Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1437 Codice Civile: Timore riverenziale

    Articolo 1437 Codice Civile: Timore riverenziale

    Art. 1437 c.c. – Timore riverenziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.

  • Articolo 1438 Codice Civile: Minaccia di far valere un diritto

    Articolo 1438 Codice Civile: Minaccia di far valere un diritto

    Art. 1438 c.c. – Minaccia di far valere un diritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

  • Art. 1439 Codice Civile: Dolo

    Art. 1439 Codice Civile: Dolo

    Art. 1439 c.c. – Dolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.

    Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

    Spiegazione

    Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (dolo determinante). Se i raggiri provengono da un terzo, il contratto è annullabile solo se erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

    Come funziona e quando si applica

    Si distingue dal dolo incidente (art. 1440): se l’ingannato avrebbe comunque concluso il contratto, ma a condizioni diverse, il contratto resta valido e c’è solo diritto al risarcimento. Il dolo è uno dei vizi del consenso, insieme a errore (1427) e violenza (1434).

    Esempio pratico

    Chi acquista un’auto perché il venditore ha falsamente dichiarato un chilometraggio dimezzato, e non l’avrebbe comprata conoscendo i dati reali, può chiedere l’annullamento del contratto per dolo.

    Domande frequenti

    Che differenza c’è tra dolo determinante e dolo incidente?

    Il dolo determinante (art. 1439) porta all’annullamento perché senza l’inganno non si sarebbe contrattato; il dolo incidente (art. 1440) lascia valido il contratto e dà solo risarcimento.

    Il dolo di un terzo annulla il contratto?

    Solo se i raggiri erano conosciuti dalla parte che ne ha tratto vantaggio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (dolo determinante). Se i raggiri provengono da un terzo, il contratto è annullabile solo se erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

    Come funziona e quando si applica

    Si distingue dal dolo incidente (art. 1440): se l’ingannato avrebbe comunque concluso il contratto, ma a condizioni diverse, il contratto resta valido e c’è solo diritto al risarcimento. Il dolo è uno dei vizi del consenso, insieme a errore (1427) e violenza (1434).

    Esempio pratico

    Chi acquista un’auto perché il venditore ha falsamente dichiarato un chilometraggio dimezzato, e non l’avrebbe comprata conoscendo i dati reali, può chiedere l’annullamento del contratto per dolo.

    Domande frequenti

    Che differenza c’è tra dolo determinante e dolo incidente?

    Il dolo determinante (art. 1439) porta all’annullamento perché senza l’inganno non si sarebbe contrattato; il dolo incidente (art. 1440) lascia valido il contratto e dà solo risarcimento.

    Il dolo di un terzo annulla il contratto?

    Solo se i raggiri erano conosciuti dalla parte che ne ha tratto vantaggio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1440 Codice Civile: Dolo incidente

    Articolo 1440 Codice Civile: Dolo incidente

    Art. 1440 c.c. – Dolo incidente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benchè senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

  • Articolo 1428 Codice Civile: Rilevanza dell’errore

    Articolo 1428 Codice Civile: Rilevanza dell’errore

    Art. 1428 c.c. – Rilevanza dell’errore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.

  • Articolo 1429 Codice Civile: Errore essenziale

    Articolo 1429 Codice Civile: Errore essenziale

    Art. 1429 c.c. Errore essenziale

    In vigore

    L’errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto; 2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.

  • Articolo 1430 Codice Civile: Errore di calcolo

    Articolo 1430 Codice Civile: Errore di calcolo

    Art. 1430 c.c. – Errore di calcolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.

  • Articolo 1431 Codice Civile: Errore riconoscibile

    Articolo 1431 Codice Civile: Errore riconoscibile

    Art. 1431 c.c. – Errore riconoscibile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

  • Articolo 1432 Codice Civile: Mantenimento del contratto rettificato

    Articolo 1432 Codice Civile: Mantenimento del contratto rettificato

    Art. 1432 c.c. – Mantenimento del contratto rettificato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La parte in errore non può domandare l’annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.

  • Art. 1433 c.c.: Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissi

    Art. 1433 c.c.: Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissi

    Art. 1433 c.c. – Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato.

  • Art. 1434 Codice Civile: Violenza

    Art. 1434 Codice Civile: Violenza

    Art. 1434 c.c. – Violenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

  • Articolo 1426 Codice Civile: Raggiri usati dal minore

    Articolo 1426 Codice Civile: Raggiri usati dal minore

    Art. 1426 c.c. – Raggiri usati dal minore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto.

    Spiegazione

    Il contratto non è annullabile per incapacità del minore se questi, con raggiri, ha occultato la propria minore età. Tuttavia la semplice dichiarazione di essere maggiorenne fatta dal minore non è di ostacolo all’annullamento.

    Come funziona e quando si applica

    Bilancia la tutela del minore (art. 1425) con quella del contraente in buona fede ingannato da artifici. Non basta che il minore abbia mentito sull’età: occorrono veri e propri raggiri (ad esempio documenti falsificati). La sola affermazione verbale di maggiore età resta irrilevante.

    Esempio pratico

    Un minorenne che esibisce un documento contraffatto per dimostrarsi maggiorenne non potrà poi chiedere l’annullamento del contratto; se invece si è limitato a dire «sono maggiorenne», l’annullamento resta possibile.

    Domande frequenti

    Il contratto del minore che si è dichiarato maggiorenne è annullabile?

    Sì: la semplice dichiarazione non impedisce l’annullamento. L’annullamento è escluso solo se il minore ha usato veri raggiri per occultare l’età.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Il contratto non è annullabile per incapacità del minore se questi, con raggiri, ha occultato la propria minore età. Tuttavia la semplice dichiarazione di essere maggiorenne fatta dal minore non è di ostacolo all’annullamento.

    Come funziona e quando si applica

    Bilancia la tutela del minore (art. 1425) con quella del contraente in buona fede ingannato da artifici. Non basta che il minore abbia mentito sull’età: occorrono veri e propri raggiri (ad esempio documenti falsificati). La sola affermazione verbale di maggiore età resta irrilevante.

    Esempio pratico

    Un minorenne che esibisce un documento contraffatto per dimostrarsi maggiorenne non potrà poi chiedere l’annullamento del contratto; se invece si è limitato a dire «sono maggiorenne», l’annullamento resta possibile.

    Domande frequenti

    Il contratto del minore che si è dichiarato maggiorenne è annullabile?

    Sì: la semplice dichiarazione non impedisce l’annullamento. L’annullamento è escluso solo se il minore ha usato veri raggiri per occultare l’età.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.