Autore: Andrea Marton

  • CCNL Autoferrotranvieri: maternità conducenti, congedi familiari

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il CCNL Autoferrotranvieri integra INPS al 100% durante i 5 mesi di maternità obbligatoria. Per conducenti gravide è obbligatorio l’esonero dalla guida dalla diagnosi gravidanza (spostamento a mansioni non viaggianti o maternità anticipata). Paternità 10 gg al 100%. Allattamento 2h/giorno + esonero notturno fino a 1 anno post-parto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi CCNL Autoferrotranvieri
    Voce Durata Indennità
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3) 100% (INPS 80% + datore 20%)
    Maternità anticipata conducenti Fino al parto 80% INPS
    Esonero guida gravidanza Da inizio gravidanza Mantenimento retribuzione (mansione diversa)
    Paternità obbligatoria 10 gg (dal 2024) 100%
    Congedo parentale 0-12 anni 9 mesi coppia (max 6 singolo) 30% INPS (80% primi 3 mesi entro 6 anni)
    Allattamento (0-12 mesi) 2h/giorno 100% (INPS)
    Esonero notturno fino 1° anno figlio Mantenimento retribuzione
    Malattia figlio 0-3 anni Illimitata Non retribuita (legge)

    Maternità obbligatoria 5 mesi al 100%

    Il congedo di maternità è di 5 mesi obbligatori:

    • 2 mesi prima del parto
    • 3 mesi dopo il parto
    • O “flessibilizzazione” 1+4 mesi (con certificato medico)

    L’INPS paga l’80%; il CCNL integra al 100%.

    Esonero guida in gravidanza

    L’esonero dalla guida è obbligatorio dalla diagnosi gravidanza per le conducenti professionali (autisti, conducenti tram/metro, macchiniste).

    Motivi:

    • Rischio incidenti per malesseri da gravidanza (nausea, vertigini)
    • Esposizione vibrazioni veicoli pesanti
    • Posizione seduta prolungata (rischio trombosi)
    • Stress fisico/mentale guida in città
    • Rischio impatto in caso incidente

    Soluzioni possibili:

    • Spostamento mansione: ufficio, segreteria operativa, biglietteria (con mantenimento retribuzione)
    • Maternità anticipata: se nessuna mansione alternativa è disponibile (fino al parto, 80% INPS)

    Paternità obbligatoria 10 gg

    Dal 2024 il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni lavorativi obbligatori di paternità:

    • Retribuzione 100%
    • Da fruire nei 5 mesi successivi al parto
    • Anche frazionabili
    • Indipendenti dal congedo madre

    Per autisti e personale viaggiante: sostituzione organizzata in turno.

    Congedo parentale fino a 12 anni

    Dopo la maternità obbligatoria, entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale:

    • Durata coppia: 9 mesi totali (max 6 a singolo)
    • Fino a 12 anni del figlio
    • Frazionabile
    • Indennità INPS al 30% (80% primi 3 mesi se entro 6 anni)

    Allattamento e protezioni post-parto

    Fino a 1 anno del figlio:

    • Allattamento: 2h/giorno (1h se orario <6h), parto plurimo 4h/giorno
    • Esonero notturno: la madre non può essere obbligata al lavoro notturno (22-6)
    • Esonero turni spezzati: la madre può chiedere turni continuativi
    • Mansione adattata: se mansione precedente incompatibile con allattamento

    Le adottive godono delle stesse tutele.

    Casi pratici

    Tizio – Paternità autista 10 gg
    Tizio (autista urbano) fruisce 10 gg paternità (5 alla nascita + 5 nel mese successivo). Sostituzione organizzata con altro autista flessibile.
    Caia – Conducente metro maternità anticipata
    Caia (conducente metro) incinta: subito esonero guida + spostamento a biglietteria. Mantenimento retribuzione completa. Dopo 5 mesi maternità obbligatoria 100%. Rientro conducente dopo allattamento.
    Sempronio – Allattamento moglie autista
    Sempronio (manutentore) non ha allattamento. La moglie (autista urbano) fruisce 2h/giorno allattamento per 12 mesi + esonero notti. Sostituzione in turno con altra autista o personale flessibile.

