D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle spese di giustizia
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell’ articolo 133 ter del codice penale e dell’articolo 238, l’invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l’indicazione dell’importo e la scadenza delle singole rate.
2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.
3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, della restante parte del suo debito
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002).
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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