Autore: Andrea Marton

  • CCNL Edilizia Artigianato: ferie, festività e Cassa Edile

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato riconosce 160 ore (4 settimane) di ferie all’anno, pagate dalla Cassa Edile (accantonate sui contributi mensili). 11 festività + Patrono. ROL aggiuntivi 88h. Le ferie non vengono pagate dal datore in busta paga ma tramite la Cassa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità
    Ferie annuali 160 ore (4 settimane)
    ROL 88 ore/anno (11 giornate)
    Festività 11 + Patrono
    Pagamento ferie Tramite Cassa Edile
    Permessi visite mediche 16h/anno
    Permessi 104 3 giorni/mese

    Ferie via Cassa Edile

    Specificità edilizia: le ferie non sono pagate dal datore in busta paga ma tramite la Cassa Edile. Il datore versa ogni mese ~6,67% della retribuzione alla Cassa per le ferie. Quando il lavoratore va in ferie:

    1. Comunica al datore
    2. Riceve permesso non retribuito (per orario)
    3. La Cassa Edile paga l’accantonato (di solito a giugno: ferie + gratifica feriale)

    Quante ferie: 160h (4 settimane)

    160 ore/anno = 4 settimane di calendario. Per lavoratori a tempo pieno (40h/sett). Maturazione: 13,33 ore al mese.

    ROL aggiuntivi 88h

    88 ore/anno (11 giornate equivalenti) di permessi retribuiti aggiuntivi. Pagati dal datore in busta paga (non via Cassa Edile, a differenza delle ferie). Fruibili come ore o giornate. Non godute monetizzate.

    Festività

    11 festività nazionali + Patrono. Pagate normalmente in busta paga (non via Cassa Edile). Lavoro festivo: +50% + riposo compensativo.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie 2 settimane ad agosto
    Tizio (3°) va in ferie 2 settimane (10gg lavorativi = 80h). Riceve permesso non retribuito dal datore. A giugno la Cassa Edile paga ~€1.400 (accantonato ferie su 12 mesi di contributi).
    Caia – ROL per emergenza familiare
    Caia (4°) usa 8h di ROL per emergenza figlio. Retribuita normalmente dal datore. Restano 80h ROL nell’anno.
    Sempronio – Lavoro festivo 25 aprile
    Sempronio (3°) lavora il 25/4 (consegna urgente). +50% sulle 8h + riposo compensativo. Lordo extra ~€68.

    Domande frequenti

    Come funzionano le ferie in edilizia?
    Particolare: il datore non paga le ferie direttamente, ma versa mensilmente alla Cassa Edile (~6,67% retribuzione). La Cassa paga al lavoratore a giugno (ferie + gratifica feriale) e a dicembre (13ª + gratifica natalizia).
    Quanti giorni di ferie ho?
    160 ore/anno = 4 settimane di calendario (20 giorni lavorativi). Più 88 ore di ROL (11 giornate). Totale: 31 giorni/anno di riposo retribuito + 11 festività.
    I ROL sono pagati dalla Cassa?
    No, i ROL sono pagati dal datore in busta paga (a differenza delle ferie che vanno via Cassa). Le non godute monetizzate a fine anno.
    Quando ricevo il bonus Cassa Edile?
    Due volte all’anno: giugno (ferie + gratifica feriale, ~€1.000-1.500 netti) e dicembre (13ª + gratifica natalizia, ~€2.000-3.000 netti).
    I permessi 104 sono cumulabili?
    Sì, 3 giorni/mese per familiari disabili. Pagati dal datore. Aggiuntivi a ferie e ROL.
    Posso prendere ferie in inverno?
    Sì, ma la maggior parte dei cantieri ha picchi primavera-estate e calo invernale. Programmazione concordata con datore. Almeno 2 settimane consecutive nell’anno.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile, malattia e infortunio sul lavoro e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 269 Codice della Navigazione – Documenti da consegnare

    Art. 269 Codice della Navigazione – Documenti da consegnare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi.

  • Art. 9-bis Rev. Leg. – Riservatezza e segreto professionale

    Art. 9-bis Rev. Leg. – Riservatezza e segreto professionale

    Art. 9 Bis Rev. Leg. – Riservatezza e segreto professionale

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

    2. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

    3. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano l’applicazione delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo.

    4. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all’incarico di revisione.

    5. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un’altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l’accesso a tutte le informazioni concernenti l’ente sottoposto a revisione e l’ultima revisione di tale ente.

