Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1697 Codice Civile: Accertamento della perdita e dell’avaria

    Articolo 1697 Codice Civile: Accertamento della perdita e dell’avaria

    Art. 1697 c.c. – Accertamento della perdita e dell’avaria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate.

    Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

    Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile.

  • Art. 1698 c.c.: Estinzione dell’azione nei confronti del vettore

    Art. 1698 c.c.: Estinzione dell’azione nei confronti del vettore

    Art. 1698 c.c. – Estinzione dell’azione nei confronti del vettore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.

  • Articolo 1699 Codice Civile: Trasporto con rispedizione della merce

    Articolo 1699 Codice Civile: Trasporto con rispedizione della merce

    Art. 1699 c.c. – Trasporto con rispedizione della merce

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.

  • Articolo 1700 Codice Civile: Trasporto cumulativo

    Articolo 1700 Codice Civile: Trasporto cumulativo

    Art. 1700 c.c. Trasporto cumulativo

    In vigore

    Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.

  • Art. 1701 c.c.: Diritto di accertamento dei vettori successivi

    Art. 1701 c.c.: Diritto di accertamento dei vettori successivi

    Art. 1701 c.c. – Diritto di accertamento dei vettori successivi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

  • Articolo 1689 Codice Civile: Diritti del destinatario

    Articolo 1689 Codice Civile: Diritti del destinatario

    Art. 1689 c.c. Diritti del destinatario

    In vigore

    I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l’ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.

  • Articolo 1690 Codice Civile: Impedimenti alla riconsegna

    Articolo 1690 Codice Civile: Impedimenti alla riconsegna

    Art. 1690 c.c. – Impedimenti alla riconsegna

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell’art. 1686.

    Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l’esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell’art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’art. 1515 per conto dell’avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

  • Art. 1691 c.c.: Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordi

    Art. 1691 c.c.: Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordi

    Art. 1691 c.c. Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordine

    In vigore

    all'ordine Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all’ordine o la ricevuta di carico all’ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo. In tal caso il vettore è esonerato dall’obbligo di dare avviso dell’arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l’indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico. Il possessore del duplicato della lettera di vettura all’ordine o della ricevuta di carico all’ordine deve restituire il titolo al vettore all’atto della riconsegna delle cose trasportate.

  • Art. 1692 c.c.: Responsabilità del vettore nei confronti del mit

    Art. 1692 c.c.: Responsabilità del vettore nei confronti del mit

    Art. 1692 c.c. – Responsabilità del vettore nei confronti del mittente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario.

  • Articolo 1693 Codice Civile: Responsabilità per perdita e avaria

    Articolo 1693 Codice Civile: Responsabilità per perdita e avaria

    Art. 1693 c.c. Responsabilità per perdita e avaria

    In vigore

    Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio.

  • Articolo 1694 Codice Civile: Presunzioni di fortuito

    Articolo 1694 Codice Civile: Presunzioni di fortuito

    Art. 1694 c.c. – Presunzioni di fortuito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.

  • Articolo 1687 Codice Civile: Riconsegna delle merci

    Articolo 1687 Codice Civile: Riconsegna delle merci

    Art. 1687 c.c. Riconsegna delle merci

    In vigore

    Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi. Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell’arrivo delle cose trasportate. Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

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