Autore: Andrea Marton

  • CCNL Alimentari Industria: maternità e paternità

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Il CCNL Alimentari applica il Testo Unico Maternità con integrazione 100%. Paternità 10gg al 100%. Per operaie in gravidanza: divieto lavoro a rischio (celle frigorifere, sollevamento, esposizione a sostanze chimiche). Spostamento mansioni o maternità anticipata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 maggio 2024 (in vigore dal 1° giugno 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100%
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% INPS
    Congedo parentale 6 mesi/genitore 30%
    Riposi giornalieri 2h (1° anno) 100% INPS

    Maternità 5 mesi al 100%

    Congedo obbligatorio 5 mesi al 100% (INPS 80% + integrazione 20%).

    Divieti specifici settore

    Per donne in gravidanza vietato:

    • Celle frigorifere (rischio termico)
    • Esposizione a chimici (disinfettanti, sanificanti)
    • Sollevamento >5kg
    • Lavoro su nastri trasportatori (postura prolungata)
    • Turno notturno (fino 1° anno bambino)

    Spostamento a mansioni d’ufficio/laboratorio o maternità anticipata.

    Paternità 10gg

    10gg paternità obbligatoria al 100% INPS, fruibili entro 5 mesi dalla nascita.

    Divieto licenziamento

    Vietato dalla comunicazione gravidanza al 1° anno bambino.

    Casi pratici

    Tizio – Padre operaio paternità
    Tizio (4°) prende 10gg paternità al 100%: ~€530.
    Caia – Operaia incinta in cella surgelati
    Caia (5° celle surgelati). Comunica gravidanza. Vietato continuare in cella. Spostata a laboratorio qualità. Stessa retribuzione.
    Sempronio – Tecnica qualità laboratorio chimici
    Sempronio (2° laboratorio) usa disinfettanti. Spostamento a controllo qualità senza chimici. Se non possibile: maternità anticipata.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità?
    5 mesi obbligatori al 100% (INPS 80% + integrazione 20%).
    Posso lavorare in cella frigorifera incinta?
    NO, vietato. Rischio termico ed eventuale rischio biologico. Spostamento a mansioni non a rischio o maternità anticipata.
    Posso usare disinfettanti incinta?
    NO, vietato per rischio chimico. Spostamento a mansioni senza chimici.
    Il padre ha tutele?
    10gg paternità al 100% + congedo parentale 6 mesi al 30%.
    Posso essere licenziata?
    NO, vietato dalla comunicazione gravidanza al 1° anno bambino.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Operai Agricoli: preavviso 6-30 giorni

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Il preavviso nel CCNL Operai Agricoli è breve: 6 giorni per Area 3, 15 giorni per Area 2, 30 giorni per Area 1 (a regime per OTI). Per OTD non c’è preavviso (cessazione a scadenza). Dimissioni del lavoratore: preavviso dimezzato. Giusta causa: senza preavviso. La cessazione del fondo OTD si verifica automaticamente alla scadenza del contratto a termine.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA · Copagri · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    14 gennaio 2024 (vigente fino 31 dicembre 2025, in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (proroga in atto)
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CCNL Operai Agricoli (OTI)
    Area Fino 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    Area 1 (Specialisti) 30 gg 45 gg 60 gg
    Area 2 (Qualificati) 15 gg 30 gg 45 gg
    Area 3 (Comuni) 6 gg 15 gg 30 gg

    Per OTD non si applica il preavviso: il contratto cessa automaticamente alla scadenza naturale. Le dimissioni del lavoratore prevedono preavviso dimezzato.

    Preavviso solo per OTI

    Il preavviso si applica solo agli OTI (Operai Tempo Indeterminato). Per gli OTD il rapporto cessa automaticamente alla scadenza del contratto a termine: nessun preavviso.

    Per OTI, la durata del preavviso dipende da:

    • Area di inquadramento: Area 1 (30-60 gg), Area 2 (15-45 gg), Area 3 (6-30 gg)
    • Anzianità di servizio: 3 fasce (0-5, 5-10, 10+ anni)
    • Direzione del recesso: dimissioni dimezzano i giorni

    Si conta in giorni di calendario, decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione.

