Autore: Andrea Marton

  • Art. 294 D.P.R. 115/2002

    Art. 294 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.

  • Controllo della posta e del PC aziendale: cosa può fare il datore

    Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

    In sintesi

    Il datore può monitorare l’uso del PC e della posta elettronica aziendale solo nel rispetto dell’art. 4 Statuto (accordo sindacale o autorizzazione ITL per i sistemi di controllo aggiuntivi) e del GDPR. Il Garante Privacy ha chiarito che il datore non può leggere indiscriminatamente le e-mail aziendali dei dipendenti senza una policy preventiva e una base giuridica adeguata.

    Riferimento normativo

    Art. 4 L. 300/1970; Reg. UE 2016/679; Linee guida Garante Privacy 2007

    Tabella riepilogativa

    Cosa il datore può e non può fare sul PC/posta aziendale
    Attività Ammessa? Condizioni
    Leggere tutte le e-mail aziendali a tappeto No Vietato senza policy e base giuridica specifica
    Monitoraggio log di navigazione Internet Limitatamente Accordo/autorizzazione art. 4 + policy + informativa GDPR
    Installare software di controllo (keylogger, screenshot) No (salvo procedura) Richiede accordo sindacale o autorizzazione ITL + informativa
    Accedere al PC dopo le dimissioni del dipendente Sì (limitatamente) Solo per esigenze organizzative documentate; policy preventiva raccomandata
    Adottare una policy aziendale sull’uso degli strumenti Sì – doveroso Deve essere portata a conoscenza dei lavoratori prima dell’uso

    Il PC aziendale come strumento di lavoro

    Il PC aziendale è fornito per finalità lavorative: il datore è legittimato a stabilire – tramite una policy d’uso degli strumenti – le regole di utilizzo, inclusi eventuali divieti di uso privato o limitazioni alla navigazione. La policy deve essere comunicata ai dipendenti prima dell’inizio dell’utilizzo. In assenza di policy, il datore non può presumere che l’uso sia esclusivamente lavorativo e non può usare i dati a fini disciplinari senza previo avvertimento.

    I limiti al controllo della posta elettronica

    Il Garante Privacy ha chiarito in più pronunce che il datore non può accedere sistematicamente e indiscriminatamente alle e-mail dei dipendenti: costituirebbe una violazione della riservatezza e dell’art. 4 Statuto se effettuata tramite sistemi di controllo non autorizzati. L’accesso è giustificato solo in presenza di indizi concreti di illecito, con misure proporzionate e documentate, e comunque dopo aver informato il dipendente della possibilità di controllo tramite policy.

    Cosa succede all'account e-mail dopo la cessazione

    Alla cessazione del rapporto il datore deve gestire l’account aziendale del dipendente in modo da tutelare sia le esigenze organizzative sia la riservatezza del lavoratore. Le best practice raccomandate dal Garante prevedono di disattivare l’account entro un termine ragionevole, impostare un messaggio automatico di risposta che indirizzi a un contatto alternativo, e non conservare le e-mail più a lungo del necessario. Il dipendente non ha diritto di continuare a usare l’account dopo la cessazione.

    Casi pratici

    Tizio – monitorato con keylogger senza saperlo

    Il datore ha installato un keylogger sul PC di Tizio senza informarlo né seguire la procedura dell’art. 4. I dati raccolti non possono essere usati a fini disciplinari; il datore si espone a sanzioni penali per violazione dell’art. 4 e a sanzioni GDPR per trattamento illecito di dati personali.

    Caia – e-mail lette dopo le dimissioni

    Dopo le dimissioni di Caia, il datore accede al suo account per recuperare documenti di lavoro. L’accesso è giustificato da esigenze organizzative solo se documentato e limitato al necessario; il datore non può leggere indiscriminatamente tutta la corrispondenza personale eventualmente presente. Una policy preventiva avrebbe definito i confini.

    Sempronio – navigazione su siti non lavorativi

    Il datore vuole verificare se Sempronio usa Internet per scopi personali. Senza una policy aziendale che vieti l’uso privato e senza la procedura dell’art. 4 per il sistema di monitoraggio dei log, non può farlo; con policy e procedura rispettate, può controllare i log di navigazione e, in caso di abuso, procedere disciplinarmente.

    Domande frequenti

    Il datore può leggere le mie e-mail aziendali?

    Non sistematicamente e non senza una policy preventiva. Il datore può accedere alle e-mail aziendali solo in presenza di esigenze organizzative documentate o di indizi concreti di illecito, e comunque solo se il lavoratore è stato preventivamente informato della possibilità di controllo tramite una policy d’uso.

