Art. 1500 c.c. – Patto di riscatto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza.

Spiegazione
Il venditore di regola risponde dei vizi della cosa venduta (art. 1490). L’art. 1491 esclude però questa garanzia in due casi: se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi, oppure se i vizi erano facilmente riconoscibili – salvo, in quest’ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Come funziona e quando si applica
La garanzia per vizi consente al compratore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (art. 1492). L’esclusione presuppone una conoscenza effettiva o la riconoscibilità con l’ordinaria diligenza. Se il venditore ha affermato l’assenza di difetti, la garanzia resta dovuta anche per vizi riconoscibili.
Esempio pratico
Compro un’auto usata con un graffio evidente: non potrò poi lamentarlo, perché era un vizio riconoscibile. Ma se il venditore mi ha assicurato per iscritto «carrozzeria perfetta», la garanzia rimane.
Domande frequenti
Se il difetto era nascosto la garanzia spetta?
Sì: l’esclusione vale solo per vizi conosciuti o facilmente riconoscibili, non per quelli occulti.
Vale anche per gli acquisti tra privati?
Sì, l’art. 1491 riguarda la vendita in generale; per gli acquisti del consumatore si aggiungono le tutele del Codice del consumo.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.