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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Tre categorie della gente di mare: il Codice distingue il personale di stato maggiore e bassa forza addetto ai servizi tecnici di bordo (1ª categoria), il personale dei servizi complementari (2ª categoria) e il personale del traffico locale e della pesca costiera (3ª categoria).
  • Prima categoria: comprende comandante, ufficiali di coperta e di macchina, personale tecnico di bordo — sottoposti alle qualifiche più elevate.
  • Seconda categoria: personale addetto ai servizi non tecnici di bordo (cuochi, camerieri, infermieri, ecc.).
  • Terza categoria: personale del traffico locale e della pesca costiera, con requisiti di qualificazione meno stringenti rispetto alla navigazione d'altura.
  • Titolo di conduttore diporto a noleggio: introdotto dal D.L. 535/1996 per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, estendendo la classificazione originaria.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 115 Codice della Navigazione — Categorie della gente di mare

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La gente di mare si divide in tre categorie: 1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 2° personale addetto ai servizi complementari di bordo; 3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera. 51 ————– AGGIORNAMENTO Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".

Commento

Ratio e funzione della tripartizione

L'articolo 115 del Codice della navigazione introduce una ripartizione interna alla gente di mare in tre categorie, ciascuna corrispondente a un diverso livello di qualificazione professionale, a diverse mansioni di bordo e a distinti regimi di iscrizione e abilitazione. La distinzione non è meramente organizzativa: incide sulla procedura di arruolamento, sui requisiti per il conseguimento dei titoli professionali, sulle norme di sicurezza applicabili e sulla competenza delle autorità preposte alla vigilanza.

La logica sottostante è quella del principio di proporzionalità tra qualificazione richiesta e complessità/rischio dell'attività: chi naviga su rotte internazionali con navi di grande stazza deve possedere titoli professionali elevati, riconosciuti anche a livello internazionale; chi opera nella pesca costiera o nel traffico locale è soggetto a requisiti meno stringenti, commisurati ai rischi inferiori di quella navigazione.

Prima categoria: personale di stato maggiore e bassa forza nei servizi tecnici

La prima categoria comprende il personale addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo, nelle due sottocategorie dello stato maggiore (comandante, ufficiali di coperta, ufficiali di macchina, commissari di bordo, medici di bordo) e della bassa forza (marinai, fuochisti, elettricisti, motoristi e altri). Il comandante della nave è la figura apicale: guida il personale di stato maggiore di coperta e di macchina, ed esercita poteri di governo della nave riconosciuti dal Codice della navigazione (artt. 174-186) e dalle convenzioni internazionali.

Il conseguimento dei titoli per il personale di prima categoria è disciplinato in conformità con la Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), adottata dall'IMO e ratificata dall'Italia, che stabilisce requisiti minimi uniformi per la formazione, la certificazione e i turni di guardia del personale marittimo su navi impegnate in viaggi internazionali. Le abilitazioni di comandante di lungo corso, capitano di gran cabotaggio e ufficiali di macchina sono soggette a un sistema di patenti rilasciate dalle Capitanerie di porto previa verifica dei requisiti di servizio effettivo e superamento di esami.

Seconda categoria: personale dei servizi complementari

La seconda categoria include il personale addetto ai servizi complementari di bordo, che non riguardano la condotta tecnica della nave ma il funzionamento degli altri servizi: cucina, ristorazione, assistenza sanitaria, pulizie, intrattenimento (nelle navi da crociera), gestione amministrativa del carico. Questo personale — cuochi, camerieri, baristi, medici e infermieri del servizio di bordo, agenti contabili — è egualmente soggetto alle norme del Codice della navigazione sull'arruolamento e sulle condizioni di lavoro, ma segue un diverso percorso di qualificazione professionale, non soggetto in linea di massima ai requisiti STCW per la condotta della nave.

