Autore: Andrea Marton

  • Art. 199 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri

    Art. 199 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all' IVASS di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

    2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.

    3. 3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica; b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis .

    4. 4. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica; b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis .

    5. 5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) la sede secondaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite; b) l'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

    6. L' IVASS pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

  • Art. 214-bis D.Lgs. 209/2005 – (Potere di indirizzo)

    Art. 214-bis D.Lgs. 209/2005 – (Potere di indirizzo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all'esercizio dei poteri di vigilanza, può impartire all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al sistema di governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.

    2. La società controllante adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle società di cui al comma 1, informandone periodicamente l'IVASS.

    3. Gli amministratori delle società di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla società controllante la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.

    ))

  • Art. 154 Codice della Navigazione – Rinnovazione della licenza

    Art. 154 Codice della Navigazione – Rinnovazione della licenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di mutamento del proprietario, nonché di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell'articolo 141.

  • Contestazione disciplinare: come difendersi passo per passo

    Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

    In sintesi

    Quando si riceve una contestazione disciplinare si hanno 5 giorni per rispondere per iscritto o chiedere un’audizione con il sindacato. È fondamentale rispondere nel merito, raccogliere prove e non lasciare scadere il termine senza reagire.

    Riferimento normativo

    Art. 7, L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Tabella riepilogativa

    Fasi della procedura disciplinare e tempi
    Fase Chi agisce Termine
    Contestazione scritta e specifica Datore di lavoro Entro limiti di immediatezza (normalmente pochi giorni dal fatto)
    Difese del lavoratore Lavoratore (anche con sindacato) 5 giorni dalla contestazione
    Irrogazione della sanzione Datore di lavoro Dopo i 5 giorni di difesa; il CCNL può fissare un termine massimo
    Impugnazione della sanzione Lavoratore 20 giorni dalla comunicazione della sanzione

    Che cosa deve contenere la contestazione

    La contestazione disciplinare è valida solo se scritta e specifica: deve indicare i fatti addebitati, la data e il luogo, senza formule generiche. Una contestazione vaga («comportamento scorretto») senza descrizione precisa del fatto è invalida, perché non consente al lavoratore di difendersi adeguatamente. Se la lettera è carente sul piano della specificità è opportuno eccepirlo immediatamente nella memoria difensiva.

    Come costruire la memoria difensiva

    La risposta scritta deve essere analitica e documentata: contestare i fatti nell’ordine in cui sono esposti, allegare prove (email, attestazioni, testimonianze), evidenziare attenuanti (stato di salute, contesto aziendale, prassi tollerata in passato) e invocare il principio di proporzionalità. È consigliabile farsi assistere da un rappresentante sindacale (RSA/RSU) o da un avvocato giuslavorista. Non rispondere equivale a non difendersi: la sanzione può essere irrogata trascorsi i 5 giorni.

    L'audizione orale

    Invece della memoria scritta – o in aggiunta – il lavoratore può chiedere di essere sentito oralmente dal datore. Anche in questo caso può farsi assistere da un rappresentante sindacale. L’audizione non sospende i 5 giorni: il lavoratore deve richiedere l’audizione entro quel termine. Il verbale dell’audizione è utile ai fini di eventuali controversie successive.

    Dopo la sanzione: l'impugnazione

    Se nonostante la difesa viene irrogata una sanzione ritenuta illegittima o sproporzionata, il lavoratore ha 20 giorni per impugnarla. Può farlo chiedendo la procedura arbitrale prevista dai contratti o ricorrendo al Tribunale del Lavoro. In caso di licenziamento disciplinare si applica la disciplina specifica del licenziamento (impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni, ricorso entro 180 giorni).

    Casi pratici

    Tizio – contestazione vaga

    Tizio riceve una lettera che lo accusa genericamente di «scarso rendimento» senza indicare episodi specifici. Nella memoria difensiva eccepisce la mancanza di specificità della contestazione e chiede al datore di precisare i fatti. Il datore non reitera la contestazione nei tempi utili: la procedura si chiude senza sanzione.

    Caia – audizione con il sindacato

    Caia riceve una contestazione per un presunto rifiuto di mansioni. Nei 5 giorni chiede un’audizione orale assistita dal delegato sindacale. In audizione porta le email che dimostrano di aver eseguito quanto richiesto. Il datore archivia il procedimento senza irrogare sanzioni.

    Sempronio – mancata risposta

    Sempronio, convinto di essere nel giusto, non risponde alla contestazione entro i 5 giorni. Il datore irroga una sospensione di 3 giorni. Sempronio la impugna entro 20 giorni davanti al Tribunale del Lavoro, ma la posizione processuale è più debole per l’assenza di difese tempestive.

    Domande frequenti

    Entro quanti giorni devo rispondere alla contestazione?

    Entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione scritta. È possibile presentare difese scritte oppure richiedere un’audizione orale, anche assistita da un rappresentante sindacale.

    Posso farmi assistere dal sindacato durante la procedura?

    Sì. Il lavoratore ha diritto di essere assistito da un rappresentante sindacale (RSA o RSU) sia nella redazione della memoria scritta sia nell’eventuale audizione orale.

    Se non rispondo alla contestazione che succede?

    Il datore può irrogare la sanzione dopo la scadenza dei 5 giorni anche in assenza di difese. Non rispondere non equivale ad ammettere i fatti, ma priva il lavoratore di argomenti difensivi utili in sede giudiziale.

    La contestazione deve indicare la sanzione prevista?