    Preavviso lavorato o indennità

    Il datore può scegliere:

    • Preavviso lavorato: l’operaio continua a lavorare fino al termine
    • Indennità sostitutiva: paga il periodo di preavviso e il rapporto cessa subito

    L’indennità include: minimo + quota provinciale + EDR + ratei tredicesima/ferie/ROL.

    Dimissioni del lavoratore

    Le dimissioni del lavoratore richiedono:

    • Preavviso dimezzato rispetto al licenziamento
    • Forma scritta tramite portale Cliclavoro/INPS (sennò inefficaci)
    • Revocabili entro 7 giorni

    Eccezioni di forma online (dimissioni libere senza portale):

    • Dimissioni in fase di prova
    • Dimissioni per giusta causa
    • Dimissioni di madre nei primi 3 anni del figlio (convalida ITL)

    Licenziamento per giusta causa

    La giusta causa (art. 2119 c.c.) consente licenziamento senza preavviso:

    • Furto prodotti, mezzi, attrezzature aziendali
    • Maltrattamenti animali (in zootecnia)
    • Uso improprio macchine agricole con pericolo terzi
    • Falsificazione documenti (es. patentino trattore)
    • Insubordinazione grave reiterata
    • Assenza ingiustificata >5 gg consecutivi (specie in periodi raccolta)

    Procedura: contestazione scritta entro 15 gg dal fatto, difesa entro 5 gg, decisione motivata.

    Cessazione OTD a scadenza

    Per OTD il contratto cessa automaticamente alla scadenza naturale:

    • Nessun preavviso (è già conosciuta la data fine)
    • Nessuna indennità di mancato preavviso
    • Pagamento ultimo periodo + TFR (per OTD ≥6 mesi)
    • Eventuale dichiarazione disoccupazione agricola INPS

    Eccezione: recesso anticipato per giusta causa o giustificato motivo (con preavviso ridotto su accordo aziendale).

    Casi pratici

    Tizio – OTI Area 2 licenziamento giustificato motivo oggettivo
    Tizio è OTI Area 2 con 7 anni anzianità. Azienda cessa attività zootecnica e licenzia per giustificato motivo oggettivo. Preavviso 30 gg pagato come indennità. Riceve TFR ~€10.500.
    Caia – Dimissioni OTI Area 3
    Caia è OTI Area 3 con 4 anni. Si dimette via Cliclavoro per nuovo lavoro. Preavviso dimezzato: 3 gg (invece di 6 gg). Esce in 3 gg dopo invio dimissioni.
    Sempronio – OTD cessazione naturale
    Sempronio OTD vendemmia 25 gg in Toscana. Contratto cessa naturalmente al 25° giorno: nessun preavviso, nessuna indennità di mancato preavviso. Riceve ultima paga + ratei tredicesima/ferie conglobati.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da OTI in azienda agricola?
    Per OTI Area 2 (trattorista) con anzianità fino a 5 anni: 7-8 gg (dimissioni dimezzano i 15 gg). Con 5-10 anni: 15 gg (dimezzati da 30). Oltre 10 anni: 22 gg circa.
    Per un OTD c'è preavviso?
    No, l’OTD cessa automaticamente alla scadenza naturale del contratto a termine. Nessuna indennità di mancato preavviso. Eccezione: recesso anticipato per giusta causa o giustificato motivo.
    Posso essere licenziato senza preavviso?
    Solo per giusta causa: furto prodotti/mezzi, maltrattamenti animali, uso improprio macchine con pericolo terzi, falsificazione documenti (es. patentino trattore), insubordinazione grave, assenza ingiustificata >5 gg.
    Le dimissioni online sono obbligatorie?
    Sì, tramite portale Cliclavoro/INPS, salvo dimissioni in prova, per giusta causa, o di madre nei primi 3 anni del figlio (queste vanno convalidate ITL).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale, malattia OTI e INAIL infortunio e prova 6-30 giorni per area.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 85 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 85 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 85 CCII – Suddivisione dei creditori in classi

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

    2. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

    3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perchè non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell’ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.

