Art. 213 Codice della Navigazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma .
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalità e dalla licenza. A tale effetto l'atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
Il CCNL Servizi Ambientali prevede 28 giorni di ferie lavorativi annui (più favorevole della media settore privato), 96 ore di ROL (~12 giorni), 32 ore di ex-festività, permessi retribuiti per eventi familiari. Fruizione obbligatoria almeno 2 settimane consecutive entro 12 mesi. Termine ultimo: 18 mesi.
| Voce | Durata |
|---|---|
| Ferie annuali | 28 giorni lavorativi |
| ROL (Riduzione Orario Lavoro) | 96 ore (~12 giorni) |
| Ex-festività | 32 ore (4 giorni) |
| Permesso matrimonio | 15 giorni di calendario |
| Lutto familiare 1° grado | 3 giorni |
| Lutto familiare 2° grado | 1 giorno |
| Permessi studio (150h) | 150h triennio scuola serale/università |
| Permessi L. 104 | 3 giorni/mese o 2h/giorno (legge) |
| Donazione sangue | 1 giorno |
| Termine fruizione ferie | 18 mesi dalla maturazione |
L’art. 39 del CCNL prevede 28 giorni lavorativi di ferie annue (4,67 settimane se lavoro su 6 giorni; 24 giorni se su 5 giorni). È uno dei CCNL con più ferie del settore privato.
Le ferie sono irrinunciabili: la monetizzazione è vietata salvo cessazione del rapporto.
Il datore deve garantire almeno 2 settimane consecutive di ferie all’anno entro 12 mesi dalla maturazione.
I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 96 ore annue (~12 giornate), maturazione 8 ore/mese.
Si possono utilizzare in giornate intere o frazioni. Convertibili in banca ore con maggiorazione del 25%.
Il datore può imporre la fruizione dei ROL per chiusure aziendali (es. ponti, fermo impianti).
Le 4 ex-festività (32 ore complessive) sono giornate aggiuntive previste in sostituzione di feste civili soppresse:
Possono essere fruite come permessi retribuiti o pagate in busta paga a scelta del lavoratore.
Permessi retribuiti per eventi familiari:
I lavoratori con L. 104/1992 hanno:
I permessi studio (150 ore): nel triennio per scuola serale o università (frequenza obbligatoria minimo 70%). Retribuiti al 100%, anticipo datore.
Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª e premi produttività, malattia, comporto e INAIL e prova per livello.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca.
Il CCNL Metalmeccanici Artigianato classifica i lavoratori in 8 livelli (1°, 2°, 2°bis, 3°, 3°bis, 4°, 4°bis, 5°). Si applica a circa 500.000 lavoratori di aziende artigiane: meccanica di produzione, installazione impianti, lavorazioni di precisione, orafi/argentieri, odontotecnici.
| Livello | Profilo tipo |
|---|---|
| 5° | Capo officina, tecnici di alta specializzazione |
| 4°bis | Operai specializzati con autonomia tecnica avanzata |
| 4° | Operai specializzati (saldatori, tornitori esperti) |
| 3°bis | Operai qualificati con autonomia su processo |
| 3° | Operai qualificati (montatori, addetti macchine) |
| 2°bis | Operai esecutivi con qualifica |
| 2° | Operai comuni con qualche specializzazione |
| 1° | Operai generici, addetti pulizia, ausiliari |
Si applica a aziende artigiane della meccanica (max 49 dipendenti in genere): officine di produzione, riparazioni meccaniche, installazione impianti, lavorazioni di precisione, oreficerie, odontotecnici, fabbri.
Differenza fondamentale rispetto al CCNL Metalmecc Industria: aziende più piccole, processi meno standardizzati, retribuzioni inferiori (~10-15% in meno), tutele leggermente più contenute.
La maggior parte dei lavoratori è inquadrata nei livelli operai:
Il 5° livello è il più alto: capi officina, tecnici di alta specializzazione, project leader artigianali. Spesso coincide con il “braccio destro” del titolare dell’azienda artigiana.
Tabella comparativa:
| Aspetto | Industria | Artigianato |
|---|---|---|
| Aziende | Industriali grandi | Artigianali piccole |
| Livelli | 9 (1°-9°) | 8 (1°-5° con bis) |
| Stipendi | +10-15% | Base |
| Welfare | Metasalute, Cometa | WilA, San.Arti |
| Premio risultato | Frequente | Più raro |
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
No. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) consente al datore di recedere dal contratto senza il periodo di preavviso, poiché la gravità della condotta rende impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto. Il lavoratore non percepisce la relativa indennità sostitutiva, ma conserva il diritto al TFR maturato.
| Tipo di licenziamento | Preavviso spettante | Note |
|---|---|---|
| Giusta causa (art. 2119 c.c.) | No – effetto immediato | Condotta talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria |
| Giustificato motivo soggettivo | Sì – secondo CCNL | Inadempimento non gravissimo; preavviso lavorato o indennità sostitutiva |
| Giustificato motivo oggettivo | Sì – secondo CCNL | Ragioni economico-organizzative; preavviso o indennità |
| Dimissioni per giusta causa | No (da parte del lavoratore) | Il lavoratore non è tenuto al preavviso; spettano NASpI e TFR |
L’art. 2119 c.c. definisce la giusta causa come una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Rientrano in questa categoria i comportamenti che distruggono irreparabilmente la fiducia: furto, violenza su colleghi, grave insubordinazione, falsificazione di documenti, assenteismo fraudolento. La ratio è che, se il lavoratore ha tenuto una condotta così grave, non ha senso mantenerlo in servizio per il periodo di preavviso.
