Autore: Andrea Marton

  • Art. 175 Codice della Navigazione – Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico

    Art. 175 Codice della Navigazione – Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina. Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste del giornale radiotelegrafico.

  • CCNL Servizi Ambientali: TFR, calcolo, Previambiente

    CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale)

    In sintesi

    Il TFR del CCNL Servizi Ambientali si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5. Si rivaluta al 75% indice ISTAT + 1,5% fisso. Anticipazioni 70% del maturato dopo 8 anni di anzianità per prima casa, salute, congedi, formazione. Fondo pensione Previambiente come complementare di settore (1,55%+1,55% sul minimo + TFR maturando).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FISE Assoambiente · Utilitalia · FP-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FIADEL
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2021 (in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Scaduto 31 dicembre 2024 (ultrattivo in attesa rinnovo)
    Platea
    ~90.000 (addetti raccolta rifiuti, autisti compattatori, spazzini, operatori impianti trattamento)

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Servizi Ambientali
    Voce Valore
    Formula TFR annuo Retribuzione annua / 13,5
    Rivalutazione annua 75% ISTAT FOI + 1,5%
    Anticipazione max 70% del maturato
    Frequenza anticipazioni 1 volta nell’arco del rapporto
    Anzianità minima anticipazione 8 anni
    Fondo pensione Previambiente
    Contributo azienda 1,55% del minimo
    Contributo lavoratore 1,55% del minimo
    Tassazione TFR cessazione Separata (aliquota IRPEF media)
    Pagamento cessazione 30 gg (oltre = interessi legali)

    Come si calcola il TFR

    Il Trattamento di Fine Rapporto è quota di stipendio differito accantonata annualmente:

    Formula: TFR annuo = Retribuzione lorda annua ÷ 13,5

    Si conta su tutto ciò che è “retribuzione” per il TFR (art. 2120 c.c.): minimo + contingenza + EDR + indennità fisse e continuative + tredicesima + quattordicesima.

    La struttura su 14 mensilità rende il TFR del settore più sostanzioso rispetto a settori con 13 mensilità.

    Rivalutazione annuale

    Il TFR accumulato si rivaluta automaticamente:

    • 75% indice ISTAT FOI
    • + 1,5% fisso annuo

    Esempio 2025 ipotetico: indice ISTAT 2% → rivalutazione = 1,5 + 1,5 = 3%. Su TFR €20.000 = +€600/anno.

    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione: 17%.

    Anticipazioni TFR

    Anticipazione possibile alle seguenti condizioni:

    • Anzianità minima: 8 anni nella stessa azienda
    • Quota max: 70% del TFR maturato
    • Frequenza: una sola volta nell’arco del rapporto
    • L’azienda può limitare le anticipazioni al 10% degli aventi diritto/anno

    Causali ammesse:

    • Acquisto prima casa propria o figli
    • Spese sanitarie straordinarie
    • Congedi parentali, formazione
    • Ristrutturazione abitazione (in alcuni casi)

    Previambiente: fondo pensione

    Previambiente è il fondo pensione complementare contrattuale del settore. Iscrizione automatica per OTI con silenzio-assenso.

    Contribuzione standard:

    • 1,55% azienda
    • 1,55% lavoratore (volontario, attiva contributo azienda)
    • + TFR maturando (totale o quota)

    Vantaggi fiscali:

    • Contributi deducibili fino €5.164,57/anno
    • Anticipazioni per casa, salute, formazione
    • Tassazione finale 15% calante fino 9% per anzianità ≥35 anni

    TFR alla cessazione

    Alla cessazione il TFR viene liquidato con:

    • Tassazione separata: aliquota IRPEF media degli ultimi 5 anni
    • Pagamento entro 30 giorni dalla cessazione
    • Trasferimento al Fondo di Garanzia INPS in caso di insolvenza

    In caso di morte: TFR liquidato a coniuge, figli o genitori (in mancanza, agli eredi).

