Art. 211 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall'articolo 172.
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1. L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.
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1. 1. Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche: a) è un documento sintetico e autonomo; b) è presentato e strutturato in modo da contenere informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce; c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero; d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; e) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina; f) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.
2. 2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene: a) le informazioni sul tipo di assicurazione; b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i rischi assicurati, la somma assicurata e gli eventuali rischi esclusi; c) le modalità e la durata di pagamento dei premi; d) i casi di esclusione della garanzia, ove presenti, per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento; e) gli obblighi all'inizio del contratto; f) gli obblighi nel corso della durata del contratto; g) la documentazione da presentare nel caso di sinistro; h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura; i) le modalità di risoluzione del contratto.
3. Il documento informativo di cui al comma 1 è redatto secondo il formato standardizzato come definito dall'IVASS con regolamento.
4. L'IVASS, con regolamento può stabilire le modalità specifiche di redazione del documento di cui al comma 1 nel caso di contratti di assicurazione con garanzie multirischio che, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, garantiscano che il cliente possa pervenire ad una decisione informata.))
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La busta paga è il prospetto mensile che documenta la retribuzione lorda, le voci aggiuntive, i contributi previdenziali e le ritenute fiscali, fino ad arrivare al netto in pagamento. Capirne la struttura è essenziale per verificare che lo stipendio corrisposto sia corretto e conforme al contratto collettivo applicato.
| Sezione | Contenuto principale | A cosa serve |
|---|---|---|
| Testata / dati anagrafici | Datore, lavoratore, CCNL, qualifica, livello, scatto, giorni/ore retribuiti | Verificare che il contratto applicato e la qualifica siano corretti |
| Competenze (voci in entrata) | Minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo, indennità, straordinari, mensilità aggiuntive, premi | Ricostruire la retribuzione lorda complessiva |
| Trattenute (voci in uscita) | Contributi INPS a carico del lavoratore (IVS ~9,19%), IRPEF lorda, detrazioni lavoro dipendente, addizionali regionali e comunali | Calcolare il netto in pagamento |
| Dati previdenziali e TFR | Imponibile previdenziale, imponibile fiscale, quota TFR accantonata, eventuale fondo pensione | Monitorare TFR maturato e contributi utili alla pensione |
Nella parte superiore del cedolino si trovano i dati anagrafici del datore e del lavoratore, il CCNL applicato, la qualifica e il livello contrattuale, il numero di giorni o ore retribuite nel mese e l’eventuale part-time. È la sezione da controllare per prima: un livello sbagliato determina un minimo tabellare inferiore al dovuto.
Le voci in entrata costituiscono la retribuzione lorda. Le principali sono il minimo tabellare fissato dal CCNL, gli scatti di anzianità, il superminimo individuale o collettivo, le indennità (es. di turno, di reperibilità), i compensi per lavoro straordinario, le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima se prevista dal CCNL) e i premi di risultato. Alcune voci, come i buoni pasto entro soglia, possono comparire senza concorrere all’imponibile fiscale o previdenziale.
Le voci in uscita riducono il lordo fino al netto. Le principali sono i contributi IVS a carico del lavoratore (quota previdenziale che dipende dal CCNL e dalla categoria, indicativamente intorno al 9% per i dipendenti privati), l’IRPEF lorda calcolata per scaglioni, le detrazioni per lavoro dipendente (che abbassano l’imposta), e le addizionali regionale e comunale IRPEF. Il risultato è il netto in pagamento.
In fondo al cedolino compare di norma il riepilogo dell’imponibile previdenziale (base per i contributi INPS), dell’imponibile fiscale, della quota TFR maturata nel mese e del montante cumulato. Se il lavoratore ha aderito a un fondo pensione, compare anche la quota versata. Questi dati sono utili per tenere traccia dei contributi accreditati all’INPS e verificare la propria posizione previdenziale.
Tizio trova in testata il CCNL Metalmeccanici Industria, livello 3°. Nelle competenze vede il minimo tabellare, due scatti di anzianità maturati e un’indennità di turno. Nelle trattenute trova i contributi IVS e l’IRPEF al netto della detrazione per lavoro dipendente. In fondo legge la quota TFR del mese e il montante cumulato.