Nonostante l’assenza di preavviso, il lavoratore ha diritto a: TFR maturato; ferie e permessi maturati e non goduti; competenze di fine rapporto previste dal CCNL (ratei di tredicesima, quattordicesima ecc.). Non spettano: indennità sostitutiva del preavviso; NASpI (la disoccupazione non è erogata in caso di dimissioni volontarie, ma è erogata in caso di licenziamento per giusta causa, fatto salvo l’accertamento dell’involontarietà).
Attenzione: il lavoratore licenziato per giusta causa ha diritto alla NASpI, perché la perdita del lavoro è involontaria.
Se si ritiene che la giusta causa sia insussistente o sproporzionata, il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con un atto stragiudiziale (lettera raccomandata o PEC al datore). Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso giudiziario (L. 183/2010, art. 32). Il giudice valuterà se la condotta era effettivamente così grave da giustificare il recesso in tronco.
Tizio viene sorpreso a rubare materiale dall’azienda. Il datore lo licenzia per giusta causa con effetto immediato. Tizio non ha diritto al preavviso né all’indennità sostitutiva, ma percepisce il TFR maturato e può richiedere la NASpI.
Caia, dopo un alterco violento con il responsabile, viene licenziata per giusta causa senza preavviso. Ritiene la sanzione sproporzionata e invia raccomandata di impugnazione entro 60 giorni. Deposita poi il ricorso entro i successivi 180 giorni. Il giudice valuta se la condotta era davvero idonea a integrare la giusta causa.
Sempronio assenta per una settimana senza giustificazione né comunicazione. Il CCNL applicato qualifica come giusta causa l’assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi. Il licenziamento non prevede preavviso; Sempronio conserva il TFR ma non l’indennità sostitutiva.
Sì. Il TFR spetta sempre, qualunque sia la causa di cessazione del rapporto, compreso il licenziamento per giusta causa.
Sì. La NASpI spetta in tutti i casi di disoccupazione involontaria, incluso il licenziamento per giusta causa, a condizione di avere i requisiti contributivi richiesti.
Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con atto stragiudiziale, seguito dal deposito del ricorso in tribunale entro i successivi 180 giorni (L. 183/2010, art. 32).
Sì: il giudice, se ritiene la giusta causa insussistente ma la condotta comunque rilevante, può qualificare il licenziamento come per giustificato motivo soggettivo, con conseguenze diverse sulla tutela spettante.
La giusta causa (art. 2119 c.c.) non dà diritto al preavviso; il giustificato motivo soggettivo prevede invece il preavviso (lavorato o indennità sostitutiva). La gravità della condotta è il discrimine.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. La richiesta di autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi è presentata all'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.
2. Le autorità di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione, stabilendo altresì a quali altri termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.
3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 , l'autorità di vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP a norma dell' articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.
4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall'AEAP entro un mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all' articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 . Il periodo di tre mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.
5. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata trasmette all'impresa richiedente la decisione. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.
6. 6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione: a) eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate; b) eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio.
7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve espresse dalle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è trasmessa all'impresa richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. 1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies cessano di essere applicabili quando: a) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera a), non è più soddisfatta; b) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera b), non è più soddisfatta e l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante non ne ripristina l'osservanza entro un termine adeguato; c) le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere c) e d), non sono più soddisfatte.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se l'autorità di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, di non includere più l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata nella vigilanza sul gruppo, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata e l'ultima impresa controllante.
3. Ai fini dell'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante ha la responsabilità di assicurare che le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di inosservanza, l'impresa controllante informa immediatamente l'autorità di vigilanza sul gruppo e l'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata interessata. L'impresa controllante presenta un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.
4. Fatto salvo il comma 3, l'autorità di vigilanza sul gruppo verifica con cadenza almeno annuale che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), continuino ad essere soddisfatte. L'autorità di vigilanza sul gruppo procede a tale verifica, anche su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata, quando quest'ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di tali condizioni. Se la verifica evidenzia carenze nell'osservanza di tali condizioni, l'autorità di vigilanza sul gruppo impone all'impresa controllante di presentare un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.
5. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo ritiene, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, che il piano di cui ai commi 3 e 4 è inadeguato o non è stato attuato entro i termini concordati, conclude che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non sono più soddisfatte e ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata.
6. Il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata del rischio, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, si applica nuovamente se l'impresa controllante presenta una nuova domanda e ottiene l'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 217-ter))