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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il comandante della nave deve consegnare in duplice esemplare le copie degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione al primo porto di approdo.
  • La consegna avviene al comandante del porto (in porto nazionale) o all'autorità consolare (in porto straniero).
  • Unitamente agli atti, devono essere consegnati in duplice esemplare gli estratti delle relative annotazioni nel giornale generale.
  • L'obbligo scatta al primo porto di approdo utile, senza possibilità di differire la consegna a scali successivi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 207 Codice della Navigazione — Consegna degli atti all’autorità marittima o consolare

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale.

Commento

Ratio e collocazione sistematica della norma

L'articolo 207 del Codice della navigazione chiude il ciclo documentale iniziato con la compilazione degli atti di stato civile o dei processi verbali di scomparizione a bordo (artt. 203-206) e la loro registrazione (art. 205). Con questa disposizione, la custodia degli atti si trasferisce dalla nave alle autorità terrestri, consentendo l'avvio delle procedure di registrazione definitiva nell'ordinamento dello stato civile. La norma rappresenta il passaggio dalla fase 'navale' a quella 'istituzionale' della gestione degli atti di stato civile compilati in navigazione.

Il contenuto dell'obbligo di consegna

Il comandante deve consegnare due categorie di documenti, ciascuna in duplice esemplare: le copie degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione, e gli estratti delle relative annotazioni nel giornale generale di bordo. La duplice esemplarità serve a consentire alle autorità riceventi di trasmettere un esemplare alle autorità competenti per la registrazione definitiva (art. 210) trattenendone uno per i propri archivi. L'estratto del giornale generale fornisce il contesto documentale degli atti, consentendo la verifica della loro regolarità.

Le autorità destinatarie: porto nazionale e porto estero

In porto nazionale, il destinatario della consegna è il comandante del porto, che svolge funzioni di autorità marittima locale. In porto straniero, la consegna avviene all'autorità consolare italiana, che rappresenta lo Stato italiano all'estero e può svolgere funzioni di stato civile nei confronti dei cittadini italiani. La scelta tra le due autorità dipende esclusivamente dalla natura del porto di approdo, non dalla nazionalità dei soggetti interessati dagli atti.

Il primo porto di approdo: obbligo di tempestività

La norma impone la consegna al 'primo porto di approdo', il che significa che il comandante non può scegliere di consegnare gli atti in un porto successivo o di trattenerli a bordo fino al porto di destinazione finale. L'obbligo di tempestività garantisce che gli atti vengano trasmessi alle autorità competenti senza ritardi non necessari, tutelando gli interessi dei soggetti interessati (familiari del defunto, sposi, ecc.) e dell'ordinamento dello stato civile.

Coordinamento con gli artt. 208 e 210 e responsabilità per omissioni

Se il comandante omette la consegna al primo porto di approdo, l'art. 208 consente all'autorità marittima o consolare di supplire alla lacuna, rilevando l'omissione e compilando un processo verbale. L'art. 210 disciplina invece la fase successiva, vale a dire la trasmissione degli atti ricevuti alle autorità competenti per la registrazione definitiva. Il comandante che omette la consegna può essere ritenuto responsabile per la violazione di un obbligo di legge, con possibili conseguenze amministrative e penali in relazione alla qualità di pubblico ufficiale nello svolgimento delle funzioni di stato civile.

Casi pratici

Caso 1: Consegna in porto italiano dopo un decesso a bordo

Tizio, comandante di una nave cargo che ha registrato il decesso di un marinaio in navigazione nel Tirreno, arriva a Genova. Al primo approdo, consegna in duplice esemplare l'atto di morte e l'estratto del giornale generale al comandante del porto di Genova, adempiendo all'obbligo previsto dall'art. 207 prima di procedere con le operazioni di scarico.

Caso 2: Consegna all'autorità consolare in porto straniero

La nave comandata da Caio fa scalo a Marsiglia dopo che a bordo è stato redatto un processo verbale di scomparizione. Caio si presenta al Consolato italiano di Marsiglia e consegna le copie del verbale e gli estratti del giornale generale in duplice esemplare, ottenendo ricevuta della consegna e adempiendo così all'obbligo di cui all'art. 207.

Caso 3: Omessa consegna al primo porto e intervento dell'autorità

Sempronio, comandante di una nave da crociera, omette per distrazione di consegnare gli atti di stato civile al primo porto di approdo. Al porto successivo, l'autorità marittima rileva l'omissione e redige un processo verbale ai sensi dell'art. 208, documentando i motivi della mancata consegna e procedendo alla raccolta degli atti per la trasmissione alle autorità competenti.

Domande frequenti

Il comandante può consegnare gli atti di stato civile in un porto successivo al primo approdo?

No. L'art. 207 impone la consegna al primo porto di approdo, senza possibilità di differire. Il ritardo nella consegna costituisce una violazione dell'obbligo legale e può dare luogo all'intervento sostitutivo dell'autorità marittima o consolare.

A chi si consegnano gli atti se la nave approda in un porto straniero senza rappresentanza consolare italiana?

La norma non disciplina espressamente questa ipotesi. In via analogica, si ritiene che il comandante debba procedere alla consegna al primo porto con rappresentanza consolare italiana, documentando l'impossibilità di consegna nei porti intermedi.

Perché gli atti devono essere consegnati in duplice esemplare?

La duplice esemplarità consente all'autorità ricevente di trasmettere un esemplare alle autorità competenti per la registrazione definitiva (art. 210) e di trattenerne uno nei propri archivi, garantendo la conservazione del documento.

Gli estratti del giornale generale sono obbligatori o facoltativi nella consegna?

Sono obbligatori. L'art. 207 richiede espressamente la consegna degli estratti delle annotazioni nel giornale generale unitamente alle copie degli atti, perché forniscono il contesto documentale necessario per la verifica della regolarità degli atti stessi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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