Art. 215 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato

Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]

Art. 95 quater T.U.B. – Collaborazione tra autorita’.
In vigore dal 01/12/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2
“1. Salvo che l’informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la Banca d’Italia informa le autorita’ di vigilanza e, se diverse, le autorita’ di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell’adozione dei provvedimenti di risanamento e dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L’informazione e’ data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura ovvero subito dopo.
2. La Banca d’Italia, qualora ritenga necessaria l’applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all’autorita’ di vigilanza o, se diversa, all’autorita’ di risoluzione dello Stato d’origine ovvero alla Banca centrale europea.
2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.”
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Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all’ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall’esterno.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'IVASS autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
2. L'IVASS autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
2-bis Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.
4. L'IVASS individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nei commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente da valutarsi in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni, , ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
5-bis. L'IVASS opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 1-bis e 1-ter.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'IVASS comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro dello sviluppo economico, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
7. L'IVASS può sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.

Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Il lavoratore non ha un diritto soggettivo incondizionato a passare dal full-time al part-time. Tuttavia la legge riconosce un diritto di precedenza nelle trasformazioni in favore di alcune categorie (malattia oncologica, disabilità grave, assistenza a familiare). Il datore che non accoglie la richiesta deve motivare il rifiuto.
| Categoria | Diritto riconosciuto dalla legge |
|---|---|
| Lavoratore con patologie oncologiche o gravi cronico-degenerative | Diritto di precedenza nella trasformazione a part-time; il datore può rifiutare solo per comprovate esigenze organizzative |
| Lavoratore con disabilità grave (L. 104/1992) | Priorità nella trasformazione |
| Lavoratore che assiste familiare disabile grave (L. 104/1992) | Priorità nella trasformazione |
| Tutti gli altri lavoratori | Nessun diritto soggettivo; trasformazione per accordo con il datore |
| Lavoratore precedentemente trasformato da full-time a part-time | Diritto di precedenza nel ripristino del full-time alla prima posizione disponibile |
Il passaggio da full-time a part-time non è un diritto unilaterale del lavoratore nella generalità dei casi: richiede il consenso del datore di lavoro. La trasformazione avviene con un accordo scritto che specifica il tipo di part-time (orizzontale, verticale o misto) e il nuovo orario. Il datore ha facoltà di accettare o rifiutare, salvo i casi di diritto di precedenza previsti dalla legge.
Il D.Lgs. 81/2015 riconosce un diritto di precedenza alla trasformazione in part-time per: lavoratori con patologie oncologiche o gravi malattie cronico-degenerative (con documentazione medica); lavoratori con disabilità grave (L. 104/1992); lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave. In questi casi il rifiuto del datore deve essere motivato da comprovate esigenze organizzative che rendano impossibile la trasformazione.
La richiesta di trasformazione va presentata per iscritto al datore (o all’ufficio HR), indicando la tipologia di part-time desiderata e l’orario proposto. È utile allegare la documentazione medica o di assistenza se si rientra nelle categorie prioritarie. In caso di rifiuto ingiustificato si può ricorrere al sindacato, all’Ispettorato del Lavoro o al giudice del lavoro.
Tizio chiede al datore di passare a 30 ore per dedicarsi a un progetto personale. Non rientra nelle categorie prioritarie: il datore può rifiutare senza particolari motivazioni. La trasformazione avviene solo se entrambe le parti sono d’accordo.
Caia presenta una diagnosi oncologica e chiede la trasformazione a part-time orizzontale al 50%. Il datore ha l’obbligo di accogliere la richiesta, salvo che dimostri l’impossibilità organizzativa. Un rifiuto immotivato può essere impugnato in sede giudiziale.
