Autore: Andrea Marton

  • Art. 4-bis L. 354/1975 – Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti

    Art. 4-bis L. 354/1975 – Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell’esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di detti reati.

    1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
    1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
    1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.
    1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all’articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.

    1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 415, secondo comma e 415-bis, 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, 628-bis e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

    1-quater.

    1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge.

    2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall’istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell’operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell’internato e alla sua posizione all’interno dell’associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell’istituto ove l’istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta.
    Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull’istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.

    2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all’articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l’istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l’internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell’interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 58-sexies, comma 2. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
    2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell’articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio.

    2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado.In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all’udienza mediante collegamento a distanza.

    3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

    3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 OTTOBRE 2022, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199.

  • Art. 215-quater D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulla concentrazione di rischi)

    Art. 215-quater D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulla concentrazione di rischi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell'IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.

    2. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla significatività delle concentrazioni in relazione ai requisiti del capitale di solvibilità, alle riserve tecniche o entrambi, le concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse. L'IVASS esamina le concentrazioni dei rischi con particolare riferimento al possibile rischio di contagio nel gruppo, al rischio di conflitto di interessi e al livello o al volume dei rischi.

    3. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre, il tipo di concentrazione di rischi che l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, di un determinato gruppo deve segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di concentrazione di rischi e la soglia di significatività rilevante, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.

    4. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, instaura, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo, adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, ai sensi dell'articolo 215-bis, comma 3, lettera b), per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo sulle concentrazioni dei rischi, nonché la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti alla società di cui al presente comma. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.

    5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, segnala all'IVASS, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo. Nel caso in cui l'ultima società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni di cui al presente comma.

    ))

  • Art. 8 DPR 495/1992 – Aree interne ai porti e aeroporti

    Art. 8 DPR 495/1992 – Aree interne ai porti e aeroporti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del codice, sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.

  • Art. 5 L. 898/1970 – Sentenza di divorzio e assegno divorzile

    Art. 5 L. 898/1970 – Sentenza di divorzio e assegno divorzile

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all’art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

    2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.

    3. Il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

    4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.

    6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

    7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

    8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

    10. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

    11. Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

  • CCNL Sanità Privata: tredicesima e premi

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Il CCNL Sanità Privata prevede 13 mensilità: 12 ordinarie + tredicesima a dicembre. La 13ª è pari a una mensilità intera per chi ha lavorato l’intero anno; chi ha lavorato meno riceve quota proporzionale. Va corrisposta entro il 20 dicembre. Eventuali premi aziendali (qualità, soddisfazione clienti) possono essere convertiti in welfare aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Nursind · NurSing-Up
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018 (ultrattività), accordi ponte 2023-2025
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    ~150.000 (infermieri, OSS, ausiliari, amministrativi in case di cura, RSA, cliniche)

    Tabella riepilogativa

    13ª e premi CCNL Sanità Privata
    Voce Quantità Scadenza
    13ª mensilità 1 mensilità intera Entro 20 dicembre
    Premio aziendale (variabile) €500-€2.000 tipici Annuale o trimestrale
    Welfare aziendale Fino €3.000/anno detassato A scelta lavoratore

    Tredicesima: calcolo e scadenza

    La 13ª è pari a una mensilità di retribuzione per chi ha lavorato dall’1 gennaio al 31 dicembre. La retribuzione di riferimento è quella al 30 novembre.

    Per chi ha lavorato meno: 1/12 per ogni mese di servizio. Frazione di mese ≥15 giorni = mese intero.

    Esempio: infermiere D (€1.700/mese), 8 mesi di servizio nel 2026. 13ª: €1.700 × 8/12 = €1.133 lordi a dicembre.

    Composizione della 13ª

    Nella 13ª entrano:

    • Minimo tabellare
    • Scatti di anzianità
    • Indennità fisse (turno, mansione)
    • EDR

    NON entrano: rimborsi spese, indennità trasferta, premi una tantum, straordinari (variabili), indennità notturna variabile.

