- L'art. 224 riserva il cabotaggio marittimo fra i porti della Repubblica agli armatori comunitari che impiegano navi registrate e battenti bandiera di uno Stato membro UE.
- Il regime è disciplinato dal Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, che ha liberalizzato il cabotaggio nell'UE dal 1993.
- Le stesse disposizioni si applicano alle navi che effettuano il servizio marittimo di porti, rade e spiagge.
- Un aggiornamento normativo (D.P.R. n. 66/1990) ha chiarito che le navi iscritte nei registri speciali non sono considerate navi nazionali ai fini di questo articolo.
- La norma tutela la coerenza del mercato unico europeo dei servizi marittimi, escludendo gli armatori di Paesi terzi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 224 Codice della Navigazione — Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge. ————— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che ai fini dell'applicazione del presente articolo le navi iscritte nei registri speciali non sono considerate navi nazionali. Dell'esercizio della navigazione interna
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Commento
Il cabotaggio marittimo: nozione e rilevanza economica
Il cabotaggio marittimo consiste nel trasporto di passeggeri o merci tra porti di uno stesso Stato per via marittima. Si distingue dal commercio estero (che implica la navigazione internazionale) e riveste grande importanza per un Paese a forte sviluppo costiero come l'Italia, con migliaia di chilometri di litorale e numerose isole. Storicamente, il cabotaggio era riservato alle sole navi nazionali quale espressione della sovranità economica dello Stato sulle proprie acque interne e territoriali. L'art. 224, nella sua formulazione originaria del 1942, prevedeva una riserva a favore dei pescherecci e degli armatori nazionali. Il testo attuale, profondamente modificato per recepire il diritto comunitario, riflette la liberalizzazione introdotta dal Regolamento (CEE) n. 3577/92.
Il Regolamento (CEE) n. 3577/92 e la liberalizzazione comunitaria
Il Regolamento del Consiglio del 7 dicembre 1992 ha aperto il cabotaggio marittimo tra gli Stati membri dell'Unione europea agli armatori comunitari, eliminando le riserve nazionali che tradizionalmente lo riservavano alle sole bandiere nazionali. La liberalizzazione è avvenuta in modo graduale: per il cabotaggio insulare e per le isole più piccole erano previsti periodi transitori (prorogati fino al 1999 per la Grecia). Il Regolamento stabilisce che possono accedere al cabotaggio gli armatori che: (a) sono stabiliti in uno Stato membro dell'UE; (b) impiegano navi registrate in uno Stato membro; (c) battono bandiera di tale Stato membro; (d) soddisfano i requisiti nazionali di ammissione al cabotaggio dello Stato membro di registrazione. I Paesi terzi rimangono esclusi dalla liberalizzazione: un armatore extra-UE non può svolgere cabotaggio tra porti italiani, neanche tramite navi battenti bandiera comunitaria di comodo.
Il servizio marittimo di porti, rade e spiagge
Il secondo comma dell'art. 224 estende lo stesso regime al 'servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge'. Si tratta dei servizi di collegamento tra porto e porto, tra porto e rade, tra spiagge e strutture offshore, inclusi i taxi di mare, i traghetti di corto raggio e i servizi di trasporto passeggeri sulle coste. La disposizione mira a evitare che l'apertura del cabotaggio in senso stretto conviva con una riserva nazionale per i servizi accessori o costieri, garantendo coerenza e uniformità nell'applicazione del principio comunitario di libera prestazione dei servizi nel settore marittimo.
Il D.P.R. n. 66/1990 e i registri speciali
L'aggiornamento introdotto dal D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 chiarisce che le navi iscritte nei registri speciali (il Registro Internazionale Italiano, istituito dalla L. n. 30/1998, che prevede particolari condizioni fiscali e di lavoro per le navi impegnate in traffici internazionali) non sono considerate navi nazionali ai fini dell'art. 224. Questa precisazione evita che armatori italiani impieghino navi del Registro Internazionale — che godono di agevolazioni legate alla vocazione internazionale — per svolgere cabotaggio nazionale, riservato per definizione alle flotte soggette al regime ordinario. La distinzione tutela la coerenza del sistema, impedendo che le agevolazioni fiscali dei traffici internazionali si riversino indebitamente sul mercato del cabotaggio.
