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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il contratto di costruzione della nave deve essere trascritto nel registro delle navi in costruzione per produrre effetti verso i terzi.
  • In mancanza di trascrizione, la nave si presume costruita per conto dello stesso costruttore, salvo prova contraria: il committente non è riconoscibile ai terzi come avente diritto.
  • Una volta trascritto il contratto, le successive modifiche e la revoca non sono opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti sulla nave in costruzione se anch'esse non sono trascritte.
  • Il sistema tutela i terzi creditori e gli aventi causa che fanno affidamento sulle risultanze del registro come strumento di pubblicità.
  • La norma si raccorda con la disciplina della forma scritta (art. 237) e degli uffici competenti (art. 234), formando un quadro coerente di pubblicità navale ante-iscrizione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 238 Codice della Navigazione — Pubblicità del contratto di costruzione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il contratto di costruzione della nave deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In mancanza, la nave si considera fino a prova contraria costruita per conto dello stesso costruttore. Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.

Commento

Ratio e funzione della pubblicità nella costruzione navale

L'articolo 238 del Codice della navigazione introduce il meccanismo di pubblicità del contratto di costruzione della nave, strumento fondamentale per proteggere i terzi che entrano in rapporti giuridici con un'unità navale ancora in costruzione. La norma rispecchia un principio cardine del diritto navale: le navi, pur essendo beni mobili, sono assimilate per molti aspetti ai beni immobili nella disciplina dei diritti reali, della pubblicità e delle garanzie. La nave in costruzione può essere oggetto di molteplici interessi economici — dell'armatore committente, del cantiere costruttore, dei finanziatori, dei creditori privilegiati — e la pubblicità del contratto di costruzione è il meccanismo che permette a ciascuno di questi soggetti di conoscere la situazione giuridica dell'unità prima ancora che essa esista come entità autonoma iscrivibile nei registri navali ordinari.

L'obbligo di trascrizione e la presunzione di costruzione per conto del costruttore

Il primo comma dell'articolo 238 stabilisce l'obbligo di trascrizione del contratto nel registro delle navi in costruzione (tenuto dagli uffici di cui all'art. 234). La trascrizione non è requisito di validità del contratto — questa è garantita dalla forma scritta ex art. 237 — ma condizione di opponibilità ai terzi della qualità di committente dell'armatore. La mancanza di trascrizione produce un effetto presuntivo particolarmente incisivo: la nave si considera «fino a prova contraria costruita per conto dello stesso costruttore». Questa presunzione relativa (iuris tantum) ha una funzione pratica precisa: i terzi che entrano in contatto con il cantiere o con la nave in costruzione possono presumere che l'unità appartenga al costruttore e comportarsi di conseguenza — ad esempio, pignorando la nave come bene del costruttore debitore — senza che l'armatore committente possa opporre loro il suo titolo non trascritto. L'armatore che non ha trascritto il contratto sopporta il rischio di questa presunzione e può vincerla solo con prove contrarie concrete.

L'opponibilità delle modifiche e della revoca: terza tutela del registro

Il terzo periodo dell'articolo 238 completa la disciplina della pubblicità, estendendo la tutela dei terzi alle variazioni successive del rapporto contrattuale. Una volta trascritto il contratto originario, i terzi che hanno acquistato diritti sulla nave in costruzione — ad esempio, iscrivendo un'ipoteca o acquistando una partecipazione nella proprietà — possono fare affidamento sul contenuto del contratto trascritto. Se successivamente le parti modificano il contratto (variando le specifiche tecniche, i termini di consegna, il corrispettivo) o lo revocano, queste variazioni non sono opponibili ai terzi «che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione» se non sono a loro volta trascritte. Questo meccanismo tutela la buona fede dei terzi che hanno contrattato in relazione allo stato del registro: chi ha concesso credito sull'affidamento delle risultanze del registro non può essere pregiudicato da accordi modificativi non resi pubblici.

Coordinamento con le norme sulla forma e sull'ipoteca navale

L'articolo 238 si raccorda con l'articolo 237 (forma scritta del contratto) in modo sistematicamente coerente: la trascrizione presuppone un contratto in forma scritta (non si può trascrivere un contratto verbale); e la forma scritta richiesta per le modifiche e la revoca (art. 237) è funzionale anche alla loro successiva trascrizione nel registro. Il sistema si connette inoltre con la disciplina dell'ipoteca navale: le navi in costruzione possono essere gravate da ipoteca navale, iscritta nel registro delle navi in costruzione. L'ipoteca segue la nave anche quando questa viene ultimata e iscritta nel registro delle navi nazionali. La trascrizione del contratto di costruzione è dunque il presupposto che rende l'unità in costruzione un bene giuridicamente identificabile su cui iscrivere garanzie reali, rendendo possibile il finanziamento bancario della costruzione con garanzia reale sull'unità commissionata.

