Autore: Andrea Marton

  • Art. 190-bis D.Lgs. 209/2005 – (Informazioni statistiche)

    Art. 190-bis D.Lgs. 209/2005 – (Informazioni statistiche)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L'IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.

    2. 2. L'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione comunica all'IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti: a) per l'assicurazione danni, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario; b) per l'assicurazione vita, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario.

    3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.

    4. L'IVASS presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

    ))

  • Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione

    Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione

    Art. 209 c.c. [Cessazione degli effetti della separazione]

    [Abrogato]

    (1) […]

  • CCNL Telecomunicazioni: periodo di prova

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Il CCNL Telco prevede periodo di prova da 1 a 6 mesi: 1 mese per A1, 3 mesi per B3/B4, 4 mesi per C5, 6 mesi per D6/D7 e Quadri. Recesso libero senza preavviso. Va indicato per iscritto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · Confindustria Digitale · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    12 novembre 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025, nuova classificazione dal 1° luglio 2026)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Area Durata prova
    Quadri, D7 6 mesi
    D6 5 mesi
    C5S, C5 4 mesi
    B4 3 mesi
    B3 2-3 mesi
    A2 2 mesi
    A1 1 mese

    Durata graduata per area

    Da 1 mese (A1) a 6 mesi (Quadri). Massimo legale 6 mesi.

    Forma scritta obbligatoria

    La lettera di assunzione deve indicare la prova in mesi. Senza clausola scritta: prova non pattuita, rapporto definitivo.

    Recesso libero

    Entrambe le parti recedono liberamente, senza preavviso. Non può essere discriminatorio.

    Sospensione

    La prova si sospende per malattia, infortunio, ferie, maternità. I giorni sospesi NON contano nei mesi.

    Casi pratici

    Tizio – B3 in prova 3 mesi
    Tizio è B3 in prova 3 mesi. Dopo 2 mesi il datore conferma il rapporto. Anzianità decorre dal 1° giorno.
    Caia – C5 specialist tecnica
    Caia è C5 in prova 4 mesi. Recede dopo 2 mesi (nuova offerta migliore). Riceve giorni lavorati + 13ª e ferie maturate.
    Sempronio – Quadro 6 mesi prova
    Sempronio è Quadro in prova 6 mesi (massimo legale). Periodo per valutare leadership e progetti complessi.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova in Telco?
    Da 1 mese (A1) a 6 mesi (Quadri). Per B3 (customer care): 2-3 mesi. Per B4 (specialisti tecnici): 3 mesi. Per D6 (project manager): 5 mesi.
    La prova deve essere scritta?
    Sì, obbligatoriamente nella lettera di assunzione (durata in mesi). Senza clausola scritta: prova non pattuita e rapporto definitivo.
    Posso essere licenziato durante la prova?
    Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai giorni lavorati + quota 13ª + ferie maturate non godute.
    La malattia sospende la prova?
    Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e maternità NON contano. La prova si sospende e riprende al rientro.
    I mesi di prova contano per anzianità?
    Sì, l’anzianità decorre dal PRIMO giorno di lavoro. I mesi di prova contano per ferie, 13ª, TFR e scatti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 84 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 84 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 84 CCII – Finalita’ del concordato preventivo e tipologie di piano

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’imprenditore di cui all’articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all’articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell’articolo 296.

    2. La continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dell’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purchè in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.

    3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

    4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purchè sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.

    5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purchè in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

    6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.

    7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall’articolo 2116, primo comma, del codice civile.

    8. […]

    9. […]

  • Art. 262 Codice della Navigazione – Ipoteca della nave

    Art. 262 Codice della Navigazione – Ipoteca della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non può essere costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.

  • Conciliazione sindacale, ITL e rinunce: cosa è valido

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Le rinunce e le transazioni del lavoratore su diritti derivanti da norme inderogabili sono impugnabili entro sei mesi, salvo che siano fatte in sede protetta (commissione di conciliazione presso l’ITL, sede sindacale, o altri organismi certificati). In sede protetta la rinuncia è definitiva e non impugnabile.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Rinunce e transazioni: validità a confronto
    Tipo di atto Sede Impugnabile? Termine
    Rinuncia scritta fuori sede protetta Ufficio del datore, accordo privato 6 mesi dalla cessazione o dall’atto
    Transazione fuori sede protetta Accordo privato 6 mesi
    Conciliazione in sede sindacale OOSS firmatarie del CCNL No Definitiva
    Conciliazione all’ITL Ispettorato Territoriale del Lavoro No Definitiva
    Conciliazione in sede arbitrale o giudiziale Giudice del lavoro No Definitiva

    La regola generale dell'art. 2113 c.c.

    L’art. 2113 Codice Civile stabilisce che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili di legge o di CCNL sono annullabili su richiesta del lavoratore. L’impugnazione va proposta entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (se l’atto è precedente) oppure dall’atto stesso (se successivo alla cessazione). Questo perché il lavoratore, durante il rapporto, può essere sotto pressione e non in posizione di libera trattativa.

