← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per le navi adibite alla navigazione interna, la dichiarazione di armatore non è richiesta in forma separata.
  • L'annotazione dell'atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio tiene luogo della dichiarazione di armatore.
  • L'annotazione avviene nei registri di iscrizione della nave, garantendo la pubblicità del soggetto esercente.
  • La semplificazione procedurale riflette le specificità operative della navigazione interna rispetto a quella marittima.
  • La norma coordina la disciplina pubblicistica della concessione amministrativa con quella privatistica dell'assunzione dell'esercizio della nave.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 266 Codice della Navigazione — Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Per l'esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l'annotazione dell'atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d'iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.

Commento

Ratio e ambito di applicazione

L'articolo 266 del Codice della navigazione introduce una semplificazione procedurale specifica per le navi destinate alla navigazione interna, ossia la navigazione su fiumi, laghi, canali e in genere acque non marittime. Mentre per le navi marittime la qualità di armatore si acquista mediante una formale dichiarazione di armatore da annotare nei registri navali (art. 265), per le navi interne l'ordinamento stabilisce un meccanismo di assorbimento procedurale: l'annotazione dell'atto concessorio o autorizzativo per il servizio di trasporto o di rimorchio assolve integralmente alla funzione della dichiarazione di armatore.

La ratio è comprensibile: nella navigazione interna l'esercizio di un servizio di trasporto o di rimorchio è tipicamente subordinato a una concessione o autorizzazione amministrativa, rilasciata dalle autorità competenti (storicamente le capitanerie di porto fluviali e lacuali, oggi prevalentemente le autorità regionali e statali per le acque interne). Chi ottiene e fa annotare questa concessione dimostra già, con tale annotazione, la propria qualità di soggetto legittimato all'esercizio della nave: richiedere una dichiarazione separata sarebbe un inutile duplicato formale.

Il meccanismo della sostituzione procedurale

L'annotazione dell'atto di concessione o autorizzazione nei registri di iscrizione della nave «tiene luogo» della dichiarazione di armatore. La formula legislativa indica una sostituzione completa e non una mera equiparazione parziale: agli effetti giuridici di cui all'art. 265 — l'assunzione pubblica della qualità di armatore con tutte le connesse responsabilità — l'annotazione del titolo concessorio produce esattamente gli stessi effetti che produrrebbe la dichiarazione di armatore.

I registri di iscrizione delle navi adibite alla navigazione interna sono distinti da quelli delle navi marittime: mentre queste ultime sono iscritte nei registri delle capitanerie di porto marittime, le navi interne sono iscritte negli uffici competenti per le acque interne (in passato gli uffici del Genio civile, poi riorganizzati). L'annotazione deve avvenire in questi registri e produce effetti di pubblicità dichiarativa: i terzi che consultano il registro possono così conoscere chi è l'armatore responsabile dell'esercizio della nave.

Concessione e autorizzazione: distinzione rilevante

L'articolo menziona alternativamente due distinti titoli abilitativi: la concessione e l'autorizzazione. Nel diritto amministrativo, la concessione attribuisce al privato un diritto che originariamente appartiene alla pubblica amministrazione (tipicamente il diritto di navigare su acque pubbliche demaniali con fini commerciali), mentre l'autorizzazione rimuove un ostacolo legale all'esercizio di un'attività. Nella navigazione interna, i servizi di linea per il trasporto di passeggeri sono generalmente soggetti a concessione, mentre servizi di noleggio o rimorchio occasionali possono richiedere soltanto un'autorizzazione. La norma non distingue ai fini dell'effetto sostitutivo: entrambi i titoli, se annotati, producono gli stessi effetti.

Coordinamento con la disciplina dell'armatore marittimo

L'art. 266 si inserisce nel sistema degli artt. 265-270, che disciplinano la dichiarazione di armatore nelle sue diverse forme. Per la navigazione marittima, l'art. 265 prevede la dichiarazione con sottoscrizione autenticata e successiva annotazione nei registri navali, nonché — nel caso in cui l'armatore non sia il proprietario — la necessità di indicare il titolo in base al quale assume l'esercizio della nave. L'art. 266 deroga a tale schema per la navigazione interna, ricollegando l'effetto di pubblicità alla già esistente annotazione del titolo concessorio/autorizzativo.

Questa scelta di coordinamento ha un effetto pratico rilevante: il soggetto che esercita un servizio di navigazione interna non deve compiere due atti distinti (annotare la concessione e poi fare la dichiarazione di armatore), ma un solo atto — l'annotazione del titolo — che assolve a entrambe le funzioni. Questo riduce i costi di compliance e semplifica il rapporto tra imprese di navigazione interna e autorità amministrative.

Casi pratici

Caso 1: Annotazione della concessione come dichiarazione di armatore

Tizio ottiene dalla regione competente una concessione per il servizio di trasporto passeggeri sul lago di Como con una motonave di sua proprietà. Fa annotare l'atto di concessione nel registro di iscrizione della nave: per effetto dell'art. 266, questa annotazione vale come dichiarazione di armatore, senza che Tizio debba compiere alcun ulteriore atto formale per assumere pubblicamente la qualità di armatore responsabile dell'esercizio.

Caso 2: Autorizzazione per servizio di rimorchio fluviale

Caio, imprenditore fluviale, ottiene un'autorizzazione amministrativa per esercitare il servizio di rimorchio sul Po con un rimorchiatore non di sua proprietà, affittato dal proprietario Sempronio. Caio fa annotare l'autorizzazione nei registri di iscrizione del rimorchiatore: l'annotazione tiene luogo della dichiarazione di armatore, e da quel momento Caio è il soggetto responsabile dell'esercizio della nave nei confronti dei terzi e dell'autorità amministrativa, indipendentemente dal fatto che la nave sia di proprietà di Sempronio.

Caso 3: Mancata annotazione e contestazione della qualità di armatore

Sempronio gestisce di fatto un servizio di trasporto su un lago senza aver fatto annotare nei registri navali né la concessione né alcuna dichiarazione di armatore. In seguito a un incidente con danneggiamento di un'imbarcazione di Tizio, il giudice deve determinare chi risponde come armatore: in assenza di annotazione, la qualità di armatore non è opponibile ai terzi, e il proprietario della nave potrebbe essere ritenuto responsabile; Sempronio, pur avendo gestito di fatto la nave, non può invocare a proprio favore il regime di responsabilità limitata dell'armatore.

Domande frequenti

Cosa sostituisce la dichiarazione di armatore per le navi di navigazione interna?

L'annotazione dell'atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio nei registri di iscrizione della nave tiene luogo della dichiarazione di armatore.

È necessario fare una dichiarazione separata di armatore per le navi interne?

No: l'annotazione del titolo concessorio o autorizzativo è sufficiente e assorbe integralmente la funzione della dichiarazione di armatore prevista dall'art. 265.

Qual è la differenza tra concessione e autorizzazione ai fini dell'art. 266?

Entrambi i titoli producono lo stesso effetto sostitutivo: sia la concessione che l'autorizzazione, una volta annotate nei registri, equivalgono alla dichiarazione di armatore.

Dove devono essere annotati la concessione o l'autorizzazione?

Nei registri di iscrizione della nave adibita alla navigazione interna, che sono distinti dai registri delle navi marittime.

Chi non fa annotare il titolo concessorio risponde come armatore?

In mancanza di annotazione, la qualità di armatore non è opponibile ai terzi; il proprietario della nave potrebbe essere ritenuto l'armatore responsabile in assenza di altra dichiarazione annotata.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.