Autore: Andrea Marton

  • Art. 241 D.P.R. 115/2002

    Art. 241 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

  • Art. 88 D.Lgs. 42/2004 – Attività di ricerca

    Art. 88 D.Lgs. 42/2004 – Attività di ricerca

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

    2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.

    3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

  • Art. 227 D.P.R. 115/2002

    Art. 227 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilità, la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell' ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20, eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonché l'articolo 4 bis , del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies , del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 , convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46 , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9 , del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.

  • CCNL Bancari 2026: tabelle retributive aree e Quadri

    CCNL Credito e Bancari (ABI)

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ABI · FABI · First-CISL · Fisac-CGIL · Uilca · UniSin
    Ultimo rinnovo
    23 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Scaduta il 31 marzo 2026 – termini sospesi per accordo ABI–sindacati fino al 31 dicembre 2026: fino a quella data si applicano i trattamenti economici e normativi del CCNL 23 novembre 2023
    Platea
    ~270.000 (banche, società finanziarie aderenti ABI)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° marzo 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Quadri direttivi 4° liv. 5.160,06 €
    Quadri direttivi 3° liv. 4.396,88 €
    Quadri direttivi 2° liv. 3.965,48 €
    Quadri direttivi 1° liv. 3.743,21 €
    3ª Area prof. 4° liv. 3.341,90 €
    3ª Area prof. 3° liv. 3.059,49 €
    3ª Area prof. 2° liv. 2.890,41 €
    3ª Area prof. 1° liv. 2.742,34 €
    Area unificata (ex 1ª-2ª) 2.479,45 €

    Importi = stipendio mensile (su 13 mensilità) del CCNL del credito, rinnovato il 23 novembre 2023 da ABI con FABI, First-CISL, Fisac-CGIL, UILCA e Unisin (vigenza 2023-2026, ~270.000 bancari). Aumento a regime di 435 € al 3ª area 4° livello (riparametrato: da 304,14 € dell’area unificata a 584,50 € dei QD4) in 4 tranche: 1/7/2023, 1/9/2024, 1/6/2025 e 1/3/2026 (quella in tabella, ultima). Il rinnovo ha unificato le ex 1ª e 2ª area professionale nell’area unificata e previsto una tantum per gli inquadramenti superiori. Il livello d’ingresso è il più alto tra i grandi CCNL privati: 2.479,45 €. A questi importi si aggiungono scatti di anzianità (29,07-95,31 €), ex ristrutturazione tabellare, buono pasto e premi aziendali (VAP). Contratto in scadenza il 31/12/2026: trattativa per il prossimo rinnovo in avvio.

    Fonte: tabelle 1/3/2026 verificate: banca dati professionale + tabella ufficiale UILCA degli incrementi per tranche (PDF sindacale, riscontro matematico esatto). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Scatti di anzianità

    Gli scatti maturano ogni 2-4 anni in base al livello:

    • 3ª Area: ogni 2 anni nei primi livelli, ogni 4 anni nei livelli superiori
    • Quadri: scatti di funzione

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e smart working, tredicesima, PAI e VAP, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per area e Quadro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Telecomunicazioni: Fontel, Fasic e welfare di settore

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Il CCNL Telco prevede: Fontel (Fondo Pensione Complementare), Fasic (Assistenza Sanitaria Integrativa), formazione continua, smart working diffuso. Settore all’avanguardia su welfare aziendale e flexible benefit.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · Confindustria Digitale · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    12 novembre 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025, nuova classificazione dal 1° luglio 2026)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Ente Funzione Contributo
    Fontel Previdenza complementare TFR + 1% dip + 1,5% az
    Fasic Sanità integrativa €8-12/mese (az)
    Smart working 1-4 gg/sett (impiegati) Accordo aziendale
    Formazione 40-60h/anno A carico azienda

    Fontel: pensione complementare

    Fondo di settore con rendimenti storici 2,5-3,5%. Contribuzione: TFR + 1% dip + 1,5% azienda. Tassazione vantaggiosa.

    Fasic: sanità integrativa

    Cassa di assistenza sanitaria del settore. Rimborsi: visite, esami, ricoveri, odontoiatria, prevenzione. Copre familiari fiscalmente a carico.

    Smart working e flexible benefit

    Settore avanzato: smart working 1-4 gg/sett standard. Flexible benefit con €3.000+ welfare aziendale per impiegati. Diritto al disconnessione.

    Formazione professionale

    40-60h/anno di formazione (corsi tecnici, soft skills, certificazioni). Aziende finanziano corsi anche universitari per dipendenti meritevoli.

