Autore: Andrea Marton

  • Art. 213 Codice della Navigazione

    Art. 213 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 187-ter D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 187-ter D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 159 Codice della Navigazione – Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati

    Art. 159 Codice della Navigazione – Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma .

  • Art. 149 Codice della Navigazione – Abilitazione delle navi alla navigazione

    Art. 149 Codice della Navigazione – Abilitazione delle navi alla navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalità e dalla licenza. A tale effetto l'atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria.

  • Art. 214 Codice della Navigazione

    Art. 214 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • CCNL Servizi Ambientali: ferie 28 giorni e permessi

    CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale)

    In sintesi

    Il CCNL Servizi Ambientali prevede 28 giorni di ferie lavorativi annui (più favorevole della media settore privato), 96 ore di ROL (~12 giorni), 32 ore di ex-festività, permessi retribuiti per eventi familiari. Fruizione obbligatoria almeno 2 settimane consecutive entro 12 mesi. Termine ultimo: 18 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FISE Assoambiente · Utilitalia · FP-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FIADEL
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2021 (in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Scaduto 31 dicembre 2024 (ultrattivo in attesa rinnovo)
    Platea
    ~90.000 (addetti raccolta rifiuti, autisti compattatori, spazzini, operatori impianti trattamento)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e ROL CCNL Servizi Ambientali
    Voce Durata
    Ferie annuali 28 giorni lavorativi
    ROL (Riduzione Orario Lavoro) 96 ore (~12 giorni)
    Ex-festività 32 ore (4 giorni)
    Permesso matrimonio 15 giorni di calendario
    Lutto familiare 1° grado 3 giorni
    Lutto familiare 2° grado 1 giorno
    Permessi studio (150h) 150h triennio scuola serale/università
    Permessi L. 104 3 giorni/mese o 2h/giorno (legge)
    Donazione sangue 1 giorno
    Termine fruizione ferie 18 mesi dalla maturazione

    28 giorni di ferie annue

    L’art. 39 del CCNL prevede 28 giorni lavorativi di ferie annue (4,67 settimane se lavoro su 6 giorni; 24 giorni se su 5 giorni). È uno dei CCNL con più ferie del settore privato.

    Le ferie sono irrinunciabili: la monetizzazione è vietata salvo cessazione del rapporto.

    Il datore deve garantire almeno 2 settimane consecutive di ferie all’anno entro 12 mesi dalla maturazione.

    ROL: 96 ore annue

    I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 96 ore annue (~12 giornate), maturazione 8 ore/mese.

    Si possono utilizzare in giornate intere o frazioni. Convertibili in banca ore con maggiorazione del 25%.

    Il datore può imporre la fruizione dei ROL per chiusure aziendali (es. ponti, fermo impianti).

    Ex-festività: 32 ore

    Le 4 ex-festività (32 ore complessive) sono giornate aggiuntive previste in sostituzione di feste civili soppresse:

    • San Giuseppe (19 marzo)
    • Ascensione (40° giorno dopo Pasqua)
    • Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua)
    • SS. Pietro e Paolo (29 giugno)

    Possono essere fruite come permessi retribuiti o pagate in busta paga a scelta del lavoratore.

    Permessi per eventi familiari

    Permessi retribuiti per eventi familiari:

    • Matrimonio: 15 giorni di calendario continuativi
    • Lutto coniuge, figli, genitori: 3 giorni
    • Lutto fratelli, nonni, suoceri: 1 giorno
    • Donazione sangue: giornata completa
    • Esami medici: visite specialistiche con esonero retribuito (con certificato)

    Permessi L. 104 e diritto allo studio

    I lavoratori con L. 104/1992 hanno:

    • 3 giorni mensili di permesso retribuito
    • 2 ore al giorno alternative
    • Esonero dal lavoro notturno (su richiesta)

    I permessi studio (150 ore): nel triennio per scuola serale o università (frequenza obbligatoria minimo 70%). Retribuiti al 100%, anticipo datore.

