Autore: Andrea Marton

  • Art. 235 Codice della Navigazione – Controllo tecnico sulle costruzioni

    Art. 235 Codice della Navigazione – Controllo tecnico sulle costruzioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime è esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalità stabilite da leggi e regolamenti. Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è esercitato dall'ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo seguente.

  • Articolo 75 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 75 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 75 CCII – Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria; c) l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute. L’elenco deve contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; d) gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

    2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. 2 bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

    3. Quando è prevista la continuazione dell’attività, è altresì possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali o all’attività professionale se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’OCC attesta anche che il credito ga- rantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

  • CCNL Bancari: Casdic, Previcredit e welfare ricco di settore

    CCNL Credito e Bancari (ABI)

    In sintesi

    Il CCNL Credito ha il welfare più ricco dei CCNL italiani: Casdic (Cassa Sanitaria Bancari), Previcredit (previdenza), formazione obbligatoria 50+h/anno, mutui agevolati per dipendenti, welfare aziendale fino €3.000+ detassato. Settore privilegiato per benefit.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ABI · FABI · First-CISL · Fisac-CGIL · Uilca · UniSin
    Ultimo rinnovo
    23 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Scaduta il 31 marzo 2026 – termini sospesi per accordo ABI–sindacati fino al 31 dicembre 2026: fino a quella data si applicano i trattamenti economici e normativi del CCNL 23 novembre 2023
    Platea
    ~270.000 (banche, società finanziarie aderenti ABI)

    Tabella riepilogativa

    Ente/Beneficio Caratteristiche
    Casdic Sanità integrativa estesa
    Previcredit Previdenza complementare (contributo az 3-5%)
    Formazione 50+h/anno obbligatorie
    Mutui agevolati Tasso scontato per dipendenti
    Conto corrente gratuito Senza spese gestione + tassi agevolati
    Welfare aziendale €3.000+ detassato

    Casdic: sanità integrativa premium

    La Casdic è la cassa sanitaria dei bancari, una delle più ricche d’Italia. Eroga rimborsi per:

    • Visite specialistiche: 90% rimborso
    • Esami diagnostici: 90%
    • Ricoveri ospedalieri: 100% ticket + rimborso forfettario clinica privata
    • Cure odontoiatriche: rimborso fino 80% (anche protesi, ortodonzia)
    • Prevenzione: check-up annuali completi
    • Indennità giornaliera €50/giorno ricovero

    Copre familiari fiscalmente a carico. Iscrizione obbligatoria a carico azienda.

    Previcredit: pensione integrativa generosa

    Previcredit con contributo azienda 3-5% (il più alto tra i CCNL italiani). Adesione ~85% nel settore. Rendimenti storici 3-4%. Patrimonio finale tipico: €200.000-€400.000.

    Mutui agevolati e conto corrente

    Per i dipendenti:

    • Mutuo prima casa: tasso scontato (es. Euribor + 0,5-1% vs 1,5-2% standard)
    • Conto corrente gratuito: senza spese di gestione, carte gratis
    • Prestiti personali: tassi agevolati per spese mediche, scuola, ristrutturazione

    Risparmio tipico su mutuo: €10.000-€30.000 in 25 anni.

    Formazione 50+ ore/anno

    Il CCNL prevede 50+ ore/anno di formazione obbligatoria per i bancari (antiriciclaggio, MiFID, antifrode, IVASS, sicurezza, soft skills). Pagate come ore di lavoro. Aziende finanziano anche master e certificazioni esterne.

    Casi pratici

    Tizio – Casdic per ortodonzia figlio
    Tizio è 2° liv iscritto Casdic. Figlio fa ortodonzia (€3.500 totali). Casdic rimborsa 80% = €2.800. Tizio paga €700 di sua tasca.
    Caia – Mutuo agevolato prima casa
    Caia (QD1) compra casa €280.000. Mutuo aziendale 25 anni: tasso 1,8% vs 2,8% mercato. Risparmio in 25 anni: ~€30.000 di interessi.
    Sempronio – Formazione antiriciclaggio
    Sempronio fa 16h corso antiriciclaggio + 20h MiFID + 14h soft skills = 50h annue. Tutto retribuito come lavoro. Crediti per qualifica.

    Domande frequenti

    Cos'è Casdic?
    Cassa sanitaria dei bancari, una delle più ricche d’Italia. Rimborsi 90% per visite/esami, 100% ricoveri, 80% odontoiatria. Copre familiari a carico. Iscrizione obbligatoria.
    Cos'è Previcredit?
    Fondo Pensione Complementare del settore Credito con contributo azienda 3-5% (il più alto tra i CCNL). Rendimenti storici 3-4%. Tassazione vantaggiosa.
    I bancari hanno mutui agevolati?
    Sì, le banche offrono mutui prima casa ai dipendenti con tassi scontati (es. Euribor + 0,5-1% vs 1,5-2% standard). Risparmio tipico in 25 anni: €15.000-€30.000.
    La formazione è obbligatoria?
    Sì, 50+ ore/anno per: antiriciclaggio, MiFID, IVASS, antifrode, sicurezza. Pagate come ore di lavoro effettivo. Senza adempimento: sanzioni amministrative al lavoratore.
    Il conto corrente è gratuito per i dipendenti?
    Quasi sempre sì: conto corrente senza spese di gestione, carte di credito/debito gratuite, condizioni agevolate su prodotti finanziari (depositi, fondi).
    Le banche finanziano master?
    Sì, molte banche offrono finanziamento di master MBA, executive program, certificazioni internazionali per dipendenti meritevoli. Investimento €5.000-€30.000 con vincolo permanenza 2-3 anni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree e Quadri, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e smart working, tredicesima, PAI e VAP e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 236 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    Art. 236 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    Articolo abrogato

  • Art. 256 D.P.R. 115/2002

    Art. 256 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.