    Casi pratici

    Tizio – Fasic per visita oculistica
    Tizio è B3 iscritto Fasic. Visita oculistica €80. Fasic rimborsa 80% = €64. Tizio paga €16.
    Caia – Fontel con contributo max
    Caia (B4) aderisce Fontel con contributo 2% (sopra minimo 1%). Stipendio €22.100. Versato 8 anni: TFR €13.090 + contributi azienda €2.652 + dipendente €3.536 = €19.278 + rendimenti.
    Sempronio – Corso certificazione cloud
    Sempronio è C5 specialista. Azienda finanzia certificazione AWS €2.500 + 40h corso. Sempronio acquisisce competenza, passa a C5S in 2 anni.

    Domande frequenti

    Cos'è Fasic?
    La cassa di assistenza sanitaria del settore Telco. Eroga rimborsi sanitari (visite, esami, ricoveri, odontoiatria) ai lavoratori e familiari fiscalmente a carico. Iscrizione obbligatoria.
    Cos'è Fontel?
    Il Fondo Pensione Complementare di settore. Accumula TFR + contributi dipendente (1%) + azienda (1,5%). Rendimenti storici 2,5-3,5%. Tassazione vantaggiosa.
    Lo smart working è obbligatorio?
    No, è facoltativo ma molto diffuso (50-80% del lavoro impiegatizio). Va definito con accordo aziendale individuale o collettivo. Per customer care e tecnici di intervento: meno applicabile.
    Le aziende finanziano corsi?
    Sì, ampiamente. Per certificazioni tecniche (cloud, networking, security), soft skills, lingue straniere, master universitari. Strumento di retention e crescita professionale.
    Posso aderire a Fontel?
    Sì, scelta entro 6 mesi dall’assunzione. Senza scelta: per aziende >50 dipendenti adesione tacita a Fontel. Conviene per contributo azienda gratuito + tassazione.
    Fasic copre i miei familiari?
    Sì, i familiari fiscalmente a carico (coniuge non lavoratore, figli). Estensione opzionale per familiari non a carico con contributo aggiuntivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Telecomunicazioni: sicurezza tecnici rete e DPI

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Il settore Telco presenta rischi specifici: lavoro in altezza per installatori (pali, tralicci, tetti), rischio elettrico per tecnici di rete, ergonomia per customer care (postura, ripetitivi). DPI specifici e formazione obbligatoria. Sorveglianza sanitaria periodica.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · Confindustria Digitale · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    12 novembre 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025, nuova classificazione dal 1° luglio 2026)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Rischio Tutela
    Lavoro in altezza (installatori) Imbragatura, casco, formazione 12h
    Rischio elettrico (tecnici) PEI, DPI dielettrici, formazione PES/PAV
    Ergonomia (customer care) Postazione regolabile, pause, ginnastica
    Stress (CC, NOC) Supporto psicologico, rotazione
    Aggressioni clienti Procedure escalation, formazione

    Lavoro in altezza per installatori

    Pali, tralicci, tetti: rischio caduta dall’alto. Obbligatori: imbragatura, casco, scarpe antisdrucciolo. Formazione 12h + aggiornamento. Idoneità medica periodica.

    Rischio elettrico

    Tecnici di rete: lavorano con cabine elettriche, armadi rete. Formazione PES/PAV (norma CEI 11-27) obbligatoria. DPI dielettrici (guanti, calzature isolanti, elmetto). Procedura di lavoro con cabina sezionata.

    Ergonomia call center

    Customer care: postura, cuffia, mouse, videoterminale. Rischi: sindrome tunnel carpale, dolori cervicali, stress visivo. Postazione ergonomica obbligatoria + pause regolamentate + sorveglianza sanitaria.

    Stress e burnout

    Customer care, NOC: stress per pressione operativa, chiamate aggressive, turni notturni. Azienda obbligata a valutazione rischio stress + supporto psicologico se necessario.

    Casi pratici

    Tizio – Installatore con corso lavoro in altezza
    Tizio è B4 installatore. Completa formazione 12h lavoro in altezza + idoneità medica. Riceve DPI (imbragatura, casco). Certificato valido 3 anni. Salita su tralicci possibile.
    Caia – Customer care con tunnel carpale
    Caia (B3) sviluppa sindrome tunnel carpale dopo 6 anni di customer care. INAIL riconosce malattia professionale. Postazione ergonomica + esercizi + eventuale operazione.
    Sempronio – Tecnico rete shock elettrico
    Sempronio (C5) riceve shock elettrico in cabina (mancato sezionamento). Infortunio sul lavoro INAIL. Indagine procedurale: violazione procedure. Convalescenza 2 mesi + formazione aggiornata.