    4. Fermo quanto previsto dall’articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

  • CCNL Cooperative Sociali: stipendi 2026 per livello

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° ottobre 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    A1 (livello base, es. ausiliario) 1.359,85 €
    A2 1.372,53 €
    B1 (es. operatore) 1.436,79 €
    C1 (es. operatore qualificato/OSS) 1.545,21 €
    C2 (es. OSS con qualifica/anzianità di livello) 1.591,06 €
    C3 1.637,57 €
    D1 1.637,57 €
    D2 (dal 1/1/2026 anche educatori con requisiti Legge Iori, prima al D1) 1.727,83 €
    D3 1.839,15 €
    E1 1.839,15 €
    E2 1.985,42 €
    F1 (es. coordinatore) 2.192,54 €
    F2 (es. responsabile/quadro) 2.504,09 €

    Importi = minimo tabellare conglobato mensile (14 mensilità: il rinnovo ha introdotto la quattordicesima al 50%) del CCNL Cooperative sociali, senza scatti, indennità di turno/notturne e assegni ad personam. Rinnovo del 26 gennaio 2024 (2023-2025): la tabella recepisce la terza e ultima tranche (1/10/2025), nessun ulteriore aumento già definito. La trattativa per il nuovo rinnovo è partita a marzo 2026 (piattaforma unitaria). Dal 1/1/2026 gli educatori con i requisiti della legge Iori passano da D1 a D2 (1.727,83 €). La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

    Fonte: tabella ufficiale FP-CGIL (sindacato firmatario, PDF con tutte e tre le tranche) confermata al centesimo da seconda fonte indipendente. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Tredicesima e altre mensilità

    Il CCNL Cooperative Sociali prevede solo 13 mensilità: stipendio mensile per 12 mesi + tredicesima a dicembre. Non è prevista la quattordicesima.

    La tredicesima è pari a un mese di retribuzione (minimo + scatti + indennità fisse). Erogata entro il 20 dicembre.

    Indennità di turno e festività

    Per i servizi 24h (RSA, comunità) sono previste:

    • Indennità domenicale: 30% in più sul lavoro festivo (oltre alla retribuzione ordinaria)

    Welfare integrativo e contribuzione

    Il CCNL prevede contribuzione obbligatoria a:

    • Cassa Mutua Nazionale Coop: sussidi straordinari

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative Sociali: preavviso 15-180 giorni

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il preavviso nel CCNL Cooperative Sociali varia da 15 giorni (ausiliari prima fascia) a 180 giorni (responsabili F1) in base a livello e anzianità. Il datore può scegliere fra preavviso lavorato o indennità sostitutiva. Per dimissioni del lavoratore il preavviso è dimezzato. Il licenziamento per giusta causa è senza preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso licenziamento e dimissioni (datore licenzia)
    Livello Fino 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    A1, A2 15 gg 30 gg 45 gg
    B1 20 gg 40 gg 60 gg
    C1-C3 (OSS) 30 gg 60 gg 75 gg
    D1-D3 (educ./inferm.) 45 gg 75 gg 90 gg
    E1-E2 (coord.) 60 gg 90 gg 120 gg
    F1 (resp.) 90 gg 150 gg 180 gg

    Nelle dimissioni del lavoratore, il preavviso è dimezzato (es. OSS C2 con 7 anni: 30 gg invece di 60 gg).

    Come si calcola il preavviso

    Il preavviso è il tempo di anticipo con cui la cessazione del rapporto deve essere comunicata. La durata dipende da:

    • Livello di inquadramento
    • Anzianità di servizio nella cooperativa (3 fasce: 0-5, 5-10, 10+ anni)
    • Direzione del recesso: dimissioni dimezzano il preavviso vs licenziamento

    Si conta in giorni di calendario, non solo lavorativi. Decorrenza: giorno successivo alla comunicazione (raccomandata, PEC, consegna a mano).

    Preavviso lavorato vs indennità

    Il datore (o il lavoratore) può scegliere:

    • Preavviso lavorato: continua a lavorare regolarmente fino al termine
    • Indennità sostitutiva: paga la retribuzione del periodo di preavviso e il rapporto cessa immediatamente

    L’indennità sostitutiva include: minimo + contingenza + EDR + ratei tredicesima, ferie, ROL.

    Se il datore intima preavviso e il lavoratore non vuole completarlo, può pagare indennità inversa (paga il datore per uscire prima).

