Autore: Andrea Marton

  • Art. 215-bis D.Lgs. 209/2005 – (Sistema di governo societario di gruppo)

    Art. 215-bis D.Lgs. 209/2005 – (Sistema di governo societario di gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall'IVASS con regolamento.

    2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di gruppo. Resta impregiudicata la responsabilità del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II.

    3. 3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno: a) meccanismi adeguati in materia di solvibilità di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi; b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi; c) la costituzione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

    4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle società del gruppo in modo coerente.

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  • Articolo 79 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 79 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 79 CCII – Maggioranza per l’approvazione del concordato minore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

    2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.

    3. In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

    4. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

    5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

  • Art. 134 Codice della Navigazione – Titoli professionali del personale

    Art. 134 Codice della Navigazione – Titoli professionali del personale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

    a) capitano;

    b) capo timoniere;

    c) capo barca;

    d) conduttore di motoscafi;

    e) barcaiolo abilitato. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

    a) macchinista;

    b) motorista. Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi. I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali. I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali. 51 ————– AGGIORNAMENTO Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".

  • Art. 202 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione

    Art. 202 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell' IVASS , secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L' IVASS verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 66-quater.

    2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

  • Art. 200 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi

    Art. 200 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell' IVASS , secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

    2. 2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di: a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo; b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.

    3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.

    4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l' IVASS verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato all'autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione all' IVASS .

    5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

  • Art. 194 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di Stati terzi

    Art. 194 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di Stati terzi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell' IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

  • Art. 232 D.P.R. 115/2002

    Art. 232 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il debitore può chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

    2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione.

    3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

    4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito.

    5. Per gli interessi si applicano l' articolo 21, commi 1 e 2 , e l' articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

  • CCNL Telecomunicazioni: tredicesima e premio risultato

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Il CCNL Telco prevede 13 mensilità + premio risultato annuo variabile (€800-€3.500). Il premio può essere detassato al 5% (cash) o convertito in welfare aziendale (no tasse). Settore particolarmente avanzato su welfare e flexible benefit.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · Confindustria Digitale · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    12 novembre 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025, nuova classificazione dal 1° luglio 2026)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità Scadenza/Tassazione
    13ª 1 mensilità Entro 20 dicembre
    Premio Risultato €800-€3.500 5% cash o 0% welfare
    Welfare aziendale Fino €3.000 detassato Scelta lavoratore
    Mensilità totali 13 + bonus

    Tredicesima

    Una mensilità intera entro il 20 dicembre. Proporzionale per chi ha lavorato meno (1/12 per mese, frazione ≥15gg = mese).

    Premio Risultato

    Variabile annuale legato a parametri: NPS, soddisfazione clienti, produttività, redditività. Importi €800-€3.500. Detassazione 5% fino €3.000.

    Welfare aziendale evoluto

    Settore avanzato su welfare. Conversione PdR in: spese sanitarie/scolastiche, voucher carburante, abbonamenti, mutui. Fino €3.000 senza tasse.

    Bonus aziendali

    Oltre il PdR, alcune aziende offrono bonus discrezionali, MBO individuali, premi fidelizzazione (anniversari servizio).

    Casi pratici

    Tizio – 13ª B3 intera
    Tizio è B3 (€1.500/mese), lavora tutto il 2026. 13ª dicembre: €1.500 lordi.
    Caia – Premio risultato 100% welfare
    Caia è B4 (€1.700). Premio risultato €1.800. Sceglie 100% welfare: rimborso mutuo €1.000 + asilo nido €500 + buoni carburante €300. Netto effettivo: €1.800 vs €1.440 cash.
    Sempronio – Quadro premio detassato
    Sempronio (Quadro) riceve PdR €3.500. €3.000 detassati al 5% = €150 tasse. €500 IRPEF ordinaria. Netto: ~€3.250.

    Domande frequenti

    Quando si paga la 13ª in Telco?
    Entro il 20 dicembre. Pari a una mensilità intera per chi ha lavorato l’anno completo; proporzionale per chi ha lavorato meno.
    Quanto vale il premio di risultato?
    €800-€3.500/anno variabile per area e azienda. Per Quadri può superare €5.000. Legato a NPS, produttività, soddisfazione clienti.
    Conviene il welfare aziendale?
    Sì, ~20-30% di netto in più rispetto al cash. €3.000 welfare = €3.000 effettivi. €3.000 cash con detassazione 5% = €2.850 netti.
    Esiste la 14ª in Telco?
    NO, il CCNL prevede 13 mensilità + premio risultato variabile. L’extra è il PdR annuale.
    Il PdR è tassato?
    Detassazione al 5% (sostitutiva IRPEF) fino €3.000/anno se cash. In welfare: 0% tasse e contributi. Conviene welfare.
    I bonus MBO sono detassati?
    Solo quelli legati a parametri di produttività/qualità (PdR). Bonus discrezionali ad personam: IRPEF ordinaria. Verificare l’accordo aziendale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 236 Codice Civile: Atto di nascita e possesso di stato

    Art. 236 Codice Civile: Atto di nascita e possesso di stato

    Art. 236 c.c. – Atto di nascita e possesso di stato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La filiazione …

    si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

    Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio …

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  • Art. 212 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 212 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 121 Codice della Navigazione – Reiscrizione nelle matricole e nei registri

    Art. 121 Codice della Navigazione – Reiscrizione nelle matricole e nei registri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c ed e dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di età stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta. La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.

  • Art. 282 D.P.R. 115/2002

    Art. 282 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.