    Casi pratici

    Tizio – 28 gg ferie estive
    Tizio (2A) fruisce 21 gg ferie continuative ad agosto + 7 gg a Natale = 28 gg totali. Coperto da personale flessibile e turni rotazione.
    Caia – L.104 cura padre disabile
    Caia (3A autista) fruisce 3 gg/mese L.104 per cura padre + ROL 96h annue. Sostituzione organizzata in equipe per turni raccolta.
    Sempronio – Permessi studio università
    Sempronio (4A capo squadra) studia ingegneria ambientale. Fruisce 150h permessi studio nel triennio per esami universitari. Frequenza certificata 80%.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie nei Servizi Ambientali?
    28 giorni lavorativi annui (4,67 settimane su 6 giorni). Uno dei CCNL con più ferie del settore privato. Termine fruizione: 18 mesi dalla maturazione, almeno 2 settimane continuative.
    Cosa sono i ROL nei Servizi Ambientali?
    I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 96 ore annue (~12 giorni) di permesso retribuito. Maturazione 8h/mese. Fruibili in giorni o ore. Datore può imporre fruizione per chiusure aziendali.
    Quanti permessi per matrimonio?
    15 giorni di calendario continuativi per il matrimonio del lavoratore o della lavoratrice. Retribuiti al 100%.
    Posso studiare e lavorare con il CCNL Servizi Ambientali?
    Sì, con i 150 ore di permessi studio nel triennio (scuola serale, università). Retribuiti al 100% se frequenza certificata ≥70%. Anticipo dal datore con eventuale rimborso.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª e premi produttività, malattia, comporto e INAIL e prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 222 Codice della Navigazione – Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca

    Art. 222 Codice della Navigazione – Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca.

  • CCNL Metalmeccanici Artigianato: livelli e mansioni

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanici Artigianato classifica i lavoratori in 8 livelli (1°, 2°, 2°bis, 3°, 3°bis, 4°, 4°bis, 5°). Si applica a circa 500.000 lavoratori di aziende artigiane: meccanica di produzione, installazione impianti, lavorazioni di precisione, orafi/argentieri, odontotecnici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2028
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Livello Profilo tipo
    Capo officina, tecnici di alta specializzazione
    4°bis Operai specializzati con autonomia tecnica avanzata
    Operai specializzati (saldatori, tornitori esperti)
    3°bis Operai qualificati con autonomia su processo
    Operai qualificati (montatori, addetti macchine)
    2°bis Operai esecutivi con qualifica
    Operai comuni con qualche specializzazione
    Operai generici, addetti pulizia, ausiliari

    Struttura del CCNL Metalmecc Artigianato

    Si applica a aziende artigiane della meccanica (max 49 dipendenti in genere): officine di produzione, riparazioni meccaniche, installazione impianti, lavorazioni di precisione, oreficerie, odontotecnici, fabbri.

    Differenza fondamentale rispetto al CCNL Metalmecc Industria: aziende più piccole, processi meno standardizzati, retribuzioni inferiori (~10-15% in meno), tutele leggermente più contenute.

    Livelli operai 1-4bis

    La maggior parte dei lavoratori è inquadrata nei livelli operai:

    • : operai generici, addetti pulizia, ausiliari
    • 2°-2°bis: operai comuni e esecutivi qualificati
    • 3°-3°bis: operai qualificati (montatori, conduttori macchine, saldatori junior)
    • 4°-4°bis: operai specializzati (saldatori esperti, tornitori, fresatori, costruttori stampi)

    Livello 5°: capi officina

    Il 5° livello è il più alto: capi officina, tecnici di alta specializzazione, project leader artigianali. Spesso coincide con il “braccio destro” del titolare dell’azienda artigiana.

    Differenze vs Metalmecc Industria

    Tabella comparativa:

    Aspetto Industria Artigianato
    Aziende Industriali grandi Artigianali piccole
    Livelli 9 (1°-9°) 8 (1°-5° con bis)
    Stipendi +10-15% Base
    Welfare Metasalute, Cometa WilA, San.Arti
    Premio risultato Frequente Più raro