    Le sedi protette e gli atti definitivi

    La legge prevede però che certi atti siano definitivi e non impugnabili: sono quelli compiuti dinnanzi a una sede protetta. Le principali sedi protette sono: la commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, la sede sindacale (con assistenza delle organizzazioni firmatarie del CCNL), il Giudice del Lavoro in sede conciliativa, e gli organismi di certificazione. In queste sedi si presume che il lavoratore abbia potuto negoziare in libertà e con assistenza qualificata.

    Cosa si può conciliare e cosa no

    Anche in sede protetta non si possono dismettere diritti indisponibili per legge che tutelino interessi superiori (ad es. sicurezza sul lavoro, contribuzione previdenziale obbligatoria). In pratica, in sede protetta si possono regolare: crediti retributivi, indennità di fine rapporto, controversie sul licenziamento, differenze contrattuali. La firma della quietanza in sede sindacale dopo la lettura e spiegazione da parte del funzionario sindacale rende l’accordo definitivo.

    Casi pratici

    Tizio – firma accordo in ufficio del datore, poi si pente

    Tizio firma una busta paga con scritta ‘saldo e stralcio di ogni pretesa’ direttamente nell’ufficio del datore. Essendo fuori sede protetta, può impugnare l’atto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, chiedendo eventuali differenze retributive.

    Caia – conciliazione in sede sindacale

    Caia, assistita dal suo sindacato firmatario del CCNL, firma una transazione che include la rinuncia all’impugnazione del licenziamento in cambio di un importo concordato. L’accordo, firmato in sede sindacale, è definitivo e non impugnabile.

    Sempronio – accordo all'ITL dopo licenziamento collettivo

    Sempronio aderisce a un accordo di esodo incentivato discusso davanti alla commissione di conciliazione dell’ITL. Anche in questo caso l’atto è compiuto in sede protetta: le rinunce sono valide e definitive.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo si può impugnare una rinuncia fatta fuori sede protetta?

    Entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, se l’atto è anteriore alla cessazione; entro 6 mesi dall’atto stesso se è successivo alla cessazione del rapporto.

    Cosa rende una sede 'protetta' ai sensi dell'art. 2113 c.c.?

    La presenza di un organismo terzo o di un sindacato firmatario del CCNL che garantisce l’assistenza al lavoratore. Le principali sono: ITL, sede sindacale, giudice del lavoro in conciliazione, commissioni di certificazione.

    In sede sindacale posso rinunciare a tutto?

    No. Non si possono dismettere diritti indisponibili per legge (es. contribuzione previdenziale obbligatoria, norme di sicurezza). Per i diritti disponibili (crediti retributivi, indennità) la transazione in sede sindacale è valida e definitiva.

    Se ho firmato 'saldo e stralcio' nella busta paga, è valido?

    Di norma no, se riguarda diritti derivanti da norme inderogabili: si tratta di un atto fuori sede protetta, impugnabile entro 6 mesi. Tuttavia è consigliabile valutare il caso concreto con un legale o il sindacato.

    La firma dell'accordo all'ITL mi impedisce di fare causa dopo?

    Sì, per i diritti oggetto della conciliazione. L’accordo raggiunto all’ITL ha valore di atto definitivo e preclude ogni successiva azione giudiziaria su quei punti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Vigilanza: tredicesima e quattordicesima delle GPG

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il CCNL Vigilanza prevede 14 mensilità per le GPG (12 ordinarie + 13ª dicembre + 14ª luglio) e 13 mensilità per i Servizi Fiduciari (12 + 13ª dicembre). La 14ª delle GPG è un retaggio storico del riconoscimento del rischio professionale. Pari a una mensilità intera per chi ha lavorato l’anno completo; proporzionale per chi ha lavorato meno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    13ª e 14ª CCNL Vigilanza
    Categoria Mensilità Tipo Scadenza
    GPG (tutti i livelli) 14 12 + 13ª + 14ª Dicembre + Luglio
    Servizi Fiduciari 13 12 + 13ª Dicembre

    14 mensilità per GPG: un'eccezione

    Le GPG hanno 14 mensilità annue, una specificità rispetto alla maggior parte dei CCNL italiani (che prevedono 13 mensilità). La struttura è:

    • 12 mensilità ordinarie
    • 13ª (gratifica natalizia): da pagare entro il 20 dicembre
    • 14ª (gratifica estiva): da pagare entro il 10 luglio

    Questa specificità deriva dal riconoscimento storico del rischio professionale delle GPG armate. Equivale a +7,7% di stipendio annuo rispetto a 13 mens.

    Calcolo della 13ª e 14ª

    Sia la 13ª che la 14ª sono pari a una mensilità intera per chi ha lavorato dall’1 gennaio al 31 dicembre (per la 13ª) o dall’1 luglio precedente al 30 giugno (per la 14ª).

    Per chi ha lavorato meno: 1/12 per ogni mese di servizio nell’anno di riferimento. Frazione di mese ≥15 giorni = mese intero.

    Esempio: GPG IV (€1.390/mese), 6 mesi di servizio nel 2026. 13ª: €1.390 × 6/12 = €695 lordi a dicembre.

