- Il proprietario che intende alienare la nave o cancellarla dai registri nazionali per iscriverla in registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione.
- L'ufficio pubblica la dichiarazione e invita gli interessati a far valere i loro diritti entro sessanta giorni.
- La cancellazione è sospesa in presenza di opposizioni, diritti reali o di garanzia trascritti fino a loro soddisfazione o estinzione.
- In caso di urgenza è possibile la cancellazione anticipata previo deposito di fideiussione bancaria pari al valore della nave.
- Per l'iscrizione in registro di un altro Paese UE, la procedura è semplificata e non richiede pubblicazione preventiva.
- In caso di locazione a scafo nudo a straniero, è consentita la sospensione dell'abilitazione previa autorizzazione ministeriale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 156 Codice della Navigazione — Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantendendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave. 2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti. 3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione. 4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori. 5. In caso di urgenza, su richesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione. 6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. 7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. 8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. 9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali. 10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unità . Art. 157 (Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro). 1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione. 2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. 3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza. 4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave .
Stesso numero, altri codici
- Art. 156 Cod. Amb. — riscossione della tariffa
- Art. 156 D.Lgs. 209/2005 — Attività peritale
- Art. 156 D.Lgs. 42/2004 — Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
- Art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti
- Articolo 156 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 156 C.d.S.: Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
Commento
Ratio e struttura della disposizione
L'art. 156 del Codice della navigazione disciplina uno dei momenti più delicati del ciclo di vita di una nave: la dismissione della bandiera italiana in vista della cancellazione dai registri nazionali e dell'eventuale iscrizione in un registro straniero. La norma bilancia due interessi contrapposti: da un lato, la libertà del proprietario di disporre della propria nave trasferendola sotto altra bandiera o alienandola a soggetti stranieri; dall'altro, la tutela dei creditori, dei titolari di diritti reali e di garanzia, dell'equipaggio e dell'erario, che potrebbero subire pregiudizio dall'uscita dell'unità dall'ordinamento italiano. La struttura della norma è articolata in dieci commi, che disciplinano in modo dettagliato le varie fasi del procedimento e le diverse situazioni che possono presentarsi.
Il procedimento ordinario: dichiarazione e pubblicazione
Il proprietario che intende alienare la nave a soggetti stranieri non comunitari, oppure che — pur mantenendo la proprietà — intende cancellarla dai registri nazionali per iscriverla in un registro non comunitario, deve presentare dichiarazione all'ufficio di iscrizione (comma 1). L'ufficio non si limita a ricevere la dichiarazione, ma è tenuto ad assicurare idonea pubblicità: l'affissione negli uffici del porto e l'inserzione nel foglio degli annunci legali (comma 2). La pubblicazione serve a portare a conoscenza degli interessati — creditori privilegiati, titolari di ipoteche navali, lavoratori con diritti sulle retribuzioni — il progetto di dismissione, dando loro la possibilità di opporsi entro sessanta giorni. Se il procedimento non si conclude entro sei mesi dal termine della prima pubblicazione, la pubblicazione deve essere ripetuta (comma 3): una disposizione che vuole evitare che un'operazione di dismissione intrapresa e poi rimasta sospesa privi i creditori sopravvenuti della dovuta informazione.
Le opposizioni e i diritti reali: sospensione della cancellazione
Il comma 4 costituisce il nucleo protettivo della norma. Se entro il termine di sessanta giorni sono proposte opposizioni formali con indicazione e quantificazione dei crediti vantati, ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia trascritti sulla nave (ipoteche navali, privilegi), la cancellazione dal registro è bloccata. La cancellazione può avvenire solo quando: (a) le opposizioni siano respinte con sentenza passata in giudicato; oppure (b) i creditori siano stati soddisfatti e i diritti estinti; oppure (c) il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima per i salari dell'equipaggio e le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria per la salvaguardia degli altri creditori. Il riferimento ai salari dell'equipaggio evidenzia la particolare attenzione del legislatore verso i lavoratori della nave, titolari di un privilegio speciale ai sensi degli artt. 552 e ss. cod. nav.
La cancellazione urgente con fideiussione
Il comma 5 introduce una valvola di sicurezza per i casi di urgenza: su richiesta del proprietario, la cancellazione può avvenire prima del decorso del termine di sessanta giorni, a condizione che non vi siano diritti reali o di garanzia trascritti (oppure che essi siano già stati soddisfatti), e che il proprietario depositi una fideiussione bancaria pari al valore della nave, accertato dagli organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti. La fideiussione è vincolata al soddisfacimento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli artt. 552 e 556 cod. nav. e degli altri diritti fatti valere nel termine previsto. Le modalità di presentazione della fideiussione sono stabilite con decreto ministeriale. La norma consente quindi di accelerare i tempi — essenziali nel mercato navale internazionale — senza sacrificare la tutela dei creditori.