    Casi pratici

    Tizio – Operatore Ecologico TFR 10 anni
    Tizio (2A) con stipendio annuo €23.000 (14 mens). TFR annuo €1.704. Dopo 10 anni TFR maturato ~€18.500 (incluse rivalutazioni).
    Caia – Anticipazione prima casa
    Caia (3A) con 12 anni e TFR €27.000. Chiede anticipazione 70% (€18.900) per acquisto prima casa. Azienda approva (sotto limite 10% annuo).
    Sempronio – Cessazione Previambiente
    Sempronio (5A) cessa rapporto con 15 anni. TFR €38.000 (era conferito a Previambiente): €8.000 maturato pre-Previambiente liquidato dall’azienda + €30.000 al fondo pensione.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nei Servizi Ambientali?
    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5. Si calcola su minimo + contingenza + indennità fisse + 13ª + 14ª. Si rivaluta annualmente al 75% ISTAT + 1,5% fisso.
    Posso chiedere un'anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità, fino al 70% del maturato, una sola volta. Per: prima casa propria/figli, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione, eventuale ristrutturazione.
    Cos'è Previambiente?
    È il fondo pensione complementare di settore. Contributo 1,55% azienda + 1,55% lavoratore sul minimo + TFR maturando. Iscrizione automatica con silenzio-assenso. Tassazione finale 15% calante.
    Quanto tempo per ricevere il TFR alla cessazione?
    30 giorni dalla cessazione. Oltre: interessi legali. Se l’azienda fallisce, il Fondo di Garanzia INPS paga TFR + ultime 3 mensilità non corrisposte.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 giorni e permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª e premi produttività e malattia, comporto e INAIL.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 122 D.Lgs. 42/2004 – Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

    Art. 122 D.Lgs. 42/2004 – Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. b-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 2014, N. 83 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106 .

    2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito , ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.

    3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.

  • Art. 185 D.Lgs. 209/2005 – (Documentazione informativa)

    Art. 185 D.Lgs. 209/2005 – (Documentazione informativa)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti: a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP); b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185-ter, diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP – Vita); c) il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID).

    2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi redigono altresì il documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

    3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell'impresa di assicurazione, sono necessarie affinchè il cliente possa pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l'organismo o l'autorità eventualmente competente e la legge applicabile.

    4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e le istruzioni di compilazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

    5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni che devono essere comunicate al contraente di un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata del contratto))

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  • Art. 187 Codice della Navigazione – Disciplina di bordo

    Art. 187 Codice della Navigazione – Disciplina di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo. Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo. Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

  • Art. 120 D.Lgs. 209/2005 – (Informazione precontrattuale)

    Art. 120 D.Lgs. 209/2005 – (Informazione precontrattuale)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni: a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e lo status di intermediario assicurativo; b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 3; c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione; d) la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.

    2. 2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni: a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione; b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 2; c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione.

    3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185.

    4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d).

    5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.

    6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalità applicative del presente articolo.))

    45

  • Art. 255 D.P.R. 115/2002

    Art. 255 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260 .

  • Scatti di anzianità: come funzionano e quanto valgono

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione che maturano ogni tot anni di servizio presso lo stesso datore, nella stessa qualifica o livello. Importo, cadenza e numero massimo di scatti dipendono interamente dal CCNL applicato: alcuni contratti hanno scatti biennali, altri triennali, altri ancora hanno abolito o modificato l’istituto nei rinnovi più recenti.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva (CCNL)

    Tabella riepilogativa

    Esempi di disciplina degli scatti in alcuni CCNL (dati indicativi)
    CCNL Cadenza N° max scatti Importo per scatto
    Metalmeccanici Industria Biennale 5 Variabile per livello (tabella CCNL)
    Commercio (Confcommercio) Biennale 6 Variabile per livello (tabella CCNL)
    Turismo e pubblici esercizi Biennale 6 Variabile per livello (tabella CCNL)
    Edilizia Industria Biennale 5 Variabile per livello (tabella CCNL)
    Credito (ABI) Triennale Vedi CCNL Variabile

    Come maturano gli scatti

    Gli scatti di anzianità maturano al compimento di un determinato numero di anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, nella stessa qualifica o livello contrattuale. La cadenza (biennale, triennale ecc.) e il numero massimo sono fissati dal CCNL. Il decorrere dell’anzianità inizia dalla data di assunzione o, se specificato dal contratto, dalla data di inquadramento nel livello attuale.

    Importo e calcolo

    Ogni CCNL indica l’importo di ogni scatto in valore assoluto (euro), differenziato per livello di inquadramento. L’importo si aggiunge alla retribuzione mensile lorda e viene corrisposto anche nella tredicesima (e quattordicesima, dove prevista), perché concorre alla mensilità contrattuale. Gli scatti maturati si mantengono anche in caso di promozione a livello superiore, salvo specifiche previsioni del CCNL.

    Cosa succede con il cambio di datore

    Gli scatti di anzianità sono legati al rapporto con il singolo datore: in caso di cambio di azienda l’anzianità di scatto riparte da zero, salvo che il CCNL o un accordo individuale ne prevedano il riconoscimento parziale. In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. (cessione d’azienda o di ramo) il rapporto continua e l’anzianità si conserva.

    Casi pratici

    Tizio – operaio metalmeccanico, 4 anni di anzianità

    Tizio è al livello 3° del CCNL Metalmeccanici Industria e ha maturato 4 anni di anzianità: ha ricevuto 2 scatti biennali. Ogni scatto vale l’importo tabellare del livello 3°. In busta paga trova la voce "scatti di anzianità" con i due importi sommati.

