Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1684 Codice Civile: Lettera di vettura e ricevuta di carico

    Articolo 1684 Codice Civile: Lettera di vettura e ricevuta di carico

    Art. 1684 c.c. – Lettera di vettura e ricevuta di carico

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell’articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.

    Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.

    Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all’ordine».

  • Articolo 1685 Codice Civile: Diritti del mittente

    Articolo 1685 Codice Civile: Diritti del mittente

    Art. 1685 c.c. Diritti del mittente

    In vigore

    Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine. Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore. Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.

  • Art. 1686 c.c.: Impedimenti e ritardi nell’esecuzione del traspo

    Art. 1686 c.c.: Impedimenti e ritardi nell’esecuzione del traspo

    Art. 1686 c.c. – Impedimenti e ritardi nell’esecuzione del trasporto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.

    Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell’art. 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

    Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

  • Articolo 1687 Codice Civile: Riconsegna delle merci

    Articolo 1687 Codice Civile: Riconsegna delle merci

    Art. 1687 c.c. Riconsegna delle merci

    In vigore

    Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi. Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell’arrivo delle cose trasportate. Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

  • Articolo 1688 Codice Civile: Termine di resa

    Articolo 1688 Codice Civile: Termine di resa

    Art. 1688 c.c. – Termine di resa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla somma di questi.

  • Art. 1678 Codice Civile: Nozione

    Art. 1678 Codice Civile: Nozione

    Art. 1678 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

  • Articolo 1679 Codice Civile: Pubblici servizi di linea

    Articolo 1679 Codice Civile: Pubblici servizi di linea

    Art. 1679 c.c. Pubblici servizi di linea

    In vigore

    Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico. I trasporti devono eseguirsi secondo l’ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore. Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali.

  • Articolo 1680 Codice Civile: Limiti di applicabilità delle norme

    Articolo 1680 Codice Civile: Limiti di applicabilità delle norme

    Art. 1680 c.c. – Limiti di applicabilità delle norme

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.

  • Articolo 1681 Codice Civile: Responsabilità del vettore

    Articolo 1681 Codice Civile: Responsabilità del vettore

    Art. 1681 c.c. Responsabilità del vettore

    In vigore

    Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.

  • Art. 1682 c.c.: Responsabilità del vettore nei trasporti cumulat

    Art. 1682 c.c.: Responsabilità del vettore nei trasporti cumulat

    Art. 1682 c.c. – Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso.

    Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso.

  • Art. 1675 c.c.: Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore

    Art. 1675 c.c.: Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore

    Art. 1675 c.c. – Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.

    Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell’ingegno.

  • Art. 1676 c.c.: Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente

    Art. 1676 c.c.: Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente

    Art. 1676 c.c. – Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

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