Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1542 Codice Civile: Garanzia

    Art. 1542 Codice Civile: Garanzia

    Art. 1542 c.c. – Garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi vende un’eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

  • Art. 1543 Codice Civile: Forme

    Art. 1543 Codice Civile: Forme

    Art. 1543 c.c. – Forme

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.

    Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità.

  • Articolo 1544 Codice Civile: Obblighi del venditore

    Articolo 1544 Codice Civile: Obblighi del venditore

    Art. 1544 c.c. – Obblighi del venditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

  • Articolo 1545 Codice Civile: Obblighi del compratore

    Articolo 1545 Codice Civile: Obblighi del compratore

    Art. 1545 c.c. – Obblighi del compratore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell’eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall’eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

  • Articolo 1546 Codice Civile: Responsabilità per debiti ereditari

    Articolo 1546 Codice Civile: Responsabilità per debiti ereditari

    Art. 1546 c.c. – Responsabilità per debiti ereditari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.

  • Articolo 1547 Codice Civile: Altre forme di alienazione di eredità

    Articolo 1547 Codice Civile: Altre forme di alienazione di eredità

    Art. 1547 c.c. – Altre forme di alienazione di eredità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un’eredità a titolo oneroso.

    Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall’art. 797.

  • Art. 1548 Codice Civile: Nozione

    Art. 1548 Codice Civile: Nozione

    Art. 1548 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

  • Articolo 1536 Codice Civile: Inadempimento

    Articolo 1536 Codice Civile: Inadempimento

    Art. 1536 c.c. – Inadempimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso d’inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l’applicazione delle leggi speciali.

  • Articolo 1537 Codice Civile: Vendita a misura

    Articolo 1537 Codice Civile: Vendita a misura

    Art. 1537 c.c. Vendita a misura

    In vigore

    Quando un determinato immobile è venduto con l’indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell’immobile è inferiore a quella indicata nel contratto. Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l’eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.

  • Articolo 1538 Codice Civile: Vendita a corpo

    Articolo 1538 Codice Civile: Vendita a corpo

    Art. 1538 c.c. Vendita a corpo

    In vigore

    Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.

  • Articolo 1539 Codice Civile: Recesso dal contratto

    Articolo 1539 Codice Civile: Recesso dal contratto

    Art. 1539 c.c. – Recesso dal contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto.

  • Articolo 1540 Codice Civile: Vendita cumulativa di più immobili

    Articolo 1540 Codice Civile: Vendita cumulativa di più immobili

    Art. 1540 c.c. Vendita cumulativa di più immobili

    In vigore

    Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l’indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell’uno e maggiore nell’altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.