Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1466 Codice Civile: Impossibilità nel contratto plurilaterale

    Articolo 1466 Codice Civile: Impossibilità nel contratto plurilaterale

    Art. 1466 c.c. – Impossibilità nel contratto plurilaterale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  • Articolo 1456 Codice Civile: Clausola risolutiva espressa

    Articolo 1456 Codice Civile: Clausola risolutiva espressa

    Art. 1456 c.c. – Clausola risolutiva espressa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

    In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.

  • Articolo 1457 Codice Civile: Termine essenziale per una delle parti

    Articolo 1457 Codice Civile: Termine essenziale per una delle parti

    Art. 1457 c.c. – Termine essenziale per una delle parti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni.

    In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

  • Articolo 1458 Codice Civile: Effetti della risoluzione

    Articolo 1458 Codice Civile: Effetti della risoluzione

    Art. 1458 c.c. – Effetti della risoluzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

    La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

  • Articolo 1459 Codice Civile: Risoluzione nel contratto plurilaterale

    Articolo 1459 Codice Civile: Risoluzione nel contratto plurilaterale

    Art. 1459 c.c. – Risoluzione nel contratto plurilaterale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  • Articolo 1460 Codice Civile: Eccezione d’inadempimento

    Articolo 1460 Codice Civile: Eccezione d’inadempimento

    Art. 1460 c.c. Eccezione d’inadempimento

    In vigore

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

  • Art. 1461 c.c.: Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei cont

    Art. 1461 c.c.: Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei cont

    Art. 1461 c.c. – Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

  • Art. 1453 c.c.: Risolubilità del contratto per inadempimento

    Art. 1453 c.c.: Risolubilità del contratto per inadempimento

    Art. 1453 c.c. – Risolubilità del contratto per inadempimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

    La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

    Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

    Spiegazione

    Nei contratti a prestazioni corrispettive, se una parte non adempie, l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è già iniziato per ottenere l’adempimento; ma non si può più chiedere l’adempimento quando si è domandata la risoluzione.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma cardine della risoluzione per inadempimento. La scelta tra adempimento e risoluzione è alternativa, ma con un’asimmetria: dall’adempimento si può passare alla risoluzione, non viceversa. Dalla domanda di risoluzione il debitore non può più adempiere. L’inadempimento deve avere una certa gravità (art. 1455).

    Esempio pratico

    Il venditore non consegna la merce pagata: il compratore può pretenderne la consegna oppure sciogliere il contratto e riavere il prezzo, in entrambi i casi chiedendo il risarcimento del danno.

    Domande frequenti

    Cosa posso fare se l’altra parte non rispetta il contratto?

    Chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, sempre con il diritto al risarcimento del danno.

    Posso cambiare richiesta in corso di causa?

    Puoi passare dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione, ma non il contrario.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Nei contratti a prestazioni corrispettive, se una parte non adempie, l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è già iniziato per ottenere l’adempimento; ma non si può più chiedere l’adempimento quando si è domandata la risoluzione.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma cardine della risoluzione per inadempimento. La scelta tra adempimento e risoluzione è alternativa, ma con un’asimmetria: dall’adempimento si può passare alla risoluzione, non viceversa. Dalla domanda di risoluzione il debitore non può più adempiere. L’inadempimento deve avere una certa gravità (art. 1455).

    Esempio pratico

    Il venditore non consegna la merce pagata: il compratore può pretenderne la consegna oppure sciogliere il contratto e riavere il prezzo, in entrambi i casi chiedendo il risarcimento del danno.

    Domande frequenti

    Cosa posso fare se l’altra parte non rispetta il contratto?

    Chiedere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, sempre con il diritto al risarcimento del danno.

    Posso cambiare richiesta in corso di causa?

    Puoi passare dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione, ma non il contrario.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1454 Codice Civile: Diffida ad adempiere

    Articolo 1454 Codice Civile: Diffida ad adempiere

    Art. 1454 c.c. Diffida ad adempiere

    In vigore

    Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

    Spiegazione

    La diffida ad adempiere è l’atto scritto con cui una parte intima all’altra inadempiente di adempiere entro un congruo termine (non inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione o usi), dichiarando che, decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto di diritto.

    Come funziona e quando si applica

    È uno dei tre meccanismi di risoluzione stragiudiziale, accanto alla clausola risolutiva espressa (art. 1456) e al termine essenziale (art. 1457). Consente di sciogliere il contratto senza una causa, semplicemente con il decorso del termine intimato.

    Esempio pratico

    Il venditore non pagato invia una raccomandata intimando il pagamento entro 15 giorni, con avviso che altrimenti il contratto sarà risolto: scaduto invano il termine, il contratto si scioglie automaticamente.

    Domande frequenti

    Come si risolve un contratto senza fare causa?

    Con la diffida ad adempiere: una intimazione scritta con termine congruo (almeno 15 giorni) e avviso che, scaduto invano, il contratto è risolto di diritto.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1455 Codice Civile: Importanza dell’inadempimento

    Articolo 1455 Codice Civile: Importanza dell’inadempimento

    Art. 1455 c.c. – Importanza dell’inadempimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

  • Articolo 1451 Codice Civile: L’inammissibilità della convalida

    Articolo 1451 Codice Civile: L’inammissibilità della convalida

    Art. 1451 c.c. L’inammissibilità della convalida

    In vigore

    Il contratto rescindibile non può essere convalidato.

  • Art. 1452 c.c.: Effetti della rescissione rispetto ai terzi

    Art. 1452 c.c.: Effetti della rescissione rispetto ai terzi

    Art. 1452 c.c. – Effetti della rescissione rispetto ai terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.