  • Art. 107 Cod. Amb. – Scarichi in reti fognarie

    Art. 107 Cod. Amb. – Scarichi in reti fognarie

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall’ente di governo dell’ambito competente in base alle caratteristiche dell’impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e

    2. 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’ente di governo dell’ambito competente.

    3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell’esistenza di un sistema di depurazione da parte dell’ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L’installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.

    4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

  • Art. 217-quater D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

    Art. 217-quater D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207-octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all'articolo articolo 217-bis è calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.

    2. 2. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'articolo 207-octies e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di: a) fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa controllata risultante dall'applicazione del predetto modello, o, b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di cui alla lettera a) non sarebbe appropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità sulla base della formula standard.

    3. L'autorità di vigilanza discute le proposte di cui al comma 2 nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza.

    4. 4. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base della formula standard e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può proporre all'impresa: a) in circostanze eccezionali, di sostituire un sottoinsieme di parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici a tale impresa nel calcolare i moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, a norma dell'articolo 45-terdecies, o, b) nei casi di cui all'articolo 47-sexies, di fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllata.

    5. L'autorità di vigilanza discute la proposta di cui al comma 4 nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza.

    6. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata o su eventuali altre misure. Tale accordo è riconosciuto come determinante e applicato dalle autorità di vigilanza interessate.

    7. In caso di disaccordo, entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorità di vigilanza, una delle autorità interessate può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 , affinchè decida entro un mese da tale rinvio. La questione non può essere rinviata all'AEAP oltre tale termine di un mese o in seguito al raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi del comma 3.

    8. L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorità di vigilanza))

  • Art. 196 D.Lgs. 209/2005 – Modificazioni statutarie

    Art. 196 D.Lgs. 209/2005 – Modificazioni statutarie

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.

    2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.

  • Art. 120-quater D.Lgs. 209/2005 – (Modalità dell’informazione)

    Art. 120-quater D.Lgs. 209/2005 – (Modalità dell’informazione)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti: a) su supporto cartaceo; b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile; c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; d) a titolo gratuito.

    2. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi: a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4; b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.

    3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.

    4. 4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; e b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.

    5. 5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti: a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet; c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni; d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.

    6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.

    7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.))

    45

  • CCNL Metalmecc Artigianato: malattia e infortunio

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Metalmecc Artigianato prevede comporto di 6-12 mesi per anzianità. Retribuzione integrata al 100% (INPS + azienda). Per infortuni sul lavoro: copertura INAIL. Rischi specifici: lesioni da macchine, tagli, ustioni, schizzi metallo fuso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2028
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Anzianità Comporto
    Fino a 5 anni 6 mesi
    5-10 anni 9 mesi
    Oltre 10 anni 12 mesi
    Gravi patologie Raddoppio

    Comporto

    Da 6 mesi (fino 5 anni) a 12 mesi (oltre 10 anni). Per gravi patologie: raddoppio.

    Retribuzione 100%

    Azienda integra al 100% l’indennità INPS (50-66,66%) per tutto il comporto. Tutela rafforzata.

    Infortunio sul lavoro

    Settore ad alto rischio: macchine utensili, taglio metalli, saldatura, sollevamento, fiamme. Copertura INAIL completa: 60-75% indennità + integrazione azienda 100%.

    DPI obbligatori

    Scarpe antiinfortunistiche, guanti, occhiali, casco, otoprotettori, maschera saldatura. Forniti gratis dal datore. Rifiuto uso: sanzione disciplinare.

    Casi pratici

    Tizio – Frattura da pressa
    Tizio (4° saldatore) ha frattura mano da pressa idraulica. Infortunio sul lavoro INAIL. 60gg convalescenza. Tutto coperto al 100%.
    Caia – Influenza 5 giorni
    Caia (3°) ha influenza 5gg. Stipendio pieno (INPS + integrazione).
    Sempronio – Ipoacusia da rumore
    Sempronio (4° tornitore) sviluppa ipoacusia da rumore (>10 anni). Malattia professionale INAIL riconosciuta. Rendita ~€100/mese.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto?
    Da 6 mesi (fino 5 anni) a 12 mesi (oltre 10 anni). Per gravi patologie: raddoppio (fino 24 mesi).
    La malattia è pagata al 100%?
    Sì, il CCNL integra al 100% l’indennità INPS per tutto il comporto.
    Gli infortuni meccanici sono frequenti?
    Sì, settore ad alto rischio. Tagli, ustioni, fratture, schiacciamenti, schizzi metallo. INAIL apre infortunio sul lavoro con copertura completa.
    L'ipoacusia da rumore è coperta?
    Sì, come malattia professionale INAIL se documentata. Rendita di invalidità permanente per casi gravi. Sorveglianza sanitaria periodica obbligatoria.
    Devo usare i DPI?
    Sì, obbligatorio per legge. Rifiuto: sanzione disciplinare. Il datore deve fornirli gratis e sostituirli se usurati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 200 Codice della Navigazione – Polizia esercitata dalle navi da guerra

    Art. 200 Codice della Navigazione – Polizia esercitata dalle navi da guerra

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane. A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare. Nei porti ove risiede un'autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorità medesima.

  • Art. 171 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

    Art. 171 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

    2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

    3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell' IVASS , dal Ministro dello sviluppo economico .