Autore: Andrea Marton

  • Art. 238 Codice Civile: Irreclamabilità di uno stato di figlio c

    Art. 238 Codice Civile: Irreclamabilità di uno stato di figlio c

    Art. 238 c.c. – Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244 , nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all’atto stesso.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

  • Art. 136 D.Lgs. 209/2005

    Art. 136 D.Lgs. 209/2005

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero dello sviluppo economico , l' IVASS è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico , è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.

    3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico , programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.

    3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall' IVASS , sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.

  • CCNL Vigilanza: orario 40h, turni 5+1 e lavoro notturno

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il CCNL Vigilanza fissa orario di 40 ore settimanali, distribuito tipicamente con sistema 5+1 (7h × 5 giorni + 1 giorno di riposo). Per le GPG: 7 giorni di riposo compensativo per ogni anno di servizio. Lavoro notturno (22-6) con maggiorazione 25%. Per i servizi 24/7: turni rotativi M/P/N con riposi obbligatori.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni CCNL Vigilanza
    Voce Quantità
    Orario settimanale 40 ore
    Sistema 5+1 7h × 5 giorni + 1 riposo
    Riposo compensativo GPG 7 giorni/anno servizio
    Notturno (22-6) +25%
    Festivo +50%
    Straordinario +30-50%
    Riposo giornaliero 11h consecutive
    Riposo settimanale 24h continuative

    Orario 40h e sistema 5+1

    Il CCNL Vigilanza fissa l’orario standard a 40 ore settimanali, distribuite tipicamente con il sistema 5+1:

    • 5 giorni di lavoro × 7 ore
    • 1 giorno di riposo settimanale (di norma a turno tra colleghi)
    • +5 ore distribuite (es. straordinario o ore comprese in altro modo)

    Per i servizi 24/7 (vigilanza notturna, piantonamenti continui) si applicano turni rotativi M/P/N con calendari plurisettimanali.

    Riposo compensativo annuale per GPG

    Per le GPG il CCNL prevede 7 giorni di riposo compensativo per ogni anno di servizio. Sono giorni aggiuntivi rispetto alle ferie, in considerazione del rischio professionale.

    I giorni di riposo compensativo possono essere fruiti come permessi singoli o accumulati in periodi più lunghi. Tipicamente: 7 giorni/anno = ~1 settimana aggiuntiva di riposo per le GPG.

    Lavoro notturno

    Il lavoro notturno (22-6) prevede:

    • Maggiorazione del 25% sulla retribuzione oraria delle ore notturne
    • Limite legale: max 8 ore di lavoro effettivo a notte
    • Limite annuale: max 80 turni notturni/anno (per legge generale)
    • Visita medica obbligatoria per turnisti notturni ogni 2 anni
    • Vietato per donne in gravidanza fino al 1° anno bambino

    Per GPG che fanno notturno frequente: +€200-400/mese di indennità notturna.

    Straordinari e turni

    Le ore eccedenti l’orario contrattuale (40h/sett medie) sono straordinario:

    • +30% per straordinario diurno feriale
    • +50% per straordinario notturno o festivo

    I servizi a turnazione (M/P/N) hanno indennità di turno fissa €30-80/mese per il disagio dell’alternanza.

    La modifica dell’orario individuale richiede preavviso di almeno 1 ciclo di turno (es. 1 settimana per chi fa turni settimanali) ed essere motivata da ragioni di servizio.

