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La guida
L’orario normale del CCNL Servizi Ambientali (art. 17) è di 38 ore settimanali, su 5 o 6 giorni, con massimo 48 ore e 9 ore al giorno. Lo straordinario (art. 19) è maggiorato del 13%, 20% e 33% nel feriale diurno, del 65% nel festivo diurno, del 50% nel feriale notturno e del 75% nel festivo notturno; il lavoro notturno ordinario (22-6) del 33%, il festivo del 50% (75% di notte). Tetto di 150 ore di straordinario pro capite.
Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL unico dei Servizi Ambientali è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: ipotesi di accordo il 9 dicembre 2025, riserva sciolta il 3 febbraio 2026 con oltre il 92% di sì, per più di 110.000 lavoratori. Il valore complessivo è di 307 euro (250 di aumento del TEC, 217 di TEM al livello 3A, 47 legati alla riforma parziale della classificazione). Il TEM arriva in cinque tranche: 15 euro dal 1° luglio 2025, 86 dal 1° febbraio 2026, 36 dal 1° gennaio 2027, 40 dal 1° agosto 2027 e 40 dal 1° dicembre 2027; è prevista anche una una tantum di 100 euro a copertura del primo semestre 2025, erogata a marzo e giugno 2026. Per il quadro completo vedi l’hub CCNL Servizi Ambientali e le tabelle retributive.
Orario e maggiorazioni nel CCNL
| Voce | Cosa prevede il CCNL |
|---|---|
| Orario normale settimanale | 38 ore, di norma su 5 o 6 giorni (art. 17, comma 1) |
| Massimo | 48 ore settimanali e 9 ore giornaliere, salvo intesa aziendale (art. 17, comma 3) |
| Multiperiodale | Media su un arco fino a 12 mesi; ore ordinarie tra 30 e 46 a settimana; fino a 8 ore giornaliere se la prestazione cade tra le 22 e le 6 (art. 18, lett. A) |
| Intervallo del pranzo (orario spezzato) | Non retribuito, al massimo 2 ore (art. 17, comma 11) |
| Riposo settimanale | Almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni; se si lavora nel giorno di riposo, recupero di norma entro 3 giorni più la maggiorazione del lavoro festivo (art. 25) |
| Straordinario diurno feriale | +13% sulle prime 75 ore annue, +20% sulle successive 75, +33% oltre (art. 19, comma 3) |
| Straordinario diurno festivo | +65% |
| Straordinario notturno feriale | +50% |
| Straordinario notturno festivo | +75% |
| Lavoro festivo ordinario | +50% di giorno, +75% di notte (art. 19, comma 7) |
| Lavoro notturno ordinario (22-6) | +33%, omnicomprensivo (art. 19, comma 12) |
| Tetto dello straordinario | 150 ore pro capite non cumulabili (art. 19, comma 2) |
Le maggiorazioni dei commi 3, 7, 12 e 13 non si cumulano: la maggiore assorbe la minore (art. 19, comma 14). Sono fatti salvi gli accordi aziendali.
Orario settimanale di 38 ore
L’orario normale full-time è di 38 ore settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni (art. 17, comma 1). L’articolazione e le modifiche sono stabilite dall’azienda con ordine di servizio, previo esame congiunto con i sindacati (comma 5). Il tempo per spostarsi fra le sedi in cui si lavora e per rientrare è orario di lavoro effettivo (comma 9); il turnista non lascia il servizio finché non è sostituito, al massimo entro due ore dalla fine del turno (comma 8).
Nell’orario multiperiodale le settimane sotto e sopra le 38 ore si compensano senza ridurre la retribuzione e senza straordinario; le ore eccedenti l’orario programmato sono straordinario (art. 18, lett. A, comma 4). Negli impianti a ciclo continuo 24 ore su 24 restano 38 ore settimanali, con turni di 8 ore e settimane alternate di 32 e 40 ore, e una pausa retribuita di 20 minuti nei turni di 8 ore.
