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Ultimo aggiornamento: 9 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La nave è cancellata dal registro di iscrizione in quattro casi: perdita o perdita presunta, demolizione, perdita dei requisiti di nazionalità, iscrizione in registro straniero (salvo sospensione da bareboat).
  • La nave maggiore cancellata dalla matricola lo è anche quando viene iscritta nei registri delle navi minori e dei galleggianti, e viceversa.
  • Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono cancellate dai rispettivi registri quando vengono iscritte nei registri dell'altro tipo.
  • Al momento della cancellazione l'autorità ritira i documenti di bordo, se non vi ha già provveduto in precedenza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 163 Codice della Navigazione — Cancellazione della nave dal registro di iscrizione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La nave è cancellata dal registro d'iscrizione quando:

a) è perita o si presume perita;

b) è stata demolita;

c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità;

d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo . La nave maggiore è cancellata dalla matricola anche quando ne è stata effettuata l'iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è cancellata dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime. All'atto della cancellazione l'autorità ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti. Della navigabilità della nave

In sintesi

  • La nave è cancellata dal registro di iscrizione in quattro casi: perdita o perdita presunta, demolizione, perdita dei requisiti di nazionalità, iscrizione in registro straniero (salvo sospensione da bareboat).
  • La nave maggiore cancellata dalla matricola lo è anche quando viene iscritta nei registri delle navi minori e dei galleggianti, e viceversa.
  • Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono cancellate dai rispettivi registri quando vengono iscritte nei registri dell'altro tipo.
  • Al momento della cancellazione l'autorità ritira i documenti di bordo, se non vi ha già provveduto in precedenza.
La cancellazione dal registro: funzione e collocazione sistematica

L'art. 163 del Codice della navigazione chiude il sistema dell'iscrizione e della nazionalità della nave enunciando le cause che determinano la cancellazione dal registro di iscrizione. La cancellazione è l'atto conclusivo del ciclo di vita giuridica della nave: così come l'iscrizione attribuisce alla nave la nazionalità italiana e la abilita a battere bandiera, la cancellazione priva la nave di questi effetti e la estromette dall'ordinamento italiano. La norma ha un carattere principalmente ricognitivo e sistematizzante: elenca le fattispecie che nei commi precedenti erano state disciplinate singolarmente, fornendo così un quadro unitario delle cause di uscita della nave dal registro. Il suo valore pratico è di orientamento dell'operatore chiamato a verificare se, in presenza di un certo fatto, sia o meno necessario procedere alla cancellazione.

Le quattro cause di cancellazione: analisi

Il primo comma elenca quattro cause di cancellazione. La lettera (a)perdita o perdita presunta — si riferisce sia alla perdita fisica accertata (naufragio, distruzione, affondamento volontario) sia alla perdita presunta ai sensi dell'art. 162 cod. nav., quando la nave sia scomparsa per i termini di quattro o otto mesi senza notizie. In entrambi i casi il registro deve essere aggiornato per riflettere la cessazione dell'esistenza dell'unità. La lettera (b)demolizione — rimanda alle procedure degli artt. 160 e 161: sia la demolizione volontaria autorizzata a seguito di dichiarazione del proprietario, sia la demolizione d'ufficio ordinata dall'autorità quando la nave non è più idonea all'uso. La lettera (c)perdita dei requisiti di nazionalità — richiama le disposizioni degli artt. 143, 158 e 159: quando la partecipazione straniera supera le soglie consentite e non è possibile ripristinare la composizione nazionale della proprietà, la nave deve essere cancellata. La lettera (d)iscrizione in registro straniero — fa riferimento alle procedure di dismissione della bandiera degli artt. 156 e 157: quando la nave viene volontariamente trasferita in registro straniero o aggiudicata a soggetto straniero. La norma precisa che non si applica quando la nave risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo ai sensi dell'art. 156, comma 8: in quel caso la cancellazione non avviene perché l'iscrizione nel registro straniero è temporanea e la nave tornerà sotto bandiera italiana.

Le cancellazioni per trasferimento tra registri nazionali

Il secondo e terzo comma disciplinano due ipotesi particolari di cancellazione che non implicano la perdita della nazionalità italiana ma solo il passaggio da un tipo di registro a un altro. Una nave maggiore — iscritta nella matricola — viene cancellata anche quando viene iscritta nei registri delle navi minori o dei galleggianti: si tratta del caso in cui un'unità, inizialmente di dimensioni tali da richiedere l'iscrizione in matricola, sia stata ridimensionata (per demolizione parziale o trasformazione) a tal punto da rientrare nella categoria delle navi minori. Il quarto comma disciplina il trasferimento tra navigazione marittima e navigazione interna: le navi marittime cancellate dal registro marittimo vengono iscritte nei registri delle navi della navigazione interna e viceversa, quando cambino la loro destinazione d'impiego.

