In sintesi
- L'art. 225 impone la concessione amministrativa per l'esercizio dei servizi pubblici di linea per trasporto di persone o cose nella navigazione interna.
- La concessione è necessaria anche per i servizi pubblici di rimorchio e di traino con mezzi meccanici.
- La convenzione allegata alla concessione definisce diritti e obblighi del concessionario, dotazioni tecniche, tariffe e cauzioni.
- La norma esprime il principio che i servizi pubblici di linea nella navigazione interna non possono essere esercitati liberamente ma richiedono un atto di assenso dell'autorità.
- Le norme di dettaglio sulle concessioni sono demandate al regolamento di attuazione del Codice della navigazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 225 Codice della Navigazione — Concessione di servizi
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione. È parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici. I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione. Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 225 Codice Civile: Scioglimento della comunione
- Articolo 225 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 225 C.d.S.: Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e ambito di applicazione della norma
L'art. 225 del Codice della navigazione disciplina il regime concessorio per i servizi pubblici di linea nella navigazione interna. La norma si colloca nel Titolo IV del Libro I, dedicato all'esercizio della navigazione interna, e risponde alla logica tipica della regolazione dei servizi pubblici nell'ordinamento italiano: l'esercizio di servizi di interesse collettivo su acque interne non può avvenire in regime di libero mercato puro, ma presuppone l'intervento autorizzativo dello Stato attraverso lo strumento della concessione. La concessione, nel diritto amministrativo italiano, è un provvedimento ablatorio-attributivo con cui la pubblica amministrazione trasferisce a un privato (il concessionario) il potere di svolgere un'attività che rientra nella sfera pubblica, in cambio dell'obbligo di rispettare le condizioni stabilite.
I servizi soggetti a concessione: linee e rimorchio
La norma individua due macro-categorie di servizi soggetti a concessione. La prima riguarda i servizi pubblici di linea per trasporto di persone o cose: si tratta dei servizi regolari di trasporto fluviale e lacustre (traghetti di linea sui laghi, vaporetti, navi-bus sui fiumi navigabili) che seguono orari, percorsi e tariffe predeterminate e sono offerti indistintamente alla generalità degli utenti. La seconda categoria comprende i servizi pubblici di rimorchio e traino con mezzi meccanici: il rimorchio fluviale (traino di chiatte, pontoni, zattere) con imbarcazioni a motore riveste carattere di servizio pubblico quando è organizzato su base regolare e serve le esigenze del traffico commerciale fluviale. La qualificazione come 'pubblica' di questi attività non dipende dalla proprietà pubblica o privata del gestore, ma dalla loro funzione di servizio alla collettività e dalla sottoposizione a obblighi di esercizio.
La convenzione: contenuto e funzione
Un elemento caratteristico del modello concessionario dell'art. 225 è la necessaria allegazione di una convenzione all'atto di concessione. La convenzione — che ha natura di atto negoziale accessorio al provvedimento amministrativo — deve regolare: (a) i diritti e gli obblighi del concessionario, inclusi gli obblighi di servizio pubblico (continuità del servizio, tariffe massime, fasce orarie di esercizio); (b) i mezzi tecnici di cui il concessionario deve essere dotato (tipo di imbarcazioni, numero minimo di unità, requisiti di sicurezza); (c) le tariffe e le condizioni del servizio; (d) l'eventuale cauzione a garanzia del corretto adempimento degli obblighi. La convenzione trasforma la concessione da semplice autorizzazione a rapporto giuridico bilaterale, nel quale l'amministrazione assume anch'essa obblighi (ad esempio, il pagamento di eventuali contributi di esercizio per servizi in perdita).
Il rinvio al regolamento e il quadro normativo attuale
La norma rinvia al regolamento per le norme di dettaglio sulle concessioni di servizi di navigazione interna. Nel corso degli anni, la competenza in materia è stata progressivamente decentrata alle Regioni (d.lgs. n. 422/1997, che ha conferito alle Regioni le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, incluso quello lacuale e fluviale) e, in parte, agli enti locali. Le concessioni per i servizi lacuali (Lago Maggiore, Lago di Como, Lago di Garda) sono oggi gestite in convenzione tra le Regioni e la Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL), un'azienda autonoma dello Stato. L'art. 225 mantiene il suo valore come norma-quadro che stabilisce il principio della necessaria concessione, mentre le modalità operative sono regolate dalla legislazione speciale e dai contratti di servizio pubblico.
Casi pratici
Caso 1: Avvio di un servizio di traghetti lacuali senza concessione
Tizio intende avviare un servizio regolare di traghetti passeggeri sul Lago Maggiore senza richiedere la necessaria concessione. L'autorità preposta alla navigazione interna sospende l'attività e diffida Tizio a presentare domanda di concessione, allegando la bozza di convenzione con le condizioni di servizio richieste dall'art. 225.
Caso 2: Rinnovo della concessione per rimorchio fluviale
Caio è concessionario di un servizio pubblico di rimorchio sul Po e deve rinnovare la concessione in scadenza. L'autorità verifica che le imbarcazioni siano conformi ai requisiti tecnici aggiornati, che le tariffe siano in linea con i costi del servizio e che la cauzione sia stata rinnovata, prima di stipulare la nuova convenzione prevista dall'art. 225.
Caso 3: Inadempimento degli obblighi di servizio nella convenzione
Sempronio, concessionario di un servizio di linea lacuale, riduce unilateralmente le corse nelle fasce orarie serali senza autorizzazione dell'amministrazione. L'autorità, rilevata la violazione degli obblighi stabiliti nella convenzione ex art. 225, avvia il procedimento di decadenza della concessione e escute la cauzione prestata dal concessionario.
Domande frequenti
È possibile avviare un servizio di traghetti fluviali senza concessione?
No. L'art. 225 impone la concessione amministrativa per qualsiasi servizio pubblico di linea per il trasporto di persone o cose nella navigazione interna; l'esercizio senza concessione è vietato e sanzionato.
Cosa deve contenere la convenzione allegata alla concessione di servizi?
La convenzione deve disciplinare diritti e obblighi del concessionario, i mezzi tecnici richiesti, le tariffe, le condizioni del servizio e l'eventuale cauzione a garanzia degli obblighi assunti.
Il servizio di rimorchio fluviale richiede la concessione?
Sì, se il rimorchio o il traino con mezzi meccanici ha carattere di servizio pubblico (esercizio regolare, apertura alla generalità degli utenti), l'art. 225 impone il rilascio di una concessione con relativa convenzione.
Chi rilascia le concessioni per i servizi di navigazione interna oggi?
La competenza è stata in larga parte trasferita alle Regioni dal D.Lgs. n. 422/1997; per i grandi laghi (Maggiore, Como, Garda) opera la Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL) in base a convenzioni con le Regioni.
Cosa succede se il concessionario non rispetta gli obblighi della convenzione?
L'amministrazione può avviare il procedimento di decadenza della concessione, escutere la cauzione e, in casi gravi, disporre la sospensione o la revoca immediata del servizio.
Vedi anche