    Dimissioni del lavoratore

    Le dimissioni del lavoratore richiedono:

    • Preavviso dimezzato rispetto al licenziamento
    • Forma scritta tramite portale Cliclavoro/INPS (sennò sono inefficaci, salvo dimissioni durante prova o per giusta causa)
    • Revocabili entro 7 giorni dall’invio (sempre tramite portale)

    Eccezioni di forma online:

    • Dimissioni in fase di prova
    • Dimissioni per giusta causa (mobbing, mancato pagamento)
    • Dimissioni della madre lavoratrice nei primi 3 anni (vincolo di convalida ITL)

    Licenziamento per giusta causa

    Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è senza preavviso ed è ammesso solo per fatti di estrema gravità:

    • Furto, appropriazione indebita di farmaci, denaro residenti
    • Violenza, maltrattamenti pazienti/utenti
    • Abuso, falsificazione documenti
    • Assenza ingiustificata >5 gg consecutivi
    • Rifiuto reiterato e immotivato di mansioni

    Procedura: contestazione scritta entro 15 gg dal fatto, difesa entro 5 gg, licenziamento se conferma.

    Licenziamento per giustificato motivo

    Il licenziamento per giustificato motivo è di due tipi:

    • Soggettivo: inadempimento meno grave (con preavviso)
    • Oggettivo: ragioni produttive/organizzative (con preavviso). Es. chiusura servizio, cessazione appalto.

    Per il licenziamento oggettivo in cooperative con più di 15 dipendenti si applica l’art. 7 L. 604/1966: tentativo conciliazione obbligatoria in ITL.

    Casi pratici

    Tizio – OSS C2 con 6 anni preavviso
    Tizio è OSS C2 con 6 anni di anzianità. Cooperativa lo licenzia per chiusura appalto: 60 gg preavviso. Cooperativa preferisce indennità sostitutiva 60 gg paga = €2.880 lordi.
    Caia – Educatrice dimissioni dimezzate
    Caia è D2 con 4 anni, si dimette via Cliclavoro. Preavviso dimezzato: 22 giorni (invece di 45). Cooperativa accetta indennità sostitutiva, esce subito.
    Sempronio – Responsabile F1 licenziato giusta causa
    Sempronio responsabile F1 sorpreso a falsificare timesheet personale. Contestazione, 5 gg difesa, licenziamento per giusta causa senza preavviso. Riceve solo TFR + ratei.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da OSS?
    Per OSS C2 con anzianità fino a 5 anni: 15 gg (dimissioni dimezzano i 30 gg del preavviso licenziamento). Con 5-10 anni: 30 gg. Oltre 10 anni: 37,5 gg (75/2).
    Posso essere licenziato senza preavviso?
    Solo per giusta causa (art. 2119 c.c.): furto, maltrattamenti, violenza, abuso, gravi inadempienze. Procedura: contestazione scritta + 5 gg difesa + decisione motivata.
    Le dimissioni online sono obbligatorie?
    Sì, tramite portale Cliclavoro/INPS, salvo dimissioni in prova, per giusta causa, o di madre nei primi 3 anni del figlio (che vanno convalidate ITL).
    Posso revocare le dimissioni?
    Sì, entro 7 giorni dall’invio sul portale Cliclavoro/INPS la revoca è automatica. Trascorso il termine non è più possibile, salvo accordo bilaterale.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova fino a 6 mesi (F1).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 189 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di indagine

    Art. 189 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di indagine

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6 nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.

    2. L' IVASS può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, … e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione. Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS può, fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa. L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.

  • Art. 195 Codice della Navigazione – Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

    Art. 195 Codice della Navigazione – Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all'autorità consolare. Le predette autorità provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità delle cose lo richieda, le medesime autorità provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta. Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna. Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento.

  • Art. 210 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sul gruppo)

    Art. 210 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento: a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo; b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro; c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo; d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa mista; e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una società strumentale; f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.

    2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.

    3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima società controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalità applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della società responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima società controllante italiana.

    4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse.

    5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.

    ))

  • Art. 251 D.P.R. 115/2002

    Art. 251 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.