    Casi pratici

    Tizio – GPG IV con riposo compensativo 7gg
    Tizio è GPG IV da 5 anni. Riposo compensativo cumulato: 7 × 5 = 35 giorni (oltre alle ferie). Fruisce 1 settimana aggiuntiva all’anno + giorni sparsi per impegni personali.
    Caia – Servizi Fiduciari notturno fisso
    Caia è SF C, addetta notturno fisso (22-6) in residence. Stipendio base €1.580 + indennità notturna 25% sulle 8 ore × 4 turni/sett × 4,33 sett = ~€460/mese aggiuntivi. Totale: ~€2.040 lordi/mese.
    Sempronio – GPG turnista 5+1
    Sempronio è GPG III, sistema 5+1. Lavora lun-ven (7h × 5 = 35h) + ore aggiuntive variabili (5h/sett). Sabato riposo, domenica di solito riposo (a rotazione). Orario mensile medio: 173h.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora una guardia giurata?
    40 ore settimanali con sistema 5+1: 7h × 5 giorni + 1 giorno di riposo. Più 5 ore aggiuntive distribuibili. Per turnisti M/P/N: calendario plurisettimanale con media 40h.
    Cos'è il riposo compensativo GPG?
    Per le GPG il CCNL prevede 7 giorni/anno di riposo compensativo aggiuntivo (oltre alle ferie). Riconoscimento del rischio professionale dell’armata. Cumulabile e fruibile come permessi.
    Quanto pagano il notturno?
    Maggiorazione 25% sulle ore notturne (22-6). Per GPG IV (€11,5/h base): +€2,88/h di indennità notturna. 4 turni di 8h/sett × 4,33 = ~€398/mese in più.
    Posso essere chiamato a fare ore extra?
    Sì, le ore eccedenti l’orario contrattuale sono straordinario (+30% diurno, +50% notturno/festivo). Il consenso preventivo è normalmente necessario salvo emergenze. Limite legale: 250h/anno.
    Le modifiche all'orario sono libere?
    No, la modifica dell’orario individuale deve essere motivata da ragioni di servizio proporzionate e comunicata con preavviso di almeno 1 ciclo di turno (es. 1 settimana per turnisti settimanali).
    Posso rifiutare il turno notturno?
    Solo per donne in gravidanza (sempre), genitori con figli fino a 12 anni (se possibili alternative), motivi sanitari documentati. Altrimenti il turno notturno è parte del contratto e non può essere rifiutato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e quattordicesima delle GPG e malattia, infortunio e copertura porto d’arma.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 209 Codice della Navigazione – Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio

    Art. 209 Codice della Navigazione – Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione provvedono le autorità marittime o consolari. I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro è avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario nella circoscrizione del quale è accaduto il sinistro medesimo, o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di iscrizione della nave. Nei processi verbali, le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 162; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.

  • CCNL Operai Agricoli: apprendistato professionalizzante

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Il CCNL Operai Agricoli consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni di durata 36 mesi standard (5 anni per profili tecnici Area 1). Sottoinquadramento 2 livelli sotto qualifica finale. Formazione obbligatoria 80h annue. Apprendistato per qualifica/diploma 15-25 anni in IeFP agricoltura (3 anni). Contributi azienda ridotti al 10%. Forte uso nelle aziende strutturate (vinicole, ortofrutticole).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA · Copagri · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era del 14 gennaio 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato CCNL Operai Agricoli
    Caratteristica Valore
    Età ammessa 18-29 anni (15-25 per qualifica/diploma)
    Durata apprendistato professionalizzante 36 mesi standard, 60 mesi Area 1 specialisti
    Sottoinquadramento 2 livelli sotto qualifica finale
    Formazione obbligatoria 80h annue (interna + regionale)
    Apprendisti vs dipendenti qualificati 3 ogni 2 (aziende ≥10 dipendenti)
    Recesso al termine Libero con preavviso ordinario
    Contributi INPS azienda 10% (vs 30% standard)
    Apprendistato qualifica/diploma IeFP Tecnico Agroalimentare, Tecnico Agro-zootecnico

    Tre tipologie di apprendistato

    Il D.Lgs. 81/2015 disciplina 3 tipi di apprendistato, tutti utilizzati in agricoltura:

    • Apprendistato per la qualifica e il diploma: 15-25 anni, durata pari al corso scolastico (max 3 anni). Tipico per Tecnico Agroalimentare IeFP, Operatore Agricolo IeFP.
    • Apprendistato professionalizzante: 18-29 anni, durata 36-60 mesi (il più diffuso in agricoltura)
    • Apprendistato di alta formazione/ricerca: 18-29 anni, 36-60 mesi (laurea in Scienze Agrarie, Enologia, Veterinaria)

    Sottoinquadramento e progressione

    L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale e progredisce:

    Esempio per trattorista Area 2A (qualifica finale):

    • Mesi 1-12: livello Area 3B
    • Mesi 13-24: livello Area 3A
    • Mesi 25-36: livello Area 2A (qualifica finale)

    Risparmio azienda: ~€2.500-4.000 totali in tre anni vs trattorista standard.

    Formazione obbligatoria

    L’apprendista ha diritto a 80 ore annue retribuite:

    • 40 ore formazione base/trasversale (sicurezza D.Lgs. 81/2008, comunicazione, ruolo)
    • 40 ore formazione tecnico-professionale (mansione: potatura, mungitura, manutenzione macchine)

    Tipica formazione tecnica agricola:

    • Corso uso prodotti fitosanitari (D.Lgs. 150/2012) – obbligatorio per chi tratta
    • Patentino macchine agricole >55 CV
    • HACCP per produzione agroalimentare
    • Formazione lotta integrata (IPM)

    Mancata formazione = conversione in contratto subordinato standard + sanzione amministrativa.