    Domande frequenti

    Una conducente incinta può continuare a guidare?
    No, dalla diagnosi gravidanza scatta l’esonero guida. Soluzione: spostamento mansione (ufficio, biglietteria) con mantenimento retribuzione. Se nessuna mansione alternativa: maternità anticipata fino al parto (80% INPS).
    Quanto dura la maternità obbligatoria?
    5 mesi obbligatori al 100% (2 prima + 3 dopo il parto). Per gravidanza con esonero guida: aggiungere maternità anticipata fino al parto (80% INPS). Totale possibile ~10-11 mesi assenza.
    I padri autisti hanno diritto alla paternità?
    Sì, 10 giorni lavorativi obbligatori al 100% dal 2024. Da fruire nei 5 mesi dopo il parto, anche frazionati. Sostituzione organizzata in turno con altri autisti flessibili.
    Posso allattare se sono autista TPL?
    Sì, 2 ore retribuite/giorno fino a 1 anno del figlio + esonero notturno + possibilità chiedere turni continuativi (no spezzati). Datore organizza orario compatibile con orari allattamento.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e visite mediche e prova autisti, conducenti, quadri.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 181 D.Lgs. 209/2005 – Contratti di assicurazioni sulla vita

    Art. 181 D.Lgs. 209/2005 – Contratti di assicurazioni sulla vita

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione è la Repubblica italiana.

    2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

    3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell'obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell'obbligazione.

    4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975 .

  • Art. 37 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale

    Art. 37 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale, l’articolo 629-bis è sostituito dal seguente: «Art. 629-bis (Rescissione del giudicato). –

    1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

    2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.

    3. La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

    4. Si applicano gli articoli 635 e 640.».

  • Art. 194 Codice della Navigazione – Imbarco di merci vietate e pericolose

    Art. 194 Codice della Navigazione – Imbarco di merci vietate e pericolose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente fino all'arrivo nel primo porto di approdo. Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile custodire le cose stesse fino all'arrivo nel porto di destinazione. Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono essere dal comandante della nave consegnate al comandante del porto o all'autorità consolare.

  • Distacco del lavoratore: le regole

    Guida pratica · Lavoro · Mansioni e inquadramento

    In sintesi

    Il distacco consente al datore (distaccante) di inviare il lavoratore a prestare la propria attività presso un terzo soggetto (distaccatario) per soddisfare un interesse proprio. Il lavoratore mantiene il rapporto con il datore originario; retribuzione e contributi restano a carico del distaccante.

    Riferimento normativo

    Art. 30 D.Lgs. 276/2003

    Tabella riepilogativa

    Distacco del lavoratore: elementi essenziali (art. 30 D.Lgs. 276/2003)
    Elemento Regola
    Soggetto distaccante Datore di lavoro originario (rimane titolare del rapporto)
    Interesse del distaccante Necessario e specifico (non economico, cioè non lucro sulla prestazione)
    Distaccatario Terzo soggetto che utilizza la prestazione
    Retribuzione e contributi A carico del distaccante, salvo rimborso dal distaccatario
    Consenso del lavoratore Non richiesto per il distacco ordinario; richiesto se comporta mutamento di mansioni
    Distacco a oltre 50 km Richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive

    Cos'è il distacco e quando è lecito

    Il distacco è l’istituto con cui il datore di lavoro (distaccante) mette temporaneamente un proprio dipendente a disposizione di un terzo (distaccatario) per soddisfare un proprio interesse. La norma di riferimento è l’art. 30 del D.Lgs. 276/2003. L’interesse del distaccante deve essere specifico, concreto e attuale: non basta un interesse economico puro (come ricevere un corrispettivo per la prestazione), ma deve esserci un vantaggio aziendale distinto dall’utilizzo della manodopera altrui (ad esempio, formazione del personale in un gruppo di imprese, esecuzione di un contratto di appalto, esigenze produttive di una società controllata).

    Tutele del lavoratore durante il distacco

    Durante il distacco il lavoratore mantiene il rapporto di lavoro con il distaccante: quest’ultimo rimane responsabile del trattamento economico e normativo. Il distaccatario è responsabile in solido per i trattamenti retributivi e contributivi durante il periodo di distacco.

    • Il lavoratore ha diritto a una retribuzione non inferiore a quella del suo CCNL originario;
    • Il distacco che comporti un mutamento di mansioni richiede il consenso del lavoratore;
    • Il distacco a una sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

    Distacco illecito: quando si configura

    Il distacco è illecito (o configura somministrazione irregolare di manodopera) quando manca un interesse reale del distaccante e l’operazione serve in realtà a cedere manodopera a pagamento. In questo caso il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto direttamente con il distaccatario (utilizzatore effettivo).

