Autore: Andrea Marton

  • Art. 172 Codice della Navigazione – Annotazioni sulla licenza

    Art. 172 Codice della Navigazione – Annotazioni sulla licenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza. Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all'articolo 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.

  • Art. 15 ter D.Lgs. 33/2013 – (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi)

    Art. 15 Ter D.Lgs. 33/2013 – (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi)

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. L’albo di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 , è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un’area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell’albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell’autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell’albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all’articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell’albo.

    2. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’ articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all’articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011 , nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.

    3. Nel registro di cui all’ articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l’esecuzione del concordato, nonché l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse.

    4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell’ articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 .

  • Art. 275 D.P.R. 115/2002

    Art. 275 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4 , della legge 8 luglio 1980, n. 319 , come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.

  • Art. 87 CPI – Oggetto della tutela

    Art. 87 CPI – Oggetto della tutela

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio: a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore; b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito; c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

    2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati: a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori; b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

  • Articolo 82 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 82 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 82 CCII – Revoca della sentenza di omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice revoca l’omologazione su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

    2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall’articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

    3. La domanda di revoca non può essere proposta […] decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

    4. […]

    5. Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51.

    6. La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

  • Art. 185 Codice della Navigazione – Navi straniere

    Art. 185 Codice della Navigazione – Navi straniere

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani . Della polizia di bordo

  • Art. 199 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri

    Art. 199 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all' IVASS di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

    2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.

    3. 3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica; b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis .

    4. 4. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica; b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis .

    5. 5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) la sede secondaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite; b) l'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

    6. L' IVASS pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

  • Art. 214-bis D.Lgs. 209/2005 – (Potere di indirizzo)

    Art. 214-bis D.Lgs. 209/2005 – (Potere di indirizzo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all'esercizio dei poteri di vigilanza, può impartire all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al sistema di governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.

    2. La società controllante adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle società di cui al comma 1, informandone periodicamente l'IVASS.

    3. Gli amministratori delle società di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla società controllante la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.

    ))

  • Art. 154 Codice della Navigazione – Rinnovazione della licenza

    Art. 154 Codice della Navigazione – Rinnovazione della licenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di mutamento del proprietario, nonché di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell'articolo 141.

  • Contestazione disciplinare: come difendersi passo per passo

    Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

    In sintesi

    Quando si riceve una contestazione disciplinare si hanno 5 giorni per rispondere per iscritto o chiedere un’audizione con il sindacato. È fondamentale rispondere nel merito, raccogliere prove e non lasciare scadere il termine senza reagire.

    Riferimento normativo

    Art. 7, L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Tabella riepilogativa

    Fasi della procedura disciplinare e tempi
    Fase Chi agisce Termine
    Contestazione scritta e specifica Datore di lavoro Entro limiti di immediatezza (normalmente pochi giorni dal fatto)
    Difese del lavoratore Lavoratore (anche con sindacato) 5 giorni dalla contestazione
    Irrogazione della sanzione Datore di lavoro Dopo i 5 giorni di difesa; il CCNL può fissare un termine massimo
    Impugnazione della sanzione Lavoratore 20 giorni dalla comunicazione della sanzione

    Che cosa deve contenere la contestazione

    La contestazione disciplinare è valida solo se scritta e specifica: deve indicare i fatti addebitati, la data e il luogo, senza formule generiche. Una contestazione vaga («comportamento scorretto») senza descrizione precisa del fatto è invalida, perché non consente al lavoratore di difendersi adeguatamente. Se la lettera è carente sul piano della specificità è opportuno eccepirlo immediatamente nella memoria difensiva.

    Come costruire la memoria difensiva

    La risposta scritta deve essere analitica e documentata: contestare i fatti nell’ordine in cui sono esposti, allegare prove (email, attestazioni, testimonianze), evidenziare attenuanti (stato di salute, contesto aziendale, prassi tollerata in passato) e invocare il principio di proporzionalità. È consigliabile farsi assistere da un rappresentante sindacale (RSA/RSU) o da un avvocato giuslavorista. Non rispondere equivale a non difendersi: la sanzione può essere irrogata trascorsi i 5 giorni.

    L'audizione orale

    Invece della memoria scritta – o in aggiunta – il lavoratore può chiedere di essere sentito oralmente dal datore. Anche in questo caso può farsi assistere da un rappresentante sindacale. L’audizione non sospende i 5 giorni: il lavoratore deve richiedere l’audizione entro quel termine. Il verbale dell’audizione è utile ai fini di eventuali controversie successive.

    Dopo la sanzione: l'impugnazione

    Se nonostante la difesa viene irrogata una sanzione ritenuta illegittima o sproporzionata, il lavoratore ha 20 giorni per impugnarla. Può farlo chiedendo la procedura arbitrale prevista dai contratti o ricorrendo al Tribunale del Lavoro. In caso di licenziamento disciplinare si applica la disciplina specifica del licenziamento (impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni, ricorso entro 180 giorni).

    Casi pratici

    Tizio – contestazione vaga

    Tizio riceve una lettera che lo accusa genericamente di «scarso rendimento» senza indicare episodi specifici. Nella memoria difensiva eccepisce la mancanza di specificità della contestazione e chiede al datore di precisare i fatti. Il datore non reitera la contestazione nei tempi utili: la procedura si chiude senza sanzione.