    6. Nel caso in cui un revisore legale o una società di revisione legale effettui la revisione legale conti di un’impresa che appartiene a un gruppo la cui società controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della società di revisione legale, della documentazione inerente all’attività di revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della società controllante.

    7. Un revisore legale o una società di revisione legale incaricato della revisione legale di una società che ha emesso valori mobiliari in un Paese terzo o appartenente a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un Paese terzo può trasferire all’autorità competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell’ente in causa a norma dell’articolo 33, comma 2-bis.

    8. Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un Paese terzo è effettuato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 8 bis. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione di conformità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8. 8 ter. Il revisore della sostenibilità incaricato dell’attestazione di conformità sulla rendicontazione predisposta dalle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle società, ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilità derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilità di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato. 8 quater. L’articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in quanto compatibile, al revisore della sostenibilità o alla società di revisione che svolgono l’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell’articolo 22, comma 1-bis.

  • CCNL Metalmecc Artigianato: welfare WilA, San.Arti, Artifond

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Metalmecc Artigianato prevede welfare di settore: WilA (Welfare interconfederale Artigianato), San.Arti (Sanità Artigianato), Artifond (previdenza complementare). Formazione obbligatoria per sicurezza. Tutele più modeste rispetto all’Industria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2028
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Ente Funzione
    WilA Welfare bilaterale (sostegno al reddito)
    San.Arti Sanità integrativa
    Artifond Previdenza complementare
    EBNA Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (formazione)

    San.Arti: sanità

    Fondo sanitario integrativo del settore Artigianato. Rimborsi 70-80% per visite/esami/odontoiatria. Contributo azienda €10-15/mese.

    Artifond: previdenza

    Fondo pensione complementare. TFR + 1% dip + 1% az. Rendimenti 2-3%. Adesione facoltativa.

    WilA: welfare bilaterale

    Sostegno al reddito in caso di crisi aziendale (cassa integrazione artigiana). Contributi delle parti.

    Formazione sicurezza

    EBNA finanzia corsi sicurezza (D.Lgs. 81/2008), formazione tecnica, aggiornamento patentini (carrelli, attrezzature).

    Casi pratici

    Tizio – San.Arti visita dentista
    Tizio (4°) iscritto San.Arti. Visita dentista €100. Rimborso 70% = €70. Tizio paga €30.
    Caia – Corso sicurezza EBNA
    Caia (3°) fa corso 4h aggiornamento sicurezza presso EBNA. Gratuito. Retribuito come ore di lavoro.
    Sempronio – Artifond con anticipo casa
    Sempronio (4° con 9 anni Artifond). Patrimonio €18.000. Anticipo 70% per casa = €12.600.

    Domande frequenti

    Cos'è San.Arti?
    Sanità integrativa del settore Artigianato. Rimborsi 70-80% per visite/esami/odontoiatria. Iscrizione automatica all’assunzione.
    Cos'è Artifond?
    Fondo Pensione Complementare del settore. TFR + 1% dip + 1% azienda. Rendimenti 2-3%. Tassazione vantaggiosa.
    Cos'è WilA?
    Welfare bilaterale che eroga sostegno al reddito in caso di crisi aziendale (cassa integrazione artigiana, ammortizzatori).
    I corsi sicurezza sono gratuiti?
    Sì, finanziati da EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato). Per lavoratori del settore. Includono aggiornamenti carrelli, attrezzature.
    Welfare aziendale c'è?
    Limitato rispetto all’Industria. Solo aziende >20 dipendenti tendono a offrire flexible benefit. Buoni pasto comuni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 157 D.P.R. 115/2002

    Art. 157 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In applicazione dell' articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.

    2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.

  • Art. 43 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 43 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 43 L. Fall. – Rapporti processuali

    Rapporti processuali

  • Art. 190 Codice della Navigazione – Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo

    Art. 190 Codice della Navigazione – Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.

  • Art. 1 Reg. (UE) 2022/2065 – Oggetto

    Art. 1 Reg. (UE) 2022/2065 – Oggetto

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. L'obiettivo del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il principio della protezione dei consumatori, siano tutelati in modo effettivo.