Cancellazione per trasferimento in registro UE: regime semplificato
Il comma 9 introduce un regime differenziato per le ipotesi di cancellazione finalizzata all'iscrizione in registro di un altro Paese dell'Unione europea. In questo caso il procedimento è significativamente semplificato: non è richiesta la pubblicazione preventiva e non si applicano i termini di attesa. L'ufficio di iscrizione procede alla cancellazione in modo pressoché immediato, subordinatamente solo all'assenza (o all'avvenuto soddisfacimento) di crediti o diritti reali trascritti. A protezione dei creditori, il comma 10 prevede che i privilegi sulla nave si estinguano entro un anno dalla data di cancellazione: un meccanismo che, pur semplificando la procedura, garantisce ai creditori un periodo ragionevole per far valere le proprie pretese.
Locazione a scafo nudo e sospensione dell'abilitazione
Il comma 8 disciplina una fattispecie peculiare: la locazione della nave a scafo nudo (bareboat charter) a straniero, quando la nave viene iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera per la durata del contratto. In tal caso è possibile la sospensione dell'abilitazione alla navigazione italiana — e quindi della bandiera italiana — per tutta la durata della locazione. La sospensione richiede l'autorizzazione del Ministro dei trasporti e la previa applicazione delle procedure di pubblicità previste dai commi precedenti. Al termine della locazione, l'unità torna a battere bandiera italiana. Questa norma risponde alle esigenze operative degli armatori che concedono le proprie navi in bareboat a operatori stranieri, evitando che la nave rimanga formalmente sotto doppia bandiera per l'intera durata del contratto.
Casi pratici
Caso 1: Cancellazione con opposizione di creditore ipotecario
Tizio, proprietario di un cargo, presenta dichiarazione di dismissione della bandiera per cedere la nave a un armatore panamense. L'ufficio di iscrizione pubblica la dichiarazione; entro sessanta giorni, Caio — titolare di un'ipoteca navale iscritta sul cargo a garanzia di un finanziamento — propone formale opposizione con indicazione del credito residuo. La cancellazione rimane bloccata fino a quando Tizio non salda il debito con Caio e l'ipoteca viene cancellata dal registro: solo allora l'ufficio procede alla dismissione della bandiera.
Caso 2: Cancellazione urgente con fideiussione bancaria
Sempronio ha concordato la vendita urgente della propria nave cisterna a un acquirente non comunitario con chiusura entro trenta giorni. Poiché i sessanta giorni ordinari risulterebbero troppo lunghi, Sempronio chiede la cancellazione anticipata. Verificata l'assenza di diritti reali trascritti, deposita una fideiussione bancaria pari al valore della nave accertato dagli organi tecnici ministeriali. L'ufficio procede alla cancellazione: la fideiussione garantisce i creditori che dovessero emergere entro il termine di opposizione.
Caso 3: Bareboat charter e sospensione dell'abilitazione
Caio concede in locazione a scafo nudo la propria nave portacontenitori a un operatore greco, che intende iscriverla temporaneamente nel registro greco per la durata del contratto (tre anni). Caio presenta istanza al Ministro dei trasporti, che — espletate le procedure di pubblicità e verificata l'assenza di ostacoli — autorizza la sospensione dell'abilitazione alla navigazione italiana. Per tre anni la nave batte bandiera greca; alla scadenza del contratto, Caio richiede il ripristino dell'abilitazione e la nave torna a battere bandiera italiana.
Domande frequenti
Quali passi deve seguire un armatore italiano per cedere la propria nave a uno straniero non comunitario?
Deve presentare dichiarazione all'ufficio di iscrizione, attendere la pubblicazione e il termine di sessanta giorni per eventuali opposizioni dei creditori, e soddisfare o estinguere i diritti reali o di garanzia trascritti prima che l'ufficio proceda alla cancellazione.
Cosa succede se un creditore propone opposizione durante i sessanta giorni?
La cancellazione è sospesa fino a quando l'opposizione non sia respinta con sentenza passata in giudicato, oppure i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, o il proprietario abbia adempiuto le provvidenze disposte dall'autorità competente.
È possibile cancellare la nave dal registro prima dei sessanta giorni?
Sì, in caso di urgenza il proprietario può ottenere la cancellazione anticipata depositando una fideiussione bancaria pari al valore della nave, a condizione che non vi siano diritti reali o di garanzia trascritti non ancora soddisfatti.
Il trasferimento in un registro di un altro Paese UE richiede la stessa procedura?
No: per l'iscrizione in registro di un Paese UE la procedura è semplificata e non richiede la pubblicazione preventiva né i termini di attesa, ferma restando la verifica dell'assenza di diritti reali o di garanzia trascritti.
Cosa si intende per sospensione dell'abilitazione alla navigazione in caso di bareboat charter?
È la sospensione temporanea del diritto di battere bandiera italiana durante la locazione a scafo nudo a un soggetto straniero che iscrive la nave nel proprio registro nazionale; richiede autorizzazione ministeriale e la nave torna sotto bandiera italiana alla scadenza del contratto.
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