Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1314 Codice Civile: Obbligazioni divisibili

    Articolo 1314 Codice Civile: Obbligazioni divisibili

    Art. 1314 c.c. – Obbligazioni divisibili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

  • Art. 1315 c.c.: Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debit

    Art. 1315 c.c.: Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debit

    Art. 1315 c.c. – Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.

  • Articolo 1316 Codice Civile: Obbligazioni indivisibili

    Articolo 1316 Codice Civile: Obbligazioni indivisibili

    Art. 1316 c.c. – Obbligazioni indivisibili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

  • Art. 1317 c.c.: Disciplina delle obbligazioni indivisibili

    Art. 1317 c.c.: Disciplina delle obbligazioni indivisibili

    Art. 1317 c.c. – Disciplina delle obbligazioni indivisibili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

  • Art. 1305 Codice Civile: Giuramento

    Art. 1305 Codice Civile: Giuramento

    Art. 1305 c.c. Giuramento

    In vigore

    Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti: il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori; il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.

  • Art. 1306 Codice Civile: Sentenza

    Art. 1306 Codice Civile: Sentenza

    Art. 1306 c.c. Sentenza

    In vigore

    La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

  • Articolo 1307 Codice Civile: Inadempimento

    Articolo 1307 Codice Civile: Inadempimento

    Art. 1307 c.c. – Inadempimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’adempimento dell’obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall’obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

  • Articolo 1308 Codice Civile: Costituzione in mora

    Articolo 1308 Codice Civile: Costituzione in mora

    Art. 1308 c.c. – Costituzione in mora

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell’art. 1310.

    La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

  • Articolo 1309 Codice Civile: Riconoscimento del debito

    Articolo 1309 Codice Civile: Riconoscimento del debito

    Art. 1309 c.c. – Riconoscimento del debito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

  • Articolo 1310 Codice Civile: Prescrizione

    Articolo 1310 Codice Civile: Prescrizione

    Art. 1310 c.c. Prescrizione

    In vigore

    Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori. La sospensione della prescrizione, nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione. La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

  • Articolo 1311 Codice Civile: Rinunzia alla solidarietà

    Articolo 1311 Codice Civile: Rinunzia alla solidarietà

    Art. 1311 c.c. Rinunzia alla solidarietà

    In vigore

    Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri. Rinunzia alla solidarietà: 1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva; 2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna.

  • Art. 1303 Codice Civile: Confusione

    Art. 1303 Codice Civile: Confusione

    Art. 1303 c.c. – Confusione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

    Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo.

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