Autore: Andrea Marton

  • Art. 195 Codice della Navigazione – Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

    Art. 195 Codice della Navigazione – Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all'autorità consolare. Le predette autorità provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità delle cose lo richieda, le medesime autorità provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta. Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna. Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento.

  • Art. 210 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sul gruppo)

    Art. 210 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento: a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo; b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro; c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo; d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa mista; e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una società strumentale; f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.

    2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.

    3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima società controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalità applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della società responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima società controllante italiana.

    4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse.

    5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.

    ))

  • Art. 251 D.P.R. 115/2002

    Art. 251 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.

  • CCNL Operai Agricoli: maternità, paternità OTI e OTD

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Per OTI il CCNL Operai Agricoli integra INPS al 100% durante i 5 mesi di maternità obbligatoria. Per OTD si applica solo l’80% INPS (no integrazione). Esposizione fitosanitari e lavori pesanti = maternità anticipata fino al parto. Paternità 10 gg al 100% dal 2024. Congedo parentale 9 mesi totali coppia (regole generali).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA · Copagri · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era del 14 gennaio 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi CCNL Operai Agricoli
    Voce OTI OTD
    Maternità obbligatoria 5 mesi, 100% (INPS 80% + datore 20%) 5 mesi, 80% INPS
    Maternità anticipata fito Fino al parto, 80% INPS Fino al parto, 80% INPS
    Paternità obbligatoria 10 gg al 100% 10 gg al 100% se durante contratto
    Congedo parentale 0-12 anni 9 mesi coppia, 30% INPS 9 mesi coppia, 30% INPS
    Allattamento (0-12 mesi) 2h/giorno al 100% 2h/giorno (se durante contratto)
    Esonero notturno Gravidanza + 1° anno figlio Idem
    Esonero fitosanitari Da inizio gravidanza Idem
    Indennità disoccupazione agricola N/A Compatibile con maternità

    Maternità obbligatoria OTI: 5 mesi al 100%

    Per le OTI vale la regola generale di 5 mesi di maternità obbligatoria:

    • 2 mesi prima del parto
    • 3 mesi dopo il parto
    • Oppure 1+4 mesi con flessibilità (certificato medico)

    L’INPS paga l’80% della retribuzione, il CCNL integra al 100%. Il datore anticipa e compensa con INPS.

    Maternità OTD: solo INPS 80%

    Per le OTD non c’è integrazione datore. L’INPS paga l’80% della retribuzione media degli ultimi 12 mesi.

    Specificità: l’indennità di maternità è compatibile con l’indennità di disoccupazione agricola (DSU). Una OTD può percepire entrambe nello stesso anno (per periodi non sovrapposti).

    Il contratto OTD non si interrompe per maternità: se il contratto a termine prosegue durante il congedo, la lavoratrice torna fino a scadenza naturale.

    Maternità anticipata per rischio fitosanitari

    L’esposizione a prodotti fitosanitari è incompatibile con la gravidanza. La lavoratrice ha diritto a maternità anticipata fino al parto:

    • Inizia dalla diagnosi gravidanza
    • Indennità 80% INPS
    • Esonero da: irrorazione pesticidi, miscelazione chimici, contatto piante trattate
    • Possibile spostamento mansione verso compiti compatibili (es. ufficio, vivaio non trattato)

    Anche lavori pesanti (sollevamento pesi, scuotitori meccanici, posture costrette) danno diritto a maternità anticipata se il medico aziendale certifica incompatibilità.

    Paternità obbligatoria 10 gg

    Dal 2024 il padre lavoratore (OTI o OTD se in contratto) ha diritto a 10 giorni lavorativi obbligatori di paternità:

    • Retribuzione 100% a carico INPS
    • Da fruire nei 5 mesi successivi al parto
    • Anche frazionabili
    • Indipendenti dal congedo madre

    Per OTD si applica solo se il rapporto è in essere al momento della nascita (verificare scadenza contratto a termine).

    Congedo parentale e allattamento

    Dopo la maternità obbligatoria entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale:

    • 9 mesi totali per la coppia (max 6 a uno solo)
    • Utilizzabili fino ai 12 anni del figlio
    • Indennità 30% INPS (80% per 3 mesi se richiesti entro 6 anni del figlio)

    L’allattamento dà diritto a 2 ore retribuite/giorno fino a 1 anno del figlio (1 ora se orario <6h). Il datore agricolo deve organizzare la pausa o l'orario ridotto.

    Casi pratici

    Tizio – Paternità trattorista
    Tizio (trattorista OTI) fruisce 10 gg paternità nei 30 gg dopo il parto. INPS paga al 100%. Sostituzione organizzata con altro trattorista in azienda.
    Caia – OTI maternità anticipata fito
    Caia OTI è incinta in azienda vinicola con trattamenti fitosanitari. Maternità anticipata dal 2° mese fino al parto: 80% INPS + integrazione datore 20% = 100% retribuzione.
    Sempronio – OTD vendemmia con paternità
    Sempronio OTD vendemmia 21 gg + nascita figlio durante contratto. Fruisce 5 gg paternità durante contratto + altri 5 gg dopo cessazione (entro 5 mesi nascita).