    Caia – promossa a livello superiore

    Caia era al 3° livello commercio con 3 scatti maturati (6 anni). Viene promossa al 4° livello: i suoi 3 scatti restano in retribuzione con il valore del 3° livello; i nuovi scatti che maturerà saranno calcolati al valore del 4° livello, secondo quanto previsto dal CCNL.

    Sempronio – cambia azienda

    Sempronio lascia un’azienda dopo 8 anni, con 4 scatti maturati. Viene assunto da un nuovo datore con lo stesso CCNL: la nuova anzianità riparte da zero. Gli scatti precedenti restano nella retribuzione finale dell’ex datore ma non si trasferiscono.

    Domande frequenti

    Quanti scatti di anzianità si possono maturare?

    Dipende dal CCNL: la maggior parte prevede un numero massimo di scatti (spesso 5 o 6) oltre il quale l’anzianità non produce ulteriori incrementi retributivi automatici.

    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio azienda?

    Sì, di norma l’anzianità per gli scatti si azzerà con il nuovo datore. L’unica eccezione è il trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., dove il rapporto prosegue con il cessionario.

    Gli scatti entrano nel calcolo del TFR?

    Sì. Gli scatti di anzianità fanno parte della retribuzione mensile contrattuale e quindi concorrono alla retribuzione utile ai fini del TFR.

    Come faccio a sapere quanti scatti ho maturato?

    Lo si verifica nella busta paga, dove di norma è indicata la voce "scatti di anzianità" con il relativo importo, o nella testata del cedolino dove può essere riportata la data di assunzione e il numero di scatti.

    Alcuni CCNL hanno abolito gli scatti?

    Alcuni rinnovi contrattuali degli ultimi anni hanno modificato o ridefinito l’istituto, sostituendo gli scatti fissi con altri meccanismi di crescita retributiva (es. aumenti legati alla formazione o alla performance). È sempre necessario verificare il testo aggiornato del proprio CCNL.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 216-bis D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo)

    Art. 216-bis D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS può, secondo le disposizioni stabilite con regolamento: a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento; b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

    ))

  • Art. 205 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri

    Art. 205 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazione operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l' IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

    ((

    1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al primo comma e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell' articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010 .

    ))

    2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l' IVASS , il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.

    ((

    2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma 2, può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell' articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010 .

    ))

  • Art. 207-quater D.Lgs. 209/2005 – (Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento)

    Art. 207-quater D.Lgs. 209/2005 – (Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorità si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni.

    ))

  • CCNL Alimentari Industria: periodo di prova

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Il CCNL Alimentari prevede periodo di prova da 1 a 6 mesi: 1 mese per 8° (mansioni elementari), 3 mesi per 5° (operai), 5 mesi per 2° (tecnici), 6 mesi per Quadri. Recesso libero senza preavviso. Forma scritta obbligatoria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 maggio 2024 (in vigore dal 1° giugno 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Livello Durata prova
    Quadri 6 mesi
    5 mesi
    5 mesi
    3°-4° 3 mesi
    5°-6° 2 mesi
    7°-8° 1 mese

    Durata graduata

    Da 1 mese (livelli base) a 6 mesi (Quadri, massimo legale).

    Forma scritta obbligatoria

    Nella lettera di assunzione. Senza clausola: prova non pattuita.

    Recesso libero

    Entrambe le parti senza preavviso. Non discriminatorio.

    Sospensione

    Per malattia, infortunio, ferie, maternità.

    Casi pratici

    Tizio – 5° operaio in prova 2 mesi
    Tizio è 5° in prova 2 mesi. Dopo 6 sett conferma. Anzianità dal 1° giorno.
    Caia – 2° tecnica in prova 5 mesi
    Caia è 2° tecnica HACCP in prova 5 mesi. Periodo per valutare competenze qualità.
    Sempronio – Recesso in prova 4°
    Sempronio (4°) recede dopo 1 mese (offerta migliore). Riceve giorni + 13ª + ferie.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova?
    Da 1 mese (7°-8°) a 6 mesi (Quadri). Per operai 5°-6°: 2 mesi. Per tecnici 2°: 5 mesi.
    La prova deve essere scritta?
    Sì, obbligatoriamente nella lettera di assunzione.
    Posso essere licenziato in prova?
    Sì, liberamente senza preavviso. Riceverai giorni lavorati + 13ª + ferie maturate.
    Malattia sospende la prova?
    Sì, i giorni di malattia/infortunio/ferie NON contano.
    Anzianità inizia dalla prova?
    Sì, dal primo giorno di lavoro. Mesi di prova contano per tutte le tutele.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.