Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1379 Codice Civile: Divieto di alienazione

    Articolo 1379 Codice Civile: Divieto di alienazione

    Art. 1379 c.c. – Divieto di alienazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

  • Articolo 1371 Codice Civile: Regole finali

    Articolo 1371 Codice Civile: Regole finali

    Art. 1371 c.c. – Regole finali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 .

  • Articolo 1372 Codice Civile: Efficacia del contratto

    Articolo 1372 Codice Civile: Efficacia del contratto

    Art. 1372 c.c. – Efficacia del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

    Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

    Spiegazione

    Il contratto ha forza di legge tra le parti: non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge. Inoltre il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge.

    Come funziona e quando si applica

    Esprime il principio di vincolatività del contratto e la relatività dei suoi effetti. Le parti non possono recedere unilateralmente, salvo che la legge o il contratto lo consentano (art. 1373). I terzi, di regola, non sono toccati dal contratto altrui, salvo eccezioni come il contratto a favore di terzi (art. 1411).

    Esempio pratico

    Firmato un contratto, una parte non può tirarsi indietro da sola: per scioglierlo serve l’accordo dell’altra o una causa prevista dalla legge.

    Domande frequenti

    Posso recedere da un contratto quando voglio?

    No: il contratto vincola e si scioglie solo per mutuo consenso o nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

    Il contratto vale anche per chi non l’ha firmato?

    Di regola no: produce effetti solo tra le parti, salvo i casi di legge (es. contratto a favore di terzi).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1373 Codice Civile: Recesso unilaterale

    Articolo 1373 Codice Civile: Recesso unilaterale

    Art. 1373 c.c. – Recesso unilaterale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finchè il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

    Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

    Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.

    È salvo in ogni caso il patto contrario.

    Spiegazione

    Se a una parte è attribuita la facoltà di recesso, questa può essere esercitata finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica il recesso è ammesso anche dopo, ma non ha effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso.

    Come funziona e quando si applica

    Il recesso «convenzionale» deroga al principio per cui il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372). Può essere accompagnato dalla previsione di una caparra (art. 1385) o di una multa penitenziale (art. 1386) come corrispettivo del recesso.

    Esempio pratico

    Posso recedere da un contratto se una clausola me lo consente, di regola prima che inizi l’esecuzione; in un abbonamento posso recedere ma resta dovuto quanto già goduto.

    Domande frequenti

    Quando posso recedere da un contratto?

    Quando la legge o il contratto lo prevedono: di regola finché non c’è un principio di esecuzione, salvo i contratti a esecuzione continuata o periodica.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1374 Codice Civile: Integrazione del contratto

    Articolo 1374 Codice Civile: Integrazione del contratto

    Art. 1374 c.c. – Integrazione del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.

  • Articolo 1375 Codice Civile: Esecuzione di buona fede

    Articolo 1375 Codice Civile: Esecuzione di buona fede

    Art. 1375 c.c. Esecuzione di buona fede

    In vigore

    Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

    Spiegazione

    Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Significa che le parti, nell’attuare il contratto, devono comportarsi lealmente e cooperare – anche oltre quanto scritto – salvaguardando l’interesse dell’altra parte nei limiti di un apprezzabile sacrificio.

    Come funziona e quando si applica

    È una clausola generale che fonda obblighi integrativi e il divieto di abuso del diritto. Si collega all’art. 1175 (correttezza nell’obbligazione) e all’art. 1337 (buona fede nelle trattative).

    Esempio pratico

    Una parte non può esercitare un diritto contrattuale in modo pretestuoso o «a sorpresa» per danneggiare l’altra: deve dare avvisi e cooperare per consentire il regolare adempimento.

    Domande frequenti

    Cosa aggiunge la buona fede a quanto scritto nel contratto?

    Obblighi di lealtà, cooperazione e protezione dell’altra parte, oltre al divieto di abusare dei propri diritti contrattuali.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1365 Codice Civile: Indicazioni esemplificative

    Articolo 1365 Codice Civile: Indicazioni esemplificative

    Art. 1365 c.c. – Indicazioni esemplificative

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

  • Articolo 1366 Codice Civile: Interpretazione di buona fede

    Articolo 1366 Codice Civile: Interpretazione di buona fede

    Art. 1366 c.c. Interpretazione di buona fede

    In vigore

    Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

  • Articolo 1367 Codice Civile: Conservazione del contratto

    Articolo 1367 Codice Civile: Conservazione del contratto

    Art. 1367 c.c. – Conservazione del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

  • Articolo 1368 Codice Civile: Pratiche generali interpretative

    Articolo 1368 Codice Civile: Pratiche generali interpretative

    Art. 1368 c.c. – Pratiche generali interpretative

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.

    Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa.

  • Articolo 1369 Codice Civile: Espressioni con più sensi

    Articolo 1369 Codice Civile: Espressioni con più sensi

    Art. 1369 c.c. – Espressioni con più sensi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.

  • Art. 1370 c.c.: Interpretazione contro l’autore della clausola

    Art. 1370 c.c.: Interpretazione contro l’autore della clausola

    Art. 1370 c.c. – Interpretazione contro l’autore della clausola

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.