    Servizi Fiduciari: 13 mensilità standard

    I Servizi Fiduciari hanno 13 mensilità (12 + 13ª), come la maggior parte dei CCNL. NON è prevista 14ª.

    Differenza con GPG: stipendio annuo SF (13 mens) vs GPG (14 mens). Per livelli simili:

    • GPG IV (€1.390 × 14 = €19.460)
    • SF D (€1.450 × 13 = €18.850)

    Anche con un minimo mensile più alto, il SF D guadagna meno della GPG IV grazie alla 14ª.

    Composizione 13ª e 14ª

    Nella 13ª e 14ª entrano:

    • Minimo tabellare
    • Scatti di anzianità
    • Indennità fisse (turno, rischio, mansione)
    • EDR

    NON entrano: rimborsi spese, indennità trasferta, straordinari (variabili), indennità notturna variabile.

    Casi pratici

    Tizio – 13ª e 14ª GPG IV
    Tizio è GPG IV (€1.390/mese), lavora tutto il 2026. 13ª dic 2026: €1.390. 14ª lug 2026: €1.390. Totale gratifiche: €2.780. Stipendio annuo: 12 × €1.390 + €2.780 = €19.460.
    Caia – SF C solo 13ª
    Caia è SF C (€1.580/mese), lavora tutto il 2026. 13ª dic 2026: €1.580. NO 14ª. Stipendio annuo: 13 × €1.580 = €20.540.
    Sempronio – GPG II 14ª pro-quota
    Sempronio è assunto come GPG II dal 1° marzo 2026 (€1.700/mese). 14ª (luglio 2026): mesi lavorati dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 = 4 mesi. 14ª: €1.700 × 4/12 = €567 lordi.

    Domande frequenti

    Le GPG hanno la quattordicesima?
    Sì, le GPG hanno 14 mensilità (12 + 13ª dicembre + 14ª luglio). I Servizi Fiduciari hanno solo 13 mensilità. È una specificità del settore Vigilanza che riconosce il rischio professionale.
    Quando si paga la 14ª delle GPG?
    Entro il 10 luglio di ogni anno. La 13ª va pagata entro il 20 dicembre. Il datore può pagarle anticipatamente o in busta paga dei mesi di scadenza.
    Come si calcola la 14ª pro-quota?
    1/12 della mensilità per ogni mese di servizio nell’anno di riferimento (luglio precedente – giugno corrente). Esempio: GPG assunto a marzo riceve 14ª pro-quota a luglio dello stesso anno (4 mesi).
    La 14ª è soggetta a IRPEF?
    Sì, come tutte le mensilità extra. Però va in busta paga separata: la trattenuta IRPEF si calcola sulla mensilità singola, non sul cumulato. Risulta tassazione leggermente più vantaggiosa rispetto a un compenso unico.
    I Servizi Fiduciari non hanno la 14ª?
    NO, i Servizi Fiduciari hanno solo 13 mensilità (12 + 13ª dicembre). È una differenza significativa rispetto alle GPG, parte del trattamento storico distinto delle due categorie.
    Cosa entra nella 13ª e 14ª?
    Minimo tabellare + scatti + indennità fisse (turno, rischio) + EDR. NON entrano rimborsi spese, indennità trasferta, straordinari variabili, indennità notturna se non strutturata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, malattia, infortunio e copertura porto d’arma e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 189 Codice della Navigazione – Deficienza delle razioni di viveri

    Art. 189 Codice della Navigazione – Deficienza delle razioni di viveri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante del porto e l'autorità consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell'equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualità e la quantità delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio. Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano al comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione provvedono d'ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette. Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l'autorità consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte. Quando sono vendute pertinenze di proprietà aliena o merci l'armatore è tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell'articolo 308.

  • Art. 4 L. 898/1970 – Procedimento per lo scioglimento del matrimonio

    Art. 4 L. 898/1970 – Procedimento per lo scioglimento del matrimonio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    [Articolo soppresso dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 27, a decorrere dal 28/02/2023]

    1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

    2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

    3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.

    4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.

    5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

    6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

    7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

    8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

    9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

    10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

    11. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.

    12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.

    13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

    14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

    15. L’appello è deciso in camera di consiglio.

    16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.

  • Art. 174 D.Lgs. 209/2005 – Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale

    Art. 174 D.Lgs. 209/2005 – Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.

    2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.

    3. 3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica; b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo; c) né l'impresa di assicurazione della tutela legale né l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.

    4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.

    5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.

  • Art. 168 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria dei certificati tecnici

    Art. 168 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria dei certificati tecnici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall'ispettorato compartimentale fanno fede fino a prova contraria. Dei documenti di bordo

  • Art. 95 T.U.B.: Succursali di banche di Stato terzo

    Art. 95 T.U.B.: Succursali di banche di Stato terzo

    Art. 95 T.U.B. – Succursali di banche di Stato terzo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Alle succursali di banche di Stato terzo si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall’articolo 58-sexies, nonché dall’articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.”

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