Caia lavora a part-time: in testata il cedolino riporta 24 ore settimanali. Tutte le voci di retribuzione (minimo tabellare, scatti) sono riproporzionate. Caia controlla che la proporzione rispetto al full-time corrisponda alla percentuale del suo contratto (24/40 = 60%).
Sempronio riceve in un mese il pagamento del premio di risultato aziendale. La voce appare nelle competenze con la dicitura "premio di risultato" e un imponibile fiscale ridotto perché soggetto a imposta sostitutiva agevolata entro i limiti di legge. L’imponibile previdenziale del mese risulta quindi più alto di quello fiscale.
Il lordo comprende tutte le voci in entrata prima delle deduzioni. Dal lordo si sottraggono i contributi previdenziali a carico del lavoratore e le imposte (IRPEF + addizionali), al netto delle detrazioni spettanti, per ottenere il netto in pagamento.
No. Il minimo tabellare dipende dal livello contrattuale (o categoria) assegnato al lavoratore in base alle mansioni svolte. Ogni livello del CCNL ha un importo diverso, aggiornato periodicamente dai rinnovi contrattuali.
Sono i contributi per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti che finanziano la pensione. Il costo totale è diviso tra datore (quota maggiore) e lavoratore (quota minore, trattenuta in busta paga). La quota a carico del lavoratore dipendente privato è indicativamente intorno al 9%, ma varia per categoria e CCNL.
Alcune voci (ad esempio i buoni pasto entro soglia di esenzione, i premi di risultato detassati) concorrono all’uno ma non all’altro, o viceversa. Per questo motivo le due basi imponibili possono differire.
Controllare che la qualifica e il livello corrispondano al proprio contratto, che il minimo tabellare sia aggiornato al rinnovo CCNL più recente, che gli scatti di anzianità maturati siano presenti e che le detrazioni spettanti (es. lavoro dipendente, familiari a carico) siano applicate. In caso di dubbio è utile rivolgersi al sindacato o a un consulente del lavoro.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati. I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Sul ruolo di equipaggio si annotano: 1) i contratti di assicurazione della nave; 2) le visite del Registro navale italiano per l'accertamento della navigabilità; 3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi; 4) i dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave ; 5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio; 6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti. Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
Il CCNL Alimentari prevede comporto di 6-12 mesi per anzianità. Retribuzione integrata al 100%. Per infortuni sul lavoro: copertura INAIL completa. Rischi specifici: tagli da coltelli, ustioni da macchinari, esposizione freddo/caldo, biologico (carni crude).
| Anzianità | Comporto |
|---|---|
| Fino a 3 anni | 6 mesi |
| 3-10 anni | 9 mesi |
| Oltre 10 anni | 12 mesi |
| Gravi patologie | Raddoppio |
Da 6 mesi (fino 3 anni) a 12 mesi (oltre 10 anni). Per gravi patologie: raddoppio. Retribuzione integrata al 100% (INPS + azienda).
Settore con rischi vari:
Per industria alimentare: libretto sanitario obbligatorio. Visita medica annuale. Esami: tampone faringeo, coproculture (HACCP). Vaccinazione antitetanica.
Copertura INAIL completa. 60-75% indennità + integrazione 100% azienda. Per gravi infortuni (amputazioni, ustioni 3°): rendita invalidità permanente.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e periodo di prova.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il CCNL Metalmecc Artigianato prevede minimi 2026: dal livello 1° (~€1.500) al 5° (~€2.080). Il rinnovo del 19 novembre 2024 ha definito aumenti complessivi di €216 sul 4° livello (parametro) per il quadriennio 2024-2028 (+14,8% complessivo). 4 tranches: dic 2024, lug 2025, mar 2026, nov 2026. 13 mensilità.
| Livello | Minimo mensile lordo |
|---|---|
| 1Q | 2.080,91 € |
| 1 | 2.080,91 € |
| 2 | 1.936,20 € |
| 2 bis | 1.828,24 € |
| 3 | 1.758,00 € |
| 4 | 1.656,98 € |
| 5 | 1.595,91 € |
| 6 | 1.521,84 € |
Minimi tabellari del CCNL Area Meccanica – Artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI con Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil), in vigore dal 1° marzo 2026. Al livello 1Q spetta un’indennità Quadri di 70,00 € mensili; al livello 1 con funzioni direttive un’indennità di 50,00 € mensili. Importi mensili lordi esclusi scatti di anzianità e superminimi; per i valori puntuali fa fede il testo dell’accordo di rinnovo.
