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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Quando la partecipazione di soggetti non aventi i requisiti di nazionalità raggiunge i dodici carati ma non supera i diciotto, scatta l'obbligo di cessione dell'eccedenza.
  • La cessione deve avvenire entro sei mesi dal giorno in cui si è verificata l'eccedenza.
  • I carati in eccesso devono essere ceduti a soggetti in possesso dei requisiti di nazionalità previsti dall'art. 143 cod. nav.
  • In caso di mancata cessione nel termine, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale dei carati eccedenti, a partire da quelli che per ultimi hanno concorso all'eccedenza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 158 Codice della Navigazione — Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza. La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si è verificata. Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza .

In sintesi

  • Quando la partecipazione di soggetti non aventi i requisiti di nazionalità raggiunge i dodici carati ma non supera i diciotto, scatta l'obbligo di cessione dell'eccedenza.
  • La cessione deve avvenire entro sei mesi dal giorno in cui si è verificata l'eccedenza.
  • I carati in eccesso devono essere ceduti a soggetti in possesso dei requisiti di nazionalità previsti dall'art. 143 cod. nav.
  • In caso di mancata cessione nel termine, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale dei carati eccedenti, a partire da quelli che per ultimi hanno concorso all'eccedenza.
Indice dei contenuti

Il sistema dei carati e la nazionalità della nave

Il Codice della navigazione italiano adotta un sistema di calcolo della proprietà navale basato sul concetto di carato: la nave è idealmente divisa in ventiquattro parti uguali (i carati), ciascuna delle quali rappresenta una quota del diritto di proprietà. Questo sistema — mutuato dall'antica tradizione del diritto marittimo italiano e dal diritto comparato, in particolare dal diritto marittimo tedesco e scandinavo — consente la compropietà frazionata della nave con grande flessibilità. Per mantenere la nazionalità italiana della nave, l'art. 143 cod. nav. impone che una quota maggioritaria della proprietà (almeno la metà più uno dei carati, e cioè tredici carati su ventiquattro) sia detenuta da soggetti aventi i requisiti di nazionalità ivi indicati: cittadini italiani, cittadini UE e società aventi sede in Italia o in altro Paese UE con requisiti specifici. L'art. 158 disciplina la fascia intermedia in cui la partecipazione straniera è cresciuta fino a una soglia critica ma non ha ancora superato il limite massimo.

La soglia dai dodici ai diciotto carati: disciplina specifica

L'art. 158 si applica quando la partecipazione di soggetti non aventi i requisiti di cui all'art. 143 raggiunge o supera i dodici carati ma non supera i diciotto carati. Si tratta di una fascia di attenzione: la presenza straniera è significativa ma non tale da escludere per sé la maggioranza nazionale dei carati. In questa fascia, il legislatore non ordina la dismissione automatica della bandiera, ma impone al proprietario una misura correttiva: la cessione dell'eccedenza — cioè dei carati che hanno fatto superare la soglia dei dodici — a soggetti aventi i requisiti nazionali. L'obbligo scatta nel momento in cui si verifica l'eccedenza, sia che questa sia stata determinata da un trasferimento di proprietà a soggetti stranieri, sia che derivi dalla perdita dei requisiti nazionali da parte di titolari già esistenti.

Il termine di sei mesi per la cessione volontaria

Il proprietario ha un termine di sei mesi per effettuare la cessione spontanea. Il termine decorre dal giorno in cui l'eccedenza si è verificata e deve essere rispettato per evitare il passaggio alla fase coattiva. Sei mesi è un periodo ritenuto sufficiente per trovare un acquirente disposto a comprare una quota di nave a un prezzo di mercato. Durante questo periodo il proprietario conserva la piena disponibilità dei carati in eccesso; la cessione deve avvenire in favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 143, con le forme previste per il trasferimento di quote di proprietà navale (atto scritto e trascrizione nel registro di iscrizione).

La vendita giudiziale dei carati in caso di inerzia

Se il termine di sei mesi scade senza che la cessione sia avvenuta, l'art. 158 attribuisce all'ufficio di iscrizione della nave il potere — e il dovere — di promuovere la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza. La vendita ha carattere coattivo: non richiede il consenso del proprietario e si svolge secondo le forme dell'espropriazione forzata. Una regola di priorità importante stabilisce che i carati venduti coattivamente sono quelli che per ultimi hanno concorso all'eccedenza: cioè si vende prima chi più recentemente ha acquisito quote in violazione del limite, garantendo in linea di principio una certa stabilità a chi deteneva quote da più tempo. L'obiettivo è ristabilire i requisiti di nazionalità previsti dalla legge senza disperdere la continuità della compagine proprietaria più consolidata.