    Domande frequenti

    I tecnici installatori hanno formazione specifica?
    Sì, 12 ore di formazione obbligatoria per lavoro in altezza + idoneità medica + uso DPI (imbragatura, casco). Valida 3 anni. Senza formazione: divieto di lavoro in altezza.
    Cos'è la formazione PES/PAV?
    Formazione obbligatoria per tecnici elettrici (Norma CEI 11-27). PES = Persona Esperta, PAV = Persona Avvertita. Permette il lavoro in tensione con DPI dielettrici e procedure specifiche.
    La sindrome tunnel carpale è infortunio?
    È malattia professionale se documentata da uso prolungato di mouse/cuffia. INAIL può riconoscerla con rendita di invalidità permanente per casi gravi. Frequente nel customer care.
    I customer care hanno postazione ergonomica?
    Obbligatoria per legge (D.Lgs. 81/2008): sedia regolabile, monitor a giusta altezza, mouse ergonomico, cuffia di qualità, pause regolamentate. Sorveglianza sanitaria periodica.
    Lo stress da call center è tutelato?
    Sì, come malattia da stress lavoro-correlato. Il medico competente valuta e prescrive eventuale spostamento di mansione. Supporto psicologico aziendale spesso disponibile.
    Posso rifiutare un'installazione pericolosa?
    Sì, se ci sono violazioni della sicurezza (assenza di DPI, mancanza di formazione, condizioni di rischio sproporzionato). Diritto al rifiuto per “pericolo grave e immediato”.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 164 D.Lgs. 209/2005 – Modalità per la gestione dei sinistri

    Art. 164 D.Lgs. 209/2005 – Modalità per la gestione dei sinistri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all' IVASS , previste dal comma 2.

    2. 2. L'impresa può: a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza; b) affidarla ad un'impresa distinta; c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

    3. 3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa; b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.

    4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell' IVASS .

    5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all' IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

  • Art. 206-ter D.Lgs. 209/2005 – (Accordi di coordinamento)

    Art. 206-ter D.Lgs. 209/2005 – (Accordi di coordinamento)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    2. L'autorità di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'AEAP e trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza sulle società del gruppo interessate.

    3. 3. Gli accordi di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 disciplinano: a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare riferimento al modello interno di gruppo, alla maggiorazione di capitale a livello di gruppo e all'individuazione dell'autorità di vigilanza sul gruppo; b) le procedure di consultazione tra le autorità di vigilanza interessate previste dalle disposizioni dell'Unione europea.

    4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi assegnati all'autorità di vigilanza sul gruppo e alle altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti alle stesse o all'AEAP, purché tale assegnazione migliori l'efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudichi le attività delle autorità di vigilanza che compongono il Collegio rispetto alle loro responsabilità individuali.

    5. 5. Gli accordi di coordinamento possono altresì prevedere procedure per: a) la consultazione tra le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo prevista dalle disposizioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo e alle disposizioni sul governo societario, alle disposizioni relative al calcolo della solvibilità di gruppo, alle disposizioni relative alla vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi di cui al Titolo XV; b) la cooperazione con le altre autorità di vigilanza.

    ))

  • Art. 205-bis D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica)

    Art. 205-bis D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS può effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.

    2. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. Nel caso in cui non sia individuabile un'autorità competente, l'informativa è fornita all'autorità di vigilanza assicurativa dello stesso Stato membro.

    3. L'IVASS può delegare l'ispezione di cui al comma 1 all'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il fornitore.

    4. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione nei locali del fornitore ai sensi del comma 1 o dell'articolo 30-septies, comma 5, lettera c), e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    5. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il cui fornitore di attività esternalizzate abbia sede nel territorio della Repubblica, può svolgere, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l'IVASS. L'IVASS, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

    6. L'autorità di vigilanza può delegare l'ispezione di cui al comma 5 all'IVASS.

    ))

  • Art. 231 D.P.R. 115/2002

    Art. 231 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In applicazione dell' articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 .

  • Art. 158 Codice della Navigazione – Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati

    Art. 158 Codice della Navigazione – Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza. La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si è verificata. Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza .

  • CCNL Bancari: sicurezza, rapine e prevenzione antifrode

    CCNL Credito e Bancari (ABI)

    In sintesi

    Il settore bancario presenta rischi specifici: rapine in filiale (in calo ma presenti), aggressioni clienti, frode interna/esterna, stress da pressione vendite. Tutele: vetri antiproiettile, allarmi silenziosi, supporto psicologico post-rapina, formazione antifrode obbligatoria, ergonomia per uso prolungato VDT.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ABI · FABI · First-CISL · Fisac-CGIL · Uilca · UniSin
    Ultimo rinnovo
    23 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Scaduta il 31 marzo 2026 – termini sospesi per accordo ABI–sindacati fino al 31 dicembre 2026: fino a quella data si applicano i trattamenti economici e normativi del CCNL 23 novembre 2023
    Platea
    ~270.000 (banche, società finanziarie aderenti ABI)