  • CCNL Operai Agricoli: maternità, paternità OTI e OTD

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Per OTI il CCNL Operai Agricoli integra INPS al 100% durante i 5 mesi di maternità obbligatoria. Per OTD si applica solo l’80% INPS (no integrazione). Esposizione fitosanitari e lavori pesanti = maternità anticipata fino al parto. Paternità 10 gg al 100% dal 2024. Congedo parentale 9 mesi totali coppia (regole generali).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA · Copagri · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    14 gennaio 2024 (vigente fino 31 dicembre 2025, in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (proroga in atto)
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi CCNL Operai Agricoli
    Voce OTI OTD
    Maternità obbligatoria 5 mesi, 100% (INPS 80% + datore 20%) 5 mesi, 80% INPS
    Maternità anticipata fito Fino al parto, 80% INPS Fino al parto, 80% INPS
    Paternità obbligatoria 10 gg al 100% 10 gg al 100% se durante contratto
    Congedo parentale 0-12 anni 9 mesi coppia, 30% INPS 9 mesi coppia, 30% INPS
    Allattamento (0-12 mesi) 2h/giorno al 100% 2h/giorno (se durante contratto)
    Esonero notturno Gravidanza + 1° anno figlio Idem
    Esonero fitosanitari Da inizio gravidanza Idem
    Indennità disoccupazione agricola N/A Compatibile con maternità

    Maternità obbligatoria OTI: 5 mesi al 100%

    Per le OTI vale la regola generale di 5 mesi di maternità obbligatoria:

    • 2 mesi prima del parto
    • 3 mesi dopo il parto
    • Oppure 1+4 mesi con flessibilità (certificato medico)

    L’INPS paga l’80% della retribuzione, il CCNL integra al 100%. Il datore anticipa e compensa con INPS.

    Maternità OTD: solo INPS 80%

    Per le OTD non c’è integrazione datore. L’INPS paga l’80% della retribuzione media degli ultimi 12 mesi.

    Specificità: l’indennità di maternità è compatibile con l’indennità di disoccupazione agricola (DSU). Una OTD può percepire entrambe nello stesso anno (per periodi non sovrapposti).

    Il contratto OTD non si interrompe per maternità: se il contratto a termine prosegue durante il congedo, la lavoratrice torna fino a scadenza naturale.

    Maternità anticipata per rischio fitosanitari

    L’esposizione a prodotti fitosanitari è incompatibile con la gravidanza. La lavoratrice ha diritto a maternità anticipata fino al parto:

    • Inizia dalla diagnosi gravidanza
    • Indennità 80% INPS
    • Esonero da: irrorazione pesticidi, miscelazione chimici, contatto piante trattate
    • Possibile spostamento mansione verso compiti compatibili (es. ufficio, vivaio non trattato)

    Anche lavori pesanti (sollevamento pesi, scuotitori meccanici, posture costrette) danno diritto a maternità anticipata se il medico aziendale certifica incompatibilità.

    Paternità obbligatoria 10 gg

    Dal 2024 il padre lavoratore (OTI o OTD se in contratto) ha diritto a 10 giorni lavorativi obbligatori di paternità:

    • Retribuzione 100% a carico INPS
    • Da fruire nei 5 mesi successivi al parto
    • Anche frazionabili
    • Indipendenti dal congedo madre

    Per OTD si applica solo se il rapporto è in essere al momento della nascita (verificare scadenza contratto a termine).

    Congedo parentale e allattamento

    Dopo la maternità obbligatoria entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale:

    • 9 mesi totali per la coppia (max 6 a uno solo)
    • Utilizzabili fino ai 12 anni del figlio
    • Indennità 30% INPS (80% per 3 mesi se richiesti entro 6 anni del figlio)

    L’allattamento dà diritto a 2 ore retribuite/giorno fino a 1 anno del figlio (1 ora se orario <6h). Il datore agricolo deve organizzare la pausa o l'orario ridotto.

    Casi pratici

    Tizio – Paternità trattorista
    Tizio (trattorista OTI) fruisce 10 gg paternità nei 30 gg dopo il parto. INPS paga al 100%. Sostituzione organizzata con altro trattorista in azienda.
    Caia – OTI maternità anticipata fito
    Caia OTI è incinta in azienda vinicola con trattamenti fitosanitari. Maternità anticipata dal 2° mese fino al parto: 80% INPS + integrazione datore 20% = 100% retribuzione.
    Sempronio – OTD vendemmia con paternità
    Sempronio OTD vendemmia 21 gg + nascita figlio durante contratto. Fruisce 5 gg paternità durante contratto + altri 5 gg dopo cessazione (entro 5 mesi nascita).

