1942, nel definire le categorie soggette all'iscrizione obbligatoria negli appositi registri tenuti dagli uffici marittimi, ha ritenuto opportuno distinguere nettamente il personale tecnico delle costruzioni navali dalla cosiddetta 'gente di mare' (iscritta nelle matricole) e dal personale addetto ai servizi portuali (anch'esso iscritto in registri separati). La tripartizione risponde a una logica funzionale: ogni categoria svolge mansioni tecnicamente distinte, con profili di responsabilità e requisiti di abilitazione differenziati.
Le figure professionali enumerate
L'elencazione è tassativa e comprende tre categorie. Gli ingegneri navali sono professionisti dotati di formazione universitaria specialistica in architettura navale e ingegneria delle costruzioni marittime: progettano scafi, sovrintendono alla stabilità e alla resistenza strutturale delle imbarcazioni e delle navi, e collaborano con le autorità di registro - in particolare il Registro Italiano Navale (RINA) - nelle operazioni di collaudo e classificazione. I costruttori navali sono invece figure tecniche di cantiere, titolari della direzione operativa dei lavori di costruzione e riparazione degli scafi: il loro ruolo è essenzialmente esecutivo e gestionale, di raccordo tra la progettazione ingegneristica e la manodopera specializzata. I maestri d'ascia rappresentano una tradizione artigianale secolare: sono i falegnami specializzati nella lavorazione del legno per la costruzione e la riparazione degli scafi in legno. I calafati, infine, si occupano dell'impermeabilizzazione degli scafi attraverso la sigillatura delle giunture con stoppa, catrame e materiali simili - tecnica antichissima, oggi in parte superata dall'impiego di resine sintetiche, ma ancora rilevante per l'artigianato nautico tradizionale e per la manutenzione delle imbarcazioni d'epoca.
Disciplina amministrativa e iscrizione nei registri
Il collegamento tra l'art. 117 e l'art. 118 è immediato: il personale tecnico delle costruzioni navali è soggetto a iscrizione in appositi registri - distinti dalle matricole della gente di mare - tenuti dagli uffici indicati dal regolamento di esecuzione. Questa iscrizione ha carattere costitutivo ai fini dell'esercizio professionale: chi non è iscritto non può legalmente esercitare le attività rientranti nelle categorie elencate. I requisiti per l'iscrizione sono demandati al regolamento (art. 119, sesto comma), che ne determina le condizioni minime in termini di età, formazione, e idoneità fisica ove rilevante. Il documento di riconoscimento professionale per il personale tecnico delle costruzioni è il certificato d'iscrizione (art. 122, terzo comma).
Profili pratici e rilevanza contemporanea
Nella prassi contemporanea, la figura del maestro d'ascia e del calafato mantiene rilevanza soprattutto nel settore della nautica da diporto tradizionale, nella restaurazione di imbarcazioni storiche e in contesti di artigianato nautico di pregio. I cantieri di costruzione in vetroresina e metallo hanno ridimensionato la presenza numerica di queste figure, senza però eliminarne il rilievo giuridico-formale: l'iscrizione nel registro rimane necessaria per l'esercizio professionale a qualsiasi titolo. L'ingegnere navale, per contro, ha acquisito un ruolo centrale nell'industria cantieristica moderna, operando in stretto contatto con gli organismi di classificazione internazionale (RINA, Lloyd's Register, Bureau Veritas, DNV) e con le autorità marittime per la certificazione delle navi. La norma, nella sua schematicità, costituisce tuttora la base classificatoria del sistema di accesso alle professioni tecniche del settore navale.
Casi pratici
Caso 1: L'ingegnere navale e la certificazione di collaudo
Tizio, ingegnere navale iscritto nel registro dell'Ufficio di iscrizione di Genova, è incaricato da un cantiere di progettare e seguire il collaudo di un rimorchiatore d'altura. In assenza dell'iscrizione nel registro ex art. 117, Tizio non potrebbe validamente firmare i documenti tecnici richiesti dal RINA per la classificazione della nave.
Caso 2: Il maestro d'ascia e il restauro di un'imbarcazione storica
Caio, maestro d'ascia con lunga esperienza, riceve l'incarico di restaurare un trabaccolo veneziano del XIX secolo per conto di un museo della marineria. Per eseguire legalmente le lavorazioni e sottoscrivere la dichiarazione di conformità tecnica, Caio deve essere in possesso dell'iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali.
Caso 3: Il calafato e la manutenzione di una flotta peschereccia
Sempronio gestisce una piccola impresa artigiana di manutenzione navale e si occupa della sigillatura degli scafi in legno di una flotta di pescherecci. A seguito di un'ispezione della Capitaneria di Porto, viene verificato che Sempronio sia regolarmente iscritto nel registro dei calafati, condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività a fini commerciali.
Domande frequenti
Chi rientra nel personale tecnico delle costruzioni navali secondo il Codice della navigazione?
L'art. 117 enumera tre figure: gli ingegneri navali, i costruttori navali e i maestri d'ascia e calafati. Si tratta di un'elencazione tassativa con rilevanza ai fini dell'iscrizione obbligatoria nei registri marittimi.
Il maestro d'ascia deve essere iscritto in un registro per esercitare la propria attività?
Sì. Il personale tecnico delle costruzioni navali, inclusi i maestri d'ascia e i calafati, è soggetto all'iscrizione in appositi registri tenuti dagli uffici marittimi competenti, come stabilito dall'art. 118 del Codice della navigazione.
Quale documento attesta l'iscrizione del personale tecnico delle costruzioni navali?
L'art. 122 del Codice della navigazione prevede che il personale tecnico delle costruzioni navali sia munito di un certificato d'iscrizione, che ne certifica l'appartenenza alla categoria e l'abilitazione all'esercizio delle relative mansioni.
I calafati hanno ancora rilevanza giuridica nel contesto attuale?
Sì, nonostante l'evoluzione tecnologica abbia ridotto la diffusione delle tecniche tradizionali di impermeabilizzazione, la figura del calafato mantiene rilievo giuridico-formale: l'iscrizione nel registro è necessaria per l'esercizio professionale, in particolare nella nautica tradizionale e nel restauro di imbarcazioni storiche.