Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1617 Codice Civile: Obblighi del locatore

    Articolo 1617 Codice Civile: Obblighi del locatore

    Art. 1617 c.c. – Obblighi del locatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata.

  • Articolo 1618 Codice Civile: Inadempimenti dell’affittuario

    Articolo 1618 Codice Civile: Inadempimenti dell’affittuario

    Art. 1618 c.c. – Inadempimenti dell’affittuario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto, se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.

  • Articolo 1619 Codice Civile: Diritto di controllo

    Articolo 1619 Codice Civile: Diritto di controllo

    Art. 1619 c.c. – Diritto di controllo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.

  • Articolo 1620 Codice Civile: Incremento della produttività della cosa

    Articolo 1620 Codice Civile: Incremento della produttività della cosa

    Art. 1620 c.c. – Incremento della produttività della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione.

  • Articolo 1621 Codice Civile: Riparazioni

    Articolo 1621 Codice Civile: Riparazioni

    Art. 1621 c.c. – Riparazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario.

  • Art. 1609 c.c.: Piccole riparazioni a carico dell’inquilino

    Art. 1609 c.c.: Piccole riparazioni a carico dell’inquilino

    Art. 1609 c.c. – Piccole riparazioni a carico dell’inquilino

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

    Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.

    Spiegazione

    Le piccole riparazioni dovute a deterioramenti prodotti dall’uso sono a carico del conduttore. La natura di piccola riparazione si determina secondo gli usi del luogo, salvo diversa pattuizione.

    Come funziona e quando si applica

    Distingue le spese ordinarie di manutenzione (a carico dell’inquilino) da quelle straordinarie (a carico del locatore, art. 1576). Rientrano tra le piccole riparazioni, ad esempio, la sostituzione di guarnizioni o di piccoli componenti soggetti a usura.

    Esempio pratico

    La sostituzione della guarnizione di un rubinetto che gocciola spetta all’inquilino; il rifacimento dell’impianto idraulico vetusto spetta invece al proprietario.

    Domande frequenti

    Chi paga le piccole riparazioni in affitto?

    L’inquilino, per i deterioramenti dovuti all’uso; le riparazioni straordinarie restano a carico del proprietario.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1610 Codice Civile: Spurgo dei pozzi e di latrine

    Articolo 1610 Codice Civile: Spurgo dei pozzi e di latrine

    Art. 1610 c.c. – Spurgo di pozzi e di latrine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

  • Articolo 1611 Codice Civile: Incendio di casa abitata da più inquilini

    Articolo 1611 Codice Civile: Incendio di casa abitata da più inquilini

    Art. 1611 c.c. Incendio di casa abitata da più inquilini

    In vigore

    Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

  • Articolo 1612 Codice Civile: Recesso convenzionale del locatore

    Articolo 1612 Codice Civile: Recesso convenzionale del locatore

    Art. 1612 c.c. – Recesso convenzionale del locatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.

  • Art. 1613 c.c.: Facoltà di recesso degli impiegati pubblici

    Art. 1613 c.c.: Facoltà di recesso degli impiegati pubblici

    Art. 1613 c.c. – Facoltà di recesso degli impiegati pubblici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda.

    Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.

  • Articolo 1614 Codice Civile: Morte dell’inquilino

    Articolo 1614 Codice Civile: Morte dell’inquilino

    Art. 1614 c.c. – Morte dell’inquilino

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.

    Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

  • Art. 1615 c.c.: Gestione e godimento della cosa produttiva

    Art. 1615 c.c.: Gestione e godimento della cosa produttiva

    Art. 1615 c.c. – Gestione e godimento della cosa produttiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.