    A differenza della somministrazione di lavoro tramite agenzia (lecita se rispetta il D.Lgs. 81/2015 e D.Lgs. 276/2003), il distacco non presuppone l’iscrizione ad alcun albo e non tollera la remunerazione della sola fornitura di personale.

    Casi pratici

    Tizio – distaccato presso una controllata per 12 mesi

    Tizio è dipendente di una holding; viene distaccato per 12 mesi presso una società controllata per trasferire know-how tecnico su un nuovo impianto. L’interesse del distaccante (sviluppo della filiale di gruppo) è concreto e documentato. Il distacco è lecito; Tizio mantiene tutti i diritti del rapporto originario e al termine rientra nella holding.

    Caia – distacco a 100 km senza ragioni documentate

    Caia viene distaccata in una sede a 120 km senza che il datore produca alcuna documentazione delle ragioni produttive. Poiché la distanza supera i 50 km, la legge richiede comprovate ragioni: in assenza, Caia può contestare il distacco come illegittimo e chiedere il rientro alla sede originaria.

    Sempronio – distacco mascherato da somministrazione

    Un’impresa priva di autorizzazione «distacca» Sempronio a un’altra azienda in cambio di un canone mensile, senza alcun interesse specifico distinto dal lucro. Si configura somministrazione irregolare: Sempronio può chiedere al giudice del lavoro di essere riconosciuto dipendente dell’azienda utilizzatrice.

    Domande frequenti

    Durante il distacco chi paga il mio stipendio?

    La retribuzione e i contributi rimangono a carico del datore distaccante, che può tuttavia richiedere un rimborso al distaccatario. Il lavoratore riceve lo stipendio dal proprio datore originario.

    Devo dare il consenso al distacco?

    In linea generale no, salvo che il distacco comporti un mutamento delle mansioni svolte, nel qual caso è richiesto il consenso del lavoratore.

    Il distacco può durare per sempre?

    No. Il distacco deve essere temporaneo. Una durata indeterminata o indefinita può far perdere al distacco i suoi caratteri tipici e configurare una cessione del contratto o un’interposizione illecita.

    Quali diritti ho durante il distacco?

    Mantengo tutti i diritti del rapporto originario: livello di inquadramento, retribuzione, anzianità, ferie, malattia. Il distaccatario risponde in solido per la retribuzione e i contributi.

    Qual è la differenza tra distacco e somministrazione di lavoro?

    Nella somministrazione un’agenzia autorizzata fornisce manodopera a un’impresa utilizzatrice a fronte di un corrispettivo; nel distacco il datore originario invia il proprio dipendente a un terzo per soddisfare un proprio interesse specifico, mantenendo il rapporto di lavoro. La somministrazione è lecita solo tramite agenzie autorizzate.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 38 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 38 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 38 L. Fall. – Responsabilità del curatore

    Responsabilità del curatore

  • CCNL Cooperative Sociali: welfare e Cooperazione Salute

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il welfare contrattuale del CCNL Cooperative Sociali comprende sanità integrativa Cooperazione Salute (€15/mese azienda + €5 lavoratore), fondo pensione Cooperlavoro (1,55%+1,55% sul minimo), Cassa Mutua Cooperazione (sussidi €5.000/anno), buoni pasto fino a €8/giorno esenti IRPEF, polizza infortuni extra-professionale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Welfare CCNL Cooperative Sociali
    Strumento Contributo Az/Lav Beneficio
    Cooperazione Salute (sanità integ.) €15 + €5/mese Rimborsi spese sanitarie famiglia
    Cooperlavoro (fondo pensione) 1,55% + 1,55% del minimo Pensione complementare
    Cassa Mutua Cooperazione €5/mese azienda Sussidi fino €5.000/anno
    Polizza infortuni extra-professionale Azienda Copertura 24h €100.000
    Buoni pasto €5,29-€8/giorno Esenti IRPEF
    Welfare flexible Variabile aziendale Servizi, voucher, abbonamenti

    Cooperazione Salute: sanità integrativa

    Il Cooperazione Salute (gestito da Cooperativa Salute Cooperazione) è il fondo sanitario integrativo del settore. Iscrizione automatica per tutti i dipendenti a tempo indeterminato (e determinato superiore a 6 mesi).