    Posso usare il PC aziendale per cose personali?

    Dipende dalla policy aziendale. Se la policy vieta l’uso privato, il dipendente non è autorizzato; se la policy tace o consente un uso limitato, occorre attenersi a quanto previsto. In ogni caso, è prudente non conservare dati personali sensibili su strumenti aziendali.

    Cosa è una policy aziendale sull'uso degli strumenti?

    È un documento interno che stabilisce le regole d’uso del PC, della posta, di Internet e di altri strumenti aziendali: cosa è consentito, cosa è vietato, se e come può avvenire il controllo. Deve essere portata a conoscenza dei dipendenti prima che inizino a usare gli strumenti.

    Il datore può tenermi il cellulare aziendale acceso la notte?

    Il tema rientra nel diritto alla disconnessione: dopo l’orario di lavoro il lavoratore ha diritto a non essere raggiungibile su strumenti aziendali, salvo diversa previsione contrattuale per mansioni che richiedano reperibilità (con le relative maggiorazioni). Una policy o il CCNL devono regolamentare la reperibilità.

    Cosa faccio se scopro che il datore mi ha monitorato illegalmente?

    Puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, se i dati sono stati usati in sede disciplinare o giudiziaria, eccepire l’inutilizzabilità delle prove raccolte in violazione dell’art. 4 Statuto. Puoi anche rivolgerti a un avvocato giuslavorista o al patronato sindacale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 182 Codice della Navigazione – Denunzia di avvenimenti straordinari

    Art. 182 Codice della Navigazione – Denunzia di avvenimenti straordinari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all'autorità consolare, allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni. Se la nave non è provvista di giornale o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l'autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale. Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi alla autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari.

  • Art. 245 Codice della Navigazione – Norme applicabili alle navi

    Art. 245 Codice della Navigazione – Norme applicabili alle navi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In quanto non sia diversamente stabilito, le navi sono soggette alle norme sui beni mobili.

  • CCNL Vigilanza: maternità, paternità e congedi

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il CCNL Vigilanza applica il Testo Unico Maternità con integrazione aziendale al 100% per i 5 mesi obbligatori. Paternità 10 giorni al 100%. Per le GPG in gravidanza: divieto di uso armi e turno notturno, spostamento a Servizi Fiduciari o maternità anticipata. Tutele rafforzate per il rischio professionale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    Tutele maternità CCNL Vigilanza
    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100% (INPS 80% + integraz. 20%)
    Maternità anticipata Da gravidanza 100% (autoriz. ITL)
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% INPS
    Congedo parentale 6 mesi/genitore 30% (primi 9 mesi)
    Divieto turno notturno Fino 1° anno bambino
    Divieto uso armi Gravidanza + allattamento

    Maternità 5 mesi al 100%

    La lavoratrice ha diritto al congedo di maternità di 5 mesi: 2 prima + 3 dopo il parto (classica) o 1+4 (flessibile). L’indennità INPS è all’80%, il CCNL integra al 100%.

    Durante la maternità maturano: ferie, 13ª, 14ª (per GPG), TFR, scatti.

    Divieto uso armi e spostamento mansioni

    Per le GPG il CCNL e la legge prevedono:

    • VIETATO l’uso di armi durante gravidanza e allattamento
    • Spostamento a Servizi Fiduciari (mansioni non armate) con stesso livello retributivo
    • Se non possibile lo spostamento: maternità anticipata su autorizzazione ITL al 100%

    Il porto d’arma rimane attivo ma sospeso solo per l’uso (la licenza resta valida).

    Divieto turno notturno

    Dalla comunicazione della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino è VIETATO il turno notturno. Estendibile su richiesta fino ai 3 anni del bambino.

    L’azienda deve riorganizzare i turni per garantire solo M/P. Se impossibile: spostamento ad altro servizio o, in ultima istanza, maternità anticipata.

    Paternità 10 giorni al 100%

    Il padre lavoratore (es. GPG uomo) ha diritto a 10 giorni di paternità obbligatoria al 100% INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita. Anche frazionati.

    Per il settore con prevalenza maschile, la paternità è frequente. Riconosciuta anche per padri adottivi o affidatari.

