Art. 1412 c.c. – Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

Spiegazione
La cessione del contratto consente a una parte di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, purché l’altra parte (il contraente ceduto) vi consenta. Si trasferisce così l’intera posizione contrattuale, non il singolo credito o debito.
Come funziona e quando si applica
È un negozio trilaterale: cedente, cessionario e ceduto. Il consenso del ceduto è essenziale e può essere dato preventivamente (art. 1407). Si distingue dalla cessione del credito (art. 1260), che trasferisce solo il lato attivo del rapporto.
Esempio pratico
Chi ha firmato un preliminare di acquisto e poi non vuole più comprare può cedere il contratto a un terzo che subentra nella sua posizione, se il venditore acconsente.
Domande frequenti
Serve il consenso dell’altra parte per cedere un contratto?
Sì: la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto, anche prestato in anticipo.
Che differenza con la cessione del credito?
La cessione del contratto trasferisce l’intera posizione (diritti e obblighi); la cessione del credito solo il diritto di credito.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.