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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Vigilanza sulla navigabilità: le autorità marittime (in Italia) e consolari (all'estero) vigilano sull'osservanza dei requisiti di navigabilità prescritti dall'art. 164.
  • Ispezioni ordinarie e straordinarie: le autorità dispongono ispezioni ordinarie e, quando opportuno o dopo avarie, ispezioni straordinarie, sempre a spese dell'armatore.
  • Richiesta sindacale: le associazioni sindacali interessate possono richiedere ispezioni straordinarie, obbligatoriamente disposte dall'autorità.
  • Richiesta dell'equipaggio: anche almeno un terzo dell'equipaggio può chiedere un'ispezione straordinaria; se la richiesta risulta ingiustificata, le spese sono a carico dei richiedenti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 165 Codice della Navigazione — Visite ed ispezioni

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente vigilano nel Regno le autorità marittime e quelle preposte all'esercizio della navigazione interna, e all'estero le autorità consolari. Dette autorità provvedono che siano eseguite, a spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonché ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano menomare la navigabilità della nave o il funzionamento dei suoi organi. Le autorità marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazioni sindacali interessate. Possono altresì disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti.

In sintesi

  • Vigilanza sulla navigabilità: le autorità marittime (in Italia) e consolari (all'estero) vigilano sull'osservanza dei requisiti di navigabilità prescritti dall'art. 164.
  • Ispezioni ordinarie e straordinarie: le autorità dispongono ispezioni ordinarie e, quando opportuno o dopo avarie, ispezioni straordinarie, sempre a spese dell'armatore.
  • Richiesta sindacale: le associazioni sindacali interessate possono richiedere ispezioni straordinarie, obbligatoriamente disposte dall'autorità.
  • Richiesta dell'equipaggio: anche almeno un terzo dell'equipaggio può chiedere un'ispezione straordinaria; se la richiesta risulta ingiustificata, le spese sono a carico dei richiedenti.
Ratio e inquadramento sistematico

L'art. 165 del Codice della navigazione costituisce il complemento procedurale dell'art. 164: se quest'ultimo definisce il contenuto dell'obbligo di navigabilità, l'art. 165 disciplina il sistema di vigilanza pubblica attraverso cui tale obbligo viene verificato e garantito. La norma risponde all'esigenza di assicurare che le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza non rimangano mere enunciazioni formali, ma trovino effettiva applicazione in ogni momento della vita operativa della nave. Il sistema di controllo è affidato a una pluralità di soggetti — autorità marittime, ispettorato per la navigazione interna, autorità consolari — la cui competenza varia in ragione del luogo in cui si trova la nave.

Competenze delle autorità di vigilanza

Nel territorio nazionale, la vigilanza è esercitata dalle autorità marittime — Capitanerie di porto e uffici dipendenti — per la navigazione marittima, e dalle autorità preposte all'esercizio della navigazione interna per le acque interne. All'estero, la competenza spetta alle autorità consolari, che esercitano una funzione protettiva nei confronti delle navi battenti bandiera italiana. Questa ripartizione riflette il principio di territorialità che caratterizza l'esercizio della potestà pubblica in materia di navigazione: lo Stato di bandiera conserva la competenza a vigilare sulle proprie navi anche fuori delle acque nazionali, tramite le rappresentanze consolari. Il sistema si integra, sul piano internazionale, con il cosiddetto Port State Control, vale a dire il controllo effettuato dalle autorità dello Stato di approdo sulle navi straniere, disciplinato da accordi regionali come il Memorandum di Parigi del 1982.

Tipologie di ispezione

Le ispezioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le prime sono quelle periodicamente prescritte dalla normativa tecnica — rinnovi dei certificati di navigabilità e di classe, verifiche delle dotazioni di salvataggio, ispezioni dei macchinari — ed hanno cadenza prestabilita in ragione dell'età e della categoria della nave. Le seconde sono disposte dall'autorità in via discrezionale quando lo ritenga opportuno, ovvero in modo vincolato nei casi tipici previsti dalla norma: il verificarsi di avarie che possano menomare la navigabilità o il funzionamento degli organi di bordo, la richiesta delle associazioni sindacali, la richiesta di almeno un terzo dell'equipaggio. La dizione «avarie che possano menomare la navigabilità» va intesa in senso ampio, ricomprendendo non solo i danni strutturali allo scafo ma anche i guasti ai macchinari, alle apparecchiature di navigazione e a qualsiasi componente essenziale per la sicurezza.