    Casi pratici

    Tizio – GPG padre con paternità 10 gg
    Tizio è GPG III, padre di un neonato. 10 giorni di paternità obbligatoria al 100% INPS. Stipendio €1.520/mese: paternità ~€590 lordi. Anche frazionati: 5 alla nascita + 5 dopo 2 settimane.
    Caia – GPG incinta spostata a SF
    Caia è GPG IV, scopre gravidanza. Comunica immediatamente. Divieto uso armi. L’azienda la sposta a Servizi Fiduciari livello C (controllo accessi) con mantenimento stipendio GPG IV. Resta operativa fino al congedo obbligatorio.
    Sempronio – SF in gravidanza turni rotativi
    Caia è SF B turnista M/P/N. Comunica gravidanza. Divieto turno N. L’azienda riorganizza turni: Caia fa solo M/P. Riposi giornalieri di allattamento dal rientro per 1 anno del bambino.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità ha una guardia giurata?
    5 mesi obbligatori (2+3 o 1+4) al 100% della retribuzione (INPS 80% + integrazione CCNL 20%). Più 7 giorni di riposo compensativo per GPG che continuano a maturare.
    Posso usare l'arma in gravidanza?
    NO, è VIETATO l’uso di armi durante gravidanza e allattamento. Spostamento a mansioni non armate (Servizi Fiduciari) con mantenimento stipendio o maternità anticipata su autorizzazione ITL.
    I turni notturni sono vietati in gravidanza?
    Sì, dalla comunicazione della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino (estendibile a 3 anni). Riorganizzazione turni a M/P obbligatoria, o spostamento a servizio diurno, o maternità anticipata.
    Il padre ha tutele specifiche?
    10 giorni di paternità obbligatoria al 100% INPS, fruibili entro 5 mesi dalla nascita. Anche frazionati. Inoltre congedo parentale (6 mesi al 30%) e riposi giornalieri trasferibili.
    Posso essere licenziata se sono incinta?
    NO, è VIETATO dal momento della comunicazione della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino. Anche le dimissioni in questo periodo devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.
    Le ferie maturano in maternità?
    Sì, durante la maternità obbligatoria (5 mesi) maturano ferie, 13ª, 14ª (per GPG), TFR e scatti. Per il congedo parentale (oltre i 5 mesi): solo ferie e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, tredicesima e quattordicesima delle GPG, malattia, infortunio e copertura porto d’arma e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 246 D.P.R. 115/2002

    Art. 246 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.

    2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 , le regole tecniche telematiche per il versamento.

  • Art. 290 D.P.R. 115/2002

    Art. 290 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In applicazione dell' articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

    2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

  • Art. 191 D.Lgs. 209/2005 – Potere regolamentare

    Art. 191 D.Lgs. 209/2005 – Potere regolamentare

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie: a) le condizioni di accesso all'attività di assicurazione; b) le condizioni di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione, incluso: 1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonché le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione; 2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonché l'eventuale possibilità di richiedere l'attività di verifica da parte della società di revisione in conformità alla normativa dell'Unione europea; 3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria nonché l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della società di revisione; c) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo; d) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese locali; e) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle società veicolo di cui all'articolo 57-bis; f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2; g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami; h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalità di calcolo, le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato; l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile , delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio; m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative; n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione; o) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese di assicurazione e dei distributori nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati; (45) p) la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari; q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi; r) le procedure relative alle operazioni straordinarie; s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilità di gruppo; t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle società soggette alla vigilanza sul gruppo; u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonché dell'attività venatoria; v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.

    2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.

    3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.

    4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all' articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229 , e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS.

    5. L'IVASS può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.

    6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.

  • Art. 156 Codice della Navigazione – Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione

    Art. 156 Codice della Navigazione – Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantendendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave. 2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti. 3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione. 4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori. 5. In caso di urgenza, su richesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione. 6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. 7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. 8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. 9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali. 10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unità . Art. 157 (Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro). 1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione. 2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. 3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza. 4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave .

  • Art. 89 CPI – Diritto alla tutela

    Art. 89 CPI – Diritto alla tutela

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all’autore e ai suoi aventi causa.

    2. Qualora la topografia venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo

    64. 3. Qualora la topografia venga creata nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

  • Art. 133 D.Lgs. 209/2005 – Formule tariffarie

    Art. 133 D.Lgs. 209/2005 – Formule tariffarie

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'IVASS, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .

    1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio.

    2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.

  • Art. 203 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa

    Art. 203 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L' IVASS consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

    2. 2. L' IVASS , altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni: a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.

    3. L' IVASS scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività.