Art. 1466 c.c. – Impossibilità nel contratto plurilaterale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Spiegazione
Nei contratti a prestazioni corrispettive, se una parte non adempie, l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è già iniziato per ottenere l’adempimento; ma non si può più chiedere l’adempimento quando si è domandata la risoluzione.
Come funziona e quando si applica
È la norma cardine della risoluzione per inadempimento. La scelta tra adempimento e risoluzione è alternativa, ma con un’asimmetria: dall’adempimento si può passare alla risoluzione, non viceversa. Dalla domanda di risoluzione il debitore non può più adempiere. L’inadempimento deve avere una certa gravità (art. 1455).
Esempio pratico
Il venditore non consegna la merce pagata: il compratore può pretenderne la consegna oppure sciogliere il contratto e riavere il prezzo, in entrambi i casi chiedendo il risarcimento del danno.
Domande frequenti
Cosa posso fare se l’altra parte non rispetta il contratto?
Chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, sempre con il diritto al risarcimento del danno.
Posso cambiare richiesta in corso di causa?
Puoi passare dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione, ma non il contrario.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.