Il ritiro dei documenti di bordo

L'ultimo comma dell'art. 163 stabilisce che, al momento della cancellazione, l'autorità ritira i documenti di bordo (atto di nazionalità, certificato di sicurezza, licenza, registro di equipaggio) se non lo ha già fatto in precedenza. Nei casi in cui la cancellazione è preceduta da procedimenti che comportano la consegna preventiva dei documenti — come la dichiarazione di demolizione volontaria ex art. 160 o l'ordine di demolizione d'ufficio ex art. 161 — il ritiro si è già verificato nelle fasi anteriori. Il ritiro definitivo dei documenti ha una funzione di chiusura formale: impedisce che documenti di una nave cancellata continuino a circolare, con i rischi di frode che ne potrebbero derivare. Nella prassi, l'ufficio di iscrizione annota la cancellazione nel registro e archivia i documenti ritirati.

Coordinamento con il sistema della pubblicità e dei terzi

La cancellazione ha effetti erga omnes: da quel momento la nave non esiste più come soggetto di diritto nel registro italiano, e tutti i diritti ad essa connessi — ipoteche, privilegi, contratti di arruolamento — vengono meno o si convertono in pretese di diversa natura (ad esempio, sull'indennizzo assicurativo o sul ricavato della vendita giudiziale). Il coordinamento con le norme sulla pubblicità è cruciale: la cancellazione deve essere comunicata agli enti che hanno interesse a conoscerla — in primis l'INPS per le questioni previdenziali dell'equipaggio — e pubblicizzata nelle forme previste dagli articoli precedenti. La comunicazione all'INPS, espressamente prevista dall'art. 156, comma 9, per le cancellazioni da registro UE, risponde all'esigenza di garantire la continuità della contribuzione previdenziale dei lavoratori marittimi.

Casi pratici

Caso 1: Cancellazione per perdita presunta e recupero dell'indennizzo

Il cargo di Tizio scompare in mare e, trascorsi quattro mesi dall'ultima notizia, si presume perito ai sensi dell'art. 162 cod. nav. Tizio presenta all'ufficio di iscrizione la documentazione attestante la perdita presunta; l'ufficio cancella la nave dalla matricola, ritira i documenti di bordo precedentemente consegnati e rilascia a Tizio l'attestazione di cancellazione necessaria per attivare la polizza assicurativa corpo nave.

Caso 2: Cancellazione dalla matricola per iscrizione nel registro delle navi minori

Caio è proprietario di un'imbarcazione originariamente iscritta nella matricola delle navi maggiori, poi oggetto di lavori che ne hanno ridotto le dimensioni al di sotto delle soglie previste per la matricola. Caio chiede l'iscrizione nel registro delle navi minori; contestualmente, l'ufficio di iscrizione cancella la nave dalla matricola, annotando che la cancellazione è dovuta all'avvenuta iscrizione nel registro di categoria inferiore e non a causa di perdita o dismissione.

Caso 3: Cancellazione con sospensione esclusa per bareboat charter

Sempronio concede la propria nave in locazione a scafo nudo a un armatore greco per cinque anni. La nave viene temporaneamente iscritta nel registro greco durante la locazione. In questo caso l'art. 163, lettera d), non si applica: la nave non viene cancellata dal registro italiano, ma rimane in regime di sospensione dell'abilitazione ai sensi dell'art. 156, comma 8. Al termine del contratto di bareboat, Sempronio richiede il ripristino dell'abilitazione e la nave torna a battere bandiera italiana senza necessità di una nuova iscrizione.

Domande frequenti

In quali casi una nave viene cancellata dal registro di iscrizione?

Nei quattro casi previsti dall'art. 163: perdita o perdita presunta, demolizione, perdita dei requisiti di nazionalità, e iscrizione in registro straniero (salvo il caso di sospensione per bareboat charter).

La cancellazione dal registro comporta sempre la perdita della bandiera italiana?

Sì, in tutti i casi previsti dall'art. 163 la cancellazione implica la dismissione della bandiera italiana; l'unica eccezione riguarda il trasferimento tra registri nazionali (da matricola a registro di navi minori e viceversa).

Cosa succede ai documenti di bordo al momento della cancellazione?

L'autorità che effettua la cancellazione ritira i documenti di bordo (atto di nazionalità, certificato di sicurezza, licenza), se non li aveva già ritirati nelle fasi precedenti del procedimento.

Una nave iscritta temporaneamente in registro straniero per bareboat charter viene cancellata dal registro italiano?

No: quando la nave è in regime di sospensione dell'abilitazione ai sensi dell'art. 156, comma 8, l'iscrizione straniera è temporanea e non determina la cancellazione dal registro italiano; la nave torna sotto bandiera italiana alla scadenza della locazione.

Il trasferimento di una nave dalla matricola al registro delle navi minori comporta la perdita della nazionalità italiana?

No: il trasferimento tra registri nazionali determina la cancellazione dalla matricola e l'iscrizione nel registro di categoria inferiore, ma la nave mantiene la nazionalità italiana e il diritto alla bandiera.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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