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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 223 cod. ass. – Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell’impresa di assicurazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Al di fuori dei casi di cui all’articolo 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell’impresa di assicurazione [o qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell’impresa di riassicurazione] , l’ISVAP può imporre, al fine di garantire che l’impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo, la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento finanziario predisposto dall’impresa e riferito ai tre esercizi successivi.

2. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni relative alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche ed una esposizione della politica di riassicurazione [o di retrocessione] nel suo complesso e delle forme di copertura riassicurativa maggiormente significative.

3. L’ISVAP, valutata la situazione dell’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] , può ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilità disponibile e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.

4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualità dei contratti di riassicurazione [o di retrocessione] rispetto all’esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione [o di retrocessione] non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento [limitato] , l’ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto.

5. L’ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell’impresa di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio.

[5-bis. l’isvap non rilascia attestazioni di solvibilità dell’impresa di riassicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che gli impegni dell’impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio]

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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