    Premi aziendali variabili

    Le aziende possono prevedere premi aziendali legati a parametri:

    • Qualità del servizio: valutazione pazienti, audit di reparto
    • Sicurezza: % infortuni, near miss
    • Formazione: ore di formazione ECM completate
    • Assenteismo basso: % presenze del team

    Importi tipici: €500-€2.000/anno. Possono essere convertiti in welfare (no tasse) o detassati al 5% se in cash.

    Welfare aziendale

    Il welfare aziendale permette di convertire premi in beni/servizi senza tasse:

    • Spese sanitarie integrative (vista, dentista)
    • Spese scolastiche per figli (asilo nido, scuola)
    • Abbonamenti trasporti pubblici
    • Voucher carburante
    • Mutui prima casa

    Limite: €3.000/anno detassato. Strumento apprezzato per il settore sanitario per spese familiari elevate.

    Casi pratici

    Tizio – 13ª intera infermiere D
    Tizio è D, lavora tutto il 2026 (€1.700/mese). 13ª dicembre: €1.700 lordi. Netto: ~€1.250. Pagata entro il 20 dicembre.
    Caia – Premio qualità OSS convertito in welfare
    Caia è OSS, riceve premio qualità 2026 di €1.000. Sceglie 100% welfare: rimborso abbonamento bus €400 + voucher carburante €200 + asilo nido figlio €400. Netto effettivo: €1.000 vs €800 cash.
    Sempronio – 13ª proporzionale per assunzione metà anno
    Sempronio è assunto come A dal 1° giugno 2026. Mesi lavorati al 31 dicembre: 7. Stipendio €1.250. 13ª: €1.250 × 7/12 = €729 lordi a dicembre.

    Domande frequenti

    Quando si paga la 13ª nel CCNL Sanità Privata?
    Entro il 20 dicembre di ogni anno. Pari a una mensilità intera per chi ha lavorato l’intero anno; proporzionale per chi ha lavorato meno.
    Esiste anche la 14ª?
    NO, il CCNL Sanità Privata prevede 13 mensilità (12 + 13ª). Non è prevista 14ª. Gli “extra” sono i premi aziendali variabili e il welfare.
    Cosa entra nella 13ª?
    Minimo tabellare + scatti + indennità fisse + EDR. NON entrano rimborsi spese, indennità trasferta, premi una tantum, straordinari variabili, indennità notturna se non strutturata.
    I premi aziendali sono detassati?
    Sì, fino a €3.000/anno con detassazione al 5% (sostitutiva IRPEF) se legati a parametri di produttività/qualità. In alternativa: welfare aziendale senza tasse né contributi.
    Come si calcola la 13ª proporzionale?
    Stipendio mensile × mesi lavorati / 12. Frazioni di mese ≥15 giorni contano come mese intero. Esempio: assunta dal 15 maggio = 7,5 mesi.
    La maternità influisce sulla 13ª?
    No, la 13ª matura integralmente anche durante la maternità obbligatoria (5 mesi). Per il congedo parentale: matura solo se retribuito (cioè quasi mai).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1 Reg. (UE) 2024/1689 – Oggetto

    Art. 1 Reg. (UE) 2024/1689 – Oggetto

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, e promuovendo l'innovazione.

    2. Il presente regolamento stabilisce:

    a) regole armonizzate per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di IA nell'Unione;

    b) divieti di talune pratiche di IA;

    c) requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori di tali sistemi;

    d) regole di trasparenza armonizzate per determinati sistemi di IA;

    e) regole armonizzate per l'immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali;

    f) regole in materia di monitoraggio del mercato, vigilanza del mercato, governance ed esecuzione;

    g) misure a sostegno dell'innovazione, con particolare attenzione alle PMI, comprese le start-up.

