Autore: Andrea Marton

  • CCNL Vigilanza: tredicesima e quattordicesima delle GPG

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il CCNL Vigilanza prevede 14 mensilità per le GPG (12 ordinarie + 13ª dicembre + 14ª luglio) e 13 mensilità per i Servizi Fiduciari (12 + 13ª dicembre). La 14ª delle GPG è un retaggio storico del riconoscimento del rischio professionale. Pari a una mensilità intera per chi ha lavorato l’anno completo; proporzionale per chi ha lavorato meno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    13ª e 14ª CCNL Vigilanza
    Categoria Mensilità Tipo Scadenza
    GPG (tutti i livelli) 14 12 + 13ª + 14ª Dicembre + Luglio
    Servizi Fiduciari 13 12 + 13ª Dicembre

    14 mensilità per GPG: un'eccezione

    Le GPG hanno 14 mensilità annue, una specificità rispetto alla maggior parte dei CCNL italiani (che prevedono 13 mensilità). La struttura è:

    • 12 mensilità ordinarie
    • 13ª (gratifica natalizia): da pagare entro il 20 dicembre
    • 14ª (gratifica estiva): da pagare entro il 10 luglio

    Questa specificità deriva dal riconoscimento storico del rischio professionale delle GPG armate. Equivale a +7,7% di stipendio annuo rispetto a 13 mens.

    Calcolo della 13ª e 14ª

    Sia la 13ª che la 14ª sono pari a una mensilità intera per chi ha lavorato dall’1 gennaio al 31 dicembre (per la 13ª) o dall’1 luglio precedente al 30 giugno (per la 14ª).

    Per chi ha lavorato meno: 1/12 per ogni mese di servizio nell’anno di riferimento. Frazione di mese ≥15 giorni = mese intero.

    Esempio: GPG IV (€1.390/mese), 6 mesi di servizio nel 2026. 13ª: €1.390 × 6/12 = €695 lordi a dicembre.

    Servizi Fiduciari: 13 mensilità standard

    I Servizi Fiduciari hanno 13 mensilità (12 + 13ª), come la maggior parte dei CCNL. NON è prevista 14ª.

    Differenza con GPG: stipendio annuo SF (13 mens) vs GPG (14 mens). Per livelli simili:

    • GPG IV (€1.390 × 14 = €19.460)
    • SF D (€1.450 × 13 = €18.850)

    Anche con un minimo mensile più alto, il SF D guadagna meno della GPG IV grazie alla 14ª.

    Composizione 13ª e 14ª

    Nella 13ª e 14ª entrano:

    • Minimo tabellare
    • Scatti di anzianità
    • Indennità fisse (turno, rischio, mansione)
    • EDR

    NON entrano: rimborsi spese, indennità trasferta, straordinari (variabili), indennità notturna variabile.

    Casi pratici

    Tizio – 13ª e 14ª GPG IV
    Tizio è GPG IV (€1.390/mese), lavora tutto il 2026. 13ª dic 2026: €1.390. 14ª lug 2026: €1.390. Totale gratifiche: €2.780. Stipendio annuo: 12 × €1.390 + €2.780 = €19.460.
    Caia – SF C solo 13ª
    Caia è SF C (€1.580/mese), lavora tutto il 2026. 13ª dic 2026: €1.580. NO 14ª. Stipendio annuo: 13 × €1.580 = €20.540.
    Sempronio – GPG II 14ª pro-quota
    Sempronio è assunto come GPG II dal 1° marzo 2026 (€1.700/mese). 14ª (luglio 2026): mesi lavorati dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 = 4 mesi. 14ª: €1.700 × 4/12 = €567 lordi.

    Domande frequenti

    Le GPG hanno la quattordicesima?
    Sì, le GPG hanno 14 mensilità (12 + 13ª dicembre + 14ª luglio). I Servizi Fiduciari hanno solo 13 mensilità. È una specificità del settore Vigilanza che riconosce il rischio professionale.
    Quando si paga la 14ª delle GPG?
    Entro il 10 luglio di ogni anno. La 13ª va pagata entro il 20 dicembre. Il datore può pagarle anticipatamente o in busta paga dei mesi di scadenza.
    Come si calcola la 14ª pro-quota?
    1/12 della mensilità per ogni mese di servizio nell’anno di riferimento (luglio precedente – giugno corrente). Esempio: GPG assunto a marzo riceve 14ª pro-quota a luglio dello stesso anno (4 mesi).
    La 14ª è soggetta a IRPEF?
    Sì, come tutte le mensilità extra. Però va in busta paga separata: la trattenuta IRPEF si calcola sulla mensilità singola, non sul cumulato. Risulta tassazione leggermente più vantaggiosa rispetto a un compenso unico.
    I Servizi Fiduciari non hanno la 14ª?
    NO, i Servizi Fiduciari hanno solo 13 mensilità (12 + 13ª dicembre). È una differenza significativa rispetto alle GPG, parte del trattamento storico distinto delle due categorie.
    Cosa entra nella 13ª e 14ª?
    Minimo tabellare + scatti + indennità fisse (turno, rischio) + EDR. NON entrano rimborsi spese, indennità trasferta, straordinari variabili, indennità notturna se non strutturata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, malattia, infortunio e copertura porto d’arma e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 189 Codice della Navigazione – Deficienza delle razioni di viveri

    Art. 189 Codice della Navigazione – Deficienza delle razioni di viveri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante del porto e l'autorità consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell'equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualità e la quantità delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio. Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano al comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione provvedono d'ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette. Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l'autorità consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte. Quando sono vendute pertinenze di proprietà aliena o merci l'armatore è tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell'articolo 308.