    Contributi:

    • €15/mese azienda
    • €5/mese lavoratore (trattenuto in busta paga)

    Prestazioni coperte (rimborsi):

    • Visite specialistiche fino a €1.500/anno
    • Esami diagnostici (RMN, TAC, PET) fino €1.000
    • Ricoveri ospedalieri privati fino €15.000
    • Cure odontoiatriche fino €500/anno
    • Maternità extra (rimborso ecografie, amniocentesi)

    Estensione facoltativa al nucleo familiare con quota integrativa.

    Cooperlavoro: fondo pensione

    Il Cooperlavoro è il fondo pensione complementare a contribuzione definita.

    Contributi minimi:

    • 1,55% azienda (calcolato sul minimo tabellare)
    • 1,55% lavoratore (volontario, ma se aderito attiva il contributo azienda)
    • TFR maturando (totale o quota %)

    Benefici fiscali:

    • Contributi deducibili fino a €5.164,57/anno
    • Anticipazioni per casa, salute, formazione (con regole agevolate)
    • Tassazione finale 15% (calante fino a 9% per anzianità ≥35 anni)

    Cassa Mutua Cooperazione

    La Cassa Mutua Nazionale Cooperazione eroga sussidi straordinari ai lavoratori e familiari:

    • Spese sanitarie non rimborsate da SSN/sanità integrativa
    • Spese funebri familiari 1° grado
    • Calamità naturali (alluvioni, terremoti)
    • Studio figli (libri, tasse universitarie, alloggio)
    • Cure odontoiatriche straordinarie

    Tetto annuo per famiglia: €5.000. Domanda diretta alla Cassa con documentazione spese.

    Contributo aziendale obbligatorio: €5/mese per lavoratore (a carico interamente cooperativa).

    Polizza infortuni extra-professionale

    Il CCNL prevede polizza infortuni 24h a copertura interamente aziendale:

    • Massimale: €100.000 in caso di morte o invalidità permanente
    • Copertura 24h: anche fuori orario di lavoro
    • Cumulabile con INAIL (per infortuni sul lavoro)

    L’INAIL copre solo gli infortuni sul lavoro: la polizza CCNL estende la copertura anche agli infortuni del tempo libero (sport, casa, viaggi).

    Buoni pasto e welfare flexible

    I buoni pasto sono esenti IRPEF:

    • €5,29/giorno per buoni cartacei (vecchio limite)
    • €8,00/giorno per buoni elettronici (limite vigente)

    Il welfare flexible (negoziato a livello aziendale) può includere:

    • Voucher per servizi alla famiglia (asili, anziani, baby-sitter)
    • Polizze sanitarie integrative private (oltre Cooperazione Salute)
    • Abbonamento trasporto pubblico
    • Contributi a piani di studio
    • Formazione personale (corsi, congressi)

    Tutti gli strumenti welfare convertiti da PdR sono esenti IRPEF entro i tetti di legge.

    Casi pratici

    Tizio – Visita oncologica rimborsata
    Tizio fa visita oncologica privata €180. Coopsalute rimborsa €130 (max €1.500/anno per specialisti). Spesa effettiva = €50. SSN coda 3 mesi.
    Caia – Maternità e ecografie integrative
    Caia incinta richiede 6 ecografie aggiuntive private €900 totale. Coopsalute rimborsa €700 (categoria maternità extra). Cassa Mutua aggiunge €200.
    Sempronio – Funerale padre + Cassa Mutua
    Sempronio chiede sussidio Cassa Mutua per funerale padre. Spesa documentata €4.500, sussidio €2.000 (max per spese funebri). Tempi: 30 gg.

    Domande frequenti

    Cos'è Cooperazione Salute?
    È il fondo sanitario integrativo del settore. Costo €15 azienda + €5 lavoratore/mese. Rimborsa visite (€1.500/anno), esami diagnostici, ricoveri privati, dentista, maternità.
    Quanto contributo va a Cooperlavoro?
    1,55% azienda + 1,55% lavoratore sul minimo tabellare + (opzionale) TFR maturando. Deducibilità fiscale contributi fino €5.164,57/anno.
    Cosa fa la Cassa Mutua Cooperazione?
    Eroga sussidi straordinari fino €5.000/anno per spese sanitarie non rimborsate, spese funebri 1° grado, calamità, studio figli, cure odontoiatriche straordinarie.
    I buoni pasto sono tassati?
    No, se entro €5,29/giorno (cartacei) o €8/giorno (elettronici). Sopra: l’eccedenza concorre al reddito. La polizza sanitaria contribuita dall’azienda è esente fino €3.615/anno.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 208 Codice Civile: Diritti della moglie