Turni 24h per impianti e spazzamento
Molti servizi richiedono copertura 24h: negli impianti a ciclo continuo si lavora su tre turni da 8 ore; lo spazzamento e la raccolta possono avere turni all’alba o di notte. Per i turni che iniziano dalle 4 del mattino la prima ora diurna, dalle 5 alle 6, è pagata con una maggiorazione fino al 20% concordata in contrattazione di secondo livello (art. 19, comma 13).
Il lavoro notturno deve essere ripartito equamente fra i lavoratori, evitando l’impiego notturno continuativo di una stessa persona (comma 8). Il riposo giornaliero di 11 ore è quello del D.Lgs. 66/2003.
Maggiorazioni straordinario e festivo
Si considera straordinario il lavoro autorizzato oltre le 38 ore settimanali. Le maggiorazioni (art. 19) sono:
- Straordinario diurno feriale: +13% sulle prime 75 ore annue, +20% sulle 75 successive, +33% sulle ore eccedenti
- Straordinario diurno festivo: +65%
- Straordinario notturno feriale: +50%
- Straordinario notturno festivo: +75%
- Lavoro festivo ordinario: +50% di giorno, +75% di notte
- Riposo settimanale lavorato: recupero del riposo di norma entro 3 giorni e maggiorazione del lavoro straordinario festivo per le ore lavorate (art. 25, comma 6)
Sono giorni festivi le domeniche o il diverso giorno di riposo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, le festività religiose elencate dall’art. 20 e la festa del patrono del comune. Con la banca delle ore (art. 26), istituita in sede aziendale o su richiesta individuale per lo straordinario feriale oltre le 120 ore annue, il lavoratore ottiene permessi e riceve comunque le maggiorazioni.
Lavoro notturno e protezioni
Il lavoro notturno, ai fini retributivi, è quello tra le 22 e le 6 (art. 19, comma 8) ed è pagato con la retribuzione oraria maggiorata del 33%, omnicomprensiva di ogni effetto legale e contrattuale tranne il TFR (comma 12).
- Nei turni su tre fasce da otto ore il notturno è il terzo turno (22-6)
- Dall’accertamento della gravidanza e fino a un anno di età del bambino le donne non possono essere adibite al lavoro tra le 22 e le 6
- Non sono obbligati al lavoro notturno la madre (o in alternativa il padre convivente) di un figlio sotto i cinque anni, l’unico genitore affidatario di un figlio convivente sotto i dodici anni, chi ha a carico una persona disabile ai sensi della L. 104/1992, la madre o il padre adottivo o affidatario di un minore nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia
Indennità di turno, domenicale e reperibilità
L’art. 32 prevede, oltre alle maggiorazioni:
- Indennità per turni ciclici continui avvicendati su 24 ore: 3,65% della sola retribuzione base parametrale mensile con spostamento del riposo domenicale, 2,45% con riposo domenicale (lett. g)
- Indennità di lavoro domenicale normale in turni con riposo fissato in altro giorno: 7,00 euro per ogni domenica lavorata (lett. c), che non si cumula con il lavoro festivo
- Indennità di reperibilità (lett. h): 5,00 euro per le giornate da lunedì a sabato che coincidono con un turno normale, 7,00 euro per le altre giornate non festive da lunedì a sabato, 10,00 euro per ogni giornata festiva, riposo compreso. I turni di reperibilità non superano di norma 8 giorni al mese per dipendente
- Chiamata in reperibilità: indennità di chiamata pari a un’ora e mezza di retribuzione maggiorata come straordinario feriale o festivo, più le ore effettivamente lavorate pagate come straordinario, notturno o festivo
Il lavoratore in reperibilità non deve stare in azienda né a casa, ma deve essere prontamente rintracciabile e presentarsi subito alla chiamata. Gli importi sono assorbiti dai maggiori valori degli accordi aziendali.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante ore settimanali si lavorano nei Servizi Ambientali?
Lo straordinario notturno come è maggiorato?
Cosa è la reperibilità nei Servizi Ambientali?
Si può chiedere esonero dai notturni?
Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 26 giorni e permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª e premi produttività e malattia, comporto e INAIL.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.