    Casi pratici

    Tizio – Saldatore 4° livello
    Tizio è saldatore 4° in officina artigiana. Stipendio ~€1.700 lordi/mese + indennità mansione €60. Mansioni: saldatura a filo continuo, MAG, TIG su acciaio inox.
    Caia – Capo officina 5°
    Caia è capo officina 5°, gestisce 8 operai. Stipendio ~€2.080 + indennità responsabilità €100. Spesso braccio destro del titolare, partecipa a scelte tecniche.
    Sempronio – Operaio generico 1°
    Sempronio è 1° livello (pulizie + supporto). Stipendio ~€1.500 lordi/mese. Dopo 12 mesi: passaggio automatico al 2° livello.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Metalmecc Artigianato?
    8 livelli: 1°, 2°, 2°bis, 3°, 3°bis, 4°, 4°bis, 5°. Maggior parte dei lavoratori nei livelli operai 2-4. Il 5° è per capi officina e tecnici di alta specializzazione.
    Differenza con Metalmecc Industria?
    CCNL Artigianato si applica ad aziende artigiane (max 49 dipendenti). Stipendi ~10-15% inferiori rispetto all’Industria. Welfare diverso (WilA invece di Metasalute). Strutture più snelle.
    Che livello è un saldatore?
    Tipicamente 3° (junior) o 4° (esperto, qualificato MAG/TIG/MMA). Per saldatori specializzati su processi complessi (tubazioni industriali, certificazioni EN ISO): 4°bis.
    Come si passa di livello?
    Per maturazione mansioni superiori (art. 2103 c.c.) o per accordo. Passaggi automatici: 1°→2° dopo 12 mesi, 2°→2°bis dopo 24 mesi. Per livelli superiori: valutazione delle competenze.
    Posso lavorare in artigianato con esperienza industriale?
    Sì, con riconoscimento dell’anzianità. Però il livello equivalente potrebbe essere diverso: es. 5° livello Industria può essere 4° livello Artigianato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Mi spetta il preavviso se mi licenziano per giusta causa?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    No. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) consente al datore di recedere dal contratto senza il periodo di preavviso, poiché la gravità della condotta rende impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto. Il lavoratore non percepisce la relativa indennità sostitutiva, ma conserva il diritto al TFR maturato.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Confronto tra i tipi di licenziamento e il preavviso
    Tipo di licenziamento Preavviso spettante Note
    Giusta causa (art. 2119 c.c.) No – effetto immediato Condotta talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria
    Giustificato motivo soggettivo – secondo CCNL Inadempimento non gravissimo; preavviso lavorato o indennità sostitutiva
    Giustificato motivo oggettivo – secondo CCNL Ragioni economico-organizzative; preavviso o indennità
    Dimissioni per giusta causa No (da parte del lavoratore) Il lavoratore non è tenuto al preavviso; spettano NASpI e TFR

    Cosa significa «giusta causa» e perché esclude il preavviso

    L’art. 2119 c.c. definisce la giusta causa come una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Rientrano in questa categoria i comportamenti che distruggono irreparabilmente la fiducia: furto, violenza su colleghi, grave insubordinazione, falsificazione di documenti, assenteismo fraudolento. La ratio è che, se il lavoratore ha tenuto una condotta così grave, non ha senso mantenerlo in servizio per il periodo di preavviso.

    Cosa spetta comunque al lavoratore licenziato per giusta causa

    Nonostante l’assenza di preavviso, il lavoratore ha diritto a: TFR maturato; ferie e permessi maturati e non goduti; competenze di fine rapporto previste dal CCNL (ratei di tredicesima, quattordicesima ecc.). Non spettano: indennità sostitutiva del preavviso; NASpI (la disoccupazione non è erogata in caso di dimissioni volontarie, ma è erogata in caso di licenziamento per giusta causa, fatto salvo l’accertamento dell’involontarietà).

    Attenzione: il lavoratore licenziato per giusta causa ha diritto alla NASpI, perché la perdita del lavoro è involontaria.

    Come contestare un licenziamento per giusta causa

    Se si ritiene che la giusta causa sia insussistente o sproporzionata, il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con un atto stragiudiziale (lettera raccomandata o PEC al datore). Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso giudiziario (L. 183/2010, art. 32). Il giudice valuterà se la condotta era effettivamente così grave da giustificare il recesso in tronco.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato per furto in azienda

    Tizio viene sorpreso a rubare materiale dall’azienda. Il datore lo licenzia per giusta causa con effetto immediato. Tizio non ha diritto al preavviso né all’indennità sostitutiva, ma percepisce il TFR maturato e può richiedere la NASpI.