Profili pratici e sanzioni per violazione della riserva
La violazione della riserva di cabotaggio — ad esempio da parte di navi di Paesi terzi che svolgono servizi tra porti italiani — integra una fattispecie di abuso soggetta a sanzioni amministrative e all'obbligo di cessazione immediata del servizio. Le autorità marittime (Capitanerie di porto) vigilano sul rispetto delle disposizioni e possono disporre il blocco dell'imbarcazione in porto. Il regime ha rilevanza anche nel settore dei traghetti tra la penisola e le isole (Sicilia, Sardegna, isole minori), dove le concessioni di linea si intrecciano con le disposizioni sul cabotaggio.
Casi pratici
Caso 1: Armatore greco che offre cabotaggio tra porti italiani
Tizio è un armatore greco stabilito nell'UE che intende avviare un servizio di traghetti tra Napoli e Palermo, impiegando una nave registrata in Grecia e battente bandiera ellenica. In base all'art. 224 e al Regolamento (CEE) n. 3577/92, l'armatore comunitario può accedere al cabotaggio italiano, a condizione che la nave soddisfi i requisiti greci di ammissione al cabotaggio, e ottiene l'autorizzazione dall'autorità marittima italiana.
Caso 2: Compagnia extra-UE esclusa dal cabotaggio
Caio rappresenta una società di navigazione con sede a Singapore che intende operare traghetti tra Genova e Livorno. L'autorità marittima nega l'autorizzazione: l'art. 224 riserva il cabotaggio agli armatori comunitari e la società, avendo sede in un Paese terzo, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CEE) n. 3577/92, che esclude gli operatori extra-UE dalla liberalizzazione.
Caso 3: Nave del Registro Internazionale e cabotaggio negato
Sempronio possiede una nave iscritta nel Registro Internazionale Italiano e vorrebbe impiegarla per un servizio stagionale di cabotaggio tra porti della Calabria e della Sicilia. In applicazione del D.P.R. n. 66/1990 richiamato dall'art. 224, le navi del Registro Internazionale non sono considerate navi nazionali ai fini del cabotaggio, pertanto l'autorizzazione viene negata e l'armatore deve iscrivere la nave nel registro ordinario per accedere al mercato del cabotaggio nazionale.
Domande frequenti
Chi può svolgere cabotaggio marittimo tra i porti italiani?
Gli armatori comunitari (stabiliti in uno Stato membro UE) che impiegano navi registrate e battenti bandiera di uno Stato membro, conformemente al Regolamento (CEE) n. 3577/92 richiamato dall'art. 224.
Un armatore extra-UE può fare cabotaggio in Italia?
No. Il Regolamento (CEE) n. 3577/92 riserva la liberalizzazione del cabotaggio agli armatori comunitari. Le compagnie di Paesi terzi sono escluse e non possono svolgere servizi di trasporto tra porti italiani.
Le navi del Registro Internazionale Italiano possono fare cabotaggio?
No. Il D.P.R. n. 66/1990 richiamato dall'art. 224 esclude esplicitamente le navi iscritte nei registri speciali dalla nozione di navi nazionali, impedendo loro di accedere al mercato del cabotaggio italiano.
Il servizio di taxi di mare tra porto e spiagge è regolato dall'art. 224?
Sì, il secondo comma dell'art. 224 estende lo stesso regime del cabotaggio al servizio marittimo di porti, rade e spiagge, comprendendo i servizi di collegamento costiero di breve raggio.
Cosa rischia una nave straniera non autorizzata che effettua cabotaggio in Italia?
Può essere bloccata in porto dalle Capitanerie di porto, con applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa speciale e obbligo di cessazione immediata del servizio.
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