    No. La contestazione deve descrivere i fatti; la sanzione è irrogata in un momento successivo, dopo le difese, in base alla valutazione complessiva dell’infrazione.

    Quanto tempo ha il datore per irrogare la sanzione dopo la mia difesa?

    La legge non fissa un termine preciso, ma il principio di immediatezza vale anche per la sanzione: un’attesa eccessiva può renderla illegittima. Molti CCNL prevedono termini specifici (spesso 15-30 giorni dalla difesa).

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Telecomunicazioni: malattia e infortunio

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Il CCNL Telco prevede comporto di 6-18 mesi in base all’anzianità. Retribuzione integrata al 100% durante la malattia (INPS 50-66,66% + integrazione azienda). Per gravi patologie: comporto raddoppiato. Tutela rafforzata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · Confindustria Digitale · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    12 novembre 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025, nuova classificazione dal 1° luglio 2026)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Anzianità Comporto
    Fino a 6 mesi 3 mesi
    6 mesi-3 anni 6 mesi
    3-10 anni 12 mesi
    Oltre 10 anni 18 mesi
    Gravi patologie Raddoppio

    Comporto graduato

    Da 3 mesi (servizio <6 mesi) a 18 mesi (oltre 10 anni). Per gravi patologie certificate: raddoppio.

    Retribuzione integrata 100%

    Azienda integra al 100% l’indennità INPS (50-66,66%) per tutto il comporto. Anticipo retribuzione + rimborso INPS.

    Obblighi del lavoratore

    Comunicare entro 2-4h. Certificato medico telematico INPS + numero protocollo al datore entro 24h. Visite di controllo: fasce 10-12 e 17-19.

    Infortunio sul lavoro

    Copertura INAIL. Per tecnici intervento: rischio elettrico, cadute dall’alto. Per customer care: stress, sindrome del tunnel carpale. INAIL 60% + azienda 100%.

    Casi pratici

    Tizio – Influenza B3 7 giorni
    Tizio è B3 (€1.500) con 4 anni. Influenza 7 giorni. INPS 50-66,66% + azienda 100% = stipendio pieno. Comporto residuo: 12 – 7 gg.
    Caia – Tecnica caduta dall’alto
    Caia (B4) cade dal palo durante installazione. Infortunio sul lavoro INAIL. INAIL 60% dal 4° + azienda 100%. Convalescenza 60 giorni totalmente coperti.
    Sempronio – Burnout post-vendite alto carico
    Sempronio (C5 specialist) sviluppa burnout per stress eccessivo. Medico competente diagnostica disturbo stress-correlato. Riposo 30 giorni + supporto psicologico aziendale.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in Telco?
    Dipende dall’anzianità: 3 mesi fino a 6 mesi, 6 mesi da 6 mesi a 3 anni, 12 mesi da 3 a 10 anni, 18 mesi oltre 10 anni. Per gravi patologie: raddoppio.
    La malattia è pagata al 100%?
    Sì, il CCNL Telco integra al 100% l’indennità INPS per tutto il comporto. Tutela rafforzata.
    La sindrome del tunnel carpale è infortunio?
    Può essere malattia professionale se documentata (movimenti ripetitivi al PC o cuffia). INAIL può riconoscerla con rendita di invalidità permanente per casi gravi.
    Il burnout è coperto?
    Sì, come malattia da stress lavoro-correlato. Il medico competente valuta e prescrive eventuale spostamento di mansione. La copertura è come malattia ordinaria (comporto + integrazione 100%).
    Posso essere licenziata per malattie brevi frequenti?
    Solo dopo il superamento del comporto sommatorio (cumulativo in 3 anni mobili). Per anzianità >10 anni: 30+ mesi in 5 anni. Esige documentazione precisa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 187 D.Lgs. 209/2005 – (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo)

    Art. 187 D.Lgs. 209/2005 – (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche al documento informativo precontrattuale aggiuntivo utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.)) ((45))

  • Art. 215 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 215 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 222 Codice Civile: Amministrazione affidata alla moglie

    Art. 222 Codice Civile: Amministrazione affidata alla moglie

    Art. 222 c.c. [Amministrazione affidata alla moglie] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 95 quater T.U.B.: Collaborazione tra autorità

    Art. 95 quater T.U.B.: Collaborazione tra autorità

    Art. 95 quater T.U.B. – Collaborazione tra autorita’.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Salvo che l’informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la Banca d’Italia informa le autorita’ di vigilanza e, se diverse, le autorita’ di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell’adozione dei provvedimenti di risanamento e dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L’informazione e’ data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura ovvero subito dopo.

    2. La Banca d’Italia, qualora ritenga necessaria l’applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all’autorita’ di vigilanza o, se diversa, all’autorita’ di risoluzione dello Stato d’origine ovvero alla Banca centrale europea.

    2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.”

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  • Art. 3 L. 354/1975 – Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati

    Art. 3 L. 354/1975 – Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all’ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall’esterno.

  • Art. 68 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazioni

    Art. 68 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazioni

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'IVASS autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

    2. L'IVASS autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

    2-bis Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.

    3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.

    4. L'IVASS individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nei commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.

    5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente da valutarsi in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni, , ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

    5-bis. L'IVASS opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 1-bis e 1-ter.

    6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'IVASS comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro dello sviluppo economico, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.

    7. L'IVASS può sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.

    8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.

    9. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.

  • Art. 225 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Art. 225 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Art. 225 c.c. [Scioglimento della comunione] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]