    Art. 208 Codice Civile: Diritti della moglie

    Art. 208 c.c. [Diritti della moglie] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 207-septies D.Lgs. 209/2005 – (Funzioni dell’IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo)

    Art. 207-septies D.Lgs. 209/2005 – (Funzioni dell’IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'IVASS, in qualità di Autorità di vigilanza sul gruppo: a) trasmette all'AEAP le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e in merito a qualsiasi difficoltà incontrata che possa essere rilevante ai fini dell'esame che l'AEAP effettua, almeno ogni tre anni, sul funzionamento operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli di convergenza; b) trasmette alle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo e all'AEAP le informazioni concernenti il gruppo con riferimento agli stretti legami e alla relazione sulla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria, nonché quelle acquisite ai sensi dell'articolo 214-bis, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo; c) coordina la raccolta e la diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, anche in situazioni di emergenza, e divulga le informazioni importanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo; d) pianifica e coordina, in collaborazione con le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, le attività di vigilanza sul gruppo, anche in situazioni di emergenza, tramite riunioni regolari organizzate almeno annualmente o con ogni altro mezzo idoneo, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività di tutte le imprese che appartengono al gruppo; e) svolge ulteriori compiti, adotta le misure e decisioni assegnate dalle disposizioni legislative, regolamentari e dalle norme europee direttamente applicabili, in particolare espleta la procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo e la procedura di autorizzazione ad applicare il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi.

    2. L'IVASS può invitare le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede una impresa controllante a richiedere alla società controllante ogni informazione pertinente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1.

    3. Nel caso di informazioni di cui all'articolo 213, commi 2, 3 e 4, già trasmesse ad un'altra autorità di vigilanza, l'IVASS contatta, se possibile, tale autorità per evitare la duplicazione della trasmissione delle informazioni alle diverse autorità che partecipano alla vigilanza.

    ))

  • CCNL Sanità Privata: sicurezza, rischio biologico e DPI

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Il settore sanitario presenta rischi specifici: rischio biologico (HIV, HBV, HCV, TBC), rischio chimico (chemioterapici, disinfettanti), rischio fisico (sollevamento, radiazioni, posture). Il datore deve garantire DPI specifici, sorveglianza sanitaria, formazione, protocolli post-esposizione. Le tutele sono rafforzate dal D.Lgs. 81/2008 e dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Nursind · NurSing-Up
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018 (ultrattività), accordi ponte 2023-2025
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    ~150.000 (infermieri, OSS, ausiliari, amministrativi in case di cura, RSA, cliniche)

    Tabella riepilogativa

    Rischi specifici e tutele CCNL Sanità Privata
    Rischio Tutela
    Biologico (HIV, HBV, HCV, TBC) Vaccinazioni, DPI, profilassi post-esposizione
    Chimico (chemioterapici, disinfettanti) Cappe a flusso laminare, DPI, formazione
    Radiazioni (radiologia) Dosimetri, schermature, sorveglianza
    Sollevamento pazienti Ausili (sollevatori), formazione MMC
    Stress lavoro-correlato Valutazione rischi, sportello psicologico
    Aggressioni pazienti/familiari Procedure di emergenza, formazione

    Rischio biologico: il pericolo più diffuso

    Il rischio biologico è il principale rischio del settore sanitario: esposizione a sangue, secrezioni e agenti infettivi. Patologie principali:

    • HIV: trasmissione per puntura accidentale (0,3% probabilità) o esposizione mucosa
    • Epatite B (HBV): trasmissione facile, prevenibile con vaccino (obbligatorio per personale)
    • Epatite C (HCV): trasmissione per sangue, no vaccino
    • Tubercolosi (TBC): trasmissione aerea, frequente in RSA con anziani
    • SARS-CoV-2 e altri virus respiratori: trasmissione aerea o contatto

    Il datore deve:

    • Fornire vaccino HBV gratuito a tutto il personale
    • Fornire DPI adeguati (guanti, mascherine, abiti monouso, occhiali)
    • Attivare protocollo post-esposizione: visita medica immediata + esami + profilassi se necessaria
    • Tenere registro infortuni biologici obbligatorio

    DPI e protocolli

    I DPI obbligatori in sanità:

    • Guanti: per ogni manipolazione (esame, terapia, pulizia)
    • Mascherine chirurgiche o FFP2/FFP3: in base al rischio di trasmissione aerea
    • Abiti monouso impermeabili: per procedure invasive o pulizia di aree contaminate
    • Occhiali protettivi: per rischio schizzi
    • Scarpe specifiche: chiuse, antiscivolo, lavabili

    I DPI sono forniti gratuitamente dal datore e vanno sostituiti se usurati o danneggiati. Il rifiuto di usarli può essere sanzionato.

