Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1500 Codice Civile: Patto di riscatto

    Articolo 1500 Codice Civile: Patto di riscatto

    Art. 1500 c.c. – Patto di riscatto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.

    Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza.

  • Art. 1501 Codice Civile: Termini

    Art. 1501 Codice Civile: Termini

    Art. 1501 c.c. – Termini

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.

    Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

  • Articolo 1502 Codice Civile: Obblighi del riscattante

    Articolo 1502 Codice Civile: Obblighi del riscattante

    Art. 1502 c.c. Obblighi del riscattante

    In vigore

    Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa. Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele.

  • Articolo 1491 Codice Civile: Esclusione della garanzia

    Articolo 1491 Codice Civile: Esclusione della garanzia

    Art. 1491 c.c. – Esclusione della garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

    Spiegazione

    Il venditore di regola risponde dei vizi della cosa venduta (art. 1490). L’art. 1491 esclude però questa garanzia in due casi: se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi, oppure se i vizi erano facilmente riconoscibili – salvo, in quest’ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

    Come funziona e quando si applica

    La garanzia per vizi consente al compratore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (art. 1492). L’esclusione presuppone una conoscenza effettiva o la riconoscibilità con l’ordinaria diligenza. Se il venditore ha affermato l’assenza di difetti, la garanzia resta dovuta anche per vizi riconoscibili.

    Esempio pratico

    Compro un’auto usata con un graffio evidente: non potrò poi lamentarlo, perché era un vizio riconoscibile. Ma se il venditore mi ha assicurato per iscritto «carrozzeria perfetta», la garanzia rimane.

    Domande frequenti

    Se il difetto era nascosto la garanzia spetta?

    Sì: l’esclusione vale solo per vizi conosciuti o facilmente riconoscibili, non per quelli occulti.

    Vale anche per gli acquisti tra privati?

    Sì, l’art. 1491 riguarda la vendita in generale; per gli acquisti del consumatore si aggiungono le tutele del Codice del consumo.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1492 Codice Civile: Effetti della garanzia

    Articolo 1492 Codice Civile: Effetti della garanzia

    Art. 1492 c.c. – Effetti della garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi indicati dall’art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

    La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

    Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

    Spiegazione

    Nei casi di vizi della cosa venduta (art. 1490) il compratore può scegliere tra la risoluzione del contratto (azione redibitoria) e la riduzione del prezzo (azione estimatoria), salvo che per determinati vizi gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con domanda giudiziale. Se la cosa è perita per i vizi, la risoluzione opera di diritto.

    Come funziona e quando si applica

    Indica i rimedi a disposizione dell’acquirente per i vizi, complementare all’art. 1490 (garanzia) e all’art. 1491 (esclusione). I termini per agire sono fissati dall’art. 1495 (denuncia entro 8 giorni, prescrizione in un anno).

    Esempio pratico

    Se l’auto comprata ha un vizio occulto posso chiedere la risoluzione (restituzione del prezzo) oppure la riduzione del prezzo; una volta scelta in giudizio, la scelta non è più modificabile.

    Domande frequenti

    Cosa posso chiedere se la cosa comprata ha vizi?

    A tua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (art. 1492), nei termini dell’art. 1495.

    Entro quando devo agire?

    Devi denunciare i vizi entro 8 giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1493 Codice Civile: Effetti della risoluzione del contratto

    Articolo 1493 Codice Civile: Effetti della risoluzione del contratto

    Art. 1493 c.c. – Effetti della risoluzione del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

    Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

  • Articolo 1494 Codice Civile: Risarcimento del danno

    Articolo 1494 Codice Civile: Risarcimento del danno

    Art. 1494 c.c. – Risarcimento del danno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

    Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

  • Articolo 1495 Codice Civile: Termini e condizioni per l’azione

    Articolo 1495 Codice Civile: Termini e condizioni per l’azione

    Art. 1495 c.c. Termini e condizioni per l’azione

    In vigore

    Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.

  • Articolo 1496 Codice Civile: Vendita di animali

    Articolo 1496 Codice Civile: Vendita di animali

    Art. 1496 c.c. – Vendita di animali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

  • Art. 1487 c.c.: Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

    Art. 1487 c.c.: Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

    Art. 1487 c.c. – Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

    Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.

  • Articolo 1488 Codice Civile: Effetti dell’esclusione della garanzia

    Articolo 1488 Codice Civile: Effetti dell’esclusione della garanzia

    Art. 1488 c.c. – Effetti dell’esclusione della garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l’evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

    Il venditore è esente anche da quest’obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

  • Art. 1489 c.c.: Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento

    Art. 1489 c.c.: Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento

    Art. 1489 c.c. – Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell’art. 1480.

    Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.