    Domande frequenti

    Cosa succede se sono incinta e lavoro con pesticidi?
    Hai diritto a maternità anticipata fino al parto (80% INPS). Esonero dalle mansioni con esposizione fitosanitari. Possibile spostamento a mansioni compatibili (ufficio, vivaio non trattato). La diagnosi gravidanza fa scattare automaticamente l’esonero.
    Una OTD ha diritto alla maternità?
    Sì, ma solo all’80% INPS (no integrazione datore). L’indennità è compatibile con la disoccupazione agricola INPS. Se il contratto OTD è in essere al parto, la lavoratrice non perde il posto.
    Quanto è la paternità obbligatoria?
    10 giorni lavorativi al 100%, da fruire nei 5 mesi successivi al parto. Anche frazionabili. Per OTD vale se contratto in essere al momento della nascita.
    L'allattamento si applica anche in agricoltura?
    Sì, 2 ore retribuite/giorno fino a 1 anno del figlio (1h se orario <6h). Il datore agricolo organizza pausa o orario ridotto. Per attività lontane dal domicilio può essere convertita in mezza giornata libera.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale, malattia OTI e INAIL infortunio e prova 6-30 giorni per area.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 179 Codice della Navigazione – Nota di informazioni all’autorità marittima

    Art. 179 Codice della Navigazione – Nota di informazioni all’autorità marittima

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorità marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo; formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio; formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; dichiarazione sanitaria marittima. Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato. La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non è noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all'Autorità marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale. Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorità marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorità consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorità consolare più prossima al porto di arrivo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.

  • CCNL Telecomunicazioni: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Il CCNL Telco prevede preavviso da 15 giorni a 4 mesi in base a area e anzianità. Le dimissioni vanno presentate telematicamente all’INPS. Indennità sostitutiva per mancato preavviso. NASpI in caso di disoccupazione involontaria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · Confindustria Digitale · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    12 novembre 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025, nuova classificazione dal 1° luglio 2026)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Area Fino 5 anni 5-10 anni Oltre 10
    A1, A2 15 giorni 20 giorni 1 mese
    B3, B4 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    C5, C5S 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
    D6, D7 2 mesi 3 mesi 3,5 mesi
    Quadri 3 mesi 3,5 mesi 4 mesi

    Preavviso variabile

    Per B3 con 5 anni: 1 mese. Per Quadro con 10 anni: 3,5 mesi. Stessi termini per licenziamento e dimissioni.

    Modalità

    Per il licenziamento: scritto e motivato. Per le dimissioni: telematiche INPS obbligatorie. Senza procedura telematica le dimissioni sono nulle.

    Indennità sostitutiva

    Chi recede senza preavviso paga indennità sostitutiva pari alle mensilità non rispettate.

    NASpI

    Spettà in caso di disoccupazione involontaria. Per B3 (€1.500): ~€1.150/mese. Durata max 24 mesi.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento B3 con 6 anni
    Tizio è B3 con 6 anni, licenziato con 1,5 mesi preavviso. NASpI: ~€1.150/mese × 24 mesi = ~€27.600.
    Caia – Dimissioni Quadro per startup
    Caia è Quadro con 8 anni, si dimette con 3,5 mesi preavviso. Dimissioni telematiche INPS. Senza preavviso: indennità €3.500 × 3,5 = €12.250.
    Sempronio – Giusta causa
    Sempronio (B4) sorpreso a vendere dati clienti. Licenziamento giusta causa senza preavviso. Solo TFR, ferie, 13ª. NO NASpI.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
    Per area B3-B4 con 5 anni: 1-1,5 mesi. Per C5 con 10 anni: 2 mesi. Per Quadri con 15 anni: 4 mesi. Stessi termini del licenziamento.
    Posso dimettermi via PEC?
    No, serve la procedura telematica INPS (sito o patronato). Senza procedura telematica le dimissioni sono nulle.
    Cos'è la NASpI?
    Indennità di disoccupazione INPS per disoccupazione involontaria. Per B3 (€1.500): ~€1.150/mese. Per Quadro (€3.500): ~€1.500/mese (massimo). Durata max 24 mesi.
    Posso essere licenziato senza giusta causa?
    Dipende dal tipo di tutela: per assunti post-2015 in aziende >15 dipendenti si applicano le tutele crescenti (6-36 mensilità). Per pre-2015: art. 18 (possibile reintegra).
    Le dimissioni per giusta causa danno NASpI?
    Sì, sono equiparate al licenziamento. Giusta causa: mancato pagamento stipendio per più mesi, molestie, demansionamento illegittimo. Servono prove documentate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.