Coordinamento con le norme sulla nazionalità e con l'art. 159

L'art. 158 si colloca nel quadro sistematico degli artt. 143-163 cod. nav. dedicati alla nazionalità della nave e va letto in coordinamento con l'art. 159, che disciplina la soglia superiore: quando la partecipazione straniera supera i diciotto carati, il regime è molto più stringente — non si tratta più di obbligo di cessione volontaria, ma di avvio del procedimento di dismissione della bandiera. L'art. 158 rappresenta quindi una fascia intermedia di vigilanza: l'ordinamento tenta di recuperare la conformità ai requisiti di nazionalità attraverso la cessione volontaria prima di procedere alle misure più radicali previste dall'art. 159.

Casi pratici

Caso 1: Eccedenza per acquisto di quote da parte di soggetto straniero

Tizio è comproprietario di un cargo, titolare di quattordici carati; Caio, cittadino extra-UE privo dei requisiti di cui all'art. 143, acquista da un terzo undici carati della stessa nave, portando la quota straniera complessiva a tredici carati — entro la fascia 12-18. Tizio e Caio hanno sei mesi per cedere a soggetti con requisiti nazionali almeno i carati che hanno determinato il superamento della soglia dei dodici; se non vi provvedono, l'ufficio di iscrizione avvia la vendita giudiziale coattiva dei carati eccedenti.

Caso 2: Perdita dei requisiti nazionali da parte di un comproprietario

Sempronio, comproprietario di una nave da crociera con dieci carati, perde la cittadinanza italiana a seguito di acquisto di altra nazionalità non UE. La sua quota — prima computata come nazionale — diventa quota straniera: la somma delle quote straniere raggiunge tredici carati. L'ufficio di iscrizione intima a Sempronio di cedere i carati eccedenti entro sei mesi; Sempronio trova un acquirente italiano e procede alla cessione, ripristinando i requisiti di nazionalità senza necessità di intervento giudiziale.

Caso 3: Vendita giudiziale per mancata cessione nel termine

Caio è titolare di dodici carati di una nave cisterna con partecipazione di soggetti stranieri che già detengono quattro carati; dopo il suo acquisto la quota straniera totale sale a sedici carati. Il termine di sei mesi per la cessione scade senza che Caio abbia trovato un acquirente con i requisiti nazionali. L'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale dei quattro carati che per ultimi hanno concorso all'eccedenza; il ricavato viene assegnato a Caio all'esito della procedura coattiva.

Domande frequenti

Cosa sono i carati nel diritto navale italiano?

I carati sono le ventiquattro quote ideali in cui è divisa la proprietà della nave; ciascun carato rappresenta 1/24 dell'unità e può essere ceduto, gravato di ipoteca o trasferito indipendentemente dalle altre quote.

Quando scatta l'obbligo di cessione previsto dall'art. 158?

L'obbligo sorge quando la partecipazione complessiva di soggetti privi dei requisiti di nazionalità di cui all'art. 143 raggiunge i dodici carati ma non supera i diciotto, sia per trasferimento volontario sia per perdita dei requisiti.

Entro quanto tempo deve avvenire la cessione dei carati eccedenti?

La cessione deve avvenire entro sei mesi dal giorno in cui si è verificata l'eccedenza; decorso tale termine senza cessione spontanea, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale coattiva dei carati eccedenti.

Chi compra i carati venduti coattivamente?

I carati vengono posti in vendita giudiziale secondo le forme dell'espropriazione forzata; possono acquistarli solo soggetti in possesso dei requisiti di nazionalità previsti dall'art. 143 cod. nav.

Qual è la differenza tra la disciplina dell'art. 158 e quella dell'art. 159?

L'art. 158 disciplina la fascia intermedia (12-18 carati stranieri) con obbligo di cessione volontaria; l'art. 159 si applica quando la partecipazione straniera supera i diciotto carati, caso in cui si avvia direttamente il procedimento di dismissione della bandiera.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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