Autore: Andrea Marton

  • Art. 201 D.Lgs. 209/2005 – Fusione e scissione di imprese di assicurazione

    Art. 201 D.Lgs. 209/2005 – Fusione e scissione di imprese di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell' IVASS .

    2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.

    3. La fusione è autorizzata dall' IVASS con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.

    4. 4. Se la fusione dà luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l' IVASS esprime parere favorevole dopo avere verificato che: a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della fusione. Il provvedimento dell' IVASS è pubblicato nel Bollettino.

    5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

    6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.

  • Art. 45 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 45 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 45 L. Fall. – Formalità eseguite dopo la dichiarazione di

    Formalità eseguite dopo la dichiarazione di

  • Art. 218 Codice della Navigazione

    Art. 218 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 5 L. 69/2019 – Formazione operatori di polizia

    Art. 5 L. 69/2019 – Formazione operatori di polizia

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall’amministrazione di appartenenza.

    2. Al fine di assicurare l’omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell’interno, della giustizia e della difesa.

  • Art. 11 L. 69/2019 – Aggravanti omicidio domestico (577 CP)

    Art. 11 L. 69/2019 – Aggravanti omicidio domestico (577 CP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;

    b) al secondo comma, dopo le parole: «l’altra parte dell’unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;

    c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

  • CCNL Bancari: ferie, festività e permessi

    CCNL Credito e Bancari (ABI)

    In sintesi

    Il CCNL Bancari riconosce 25 giorni di ferie per i primi 10 anni di servizio, 30 giorni oltre 10 anni. Si aggiungono 32-48 ore di ROL e l’ex-festività di Santa Cecilia (22 novembre). 11 festività nazionali + Santo Patrono. Tutela ferie tra le più generose dei CCNL italiani.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ABI · FABI · First-CISL · Fisac-CGIL · Uilca · UniSin
    Ultimo rinnovo
    23 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Scaduta il 31 marzo 2026 – termini sospesi per accordo ABI–sindacati fino al 31 dicembre 2026: fino a quella data si applicano i trattamenti economici e normativi del CCNL 23 novembre 2023
    Platea
    ~270.000 (banche, società finanziarie aderenti ABI)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità
    Ferie 0-10 anni 25 giorni lavorativi
    Ferie oltre 10 anni 30 giorni lavorativi
    ROL annui 32-48 ore
    Santa Cecilia (22 nov) 1 giorno extra retribuito
    Festività 11 + Patrono
    Permessi visite mediche 16-24h/anno

    Ferie 25-30 giorni

    Il CCNL Bancari prevede ferie generose: 25 giorni per i primi 10 anni di servizio, 30 giorni oltre 10 anni. Tra i più generosi dei CCNL italiani.

    Almeno 2 settimane consecutive nell’anno; il resto entro 18 mesi.

    Santa Cecilia: il bonus dei bancari

    Il 22 novembre (Santa Cecilia) è festività retribuita specifica del CCNL Bancari. È una tradizione del settore (Santa Cecilia patrona della musica, festeggiata dai bancari per tradizione). 1 giorno di permesso retribuito aggiuntivo.

    ROL e permessi

    32-48 ore di ROL annui (in base ad anzianità). Permessi: visite mediche 16-24h, lutto 3gg, matrimonio 15gg, donazione sangue, esami.

    Permessi 104: 3gg/mese per familiari disabili (diritto soggettivo).

    Festività e lavoro festivo

    11 festività nazionali + Santo Patrono + Santa Cecilia. Lavoro festivo (raro, solo per emergenze): +50% + riposo compensativo.