    Rischio chimico in oncologia

    Per il personale che prepara o somministra chemioterapici:

    • Cappe a flusso laminare per preparazione dei farmaci
    • DPI specifici: doppio guanto chirurgico + abito monouso impermeabile + maschera FFP3
    • Sorveglianza sanitaria semestrale
    • Vietato per donne in gravidanza e allattamento

    I farmaci antiblastici sono pericolosi anche per il preparatore (mutageni, cancerogeni). Procedure rigorose obbligatorie.

    Sollevamento pazienti e MMC

    La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è la principale causa di malattie professionali muscolo-scheletriche in sanità (ernia discale, lombalgia cronica). Tutele:

    • Ausili meccanici obbligatori per pazienti non collaboranti (sollevatori, teli scorrevoli)
    • Tecniche corrette di sollevamento (formazione obbligatoria)
    • Valutazione rischi con metodo MAPO per RSA
    • Limiti: max 25 kg in solitaria (15 kg per donne), uso ausili oltre

    Una OSS che solleva 50+ pazienti al giorno senza ausili: 90% probabilità di ernia discale entro 10 anni di servizio.

    Casi pratici

    Tizio – Vaccino HBV gratuito
    Tizio è infermiere neoassunto. Il datore offre vaccino HBV obbligatorio (3 dosi a 0-1-6 mesi). Gratuito + ore di permesso retribuito per somministrazione. Test sierologico a 1 mese dalla 3ª dose.
    Caia – Esposizione a sangue HCV+
    Caia (OSS) si punge con ago paziente HCV+. Protocollo post-esposizione: visita immediata + esami sangue + monitoraggio a 6 settimane, 3 e 6 mesi. No vaccino HCV. Infortunio sul lavoro INAIL aperto.
    Sempronio – OSS con ernia discale
    Sempronio è OSS in RSA, dopo 8 anni di servizio sviluppa ernia discale. INAIL riconosce malattia professionale (sollevamento pazienti senza ausili). Rendita invalidità permanente 15% = ~€110/mese a vita.

    Domande frequenti

    Quali rischi ha un infermiere?
    Rischio biologico (HIV, HBV, HCV, TBC), chimico (chemioterapici, disinfettanti), fisico (sollevamento, radiazioni in radiologia), stress, aggressioni. Tutti tutelati dal D.Lgs. 81/2008 e dal CCNL.
    Il vaccino HBV è obbligatorio?
    È fortemente raccomandato per tutto il personale sanitario. Per alcune mansioni a rischio (sale operatorie, emodialisi) può essere obbligatorio. Il datore lo fornisce gratuitamente con permesso retribuito per somministrazione.
    Cosa fare se mi pungo con un ago?
    Subito: lavare con acqua e sapone, disinfettare. Comunicare immediatamente al responsabile, attivare protocollo post-esposizione: visita medica + esami sangue + eventuale profilassi anti-HIV (entro 72h). Aprire infortunio INAIL.
    I DPI sono obbligatori?
    Sì, il loro uso è obbligatorio per legge. Il rifiuto può essere sanzionato (richiamo scritto, sospensione, licenziamento in recidiva). Il datore deve fornirli gratuitamente e sostituirli se danneggiati.
    Posso preparare chemioterapici in gravidanza?
    NO, è VIETATO il lavoro con chemioterapici durante gravidanza e allattamento. Spostamento a mansioni non a rischio o maternità anticipata su autorizzazione ITL.
    Il sollevamento manuale è ancora obbligatorio?
    No, per pazienti non collaboranti gli ausili meccanici sono OBBLIGATORI (sollevatori, teli scorrevoli, transfer). Il datore deve fornirli. Il sollevamento manuale di >25 kg (15 kg per donne) richiede ausili obbligatori.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 177 Codice della Navigazione – Norme per la tenuta dei libri di bordo

    Art. 177 Codice della Navigazione – Norme per la tenuta dei libri di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.

  • Art. 178 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave

    Art. 178 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto. DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE Della partenza e dell'arrivo delle navi