Autore: Andrea Marton

  • Art. 190 Codice della Navigazione – Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo

    Art. 190 Codice della Navigazione – Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.

  • Art. 1 Reg. (UE) 2022/2065 – Oggetto

    Art. 1 Reg. (UE) 2022/2065 – Oggetto

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. L'obiettivo del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il principio della protezione dei consumatori, siano tutelati in modo effettivo.

    2. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

    a) un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari;

    b) norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari;

    c) norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

  • Il certificato medico telematico di malattia: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    Dal 2010 il certificato di malattia è telematico: il medico lo invia direttamente all’INPS tramite il SAC. Il lavoratore riceve il numero di protocollo e lo comunica al datore. Non è più necessario consegnare il cartaceo, salvo casi eccezionali.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2015 (art. 21); D.M. 26 febbraio 2010

    Tabella riepilogativa

    Flusso del certificato telematico di malattia
    Chi fa cosa Azione
    Medico curante/guardia medica Compila e invia il certificato al SAC INPS via internet
    INPS Assegna il numero di protocollo e mette a disposizione il documento
    Lavoratore Comunica il numero di protocollo al datore di lavoro
    Datore di lavoro Consulta autonomamente il certificato tramite i servizi INPS

    Il sistema SAC e il protocollo

    Il medico – di base, continuità assistenziale (guardia medica) o specialista abilitato – trasmette il certificato al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) dell’INPS in tempo reale. Il sistema genera un numero di protocollo univoco che il medico comunica al paziente. Questo codice è l’unico adempimento richiesto al lavoratore: trasmetterlo al datore di lavoro, preferibilmente per iscritto, entro i termini previsti dal CCNL.

    Come il lavoratore può consultare il proprio certificato

    Il lavoratore può visualizzare e scaricare l’attestato di malattia (la parte non riservata del certificato) accedendo ai servizi online INPS con SPID, CIE o CNS. L’attestato indica i giorni di prognosi senza rivelare la diagnosi, che rimane riservata e consultabile solo dal medico di controllo. In caso di malfunzionamento del sistema il medico rilascia un certificato cartaceo provvisorio.

    Cosa fare se il medico non può trasmettere

    In caso di impedimento tecnico (guasto al sistema, mancanza di connessione) il medico rilascia un certificato cartaceo che il lavoratore consegna o invia al datore e all’INPS. Superato il blocco, il medico è tenuto a trasmettere retroattivamente il certificato telematico. Il datore non può rifiutare il certificato cartaceo in questi casi eccezionali.

    Casi pratici

    Tizio – certificato emesso dal medico di base

    Tizio va dal medico di base che compila il certificato online. Tizio riceve il numero di protocollo via SMS o direttamente in ambulatorio e lo comunica al datore via email: il suo obbligo è assolto.

    Caia – guardia medica nel weekend

    Caia si ammala sabato sera e va dalla guardia medica. Anche la guardia medica è abilitata alla trasmissione telematica; Caia ottiene il protocollo e lo comunica al responsabile HR entro il primo giorno lavorativo successivo.

    Sempronio – sistema INPS in down

    Il SAC è irraggiungibile: il medico rilascia un certificato cartaceo. Sempronio lo consegna al datore. Appena il sistema torna disponibile, il medico invia il telematico e il flusso si normalizza.

    Domande frequenti

    Devo portare il certificato cartaceo al datore?

    No. Dal 2010 il certificato è telematico. Devi comunicare solo il numero di protocollo; il datore recupera autonomamente l’attestato tramite i servizi INPS.

    Cosa comunicare al datore quando si è malati?

    Il numero di protocollo del certificato telematico, possibilmente per iscritto (email, SMS o altro canale tracciabile), entro i termini stabiliti dal CCNL.

    Il datore può conoscere la mia diagnosi?

    No. L’attestato accessibile al datore indica solo i giorni di prognosi; la diagnosi è riservata e può essere consultata solo dal medico di controllo INPS.

    Posso consultare il mio certificato online?

    Sì. Accedendo ai servizi INPS con SPID, CIE o CNS puoi visualizzare e scaricare il tuo attestato di malattia.

    Cosa succede se il medico non riesce a trasmettere il certificato?

    Il medico rilascia un certificato cartaceo provvisorio valido a tutti gli effetti. Appena il sistema è ripristinato, provvede a trasmettere il telematico.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 5 Codice del Processo Amministrativo – Tribunali amministrativi regionali

    Art. 5 Codice del Processo Amministrativo – Tribunali amministrativi regionali

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino – Alto Adige.

    2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

    3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino – Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

  • Art. 255 Codice della Navigazione – Esibizione dell’atto di nazionalità

    Art. 255 Codice della Navigazione – Esibizione dell’atto di nazionalità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui agli articoli 253, 254, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicità, l'atto di nazionalità, per la prescritta annotazione. Tuttavia, quando la pubblicità è richiesta all'ufficio d'iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non è possibile esibire all'ufficio stesso l'atto di nazionalità, l'ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne dà comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il quale è diretta, perché sia ivi eseguita l'annotazione sull'atto di nazionalità.

  • Art. 3 DPR 230/2000 – Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

    Art. 3 DPR 230/2000 – Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.

    2. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza.

    3. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni al provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

  • Art. 201 D.Lgs. 209/2005 – Fusione e scissione di imprese di assicurazione

    Art. 201 D.Lgs. 209/2005 – Fusione e scissione di imprese di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell' IVASS .