    Caia – audizione con il sindacato

    Caia riceve una contestazione per un presunto rifiuto di mansioni. Nei 5 giorni chiede un’audizione orale assistita dal delegato sindacale. In audizione porta le email che dimostrano di aver eseguito quanto richiesto. Il datore archivia il procedimento senza irrogare sanzioni.

    Sempronio – mancata risposta

    Sempronio, convinto di essere nel giusto, non risponde alla contestazione entro i 5 giorni. Il datore irroga una sospensione di 3 giorni. Sempronio la impugna entro 20 giorni davanti al Tribunale del Lavoro, ma la posizione processuale è più debole per l’assenza di difese tempestive.

    Domande frequenti

    Entro quanti giorni devo rispondere alla contestazione?

    Entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione scritta. È possibile presentare difese scritte oppure richiedere un’audizione orale, anche assistita da un rappresentante sindacale.

    Posso farmi assistere dal sindacato durante la procedura?

    Sì. Il lavoratore ha diritto di essere assistito da un rappresentante sindacale (RSA o RSU) sia nella redazione della memoria scritta sia nell’eventuale audizione orale.

    Se non rispondo alla contestazione che succede?

    Il datore può irrogare la sanzione dopo la scadenza dei 5 giorni anche in assenza di difese. Non rispondere non equivale ad ammettere i fatti, ma priva il lavoratore di argomenti difensivi utili in sede giudiziale.

    La contestazione deve indicare la sanzione prevista?

    No. La contestazione deve descrivere i fatti; la sanzione è irrogata in un momento successivo, dopo le difese, in base alla valutazione complessiva dell’infrazione.

    Quanto tempo ha il datore per irrogare la sanzione dopo la mia difesa?

    La legge non fissa un termine preciso, ma il principio di immediatezza vale anche per la sanzione: un’attesa eccessiva può renderla illegittima. Molti CCNL prevedono termini specifici (spesso 15-30 giorni dalla difesa).

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Telecomunicazioni: malattia e infortunio

    CCNL Telecomunicazioni

    In sintesi

    Il CCNL Telco prevede comporto di 6-18 mesi in base all’anzianità. Retribuzione integrata al 100% durante la malattia (INPS 50-66,66% + integrazione azienda). Per gravi patologie: comporto raddoppiato. Tutela rafforzata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel · Confindustria Digitale · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    12 novembre 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025, nuova classificazione dal 1° luglio 2026)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

    Tabella riepilogativa

    Anzianità Comporto
    Fino a 6 mesi 3 mesi
    6 mesi-3 anni 6 mesi
    3-10 anni 12 mesi
    Oltre 10 anni 18 mesi
    Gravi patologie Raddoppio

    Comporto graduato

    Da 3 mesi (servizio <6 mesi) a 18 mesi (oltre 10 anni). Per gravi patologie certificate: raddoppio.

    Retribuzione integrata 100%

    Azienda integra al 100% l’indennità INPS (50-66,66%) per tutto il comporto. Anticipo retribuzione + rimborso INPS.

    Obblighi del lavoratore

    Comunicare entro 2-4h. Certificato medico telematico INPS + numero protocollo al datore entro 24h. Visite di controllo: fasce 10-12 e 17-19.

    Infortunio sul lavoro

    Copertura INAIL. Per tecnici intervento: rischio elettrico, cadute dall’alto. Per customer care: stress, sindrome del tunnel carpale. INAIL 60% + azienda 100%.

    Casi pratici

    Tizio – Influenza B3 7 giorni
    Tizio è B3 (€1.500) con 4 anni. Influenza 7 giorni. INPS 50-66,66% + azienda 100% = stipendio pieno. Comporto residuo: 12 – 7 gg.
    Caia – Tecnica caduta dall’alto
    Caia (B4) cade dal palo durante installazione. Infortunio sul lavoro INAIL. INAIL 60% dal 4° + azienda 100%. Convalescenza 60 giorni totalmente coperti.
    Sempronio – Burnout post-vendite alto carico
    Sempronio (C5 specialist) sviluppa burnout per stress eccessivo. Medico competente diagnostica disturbo stress-correlato. Riposo 30 giorni + supporto psicologico aziendale.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in Telco?
    Dipende dall’anzianità: 3 mesi fino a 6 mesi, 6 mesi da 6 mesi a 3 anni, 12 mesi da 3 a 10 anni, 18 mesi oltre 10 anni. Per gravi patologie: raddoppio.
    La malattia è pagata al 100%?
    Sì, il CCNL Telco integra al 100% l’indennità INPS per tutto il comporto. Tutela rafforzata.
    La sindrome del tunnel carpale è infortunio?
    Può essere malattia professionale se documentata (movimenti ripetitivi al PC o cuffia). INAIL può riconoscerla con rendita di invalidità permanente per casi gravi.
    Il burnout è coperto?
    Sì, come malattia da stress lavoro-correlato. Il medico competente valuta e prescrive eventuale spostamento di mansione. La copertura è come malattia ordinaria (comporto + integrazione 100%).
    Posso essere licenziata per malattie brevi frequenti?
    Solo dopo il superamento del comporto sommatorio (cumulativo in 3 anni mobili). Per anzianità >10 anni: 30+ mesi in 5 anni. Esige documentazione precisa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premio risultato e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 187 D.Lgs. 209/2005 – (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo)

    Art. 187 D.Lgs. 209/2005 – (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche al documento informativo precontrattuale aggiuntivo utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.)) ((45))