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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbligo di custodia: in caso di morte o scomparsa durante il viaggio, il comandante della nave custodisce gli oggetti del defunto o dello scomparso fino al primo porto di approdo, ove li consegna al comandante del porto o all'autorità consolare.
  • Avviso pubblico: le autorità portuali o consolari devono dare avviso del fatto secondo le modalità stabilite dal regolamento, per consentire agli aventi diritto di presentarsi.
  • Vendita e deposito: decorso un anno dall'avviso (o prima se le cose sono deperibili), le autorità procedono alla vendita e al deposito del ricavato per conto di chi spetta.
  • Devoluzione alla previdenza marinara: se nessun interessato fa valere i propri diritti entro cinque anni dall'avviso, la somma è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna.
  • Rinvio regolamentare: le modalità di vendita e deposito sono stabilite dal regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 195 Codice della Navigazione — Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all'autorità consolare. Le predette autorità provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità delle cose lo richieda, le medesime autorità provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta. Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna. Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento.

Commento

Ratio e inquadramento sistematico

L'art. 195 del Codice della navigazione regola una situazione di fatto peculiare alla vita di bordo: la morte o la scomparsa di un passeggero o di un membro dell'equipaggio durante il viaggio in mare. In tali circostanze gli oggetti appartenenti alla persona vengono a trovarsi in una zona grigia tra la custodia provvisoria necessaria per la prosecuzione del viaggio e la successiva restituzione agli aventi diritto. La norma disciplina un procedimento amministrativo bifasico — custodia a bordo, poi gestione a terra — che si raccorda con le regole civilistiche sulla successione mortis causa e con quelle sulla dichiarazione di morte presunta per le persone scomparse. La finalità ultima è proteggere i diritti patrimoniali degli eredi o degli aventi causa, garantendo al contempo la certezza giuridica per il comandante che si trovi ad amministrare beni altrui in una situazione di emergenza.

La fase di custodia a bordo

Il primo comma attribuisce al comandante della nave il compito di custodire gli oggetti del defunto o dello scomparso fino al primo porto di approdo. Questa custodia ha natura giuridica di deposito necessario, imposto dalla legge in ragione delle circostanze eccezionali di bordo. Il comandante agisce non come erede o rappresentante degli eredi, ma come depositario legale, tenuto alla conservazione integrale degli oggetti. L'obbligo di custodia cessa con la consegna al comandante del porto o all'autorità consolare nel primo porto di approdo: a quel punto la responsabilità del comandante della nave si esaurisce. È rilevante notare che la norma parla di «oggetti» in senso generico, ricomprendendo quindi non solo gli effetti personali ma anche il denaro, i documenti, i valori e qualunque bene di proprietà della persona.

L'avviso agli interessati e il termine annuale

Una volta ricevuti gli oggetti, le autorità portuali o consolari devono dare avviso del decesso o della scomparsa «nei modi stabiliti dal regolamento». Questo avviso ha una funzione analoga alla pubblicazione nel procedimento di dichiarazione di assenza o di morte presunta previsto dagli artt. 48 ss. del codice civile: mette in condizione gli eredi e gli altri aventi diritto di presentarsi e rivendicare gli oggetti. Decorso un anno dall'avviso senza che nessuno si faccia avanti — o prima se la natura deperibile delle cose lo richiede — le autorità procedono alla vendita degli oggetti. Il ricavato viene depositato «per conto di chi spetta», formula che lascia aperta la rivendicazione degli eredi anche dopo la vendita: ciò che si perde è il diritto sulle cose in natura, non il diritto al valore corrispondente. La previsione della vendita anticipata per i beni deperibili è un'applicazione del principio di conservazione del valore: in assenza di acquirenti immediati, il ritardo trasformerebbe un bene in un nulla.

La devoluzione quinquennale alla previdenza marinara

Il terzo comma introduce un termine di prescrizione — o più propriamente di decadenza — di cinque anni dall'avviso: decorso tale periodo senza che gli interessati abbiano «fatto valere i propri diritti», la somma depositata è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna. La devoluzione a favore di enti di previdenza marinara riflette la solidarietà istituzionale della categoria: il patrimonio di chi scompare in mare, se non reclamato, ritorna alla comunità dei lavoratori del mare. Va osservato che «fare valere i propri diritti» nel contesto del comma richiede un atto positivo da parte degli aventi diritto — non basta la semplice conoscenza degli oggetti: occorre un'azione formale diretta a rivendicarli.

Coordinamento con la disciplina civilistica

L'art. 195 si coordina con le norme del codice civile in materia di successioni (art. 456 ss. c.c.) e di dichiarazione di morte presunta (art. 58 ss. c.c.). In caso di scomparsa, la situazione giuridica degli oggetti rimane sospesa fino all'eventuale dichiarazione giudiziaria di morte presunta, ma la norma del Codice della navigazione impone comunque la vendita entro un anno dall'avviso a prescindere dall'esito del procedimento civile. Il coordinamento con la normativa consolare rileva in particolare per le navi che operano in porti esteri: l'autorità consolare assume le medesime funzioni del comandante del porto nazionale, inclusa la gestione del procedimento di avviso e vendita.

Casi pratici

Caso 1: Morte di un passeggero in crociera

Tizio, passeggero di una nave da crociera, muore improvvisamente durante la traversata. Il comandante custodisce il bagaglio e i valori di Tizio fino all'arrivo nel porto di Genova, ove li consegna al comandante del porto; questi dà avviso della morte secondo le modalità regolamentari, consentendo agli eredi di Tizio di presentarsi entro un anno e ritirare gli effetti personali e il denaro.

Caso 2: Scomparsa in mare di un marinaio

Caio, marinaio imbarcato su un cargo, scompare durante una tempesta in alto mare e non viene ritrovato. Il comandante raccoglie gli oggetti di Caio e li consegna all'autorità consolare italiana nel porto estero di approdo; l'autorità dà avviso della scomparsa e, non essendosi presentato nessun erede nei cinque anni successivi, la somma ricavata dalla vendita degli effetti è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Caso 3: Oggetti deperibili di un viaggiatore deceduto

Sempronio viaggia con una valigia contenente prodotti alimentari pregiati e cede durante la traversata. Il comandante del porto, ricevuti gli oggetti, constata che parte del contenuto è deperibile e procede alla vendita anticipata prima del termine annuale, depositando il ricavato per conto degli eredi; la figlia di Sempronio si presenta entro l'anno e ottiene il deposito corrispondente al valore dei beni venduti.

Domande frequenti

Chi custodisce gli oggetti di un passeggero morto in mare?

Il comandante della nave li custodisce fino al primo porto di approdo, ove li consegna al comandante del porto o all'autorità consolare.

Entro quanto tempo gli eredi possono rivendicare gli oggetti?

Devono fare valere i propri diritti entro cinque anni dall'avviso dato dalle autorità. Decorso tale termine la somma ricavata dalla vendita viene devoluta alla previdenza marinara.

Cosa succede se gli oggetti sono deperibili e nessun erede si presenta subito?

Le autorità possono procedere alla vendita anticipata, prima del termine annuale ordinario, per preservarne il valore; il ricavato viene comunque depositato per conto degli aventi diritto.

La norma si applica anche alla scomparsa, non solo alla morte?

Sì. L'art. 195 equipara la scomparsa avvenuta durante il viaggio alla morte ai fini della custodia e della gestione degli oggetti a bordo.

A chi va la somma se nessun erede si presenta dopo cinque anni?

La somma è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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