Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1287 Codice Civile: Decadenza dalla facoltà di scelta

    Articolo 1287 Codice Civile: Decadenza dalla facoltà di scelta

    Art. 1287 c.c. Decadenza dalla facoltà di scelta

    In vigore

    Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore. Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest’ultimo. Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.

  • Articolo 1288 Codice Civile: Impossibilità di una delle prestazioni

    Articolo 1288 Codice Civile: Impossibilità di una delle prestazioni

    Art. 1288 c.c. – Impossibilità di una delle prestazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

  • Art. 1289 c.c.: Impossibilità colposa di una delle prestazioni

    Art. 1289 c.c.: Impossibilità colposa di una delle prestazioni

    Art. 1289 c.c. Impossibilità colposa di una delle prestazioni

    In vigore

    Quando la scelta spetta al debitore, l’obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, qualora non preferisca eseguire l’altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni. Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l’altra prestazione e risarcire il danno. Se dell’impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l’altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

  • Art. 1290 c.c.: Impossibilità sopravvenuta di entrambe le presta

    Art. 1290 c.c.: Impossibilità sopravvenuta di entrambe le presta

    Art. 1290 c.c. – Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l’equivalente di quella che è divenuta impossibile per l’ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.

  • Articolo 1291 Codice Civile: Obbligazione con alternativa multipla

    Articolo 1291 Codice Civile: Obbligazione con alternativa multipla

    Art. 1291 c.c. – Obbligazione con alternativa multipla

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.

  • Art. 1280 c.c.: Debito di specie monetaria avente valore intrins

    Art. 1280 c.c.: Debito di specie monetaria avente valore intrins

    Art. 1280 c.c. – Debito di specie monetaria avente valore intrinseco

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, semprechè la moneta avesse corso legale al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.

    Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.

  • Articolo 1281 Codice Civile: Leggi speciali

    Articolo 1281 Codice Civile: Leggi speciali

    Art. 1281 c.c. – Leggi speciali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.

    Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

  • Articolo 1282 Codice Civile: Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

    Articolo 1282 Codice Civile: Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

    Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

    Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.

    Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

  • Art. 1283 Codice Civile: Anatocismo

    Art. 1283 Codice Civile: Anatocismo

    Art. 1283 c.c. – Anatocismo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

  • Articolo 1284 Codice Civile: Saggio degli interessi

    Articolo 1284 Codice Civile: Saggio degli interessi

    Art. 1284 c.c. – Saggio degli interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

    Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

    Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

    La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

  • Articolo 1286 Codice Civile: Facoltà di scelta

    Articolo 1286 Codice Civile: Facoltà di scelta

    Art. 1286 c.c. Facoltà di scelta

    In vigore

    La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo. Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.

  • Art. 1278 c.c.: Debito di somma di monete non aventi corso legale

    Art. 1278 c.c.: Debito di somma di monete non aventi corso legale

    Art. 1278 c.c. – Debito di somma di monete non aventi corso legale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.