    Tabella riepilogativa

    Rischio Tutela
    Rapine Vetri antiproiettile, allarmi, supporto psicologico
    Aggressioni clienti Procedure escalation, formazione
    Frode interna Controlli antiriciclaggio, segregation of duties
    Frode esterna Formazione antifrode obbligatoria
    Ergonomia VDT Postazione, pause, sorveglianza
    Stress da pressione vendite Valutazione rischio, supporto

    Rapine: misure di prevenzione

    Misure obbligatorie:

    • Vetri antiproiettile alle casse
    • Bussole di accesso temporizzate
    • Allarmi silenziosi ai cassieri
    • Banconote marker (con inchiostro chimico)
    • Telecamere CCTV con registrazione H24
    • Procedure di emergenza scritte (cosa fare durante rapina)

    In caso di rapina: la priorità è la sicurezza personale, non la difesa del denaro. Mai opporsi.

    Supporto psicologico post-rapina

    Dopo una rapina o aggressione: supporto psicologico aziendale obbligatorio. Sindrome post-traumatica frequente: insonnia, ansia, paura del lavoro. Tutele:

    • Visita medica + psicologica
    • Eventuale spostamento temporaneo a back office
    • Malattia coperta al 100%
    • Supporto familiare se necessario

    Antifrode: formazione obbligatoria

    Per prevenire frodi interne ed esterne:

    • Formazione antiriciclaggio: 16h/anno obbligatorie per legge
    • Formazione antifrode: phishing, social engineering, frodi su carte
    • Whistleblowing: procedura per segnalare violazioni anonime
    • Segregation of duties: separazione di poteri per prevenire concentrazioni di rischio

    Ergonomia VDT e stress

    Per lavoro al videoterminale (VDT):

    • Postazione ergonomica obbligatoria
    • 15 minuti di pausa ogni 2 ore di VDT continuativo
    • Visita oculistica gratuita ogni 2-5 anni
    • Sorveglianza sanitaria periodica

    Stress da pressione vendite: valutazione rischio obbligatoria, supporto psicologico, eventuale spostamento mansione.

    Casi pratici

    Tizio – Vittima di rapina sportello
    Tizio (cassiere) vittima di rapina (4 minuti, no feriti). Supporto psicologico aziendale: 5 sedute con psicologo. Malattia post-traumatica 1 mese coperta al 100%. Rientro graduale con spostamento a back office per 2 mesi.
    Caia – Tentata frode su conto cliente
    Caia (gestore) intercetta tentativo di frode su conto cliente anziano (phishing). Segnala via whistleblowing. Cliente protetto. Caia riceve bonus aziendale antifrode €500.
    Sempronio – Stress da pressione vendite
    Sempronio (consulente) sviluppa stress severo per pressione vendita prodotti. Medico competente diagnostica. Spostamento temporaneo a back office. Supporto psicologico. Rivalutazione obiettivi MBO.

    Domande frequenti

    Cosa fare durante una rapina?
    Priorità assoluta: la sicurezza personale. Non opporsi, non discutere, dare quello che chiedono. Premere l’allarme silenzioso quando possibile. Memorizzare dettagli per la denuncia. La denuncia si fa dopo, mai durante.
    Il supporto psicologico è obbligatorio?
    Sì, dopo una rapina o aggressione l’azienda è obbligata a offrire supporto psicologico gratuito. Spesso anche dopo eventi traumatici minori (clienti aggressivi, minacce). Tutela importante per il settore.
    La formazione antiriciclaggio è obbligatoria?
    Sì, 16+ ore/anno per legge (D.Lgs. 231/2007). Senza adempimento: sanzioni amministrative al lavoratore (fino €500-€1.000). Le aziende organizzano corsi interni gratuiti.
    Cos'è il whistleblowing?
    Procedura per segnalare violazioni (frodi, illeciti, comportamenti scorretti) in modo anonimo e protetto. Obbligatorio per legge nelle banche. Tutela il segnalante da ritorsioni.
    Lo stress da pressione vendite è tutelato?
    Sì, come stress lavoro-correlato. Il medico competente valuta e prescrive eventuale spostamento di mansione. Settore ad alto rischio. Supporto psicologico aziendale spesso disponibile.
    Quanto pausa devo fare al VDT?
    15 minuti di pausa ogni 2 ore di VDT continuativo (D.Lgs. 81/2008). La pausa può essere distribuita anche in più momenti (es. 5 min × 3). Inderogabile per legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree e Quadri, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e smart working, tredicesima, PAI e VAP e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.