  • CCNL Edilizia Artigianato: ferie, festività e Cassa Edile

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Artigianato riconosce 160 ore (4 settimane) di ferie all’anno, pagate dalla Cassa Edile (accantonate sui contributi mensili). 11 festività + Patrono. ROL aggiuntivi 88h. Le ferie non vengono pagate dal datore in busta paga ma tramite la Cassa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità
    Ferie annuali 160 ore (4 settimane)
    ROL 88 ore/anno (11 giornate)
    Festività 11 + Patrono
    Pagamento ferie Tramite Cassa Edile
    Permessi visite mediche 16h/anno
    Permessi 104 3 giorni/mese

    Ferie via Cassa Edile

    Specificità edilizia: le ferie non sono pagate dal datore in busta paga ma tramite la Cassa Edile. Il datore versa ogni mese ~6,67% della retribuzione alla Cassa per le ferie. Quando il lavoratore va in ferie:

    1. Comunica al datore
    2. Riceve permesso non retribuito (per orario)
    3. La Cassa Edile paga l’accantonato (di solito a giugno: ferie + gratifica feriale)

    Quante ferie: 160h (4 settimane)

    160 ore/anno = 4 settimane di calendario. Per lavoratori a tempo pieno (40h/sett). Maturazione: 13,33 ore al mese.

    ROL aggiuntivi 88h

    88 ore/anno (11 giornate equivalenti) di permessi retribuiti aggiuntivi. Pagati dal datore in busta paga (non via Cassa Edile, a differenza delle ferie). Fruibili come ore o giornate. Non godute monetizzate.

    Festività

    11 festività nazionali + Patrono. Pagate normalmente in busta paga (non via Cassa Edile). Lavoro festivo: +50% + riposo compensativo.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie 2 settimane ad agosto
    Tizio (3°) va in ferie 2 settimane (10gg lavorativi = 80h). Riceve permesso non retribuito dal datore. A giugno la Cassa Edile paga ~€1.400 (accantonato ferie su 12 mesi di contributi).
    Caia – ROL per emergenza familiare
    Caia (4°) usa 8h di ROL per emergenza figlio. Retribuita normalmente dal datore. Restano 80h ROL nell’anno.
    Sempronio – Lavoro festivo 25 aprile
    Sempronio (3°) lavora il 25/4 (consegna urgente). +50% sulle 8h + riposo compensativo. Lordo extra ~€68.

    Domande frequenti

    Come funzionano le ferie in edilizia?
    Particolare: il datore non paga le ferie direttamente, ma versa mensilmente alla Cassa Edile (~6,67% retribuzione). La Cassa paga al lavoratore a giugno (ferie + gratifica feriale) e a dicembre (13ª + gratifica natalizia).
    Quanti giorni di ferie ho?
    160 ore/anno = 4 settimane di calendario (20 giorni lavorativi). Più 88 ore di ROL (11 giornate). Totale: 31 giorni/anno di riposo retribuito + 11 festività.
    I ROL sono pagati dalla Cassa?
    No, i ROL sono pagati dal datore in busta paga (a differenza delle ferie che vanno via Cassa). Le non godute monetizzate a fine anno.
    Quando ricevo il bonus Cassa Edile?
    Due volte all’anno: giugno (ferie + gratifica feriale, ~€1.000-1.500 netti) e dicembre (13ª + gratifica natalizia, ~€2.000-3.000 netti).
    I permessi 104 sono cumulabili?
    Sì, 3 giorni/mese per familiari disabili. Pagati dal datore. Aggiuntivi a ferie e ROL.
    Posso prendere ferie in inverno?
    Sì, ma la maggior parte dei cantieri ha picchi primavera-estate e calo invernale. Programmazione concordata con datore. Almeno 2 settimane consecutive nell’anno.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile, malattia e infortunio sul lavoro e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 269 Codice della Navigazione – Documenti da consegnare

    Art. 269 Codice della Navigazione – Documenti da consegnare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi.

  • Art. 9-bis Rev. Leg. – Riservatezza e segreto professionale

    Art. 9-bis Rev. Leg. – Riservatezza e segreto professionale

    Art. 9 Bis Rev. Leg. – Riservatezza e segreto professionale

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

    2. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

    3. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano l’applicazione delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo.