    Domande frequenti

    Cosa succede se sono incinta e lavoro con pesticidi?
    Hai diritto a maternità anticipata fino al parto (80% INPS). Esonero dalle mansioni con esposizione fitosanitari. Possibile spostamento a mansioni compatibili (ufficio, vivaio non trattato). La diagnosi gravidanza fa scattare automaticamente l’esonero.
    Una OTD ha diritto alla maternità?
    Sì, ma solo all’80% INPS (no integrazione datore). L’indennità è compatibile con la disoccupazione agricola INPS. Se il contratto OTD è in essere al parto, la lavoratrice non perde il posto.
    Quanto è la paternità obbligatoria?
    10 giorni lavorativi al 100%, da fruire nei 5 mesi successivi al parto. Anche frazionabili. Per OTD vale se contratto in essere al momento della nascita.
    L'allattamento si applica anche in agricoltura?
    Sì, 2 ore retribuite/giorno fino a 1 anno del figlio (1h se orario <6h). Il datore agricolo organizza pausa o orario ridotto. Per attività lontane dal domicilio può essere convertita in mezza giornata libera.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale, malattia OTI e INAIL infortunio e prova 6-30 giorni per area.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 179 Codice della Navigazione – Nota di informazioni all’autorità marittima

    Art. 179 Codice della Navigazione – Nota di informazioni all’autorità marittima

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorità marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo; formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio; formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; dichiarazione sanitaria marittima. Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato. La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non è noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all'Autorità marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale. Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorità marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorità consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorità consolare più prossima al porto di arrivo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.

  • CCNL Telecomunicazioni: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Il CCNL Telco prevede preavviso da 15 giorni a 4 mesi in base a area e anzianità. Le dimissioni vanno presentate telematicamente all’INPS. Indennità sostitutiva per mancato preavviso. NASpI in caso di disoccupazione involontaria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · Confindustria Digitale · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    12 novembre 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025, nuova classificazione dal 1° luglio 2026)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Area Fino 5 anni 5-10 anni Oltre 10
    A1, A2 15 giorni 20 giorni 1 mese
    B3, B4 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    C5, C5S 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
    D6, D7 2 mesi 3 mesi 3,5 mesi
    Quadri 3 mesi 3,5 mesi 4 mesi

    Preavviso variabile

    Per B3 con 5 anni: 1 mese. Per Quadro con 10 anni: 3,5 mesi. Stessi termini per licenziamento e dimissioni.

    Modalità

    Per il licenziamento: scritto e motivato. Per le dimissioni: telematiche INPS obbligatorie. Senza procedura telematica le dimissioni sono nulle.

    Indennità sostitutiva

    Chi recede senza preavviso paga indennità sostitutiva pari alle mensilità non rispettate.

    NASpI

    Spettà in caso di disoccupazione involontaria. Per B3 (€1.500): ~€1.150/mese. Durata max 24 mesi.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento B3 con 6 anni
    Tizio è B3 con 6 anni, licenziato con 1,5 mesi preavviso. NASpI: ~€1.150/mese × 24 mesi = ~€27.600.
    Caia – Dimissioni Quadro per startup
    Caia è Quadro con 8 anni, si dimette con 3,5 mesi preavviso. Dimissioni telematiche INPS. Senza preavviso: indennità €3.500 × 3,5 = €12.250.
    Sempronio – Giusta causa
    Sempronio (B4) sorpreso a vendere dati clienti. Licenziamento giusta causa senza preavviso. Solo TFR, ferie, 13ª. NO NASpI.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
    Per area B3-B4 con 5 anni: 1-1,5 mesi. Per C5 con 10 anni: 2 mesi. Per Quadri con 15 anni: 4 mesi. Stessi termini del licenziamento.
    Posso dimettermi via PEC?
    No, serve la procedura telematica INPS (sito o patronato). Senza procedura telematica le dimissioni sono nulle.
    Cos'è la NASpI?
    Indennità di disoccupazione INPS per disoccupazione involontaria. Per B3 (€1.500): ~€1.150/mese. Per Quadro (€3.500): ~€1.500/mese (massimo). Durata max 24 mesi.
    Posso essere licenziato senza giusta causa?
    Dipende dal tipo di tutela: per assunti post-2015 in aziende >15 dipendenti si applicano le tutele crescenti (6-36 mensilità). Per pre-2015: art. 18 (possibile reintegra).
    Le dimissioni per giusta causa danno NASpI?
    Sì, sono equiparate al licenziamento. Giusta causa: mancato pagamento stipendio per più mesi, molestie, demansionamento illegittimo. Servono prove documentate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 183 Codice della Navigazione – Informazioni eventuali circa il viaggio

    Art. 183 Codice della Navigazione – Informazioni eventuali circa il viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio. È inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorità, per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell'equipaggio e passeggeri.

  • Art. 215-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Operazioni infragruppo)

    Art. 215-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Operazioni infragruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l'impresa di partecipazione assicurativa mista.

    2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al comma 1, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.

    3. L'IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo e per la solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo, o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte.

    ))

  • Art. 207-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Segreto professionale e riservatezza)

    Art. 207-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Segreto professionale e riservatezza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS può procedere allo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza interessate e con le altre autorità di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo.

    2. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate o con le altre autorità, sono sottoposte al segreto d'ufficio ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

    ))

  • Art. 9 Rev. Leg. – Deontologia e scetticismo professionale

    Art. 9 Rev. Leg. – Deontologia e scetticismo professionale

    Art. 9 Rev. Leg. – Deontologia e scetticismo professionale

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

    2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell’intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.

    3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell’impresa di continuare come un’entità in funzionamento.

    4. Ai fini del presente articolo, per “scetticismo professionale” si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonchè da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione. 4 bis. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3.

  • Art. 293 D.P.R. 115/2002

    Art. 293 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.

    2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità.

  • Art. 40 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 40 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 40 L. Fall. – Nomina del comitato

    Nomina del comitato