    Caia – licenziata per insubordinazione grave

    Caia, dopo un alterco violento con il responsabile, viene licenziata per giusta causa senza preavviso. Ritiene la sanzione sproporzionata e invia raccomandata di impugnazione entro 60 giorni. Deposita poi il ricorso entro i successivi 180 giorni. Il giudice valuta se la condotta era davvero idonea a integrare la giusta causa.

    Sempronio – licenziato per assenze ingiustificate

    Sempronio assenta per una settimana senza giustificazione né comunicazione. Il CCNL applicato qualifica come giusta causa l’assenza ingiustificata per più di tre giorni consecutivi. Il licenziamento non prevede preavviso; Sempronio conserva il TFR ma non l’indennità sostitutiva.

    Domande frequenti

    Viene pagato il TFR con il licenziamento per giusta causa?

    Sì. Il TFR spetta sempre, qualunque sia la causa di cessazione del rapporto, compreso il licenziamento per giusta causa.

    Ho diritto alla NASpI se sono licenziato per giusta causa?

    Sì. La NASpI spetta in tutti i casi di disoccupazione involontaria, incluso il licenziamento per giusta causa, a condizione di avere i requisiti contributivi richiesti.

    Entro quando devo impugnare il licenziamento per giusta causa?

    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con atto stragiudiziale, seguito dal deposito del ricorso in tribunale entro i successivi 180 giorni (L. 183/2010, art. 32).

    Il licenziamento per giusta causa può essere convertito in giustificato motivo?

    Sì: il giudice, se ritiene la giusta causa insussistente ma la condotta comunque rilevante, può qualificare il licenziamento come per giustificato motivo soggettivo, con conseguenze diverse sulla tutela spettante.

    Cosa cambia tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo?

    La giusta causa (art. 2119 c.c.) non dà diritto al preavviso; il giustificato motivo soggettivo prevede invece il preavviso (lavorato o indennità sostitutiva). La gravità della condotta è il discrimine.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 142-ter D.Lgs. 209/2005

    Art. 142-ter D.Lgs. 209/2005

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.

  • Art. 217-ter D.Lgs. 209/2005 – Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione

    Art. 217-ter D.Lgs. 209/2005 – Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La richiesta di autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi è presentata all'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.

    2. Le autorità di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione, stabilendo altresì a quali altri termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

    3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 , l'autorità di vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP a norma dell' articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.

    4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall'AEAP entro un mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all' articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 . Il periodo di tre mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.

    5. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata trasmette all'impresa richiedente la decisione. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

    6. 6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione: a) eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate; b) eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio.

    7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve espresse dalle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è trasmessa all'impresa richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.

  • Art. 217-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l’impresa controllata)

    Art. 217-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l’impresa controllata)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies cessano di essere applicabili quando: a) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera a), non è più soddisfatta; b) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera b), non è più soddisfatta e l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante non ne ripristina l'osservanza entro un termine adeguato; c) le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere c) e d), non sono più soddisfatte.

    2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se l'autorità di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, di non includere più l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata nella vigilanza sul gruppo, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata e l'ultima impresa controllante.

    3. Ai fini dell'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante ha la responsabilità di assicurare che le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di inosservanza, l'impresa controllante informa immediatamente l'autorità di vigilanza sul gruppo e l'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata interessata. L'impresa controllante presenta un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

    4. Fatto salvo il comma 3, l'autorità di vigilanza sul gruppo verifica con cadenza almeno annuale che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), continuino ad essere soddisfatte. L'autorità di vigilanza sul gruppo procede a tale verifica, anche su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata, quando quest'ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di tali condizioni. Se la verifica evidenzia carenze nell'osservanza di tali condizioni, l'autorità di vigilanza sul gruppo impone all'impresa controllante di presentare un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

    5. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo ritiene, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, che il piano di cui ai commi 3 e 4 è inadeguato o non è stato attuato entro i termini concordati, conclude che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non sono più soddisfatte e ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata.

    6. Il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata del rischio, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, si applica nuovamente se l'impresa controllante presenta una nuova domanda e ottiene l'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 217-ter))