    4. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all’incarico di revisione.

    5. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un’altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l’accesso a tutte le informazioni concernenti l’ente sottoposto a revisione e l’ultima revisione di tale ente.

    6. Nel caso in cui un revisore legale o una società di revisione legale effettui la revisione legale conti di un’impresa che appartiene a un gruppo la cui società controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della società di revisione legale, della documentazione inerente all’attività di revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della società controllante.

    7. Un revisore legale o una società di revisione legale incaricato della revisione legale di una società che ha emesso valori mobiliari in un Paese terzo o appartenente a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un Paese terzo può trasferire all’autorità competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell’ente in causa a norma dell’articolo 33, comma 2-bis.

    8. Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un Paese terzo è effettuato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 8 bis. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione di conformità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8. 8 ter. Il revisore della sostenibilità incaricato dell’attestazione di conformità sulla rendicontazione predisposta dalle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle società, ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilità derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilità di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato. 8 quater. L’articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in quanto compatibile, al revisore della sostenibilità o alla società di revisione che svolgono l’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell’articolo 22, comma 1-bis.

  • CCNL Metalmecc Artigianato: welfare WilA, San.Arti, Artifond

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Metalmecc Artigianato prevede welfare di settore: WilA (Welfare interconfederale Artigianato), San.Arti (Sanità Artigianato), Artifond (previdenza complementare). Formazione obbligatoria per sicurezza. Tutele più modeste rispetto all’Industria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2028
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Ente Funzione
    WilA Welfare bilaterale (sostegno al reddito)
    San.Arti Sanità integrativa
    Artifond Previdenza complementare
    EBNA Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (formazione)

    San.Arti: sanità

    Fondo sanitario integrativo del settore Artigianato. Rimborsi 70-80% per visite/esami/odontoiatria. Contributo azienda €10-15/mese.

    Artifond: previdenza

    Fondo pensione complementare. TFR + 1% dip + 1% az. Rendimenti 2-3%. Adesione facoltativa.

    WilA: welfare bilaterale

    Sostegno al reddito in caso di crisi aziendale (cassa integrazione artigiana). Contributi delle parti.

    Formazione sicurezza

    EBNA finanzia corsi sicurezza (D.Lgs. 81/2008), formazione tecnica, aggiornamento patentini (carrelli, attrezzature).

    Casi pratici

    Tizio – San.Arti visita dentista
    Tizio (4°) iscritto San.Arti. Visita dentista €100. Rimborso 70% = €70. Tizio paga €30.
    Caia – Corso sicurezza EBNA
    Caia (3°) fa corso 4h aggiornamento sicurezza presso EBNA. Gratuito. Retribuito come ore di lavoro.
    Sempronio – Artifond con anticipo casa
    Sempronio (4° con 9 anni Artifond). Patrimonio €18.000. Anticipo 70% per casa = €12.600.

    Domande frequenti

    Cos'è San.Arti?
    Sanità integrativa del settore Artigianato. Rimborsi 70-80% per visite/esami/odontoiatria. Iscrizione automatica all’assunzione.
    Cos'è Artifond?
    Fondo Pensione Complementare del settore. TFR + 1% dip + 1% azienda. Rendimenti 2-3%. Tassazione vantaggiosa.
    Cos'è WilA?
    Welfare bilaterale che eroga sostegno al reddito in caso di crisi aziendale (cassa integrazione artigiana, ammortizzatori).
    I corsi sicurezza sono gratuiti?
    Sì, finanziati da EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato). Per lavoratori del settore. Includono aggiornamenti carrelli, attrezzature.
    Welfare aziendale c'è?
    Limitato rispetto all’Industria. Solo aziende >20 dipendenti tendono a offrire flexible benefit. Buoni pasto comuni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 157 D.P.R. 115/2002

    Art. 157 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In applicazione dell' articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.

    2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.

  • Art. 43 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 43 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 43 L. Fall. – Rapporti processuali

    Rapporti processuali