Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1673 Codice Civile: Perimento o deterioramento della cosa

    Articolo 1673 Codice Civile: Perimento o deterioramento della cosa

    Art. 1673 c.c. Perimento o deterioramento della cosa

    In vigore

    Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia. Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell’opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell’appaltatore.

  • Articolo 1674 Codice Civile: Morte dell’appaltatore

    Articolo 1674 Codice Civile: Morte dell’appaltatore

    Art. 1674 c.c. – Morte dell’appaltatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio.

  • Art. 1675 c.c.: Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore

    Art. 1675 c.c.: Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore

    Art. 1675 c.c. – Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.

    Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell’ingegno.

  • Art. 1676 c.c.: Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente

    Art. 1676 c.c.: Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente

    Art. 1676 c.c. – Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

  • Art. 1677 c.c.: Prestazione continuativa o periodica di servizi

    Art. 1677 c.c.: Prestazione continuativa o periodica di servizi

    Art. 1677 c.c. – Prestazione continuativa o periodica di servizi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

  • Articolo 1664 Codice Civile: Onerosità o difficoltà dell’esecuzione

    Articolo 1664 Codice Civile: Onerosità o difficoltà dell’esecuzione

    Art. 1664 c.c. – Onerosità o difficoltà dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

    Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

  • Articolo 1665 Codice Civile: Verifica e pagamento dell’opera

    Articolo 1665 Codice Civile: Verifica e pagamento dell’opera

    Art. 1665 c.c. – Verifica e pagamento dell’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta.

    La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

    Se, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata.

    Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.

    Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente.

  • Articolo 1666 Codice Civile: Verifica e pagamento di singole partite

    Articolo 1666 Codice Civile: Verifica e pagamento di singole partite

    Art. 1666 c.c. – Verifica e pagamento di singole partite

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita.

    Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

  • Articolo 1667 Codice Civile: Difformità e vizi dell’opera

    Articolo 1667 Codice Civile: Difformità e vizi dell’opera

    Art. 1667 c.c. Difformità e vizi dell’opera

    In vigore

    L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

  • Art. 1668 c.c.: Contenuto della garanzia per difetto dell’opera

    Art. 1668 c.c.: Contenuto della garanzia per difetto dell’opera

    Art. 1668 c.c. – Contenuto della garanzia per difetti dell’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.

    Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

  • Articolo 1669 Codice Civile: Rovina e difetti di cose immobili

    Articolo 1669 Codice Civile: Rovina e difetti di cose immobili

    Art. 1669 c.c. – Rovina e difetti di cose immobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

    Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

  • Articolo 1670 Codice Civile: Responsabilità dei subappaltatori

    Articolo 1670 Codice Civile: Responsabilità dei subappaltatori

    Art. 1670 c.c. – Responsabilità dei subappaltatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.