Art. 1697 c.c. – Accertamento della perdita e dell’avaria
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile.