    Casi pratici

    Tizio – 2° liv con 12 anni: 30 giorni ferie
    Tizio è 2° liv 3ª Area con 12 anni. Ferie: 30 giorni + Santa Cecilia + ROL 48h (6 giornate) = 37 giorni/anno (oltre festività). Massima generosità.
    Caia – QD1 con permessi 104
    Caia ha padre disabile grave. Fruisce 3 gg/mese di permesso 104 retribuito al 100%. Diritto soggettivo, datore non può negare.
    Sempronio – ROL monetizzato
    Sempronio non ha goduto 24h di ROL nel 2026. Monetizzazione fine anno: 24 × paga oraria × 1,15 = ~€350 lordi extra.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un bancario?
    25 giorni per i primi 10 anni di servizio, 30 giorni oltre 10 anni. Più ROL (32-48h) e Santa Cecilia (22/11). Tutele ferie tra le più generose dei CCNL italiani.
    Cos'è Santa Cecilia per i bancari?
    Il 22 novembre è festività retribuita specifica del CCNL Bancari (tradizione legata a Santa Cecilia, patrona della musica). 1 giorno di permesso retribuito aggiuntivo, oltre alle 11 festività nazionali.
    I ROL come si differenziano dalle ferie?
    Sono permessi retribuiti annuali aggiuntivi (32-48h) usabili come ore o giornate. Le ferie sono giornate intere. ROL non goduti vengono monetizzati a fine anno con maggiorazione 15%.
    Posso prendere ferie a fine anno fiscale?
    In genere no, periodo di chiusura bilancio (dicembre-marzo): ferie limitate. Compensazione con periodi pre-fiscali (settembre-ottobre).
    I permessi 104 sono cumulabili con ferie?
    No, sono autonomi: 3gg/mese di 104 + 25-30 giorni ferie + festività. Il datore non può conteggiarli come ferie.
    Il banco è chiuso il sabato?
    Generalmente sì, gli sportelli al pubblico sono chiusi sabato e domenica. Eccezioni: alcune banche con sportello al sabato mattina (con maggiorazione per il personale).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree e Quadri, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e smart working, tredicesima, PAI e VAP, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per area e Quadro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Credito e Bancari (ABI). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 190-bis D.Lgs. 209/2005 – (Informazioni statistiche)

    Art. 190-bis D.Lgs. 209/2005 – (Informazioni statistiche)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L'IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.

    2. 2. L'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione comunica all'IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti: a) per l'assicurazione danni, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario; b) per l'assicurazione vita, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario.

    3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.

    4. L'IVASS presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

    ))

  • Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione

    Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione

    Art. 209 c.c. [Cessazione degli effetti della separazione]

    [Abrogato]

    (1) […]

  • CCNL Telecomunicazioni: periodo di prova

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Il CCNL Telco prevede periodo di prova da 1 a 6 mesi: 1 mese per A1, 3 mesi per B3/B4, 4 mesi per C5, 6 mesi per D6/D7 e Quadri. Recesso libero senza preavviso. Va indicato per iscritto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · Confindustria Digitale · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    12 novembre 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025, nuova classificazione dal 1° luglio 2026)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Area Durata prova
    Quadri, D7 6 mesi
    D6 5 mesi
    C5S, C5 4 mesi
    B4 3 mesi
    B3 2-3 mesi
    A2 2 mesi
    A1 1 mese

    Durata graduata per area

    Da 1 mese (A1) a 6 mesi (Quadri). Massimo legale 6 mesi.

    Forma scritta obbligatoria

    La lettera di assunzione deve indicare la prova in mesi. Senza clausola scritta: prova non pattuita, rapporto definitivo.

    Recesso libero

    Entrambe le parti recedono liberamente, senza preavviso. Non può essere discriminatorio.

    Sospensione

    La prova si sospende per malattia, infortunio, ferie, maternità. I giorni sospesi NON contano nei mesi.

    Casi pratici

    Tizio – B3 in prova 3 mesi
    Tizio è B3 in prova 3 mesi. Dopo 2 mesi il datore conferma il rapporto. Anzianità decorre dal 1° giorno.
    Caia – C5 specialist tecnica
    Caia è C5 in prova 4 mesi. Recede dopo 2 mesi (nuova offerta migliore). Riceve giorni lavorati + 13ª e ferie maturate.
    Sempronio – Quadro 6 mesi prova
    Sempronio è Quadro in prova 6 mesi (massimo legale). Periodo per valutare leadership e progetti complessi.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova in Telco?
    Da 1 mese (A1) a 6 mesi (Quadri). Per B3 (customer care): 2-3 mesi. Per B4 (specialisti tecnici): 3 mesi. Per D6 (project manager): 5 mesi.
    La prova deve essere scritta?
    Sì, obbligatoriamente nella lettera di assunzione (durata in mesi). Senza clausola scritta: prova non pattuita e rapporto definitivo.
    Posso essere licenziato durante la prova?
    Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai giorni lavorati + quota 13ª + ferie maturate non godute.
    La malattia sospende la prova?
    Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e maternità NON contano. La prova si sospende e riprende al rientro.
    I mesi di prova contano per anzianità?
    Sì, l’anzianità decorre dal PRIMO giorno di lavoro. I mesi di prova contano per ferie, 13ª, TFR e scatti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 84 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 84 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 84 CCII – Finalita’ del concordato preventivo e tipologie di piano

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’imprenditore di cui all’articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all’articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell’articolo 296.

    2. La continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dell’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purchè in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.

    3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

    4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purchè sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.

    5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purchè in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

    6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.

    7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall’articolo 2116, primo comma, del codice civile.

    8. […]

    9. […]

  • Art. 262 Codice della Navigazione – Ipoteca della nave

    Art. 262 Codice della Navigazione – Ipoteca della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non può essere costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.