Profili pratici: la due diligence del terzo acquirente di diritti

Dal punto di vista pratico, il meccanismo dell'articolo 238 impone che qualunque soggetto intenda acquisire diritti su una nave in costruzione — sia come finanziatore che iscriva ipoteca, sia come acquirente di una quota della proprietà, sia come creditore privilegiato — effettui una due diligence sul registro delle navi in costruzione prima di compiere l'operazione. La verifica deve accertare: (1) che il contratto di costruzione sia trascritto, e quindi che il committente sia identificabile come avente diritto sull'unità; (2) che non vi siano trascrizioni di modifiche o revoche che alterino le condizioni originarie del contratto; (3) l'inesistenza di ipoteche navali precedentemente iscritte che abbiano priorità sul diritto che si intende acquisire. Il registro delle navi in costruzione è dunque uno strumento di trasparenza del mercato navale che, usato correttamente, protegge tutti gli attori della filiera.

Casi pratici

Caso 1: Sequestro della nave in costruzione per debiti del costruttore

Tizio commissiona la costruzione di un cargo a un cantiere navale ma non provvede a trascrivere il contratto nel registro. Il cantiere, nel frattempo, accumula debiti con i propri fornitori: un creditore pignora la nave in costruzione come bene del cantiere debitore. Tizio non può opporre al creditore il proprio titolo di committente, poiché la presunzione ex art. 238 qualifica la nave come costruita per conto del costruttore; solo una prova contraria molto robusta potrebbe rovesciare la presunzione.

Caso 2: Ipoteca navale e modifica non trascritta del contratto

Caio trascrive regolarmente il contratto di costruzione di uno yacht nel registro e ottiene da una banca un finanziamento garantito da ipoteca navale iscritta sul registro. Successivamente, Caio e il cantiere modificano per iscritto il contratto aumentando le dimensioni dell'unità, ma non trascrivono la modifica. La banca, terzo che ha acquistato il diritto di ipoteca, non è vincolata dalla modifica non trascritta: l'ipoteca continua ad avere il rango e il valore originariamente pattuiti.

Caso 3: Revoca del contratto non trascritta e tutela dell'acquirente

Sempronio acquista una partecipazione nella proprietà di una nave in costruzione sulla base del contratto regolarmente trascritto. Successivamente, il committente originario e il cantiere revocano il contratto per iscritto ma non provvedono a trascrivere la revoca. Sempronio, che ha acquistato e conservato il suo diritto di comproprietà, non è pregiudicato dalla revoca non trascritta: la revoca resta inefficace nei suoi confronti.

Domande frequenti

La trascrizione del contratto di costruzione è obbligatoria per la validità del contratto?

No: la trascrizione non è requisito di validità ma di opponibilità ai terzi. Il contratto è valido se rispetta il requisito di forma scritta ex art. 237; la trascrizione ex art. 238 serve a renderlo opponibile a chi acquista diritti sulla nave in costruzione.

Cosa si intende per presunzione di costruzione per conto del costruttore?

In mancanza di trascrizione del contratto, la legge presume che la nave sia costruita per conto del cantiere costruttore stesso, non di un committente terzo; questa presunzione è relativa e può essere vinta con prova contraria.

Le modifiche al contratto di costruzione devono essere trascritte?

Sì: una volta trascritto il contratto originario, le successive modifiche e la revoca devono anch'esse essere trascritte per essere opponibili ai terzi che abbiano acquisito diritti sulla nave in costruzione dopo la prima trascrizione.

Chi consulta il registro delle navi in costruzione?

Tipicamente lo consultano le banche che finanziano la costruzione e intendono iscrivere ipoteca navale, i potenziali acquirenti di quote di proprietà e i creditori che vogliono verificare la situazione giuridica dell'unità prima di agire esecutivamente.

Il registro delle navi in costruzione e il registro delle navi nazionali sono la stessa cosa?

No: sono registri distinti. Il registro delle navi in costruzione (artt. 233-234) riguarda le unità non ancora ultimate; a costruzione ultimata, la nave viene iscritta nel registro delle navi nazionali, con trasferimento delle garanzie reali eventualmente iscritte.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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