    Contributi previdenziali ridotti

    L’apprendistato gode di contributi INPS agricoli ridotti:

    • 10% azienda (vs 30% standard)
    • 5,84% lavoratore
    • Esenzione totale primi 3 anni se azienda con ≤9 dipendenti (Legge di Bilancio)

    L’aliquota ridotta resta nei 12 mesi successivi alla conferma.

    Apprendistato di alta formazione: enologi e agronomi

    L’apprendistato di alta formazione è in crescita nel settore vinicolo e ortofrutticolo:

    • Enologo: laurea Viticoltura ed Enologia (UniBo, UniMi, UniPi, UniTorino) – 36-48 mesi apprendistato in cantina + università
    • Agronomo: laurea Scienze Agrarie – 36-60 mesi in azienda + università
    • Veterinario aziendale: laurea Medicina Veterinaria – alta formazione in allevamento

    Combinazione studio + lavoro retribuito. Al termine: laurea + qualifica + esperienza diretta.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista trattorista 21 anni
    Tizio (21 anni) entra come apprendista trattorista, durata 36 mesi. Primi 12 mesi Area 3B (€1.255/mese), poi Area 3A, poi Area 2A. Patentino trattore + corso fitosanitari obbligatori in formazione.
    Caia – Apprendista enologa
    Caia (24 anni) studia Enologia + apprendistato alta formazione in cantina toscana 48 mesi. Lavora 30h/sett + studia. Al termine: laurea + qualifica enologa + esperienza vendemmia.
    Sempronio – Apprendistato qualifica IeFP 17 anni
    Sempronio (17 anni) frequenta IeFP Operatore Agricolo + apprendistato qualifica 3 anni. Stage in azienda agricola pomeriggio. Al diploma: qualifica + assunzione Area 3A.

    Domande frequenti

    Quanto dura un apprendistato in agricoltura?
    Professionalizzante 36 mesi standard, 60 mesi per Area 1 specialisti. Qualifica/diploma 3 anni (corso IeFP). Alta formazione (enologi, agronomi) 36-60 mesi.
    Quanto guadagna un apprendista trattorista?
    Sottoinquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale. Per Area 2A finale: primo anno Area 3B (~€1.255), secondo Area 3A (~€1.290), terzo Area 2A (~€1.420). Aumento progressivo automatico.
    La formazione è obbligatoria nell'apprendistato agricolo?
    Sì, 80 ore annue retribuite (40 base + 40 tecnica). Include corso fitosanitari (D.Lgs. 150/2012), patentino macchine >55 CV, HACCP, formazione lotta integrata IPM, sicurezza D.Lgs. 81/2008.
    Posso conseguire una laurea agraria in apprendistato?
    Sì, con apprendistato di alta formazione. Combini studio universitario (Viticoltura, Scienze Agrarie, Veterinaria) con lavoro retribuito 30-32h/sett in azienda. Al termine: laurea + qualifica + esperienza.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e malattia OTI e INAIL infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 265 D.P.R. 115/2002

    Art. 265 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.

    2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.

    3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.

    4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 , come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 , e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525 , limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

    5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.

    6. Il processo di cui all' articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

    7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91 , sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

  • Art. 215-bis D.Lgs. 209/2005 – (Sistema di governo societario di gruppo)

    Art. 215-bis D.Lgs. 209/2005 – (Sistema di governo societario di gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall'IVASS con regolamento.

    2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di gruppo. Resta impregiudicata la responsabilità del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II.

    3. 3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno: a) meccanismi adeguati in materia di solvibilità di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi; b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi; c) la costituzione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

    4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle società del gruppo in modo coerente.

    ))

  • Articolo 79 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 79 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 79 CCII – Maggioranza per l’approvazione del concordato minore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

    2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.

    3. In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

    4. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

    5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

  • Art. 134 Codice della Navigazione – Titoli professionali del personale

    Art. 134 Codice della Navigazione – Titoli professionali del personale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

    a) capitano;

    b) capo timoniere;

    c) capo barca;

    d) conduttore di motoscafi;

    e) barcaiolo abilitato. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

    a) macchinista;

    b) motorista. Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi. I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali. I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali. 51 ————– AGGIORNAMENTO Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".

  • Art. 202 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione

    Art. 202 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell' IVASS , secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L' IVASS verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 66-quater.

    2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

  • Art. 200 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi

    Art. 200 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell' IVASS , secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

    2. 2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di: a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo; b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.

    3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.

    4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l' IVASS verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato all'autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione all' IVASS .

    5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

  • Art. 194 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di Stati terzi

    Art. 194 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di Stati terzi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell' IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.