  • Conciliazione sindacale, ITL e rinunce: cosa è valido

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Le rinunce e le transazioni del lavoratore su diritti derivanti da norme inderogabili sono impugnabili entro sei mesi, salvo che siano fatte in sede protetta (commissione di conciliazione presso l’ITL, sede sindacale, o altri organismi certificati). In sede protetta la rinuncia è definitiva e non impugnabile.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Rinunce e transazioni: validità a confronto
    Tipo di atto Sede Impugnabile? Termine
    Rinuncia scritta fuori sede protetta Ufficio del datore, accordo privato 6 mesi dalla cessazione o dall’atto
    Transazione fuori sede protetta Accordo privato 6 mesi
    Conciliazione in sede sindacale OOSS firmatarie del CCNL No Definitiva
    Conciliazione all’ITL Ispettorato Territoriale del Lavoro No Definitiva
    Conciliazione in sede arbitrale o giudiziale Giudice del lavoro No Definitiva

    La regola generale dell'art. 2113 c.c.

    L’art. 2113 Codice Civile stabilisce che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili di legge o di CCNL sono annullabili su richiesta del lavoratore. L’impugnazione va proposta entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (se l’atto è precedente) oppure dall’atto stesso (se successivo alla cessazione). Questo perché il lavoratore, durante il rapporto, può essere sotto pressione e non in posizione di libera trattativa.

    Le sedi protette e gli atti definitivi

    La legge prevede però che certi atti siano definitivi e non impugnabili: sono quelli compiuti dinnanzi a una sede protetta. Le principali sedi protette sono: la commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, la sede sindacale (con assistenza delle organizzazioni firmatarie del CCNL), il Giudice del Lavoro in sede conciliativa, e gli organismi di certificazione. In queste sedi si presume che il lavoratore abbia potuto negoziare in libertà e con assistenza qualificata.

    Cosa si può conciliare e cosa no

    Anche in sede protetta non si possono dismettere diritti indisponibili per legge che tutelino interessi superiori (ad es. sicurezza sul lavoro, contribuzione previdenziale obbligatoria). In pratica, in sede protetta si possono regolare: crediti retributivi, indennità di fine rapporto, controversie sul licenziamento, differenze contrattuali. La firma della quietanza in sede sindacale dopo la lettura e spiegazione da parte del funzionario sindacale rende l’accordo definitivo.

    Casi pratici

    Tizio – firma accordo in ufficio del datore, poi si pente

    Tizio firma una busta paga con scritta ‘saldo e stralcio di ogni pretesa’ direttamente nell’ufficio del datore. Essendo fuori sede protetta, può impugnare l’atto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, chiedendo eventuali differenze retributive.

    Caia – conciliazione in sede sindacale

    Caia, assistita dal suo sindacato firmatario del CCNL, firma una transazione che include la rinuncia all’impugnazione del licenziamento in cambio di un importo concordato. L’accordo, firmato in sede sindacale, è definitivo e non impugnabile.

    Sempronio – accordo all'ITL dopo licenziamento collettivo

    Sempronio aderisce a un accordo di esodo incentivato discusso davanti alla commissione di conciliazione dell’ITL. Anche in questo caso l’atto è compiuto in sede protetta: le rinunce sono valide e definitive.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo si può impugnare una rinuncia fatta fuori sede protetta?

    Entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, se l’atto è anteriore alla cessazione; entro 6 mesi dall’atto stesso se è successivo alla cessazione del rapporto.

    Cosa rende una sede 'protetta' ai sensi dell'art. 2113 c.c.?

    La presenza di un organismo terzo o di un sindacato firmatario del CCNL che garantisce l’assistenza al lavoratore. Le principali sono: ITL, sede sindacale, giudice del lavoro in conciliazione, commissioni di certificazione.

    In sede sindacale posso rinunciare a tutto?

    No. Non si possono dismettere diritti indisponibili per legge (es. contribuzione previdenziale obbligatoria, norme di sicurezza). Per i diritti disponibili (crediti retributivi, indennità) la transazione in sede sindacale è valida e definitiva.

    Se ho firmato 'saldo e stralcio' nella busta paga, è valido?

    Di norma no, se riguarda diritti derivanti da norme inderogabili: si tratta di un atto fuori sede protetta, impugnabile entro 6 mesi. Tuttavia è consigliabile valutare il caso concreto con un legale o il sindacato.

    La firma dell'accordo all'ITL mi impedisce di fare causa dopo?

    Sì, per i diritti oggetto della conciliazione. L’accordo raggiunto all’ITL ha valore di atto definitivo e preclude ogni successiva azione giudiziaria su quei punti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.