  • Art. 4 L. 898/1970 – Procedimento per lo scioglimento del matrimonio

    Art. 4 L. 898/1970 – Procedimento per lo scioglimento del matrimonio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    [Articolo soppresso dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 27, a decorrere dal 28/02/2023]

    1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

    2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

    3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.

    4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.

    5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

    6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

    7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

    8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

    9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

    10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

    11. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.

    12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.

    13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

    14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

    15. L’appello è deciso in camera di consiglio.

    16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.

  • Art. 174 D.Lgs. 209/2005 – Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale

    Art. 174 D.Lgs. 209/2005 – Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.

    2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.

    3. 3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica; b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo; c) né l'impresa di assicurazione della tutela legale né l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.

    4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.

    5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.

  • Art. 168 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria dei certificati tecnici

    Art. 168 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria dei certificati tecnici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall'ispettorato compartimentale fanno fede fino a prova contraria. Dei documenti di bordo

  • Art. 95 T.U.B.: Succursali di banche di Stato terzo

    Art. 95 T.U.B.: Succursali di banche di Stato terzo

    Art. 95 T.U.B. – Succursali di banche di Stato terzo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Alle succursali di banche di Stato terzo si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall’articolo 58-sexies, nonché dall’articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.”

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  • Art. 208 D.Lgs. 209/2005 – Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi

    Art. 208 D.Lgs. 209/2005 – Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'IVASS comunica alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri: a) ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo; b) ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

    1-bis. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l'IVASS invia alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

    2. L'IVASS informa la Commissione europea e l'AEAP delle difficoltà di carattere generale eventualmente incontrate dalle imprese e dagli intermediari, anche a titolo accessorio, aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo. 45

  • Art. 213 Codice Civile: Obbligazioni del marito

    Art. 213 Codice Civile: Obbligazioni del marito

    Art. 213 c.c. [Obbligazioni del marito] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • CCNL Servizi Ambientali: FASDA, Previambiente, welfare

    CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale)

    In sintesi

    Il welfare contrattuale del CCNL Servizi Ambientali include FASDA (sanità integrativa, €15/mese azienda + €5 lavoratore), Previambiente (fondo pensione complementare 1,55%+1,55%+TFR), polizza infortuni extra-professionale 24h fino €100.000, formazione professionale, sussidi straordinari fino €3.000/anno per famiglia.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · FISE Assoambiente · Cisambiente Confindustria · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI · FP-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FIADEL
    Ultimo rinnovo
    9 dicembre 2025: ipotesi di accordo, divenuta efficace il 3 febbraio 2026 con lo scioglimento della riserva (approvazione superiore al 92%)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (CCNL unico dei Servizi Ambientali)
    Platea
    ~90.000 (addetti raccolta rifiuti, autisti compattatori, spazzini, operatori impianti trattamento)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL unico dei Servizi Ambientali è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: ipotesi di accordo il 9 dicembre 2025, riserva sciolta il 3 febbraio 2026 con oltre il 92% di sì, per più di 110.000 lavoratori. Il valore complessivo è di 307 euro (250 di aumento del TEC, 217 di TEM al livello 3A, 47 legati alla riforma parziale della classificazione). Il TEM arriva in cinque tranche: 15 euro dal 1° luglio 2025, 86 dal 1° gennaio 2026, 36 dal 1° gennaio 2027, 40 dal 1° agosto 2027 e 40 dal 1° dicembre 2027; è prevista anche una una tantum di 100 euro a copertura del primo semestre 2025, erogata a marzo e giugno 2026. Per il quadro completo vedi l’hub CCNL Servizi Ambientali e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Welfare CCNL Servizi Ambientali
    Strumento Contributo Beneficio
    FASDA (sanità integrativa) €15 az + €5 lav/mese Rimborsi sanitari fino €1.500/anno
    Previambiente (fondo pensione) 1,55% + 1,55% Pensione complementare
    Polizza infortuni 24h Azienda €100.000 morte/invalidità
    Formazione professionale Ente Bilaterale Nazionale Corsi gratuiti aggiornamento
    Sussidi straordinari FASDA Famiglia Max €3.000/anno
    Buoni pasto €5,29-€8/giorno Esenti IRPEF
    Welfare flexible Variabile aziendale Voucher, servizi
    Borse di studio figli Ente Bilaterale €500-1.500 ad alunno meritevole

    FASDA: sanità integrativa

    Il FASDA (Fondo Assistenza Sanitaria Dipendenti Aziende Ambientali) è il fondo sanitario integrativo. Iscrizione automatica.