Sempronio era passato a part-time per seguire i figli piccoli. Ora che i figli sono cresciuti vuole tornare al full-time. Ha il diritto di precedenza nel ripristino all’orario pieno quando si libera una posizione full-time equivalente alla sua.
Per la generalità dei lavoratori sì, perché non esiste un diritto soggettivo incondizionato. Per le categorie protette (oncologici, disabili gravi, assistenti di disabili) il rifiuto deve essere motivato da ragioni organizzative.
Sì, per accordo tra le parti. Il lavoratore che ha scelto il part-time ha diritto di precedenza nella trasformazione inversa quando si libera una posizione full-time equivalente.
No. Il CCNL di riferimento rimane lo stesso; cambia solo l’orario contrattuale e le voci retributive vengono proporzionate alle ore lavorate.
Il diritto di precedenza vale quando si libera una posizione equivalente. Se non ci sono posti disponibili, non si può pretendere il ripristino immediato del full-time.
È fortemente consigliato farlo per iscritto (lettera raccomandata o email con ricevuta di lettura) per avere prova della data e dei contenuti della richiesta in caso di contestazioni.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il TFR dei lavoratori della vigilanza si calcola accantonando 1/13,5 della retribuzione annua imponibile. Le 14 mensilità delle GPG aumentano significativamente la base TFR rispetto ad altri settori. Il lavoratore può scegliere di destinare il TFR a fondi di previdenza complementare (Cooperlavoro, Previlog) o lasciarlo in azienda.
| Voce | GPG IV (14 mens) | SF D (13 mens) |
|---|---|---|
| Stipendio annuo | €19.460 | €18.850 |
| TFR annuo | €1.441 | €1.396 |
| TFR 10 anni | ~€14.500 + rivalut. | ~€14.000 + rivalut. |
| Anticipo max | 70% TFR (dopo 8 anni) | 70% TFR (dopo 8 anni) |
Per le GPG il TFR si calcola sulle 14 mensilità (12 + 13ª + 14ª). Esempio GPG IV (€1.390/mese):
Per i Servizi Fiduciari il TFR si calcola sulle 13 mensilità (12 + 13ª). Esempio SF D (€1.450/mese):
I lavoratori possono aderire ai fondi di previdenza complementare:
Contribuzione tipica: TFR (100%) + 1% dipendente + 1,2% azienda. Vantaggi: rendimenti, tassazione vantaggiosa, contributo azienda gratuito.
Il lavoratore può chiedere anticipo del TFR dopo 8 anni di servizio, una sola volta, fino al 70%, per:
Alla cessazione del rapporto il TFR viene liquidato entro 30 giorni. Per il TFR in fondo pensione: mantenibile, trasferibile, o riscattabile.
La tassazione del TFR: aliquota IRPEF media ultimi 5 anni (~23-28%). Per il TFR in fondo: 15% scalando al 9% dopo 35 anni di adesione.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e quattordicesima delle GPG e malattia, infortunio e copertura porto d’arma.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Le navi mercantili nazionali devono obbedire all'intimazione di fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità.
Il CCNL Bancari prevede 13 mensilità + PAI (Premio Aziendale Individuale, legato a obiettivi MBO) + VAP (Premio Variabile Aziendale, legato a risultati di gruppo). PAI per impiegati €1.000-€5.000; per Quadri €3.000-€15.000+. Detassazione 5% e welfare aziendale ricco.
| Voce | Quantità | Scadenza |
|---|---|---|
| 13ª | 1 mensilità | Entro 20 dicembre |
| PAI (impiegati) | €1.000-€5.000 | Annuale |
| PAI (Quadri) | €3.000-€15.000+ | Annuale (MBO) |
| VAP | €1.500-€5.000 | Annuale (risultati gruppo) |
| Welfare aziendale | Fino €3.000 detassato | A scelta |
Una mensilità intera entro il 20 dicembre. Composizione: minimo + scatti + indennità fisse. Proporzionale per chi ha lavorato meno.
Il PAI è legato a obiettivi MBO individuali: vendite (raccolta, impieghi, prodotti collocati), qualità (NPS, no reclami), formazione. Importi:
Il VAP è legato ai risultati della banca o della filiale (utile, raccolta, redditività). Importi: €1.500-€5.000/anno. Spesso uguale per tutti i dipendenti di un’unità.
PAI e VAP possono essere detassati al 5% (sostitutiva IRPEF) fino €3.000/anno cad. Oppure convertiti in welfare aziendale (no tasse): rimborso spese sanitarie, scolastiche, abbonamenti trasporti, voucher carburante, mutui.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree e Quadri, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e smart working, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per area e Quadro.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di: a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia; b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.
2. Lo sfruttamento commerciale è costituito dalla vendita, l’affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l’offerta per tali scopi.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione. La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall'ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento.