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Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 223 attribuisce all'amministrazione della marina mercantile la competenza principale per l'applicazione delle norme sulla pesca marittima.
  • Sono fatte salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni (in primo luogo il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca).
  • Le autorità marittime locali (Capitanerie di porto) vigilano sull'esercizio della pesca, anche in relazione alle esigenze della navigazione.
  • La vigilanza deve contemperare le esigenze della pesca con quelle della sicurezza e della fluidità del traffico marittimo.
  • La norma riflette un modello di competenza concorrente tra più amministrazioni, oggi coordinato dalla normativa speciale di settore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 223 Codice della Navigazione — Autorità competente per la vigilanza sulla pesca

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercantile, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni. Le autorità marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione. Del cabotaggio e del servizio marittimo

In sintesi

  • L'art. 223 attribuisce all'amministrazione della marina mercantile la competenza principale per l'applicazione delle norme sulla pesca marittima.
  • Sono fatte salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni (in primo luogo il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca).
  • Le autorità marittime locali (Capitanerie di porto) vigilano sull'esercizio della pesca, anche in relazione alle esigenze della navigazione.
  • La vigilanza deve contemperare le esigenze della pesca con quelle della sicurezza e della fluidità del traffico marittimo.
  • La norma riflette un modello di competenza concorrente tra più amministrazioni, oggi coordinato dalla normativa speciale di settore.
Indice dei contenuti

Il riparto di competenze in materia di pesca marittima

L'art. 223 del Codice della navigazione affronta il tema cruciale della competenza amministrativa in materia di pesca marittima, individuando nell'amministrazione della marina mercantile il soggetto principale preposto all'applicazione delle disposizioni del codice e delle altre leggi e regolamenti sulla pesca marittima. Tale scelta era coerente con il sistema istituzionale del 1942, che concentrava nella Marina Mercantile — allora parte del Ministero delle Comunicazioni — le attribuzioni in materia di navigazione, porti e pesca. La norma, tuttavia, introduce immediatamente un temperamento decisivo, facendo salve le «particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni»: una clausola di riserva che ha consentito, nel tempo, di adeguare il riparto di competenze senza intervenire sul testo codicistico.

L'evoluzione del quadro istituzionale dopo il 1942

Negli anni successivi all'entrata in vigore del Codice, le competenze in materia di pesca sono state progressivamente spostate verso il Ministero dell'Agricoltura (nella sua varie denominazioni: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste). A questo Ministero sono attribuiti oggi, per effetto della legislazione speciale, la gestione delle licenze di pesca, il controllo delle quote, la gestione dei fondi strutturali europei per la pesca (FEAMP/FEAMPA) e la regolamentazione dell'acquacoltura. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (successore delle funzioni della Marina Mercantile in materia di navigazione) conserva competenze in materia di sicurezza delle navi da pesca, abilitazioni nautiche e vigilanza sulla navigazione. Il Corpo delle Capitanerie di porto — Guardia Costiera opera trasversalmente, assicurando il rispetto di entrambi i complessi normativi in mare.

La vigilanza delle autorità marittime locali e il raccordo con la navigazione

La seconda parte dell'art. 223 attribuisce alle autorità marittime locali la funzione di vigilanza sull'esercizio della pesca «anche in rapporto alle esigenze della navigazione». Questa precisazione è di grande rilievo sistematico: le Capitanerie di porto devono garantire che le attività di pesca non ostacolino il traffico marittimo, non occupino abusivamente zone di transito, non compromettano la sicurezza in porto o nelle acque costiere. Il raccordo tra la disciplina della pesca e quella della navigazione si manifesta concretamente nelle ordinanze locali che le Capitanerie adottano per regolamentare gli spazi destinati alla pesca nelle acque di competenza, nelle ispezioni alle imbarcazioni da pesca e nella gestione dei sinistri che coinvolgono pescherecci e navi commerciali.

Il modello di vigilanza coordinata nel contesto attuale

Oggi il sistema di vigilanza sulla pesca marittima è strutturato su più livelli coordinati: il Corpo delle Capitanerie di porto effettua ispezioni in mare e nei porti; il Ministero dell'Agricoltura esercita il controllo amministrativo sulle licenze; l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) vigila sulla commercializzazione del pescato. A livello unionale, il Regolamento (CE) n. 1224/2009 ha istituito un sistema di controllo integrato della pesca, che coinvolge le autorità nazionali di controllo in ciascuno Stato membro in un quadro di cooperazione tra gli Stati e con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA). L'art. 223 costituisce la base codicistica di questo sistema, indicando il principio di responsabilità primaria dell'amministrazione marittima e la clausola aperta alle competenze specializzate.

Casi pratici

Caso 1: Ispezione congiunta in porto su pescherecci

Tizio è comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione congiunta nel porto di Ancona: la Capitaneria di porto verifica la conformità dell'imbarcazione alle norme di sicurezza, mentre i funzionari del Ministero dell'Agricoltura controllano la licenza di pesca e il rispetto delle quote di cattura, in applicazione del riparto di competenze delineato dall'art. 223.

Caso 2: Ordinanza della Capitaneria per esigenze di navigazione

Caio esercita la pesca costiera in una zona prossima all'imboccatura del porto di Genova. La Capitaneria di porto emette un'ordinanza che delimita le aree consentite alla pesca, vietandola nelle rotte di accesso al porto per garantire la sicurezza della navigazione, in attuazione della funzione di vigilanza 'in rapporto alle esigenze della navigazione' prevista dall'art. 223.

Caso 3: Applicazione delle sanzioni per pesca illegale nel mare territoriale

Sempronio viene sorpreso a pescare con reti illegali a strascico vietato nelle acque territoriali. L'autorità marittima locale, in qualità di organo di polizia marittima, procede al sequestro delle reti e del pescato e trasmette gli atti all'amministrazione competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione speciale, esercitando la vigilanza attribuita dall'art. 223.

Domande frequenti

Quale autorità è competente per la vigilanza sulla pesca marittima?

L'art. 223 attribuisce la competenza principale all'amministrazione della marina mercantile (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Guardia Costiera), salve le attribuzioni specializzate del Ministero dell'Agricoltura in materia di licenze e quote di pesca.

Le Capitanerie di porto possono limitare le zone di pesca per esigenze di traffico?

Sì, l'art. 223 consente alle autorità marittime locali di vigilare sulla pesca anche in rapporto alle esigenze della navigazione, potendo emettere ordinanze che delimitano le aree di pesca consentite vicino alle rotte e ai porti.

Chi controlla il rispetto delle quote di pesca e delle licenze in Italia?

Il controllo delle licenze e delle quote di cattura spetta al Ministero dell'Agricoltura; il controllo in mare e nei porti è svolto dalla Guardia Costiera (Capitanerie di porto), in un sistema di vigilanza coordinata.

Qual è il ruolo dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)?

L'EFCA coordina le ispezioni congiunte tra gli Stati membri dell'UE nelle acque comunitarie, integrando il sistema nazionale di vigilanza previsto dall'art. 223 nel quadro del Regolamento (CE) n. 1224/2009.

L'art. 223 ha ancora rilevanza pratica o è superato dalla legislazione speciale?

Ha ancora rilevanza come norma-quadro che individua la competenza primaria delle autorità marittime; la legislazione speciale e le norme UE hanno integrato e articolato le attribuzioni, senza abrogare la disposizione codicistica.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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