Iniziativa sindacale e dell'equipaggio

Un tratto peculiare dell'art. 165 è il riconoscimento di un potere di iniziativa a soggetti privati: le associazioni sindacali interessate — vale a dire quelle rappresentative dei lavoratori marittimi — possono richiedere ispezioni straordinarie, cui l'autorità è tenuta a dare seguito. Questa previsione attribuisce alle organizzazioni di categoria uno strumento di tutela preventiva delle condizioni di sicurezza del lavoro a bordo, coerente con la funzione di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori marittimi. Analogamente, almeno un terzo dell'equipaggio può chiedere un'ispezione straordinaria: anche in questo caso l'autorità è tenuta a disporla, ma con un correttivo che ne previene l'uso strumentale. Se le richieste — tanto sindacali quanto dell'equipaggio — risultano ingiustificate, le spese dell'ispezione sono poste a carico dei richiedenti, scoraggiando le iniziative pretestuose e garantendo al contempo la possibilità di segnalazioni legittime.

Spese e responsabilità

Il principio generale è che le spese di ispezione gravano sull'armatore, in quanto soggetto tenuto a mantenere la nave in stato di navigabilità. Solo nel caso in cui le richieste di ispezione straordinaria da parte dei sindacati o dell'equipaggio risultino ingiustificate, la norma prevede un'inversione del regime delle spese a carico dei richiedenti. Questa regola si coordina con la disciplina dell'art. 164, secondo cui la manutenzione dei requisiti di navigabilità è un obbligo dell'armatore: è logico che anche il costo della verifica di tale obbligo ricada su di lui, salvo il caso di richieste infondate. Sul piano della responsabilità, il mancato rispetto degli obblighi di visita comporta conseguenze sia sul piano amministrativo-penale, sia sul piano civile, potendo incidere sulla validità dei contratti di noleggio e trasporto e sulla responsabilità dell'armatore in caso di sinistro.

Casi pratici

Caso 1: Ispezione straordinaria dopo collisione in porto

La nave di Tizio subisce una collisione con un molo durante le manovre di attracco, riportando danni allo scafo nella zona di prua. L'autorità marittima, applicando l'art. 165, dispone immediatamente un'ispezione straordinaria a spese di Tizio per verificare che le avarie non abbiano compromesso la navigabilità della nave prima che questa riprenda il viaggio.

Caso 2: Richiesta di ispezione da parte dell'equipaggio

Dodici marinai — che costituiscono più di un terzo dell'equipaggio della nave di Caio — segnalano all'autorità marittima anomalie nel funzionamento della pompa antincendio principale e richiedono un'ispezione straordinaria. L'autorità è tenuta a disporla: l'ispezione accerta un guasto reale, e le spese restano a carico di Caio in quanto armatore responsabile della navigabilità.

Caso 3: Richiesta sindacale rivelatasi infondata

Un'associazione sindacale presenta all'autorità consolare italiana nel porto di Marsiglia una richiesta di ispezione straordinaria sulla nave di Sempronio, sostenendo che gli alloggi dell'equipaggio siano in condizioni igieniche precarie. L'ispezione non riscontra alcuna irregolarità: poiché la richiesta risulta ingiustificata, l'art. 165 prevede che le spese dell'ispezione siano poste a carico dell'associazione richiedente.

Domande frequenti

Chi può richiedere un'ispezione straordinaria di una nave?

L'autorità marittima può disporla d'ufficio, ma anche le associazioni sindacali dei lavoratori marittimi e almeno un terzo dell'equipaggio possono presentare richiesta vincolante. In caso di richiesta ingiustificata, le spese sono a carico dei richiedenti.

Chi paga le spese delle ispezioni?

In linea generale le spese gravano sull'armatore. Fanno eccezione le ispezioni straordinarie richieste da sindacati o dall'equipaggio che si rivelino infondate: in quel caso le spese ricadono sui richiedenti.

Qual è la differenza tra ispezione ordinaria e straordinaria?

Le ispezioni ordinarie sono periodiche e prescritte dalla normativa tecnica per il rinnovo dei certificati. Le straordinarie vengono disposte dall'autorità quando lo ritenga opportuno, dopo avarie, o su richiesta di sindacati o di almeno un terzo dell'equipaggio.

L'autorità consolare può ispezionare navi italiane all'estero?

Sì: l'art. 165 attribuisce alle autorità consolari italiane la competenza a vigilare e a disporre ispezioni sulle navi battenti bandiera italiana che si trovano in porti stranieri, in applicazione del principio della bandiera.

Cosa accade se una nave risulta non navigabile dopo un'ispezione?

L'autorità marittima può vietare la partenza fino al ripristino delle condizioni di navigabilità prescritte dall'art. 164, con conseguenti oneri a carico dell'armatore per i lavori di messa a norma e per le nuove ispezioni di conformità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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