    Contributi:

    • €15/mese azienda
    • €5/mese lavoratore

    Prestazioni coperte (rimborsi):

    • Visite specialistiche fino €1.500/anno
    • Esami diagnostici (RMN, TAC, PET) fino €1.000
    • Ricoveri ospedalieri privati fino €15.000
    • Cure odontoiatriche fino €500/anno
    • Maternità extra (ecografie aggiuntive, amniocentesi)
    • Riabilitazione fisioterapica fino €600/anno

    Estensione facoltativa al nucleo familiare con quota €4-6/mese per familiare.

    Previambiente: fondo pensione

    Previambiente è il fondo pensione complementare contrattuale del settore.

    Contribuzione standard:

    • 1,55% azienda
    • 1,55% lavoratore (volontario, attiva contributo azienda)
    • + TFR maturando

    Vantaggi fiscali: contributi deducibili fino €5.164,57/anno. Tassazione finale 15% calante fino 9%.

    Polizza infortuni extra-professionale

    Il CCNL prevede polizza infortuni a copertura aziendale:

    • Massimale: €100.000 in caso di morte o invalidità permanente
    • Copertura 24h: anche fuori orario di lavoro
    • Cumulabile con INAIL

    L’INAIL copre infortuni sul lavoro; la polizza CCNL estende anche al tempo libero (sport, casa, viaggi).

    Formazione professionale dell'Ente Bilaterale

    L’Ente Bilaterale Nazionale (gestito da datori + sindacati) eroga formazione gratuita:

    • Aggiornamento CQC per autisti (obbligatorio ogni 5 anni)
    • Aggiornamento ADR per autisti rifiuti pericolosi
    • Sicurezza D.Lgs. 81/2008 annuale
    • Corsi specialistici impianti (TMB, compostaggio, incenerimento)
    • Sostenibilità ambientale ed economia circolare
    • Lingua e informatica base

    Sussidi e borse di studio

    Sussidi straordinari FASDA per situazioni di difficoltà:

    • Spese sanitarie straordinarie non coperte
    • Spese funebri familiari 1° grado
    • Calamità naturali
    • Studio figli (libri, tasse universitarie, alloggio)

    Tetto annuo: €3.000/famiglia.

    L’Ente Bilaterale eroga anche borse di studio per figli:

    • Scuola superiore: €500 per alunno con voto medio ≥7,5
    • Università: €1.000 con 21 crediti/anno e media ≥27
    • Laurea con lode: €1.500

    Casi pratici

    Tizio – Visita ortopedica rimborsata FASDA
    Tizio (2A) fa visita ortopedica privata €130 per lombalgia. FASDA rimborsa €100 (max €1.500/anno specialisti).
    Caia – Polizza infortuni weekend sport
    Caia (3A) si frattura caviglia sciando. Polizza CCNL paga €5.000 invalidità temporanea (oltre INAIL che non copre tempo libero).
    Sempronio – Borsa di studio figlio universitario
    Sempronio (5A) ha figlio università con 25 crediti/anno media 28. Riceve €1.000 borsa di studio dall’Ente Bilaterale.

    Domande frequenti

    Cos'è il FASDA?
    È il Fondo Assistenza Sanitaria Dipendenti Aziende Ambientali. Costo €15 az + €5 lav/mese. Rimborsi visite (€1.500), esami (€1.000), ricoveri (€15.000), dentista (€500), maternità extra, riabilitazione (€600).
    Quanto contributo va a Previambiente?
    1,55% azienda + 1,55% lavoratore sul minimo + TFR maturando. Iscrizione automatica per OTI. Contributi deducibili fino €5.164,57/anno. Tassazione finale 15% calante.
    La polizza infortuni copre anche il tempo libero?
    Sì, la polizza CCNL Servizi Ambientali è 24h: copre infortuni anche fuori orario di lavoro (sport, casa, viaggi) fino a €100.000 (morte o invalidità permanente). Cumulabile con INAIL.
    Ci sono borse di studio per i figli?
    Sì, l’Ente Bilaterale eroga borse: €500 per scuola superiore (media ≥7,5), €1.000 per università (21 crediti/anno + media ≥27), €1.500 per laurea con lode. Domanda con documenti scolastici a fine anno.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 giorni e permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª e premi produttività e malattia, comporto e INAIL.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 110 Cod. Amb. – trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane

    Art. 110 Cod. Amb. – trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

    2. In deroga al comma 1, l’autorità competente, d’intesa con l’ente di governo dell’ambito , in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell’impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

    3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all’autorità competente ai sensi dell’articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all’articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati: a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura; b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell’articolo 100, comma 3; c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

    4. L’attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

    5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell’impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L’autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L’autorità competente provvede altresì all’iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma

    3. 6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l’apposita tariffa determinata dall’ente di governo dell’ambito .

    7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

  • Art. 193 Codice della Navigazione – Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici

    Art. 193 Codice della Navigazione – Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorità consolare secondo le norme del regolamento. L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorità consolare.

  • Art. 224 Codice Civile: Obbligazioni contratte dal marito e dalla

    Art. 224 Codice Civile: Obbligazioni contratte dal marito e dalla

    Art. 224 c.c. [Obbligazioni contratte dal marito e dalla

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]