Terza categoria: traffico locale e pesca costiera

La terza categoria raggruppa il personale addetto al traffico locale (servizi di traghetto, navigazione lacustre, servizi portuali) e alla pesca costiera. Si tratta di attività che si svolgono in acque ristrette o sotto costa, con navi di dimensioni contenute e rischi navigazionali inferiori a quelli della navigazione d'altura. Per questa ragione, i requisiti di qualificazione sono meno stringenti: i titoli abilitativi possono essere conseguiti con meno ore di navigazione e con esami di portata ridotta rispetto a quelli richiesti per la prima categoria.

Aggiornamento normativo: il titolo di conduttore per imbarcazioni da diporto a noleggio

Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla L. 647/1996, ha integrato la tripartizione originaria istituendo il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, nonché il titolo equivalente per le acque interne. Si tratta di un adeguamento della norma alle nuove forme di imprenditoria marittima legate al turismo nautico: chi noleggia un'imbarcazione da diporto deve possedere un titolo professionale specifico, diverso dalla semplice patente nautica del privato, perché esercita un'attività commerciale con profili di responsabilità verso i clienti-passeggeri. Questo titolo si aggiunge agli schemi classificatori originari dell'art. 115 senza sostituirli.

Casi pratici

Caso 1: Conseguimento della patente di capitano di lungo corso

Tizio, ufficiale di coperta con anni di navigazione su rotte internazionali, sostiene gli esami per la patente di capitano di lungo corso (prima categoria, stato maggiore) presso la Capitaneria di porto, nel rispetto dei requisiti di servizio effettivo e di formazione previsti dalla Convenzione STCW. Ottenuta la patente, può assumere il comando di navi di grande stazza su qualsiasi rotta.

Caso 2: Marinaio della pesca costiera: requisiti ridotti

Caio, pescatore locale, si iscrive alla terza categoria della gente di mare per operare su un piccolo peschereccio nella fascia costiera ligure. I requisiti per l'iscrizione e i titoli abilitativi necessari sono più accessibili rispetto a quelli della prima categoria, in proporzione ai rischi limitati della navigazione costiera in cui opera.

Caso 3: Conduttore di imbarcazione da diporto a noleggio

Sempronio intende avviare un'attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con servizio di conduzione nel Golfo di Napoli. Non è sufficiente la sola patente nautica privata: deve conseguire il titolo professionale di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, introdotto dal D.L. 535/1996 come integrazione dell'art. 115 del Codice della navigazione.

Domande frequenti

Quante categorie di gente di mare prevede il Codice della navigazione?

Tre: la prima comprende il personale di stato maggiore e bassa forza nei servizi tecnici di bordo; la seconda il personale dei servizi complementari; la terza il personale del traffico locale e della pesca costiera.

Qual è la differenza tra stato maggiore e bassa forza nella prima categoria?

Lo stato maggiore comprende comandante, ufficiali di coperta e di macchina, commissari e medici di bordo; la bassa forza include marinai, fuochisti, motoristi ed elettricisti, con mansioni esecutive e requisiti di qualificazione inferiori.

La Convenzione STCW si applica a tutta la gente di mare?

La Convenzione STCW si applica principalmente al personale di prima categoria impegnato in navigazione internazionale. Per il personale di terza categoria (traffico locale, pesca costiera) vigono spesso standard nazionali ridotti.

Il titolo di conduttore per imbarcazioni da diporto a noleggio è diverso dalla patente nautica?

Sì, è un titolo professionale marittimo necessario per esercitare attività commerciale di noleggio con conduzione, introdotto dal D.L. 535/1996: la patente nautica abilita solo la navigazione da diporto privata.

Un cuoco di bordo appartiene alla prima o alla seconda categoria della gente di mare?

Alla seconda categoria: il personale dei servizi complementari di bordo, che include cuochi, camerieri e altri addetti ai servizi non tecnici, non è soggetto ai requisiti STCW per la condotta della nave.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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