    2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.

    3. La fusione è autorizzata dall' IVASS con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.

    4. 4. Se la fusione dà luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l' IVASS esprime parere favorevole dopo avere verificato che: a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della fusione. Il provvedimento dell' IVASS è pubblicato nel Bollettino.

    5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

    6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.

  • Art. 45 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 45 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 45 L. Fall. – Formalità eseguite dopo la dichiarazione di

    Formalità eseguite dopo la dichiarazione di

  • Art. 218 Codice della Navigazione

    Art. 218 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 5 L. 69/2019 – Formazione operatori di polizia

    Art. 5 L. 69/2019 – Formazione operatori di polizia

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall’amministrazione di appartenenza.

    2. Al fine di assicurare l’omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell’interno, della giustizia e della difesa.

  • Art. 11 L. 69/2019 – Aggravanti omicidio domestico (577 CP)

    Art. 11 L. 69/2019 – Aggravanti omicidio domestico (577 CP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;

    b) al secondo comma, dopo le parole: «l’altra parte dell’unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;

    c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

  • CCNL Bancari: ferie, festività e permessi

    CCNL Credito e Bancari (ABI)

    In sintesi

    Il CCNL Bancari riconosce 25 giorni di ferie per i primi 10 anni di servizio, 30 giorni oltre 10 anni. Si aggiungono 32-48 ore di ROL e l’ex-festività di Santa Cecilia (22 novembre). 11 festività nazionali + Santo Patrono. Tutela ferie tra le più generose dei CCNL italiani.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ABI · FABI · First-CISL · Fisac-CGIL · Uilca · UniSin
    Ultimo rinnovo
    23 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2026 (proroga al 31 luglio 2026)
    Platea
    ~270.000 (banche, società finanziarie aderenti ABI)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità
    Ferie 0-10 anni 25 giorni lavorativi
    Ferie oltre 10 anni 30 giorni lavorativi
    ROL annui 32-48 ore
    Santa Cecilia (22 nov) 1 giorno extra retribuito
    Festività 11 + Patrono
    Permessi visite mediche 16-24h/anno

    Ferie 25-30 giorni

    Il CCNL Bancari prevede ferie generose: 25 giorni per i primi 10 anni di servizio, 30 giorni oltre 10 anni. Tra i più generosi dei CCNL italiani.

    Almeno 2 settimane consecutive nell’anno; il resto entro 18 mesi.

    Santa Cecilia: il bonus dei bancari

    Il 22 novembre (Santa Cecilia) è festività retribuita specifica del CCNL Bancari. È una tradizione del settore (Santa Cecilia patrona della musica, festeggiata dai bancari per tradizione). 1 giorno di permesso retribuito aggiuntivo.

    ROL e permessi

    32-48 ore di ROL annui (in base ad anzianità). Permessi: visite mediche 16-24h, lutto 3gg, matrimonio 15gg, donazione sangue, esami.

    Permessi 104: 3gg/mese per familiari disabili (diritto soggettivo).

    Festività e lavoro festivo

    11 festività nazionali + Santo Patrono + Santa Cecilia. Lavoro festivo (raro, solo per emergenze): +50% + riposo compensativo.

    Casi pratici

    Tizio – 2° liv con 12 anni: 30 giorni ferie
    Tizio è 2° liv 3ª Area con 12 anni. Ferie: 30 giorni + Santa Cecilia + ROL 48h (6 giornate) = 37 giorni/anno (oltre festività). Massima generosità.
    Caia – QD1 con permessi 104
    Caia ha padre disabile grave. Fruisce 3 gg/mese di permesso 104 retribuito al 100%. Diritto soggettivo, datore non può negare.
    Sempronio – ROL monetizzato
    Sempronio non ha goduto 24h di ROL nel 2026. Monetizzazione fine anno: 24 × paga oraria × 1,15 = ~€350 lordi extra.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un bancario?
    25 giorni per i primi 10 anni di servizio, 30 giorni oltre 10 anni. Più ROL (32-48h) e Santa Cecilia (22/11). Tutele ferie tra le più generose dei CCNL italiani.
    Cos'è Santa Cecilia per i bancari?
    Il 22 novembre è festività retribuita specifica del CCNL Bancari (tradizione legata a Santa Cecilia, patrona della musica). 1 giorno di permesso retribuito aggiuntivo, oltre alle 11 festività nazionali.
    I ROL come si differenziano dalle ferie?
    Sono permessi retribuiti annuali aggiuntivi (32-48h) usabili come ore o giornate. Le ferie sono giornate intere. ROL non goduti vengono monetizzati a fine anno con maggiorazione 15%.
    Posso prendere ferie a fine anno fiscale?
    In genere no, periodo di chiusura bilancio (dicembre-marzo): ferie limitate. Compensazione con periodi pre-fiscali (settembre-ottobre).
    I permessi 104 sono cumulabili con ferie?
    No, sono autonomi: 3gg/mese di 104 + 25-30 giorni ferie + festività. Il datore non può conteggiarli come ferie.
    Il banco è chiuso il sabato?
    Generalmente sì, gli sportelli al pubblico sono chiusi sabato e domenica. Eccezioni: alcune banche con sportello al sabato mattina (con maggiorazione per il personale).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree e Quadri, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e smart working, tredicesima, PAI e VAP, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per area e Quadro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.