Art. 1437 c.c. – Timore riverenziale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (dolo determinante). Se i raggiri provengono da un terzo, il contratto è annullabile solo se erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Si distingue dal dolo incidente (art. 1440): se l’ingannato avrebbe comunque concluso il contratto, ma a condizioni diverse, il contratto resta valido e c’è solo diritto al risarcimento. Il dolo è uno dei vizi del consenso, insieme a errore (1427) e violenza (1434).
Chi acquista un’auto perché il venditore ha falsamente dichiarato un chilometraggio dimezzato, e non l’avrebbe comprata conoscendo i dati reali, può chiedere l’annullamento del contratto per dolo.
Il dolo determinante (art. 1439) porta all’annullamento perché senza l’inganno non si sarebbe contrattato; il dolo incidente (art. 1440) lascia valido il contratto e dà solo risarcimento.
Solo se i raggiri erano conosciuti dalla parte che ne ha tratto vantaggio.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benchè senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.

In vigore
L’errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto; 2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La parte in errore non può domandare l’annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto.
Il contratto non è annullabile per incapacità del minore se questi, con raggiri, ha occultato la propria minore età. Tuttavia la semplice dichiarazione di essere maggiorenne fatta dal minore non è di ostacolo all’annullamento.
Bilancia la tutela del minore (art. 1425) con quella del contraente in buona fede ingannato da artifici. Non basta che il minore abbia mentito sull’età: occorrono veri e propri raggiri (ad esempio documenti falsificati). La sola affermazione verbale di maggiore età resta irrilevante.
Un minorenne che esibisce un documento contraffatto per dimostrarsi maggiorenne non potrà poi chiedere l’annullamento del contratto; se invece si è limitato a dire «sono maggiorenne», l’annullamento resta possibile.
Sì: la semplice dichiarazione non impedisce l’annullamento. L’annullamento è escluso solo se il minore ha usato veri raggiri per occultare l’età.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.
Il contratto non è annullabile per incapacità del minore se questi, con raggiri, ha occultato la propria minore età. Tuttavia la semplice dichiarazione di essere maggiorenne fatta dal minore non è di ostacolo all’annullamento.
Bilancia la tutela del minore (art. 1425) con quella del contraente in buona fede ingannato da artifici. Non basta che il minore abbia mentito sull’età: occorrono veri e propri raggiri (ad esempio documenti falsificati). La sola affermazione verbale di maggiore età resta irrilevante.
Un minorenne che esibisce un documento contraffatto per dimostrarsi maggiorenne non potrà poi chiedere l’annullamento del contratto; se invece si è limitato a dire «sono maggiorenne», l’annullamento resta possibile.
Sì: la semplice dichiarazione non impedisce l’annullamento. L’annullamento è escluso solo se il minore ha usato veri raggiri per occultare l’età.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.
Spiegazione
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (dolo determinante). Se i raggiri provengono da un terzo, il contratto è annullabile solo se erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Come funziona e quando si applica
Si distingue dal dolo incidente (art. 1440): se l’ingannato avrebbe comunque concluso il contratto, ma a condizioni diverse, il contratto resta valido e c’è solo diritto al risarcimento. Il dolo è uno dei vizi del consenso, insieme a errore (1427) e violenza (1434).
Esempio pratico
Chi acquista un’auto perché il venditore ha falsamente dichiarato un chilometraggio dimezzato, e non l’avrebbe comprata conoscendo i dati reali, può chiedere l’annullamento del contratto per dolo.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra dolo determinante e dolo incidente?
Il dolo determinante (art. 1439) porta all’annullamento perché senza l’inganno non si sarebbe contrattato; il dolo incidente (art. 1440) lascia valido il contratto e dà solo risarcimento.
Il dolo di un terzo annulla il contratto?
Solo se i raggiri erano conosciuti dalla parte che ne ha tratto vantaggio.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.