    2. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

    a) un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari;

    b) norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari;

    c) norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

  • Il certificato medico telematico di malattia: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    Dal 2010 il certificato di malattia è telematico: il medico lo invia direttamente all’INPS tramite il SAC. Il lavoratore riceve il numero di protocollo e lo comunica al datore. Non è più necessario consegnare il cartaceo, salvo casi eccezionali.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2015 (art. 21); D.M. 26 febbraio 2010

    Tabella riepilogativa

    Flusso del certificato telematico di malattia
    Chi fa cosa Azione
    Medico curante/guardia medica Compila e invia il certificato al SAC INPS via internet
    INPS Assegna il numero di protocollo e mette a disposizione il documento
    Lavoratore Comunica il numero di protocollo al datore di lavoro
    Datore di lavoro Consulta autonomamente il certificato tramite i servizi INPS

    Il sistema SAC e il protocollo

    Il medico – di base, continuità assistenziale (guardia medica) o specialista abilitato – trasmette il certificato al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) dell’INPS in tempo reale. Il sistema genera un numero di protocollo univoco che il medico comunica al paziente. Questo codice è l’unico adempimento richiesto al lavoratore: trasmetterlo al datore di lavoro, preferibilmente per iscritto, entro i termini previsti dal CCNL.

    Come il lavoratore può consultare il proprio certificato

    Il lavoratore può visualizzare e scaricare l’attestato di malattia (la parte non riservata del certificato) accedendo ai servizi online INPS con SPID, CIE o CNS. L’attestato indica i giorni di prognosi senza rivelare la diagnosi, che rimane riservata e consultabile solo dal medico di controllo. In caso di malfunzionamento del sistema il medico rilascia un certificato cartaceo provvisorio.

    Cosa fare se il medico non può trasmettere

    In caso di impedimento tecnico (guasto al sistema, mancanza di connessione) il medico rilascia un certificato cartaceo che il lavoratore consegna o invia al datore e all’INPS. Superato il blocco, il medico è tenuto a trasmettere retroattivamente il certificato telematico. Il datore non può rifiutare il certificato cartaceo in questi casi eccezionali.

    Casi pratici

    Tizio – certificato emesso dal medico di base

    Tizio va dal medico di base che compila il certificato online. Tizio riceve il numero di protocollo via SMS o direttamente in ambulatorio e lo comunica al datore via email: il suo obbligo è assolto.

    Caia – guardia medica nel weekend

    Caia si ammala sabato sera e va dalla guardia medica. Anche la guardia medica è abilitata alla trasmissione telematica; Caia ottiene il protocollo e lo comunica al responsabile HR entro il primo giorno lavorativo successivo.

    Sempronio – sistema INPS in down

    Il SAC è irraggiungibile: il medico rilascia un certificato cartaceo. Sempronio lo consegna al datore. Appena il sistema torna disponibile, il medico invia il telematico e il flusso si normalizza.

    Domande frequenti

    Devo portare il certificato cartaceo al datore?

    No. Dal 2010 il certificato è telematico. Devi comunicare solo il numero di protocollo; il datore recupera autonomamente l’attestato tramite i servizi INPS.

    Cosa comunicare al datore quando si è malati?

    Il numero di protocollo del certificato telematico, possibilmente per iscritto (email, SMS o altro canale tracciabile), entro i termini stabiliti dal CCNL.

    Il datore può conoscere la mia diagnosi?

    No. L’attestato accessibile al datore indica solo i giorni di prognosi; la diagnosi è riservata e può essere consultata solo dal medico di controllo INPS.

    Posso consultare il mio certificato online?

    Sì. Accedendo ai servizi INPS con SPID, CIE o CNS puoi visualizzare e scaricare il tuo attestato di malattia.

    Cosa succede se il medico non riesce a trasmettere il certificato?

    Il medico rilascia un certificato cartaceo provvisorio valido a tutti gli effetti. Appena il sistema è ripristinato, provvede a trasmettere il telematico.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 5 Codice del Processo Amministrativo – Tribunali amministrativi regionali

    Art. 5 Codice del Processo Amministrativo – Tribunali amministrativi regionali

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino – Alto Adige.

    2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

    3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino – Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

  • Art. 255 Codice della Navigazione – Esibizione dell’atto di nazionalità

    Art. 255 Codice della Navigazione – Esibizione dell’atto di nazionalità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui agli articoli 253, 254, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicità, l'atto di nazionalità, per la prescritta annotazione. Tuttavia, quando la pubblicità è richiesta all'ufficio d'iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non è possibile esibire all'ufficio stesso l'atto di nazionalità, l'ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne dà comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il quale è diretta, perché sia ivi eseguita l'annotazione sull'atto di nazionalità.

  • Art. 3 DPR 230/2000 – Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

    Art. 3 DPR 230/2000 – Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.

    2. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza.

    3. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni al provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.