Importi dal 1° marzo 2026. Esclude indennità, scatti, premio risultato (raro nell’artigianato).
Il rinnovo del 19 novembre 2024 ha definito aumenti complessivi di +€216 sul 4° livello (parametro) in 4 tranches:
Aumento percentuale: +14,8% sul quadriennio. Aumenti proporzionati per altri livelli.
Comparazione retribuzione:
Scatti ogni 3 anni, massimo 5 scatti totali, importo €15-25/scatto. Si computano in 13ª e TFR.
Per single senza altre detrazioni:
Stesso CCNL: consulta anche preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi, malattia e infortunio e periodo di prova.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il CCNL Servizi Ambientali consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni di durata 36-60 mesi (in base al livello target). Sottoinquadramento 2 livelli sotto la qualifica finale. Formazione obbligatoria 80h annue. Forte uso per autisti compattatori (con patentini), operatori impianti, tecnici di laboratorio. Contributi azienda 10% ridotti vs 30% standard.
Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL unico dei Servizi Ambientali è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: ipotesi di accordo il 9 dicembre 2025, riserva sciolta il 3 febbraio 2026 con oltre il 92% di sì, per più di 110.000 lavoratori. Il valore complessivo è di 307 euro (250 di aumento del TEC, 217 di TEM al livello 3A, 47 legati alla riforma parziale della classificazione). Il TEM arriva in cinque tranche: 15 euro dal 1° luglio 2025, 86 dal 1° gennaio 2026, 36 dal 1° gennaio 2027, 40 dal 1° agosto 2027 e 40 dal 1° dicembre 2027; è prevista anche una una tantum di 100 euro a copertura del primo semestre 2025, erogata a marzo e giugno 2026. Per il quadro completo vedi l’hub CCNL Servizi Ambientali e le tabelle retributive.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Età ammessa | 18-29 anni (15-25 per qualifica) |
| Durata professionalizzante | 36-60 mesi (in base livello target) |
| Sottoinquadramento | 2 livelli sotto qualifica finale |
| Formazione | 80h annue (interna + Regione) |
| Apprendisti per qualificati | 3 ogni 2 (in aziende ≥10 dipendenti) |
| Recesso al termine | Libero con preavviso ordinario |
| Periodo prova | Da CCNL per livello target |
| Contributi INPS | 10% (vs 30% standard) |
Il D.Lgs. 81/2015 disciplina 3 tipi di apprendistato, tutti utilizzati nei Servizi Ambientali:
L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale:
Esempio per autista compattatore 3A finale:
Risparmio azienda: ~€10.000 totali nel quadriennio.
80 ore annue retribuite:
Per i Servizi Ambientali la formazione tecnica include:
Mancata formazione = conversione in contratto subordinato + sanzione amministrativa.
L’apprendistato gode di contributi ridotti:
L’aliquota ridotta resta nei 12 mesi successivi alla conferma, incentivo alla stabilizzazione.
Al termine dell’apprendistato:
L’apprendistato non può essere risolto liberamente prima del termine se non per giusta causa o giustificato motivo (come contratto standard).
Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 giorni e permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª e premi produttività e malattia, comporto e INAIL.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie.
2. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di assicurare che dispongano della stessa quantità di informazioni pertinenti.
3. Ai fini di cui al comma 2, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si comunicano senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono anche le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorità di vigilanza, nonché le informazioni fornite dal gruppo.
4. Se un'autorità di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure è stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA che può agire conformemente ai poteri di cui all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .
5. Qualora la società al vertice del gruppo non abbia fornito entro un termine ragionevole all'autorità di vigilanza sul gruppo o ad altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo informazioni su una società italiana facente parte del gruppo, l'IVASS collabora con l'autorità richiedente per l'acquisizione di informazioni dalla società italiana.
6. 6. Le autorità responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorità di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorché: a) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione; b) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato in conformità di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al Titolo XV, Capo I ter; c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali.
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