Art. 258 Codice della Navigazione – Quote di comproprietà
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati. I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati. I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Sul ruolo di equipaggio si annotano: 1) i contratti di assicurazione della nave; 2) le visite del Registro navale italiano per l'accertamento della navigabilità; 3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi; 4) i dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave ; 5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio; 6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti. Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
Il CCNL Alimentari prevede comporto di 6-12 mesi per anzianità. Retribuzione integrata al 100%. Per infortuni sul lavoro: copertura INAIL completa. Rischi specifici: tagli da coltelli, ustioni da macchinari, esposizione freddo/caldo, biologico (carni crude).
| Anzianità | Comporto |
|---|---|
| Fino a 3 anni | 6 mesi |
| 3-10 anni | 9 mesi |
| Oltre 10 anni | 12 mesi |
| Gravi patologie | Raddoppio |
Da 6 mesi (fino 3 anni) a 12 mesi (oltre 10 anni). Per gravi patologie: raddoppio. Retribuzione integrata al 100% (INPS + azienda).
Settore con rischi vari:
Per industria alimentare: libretto sanitario obbligatorio. Visita medica annuale. Esami: tampone faringeo, coproculture (HACCP). Vaccinazione antitetanica.
Copertura INAIL completa. 60-75% indennità + integrazione 100% azienda. Per gravi infortuni (amputazioni, ustioni 3°): rendita invalidità permanente.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e periodo di prova.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il CCNL Metalmecc Artigianato prevede minimi 2026: dal livello 1° (~€1.500) al 5° (~€2.080). Il rinnovo del 19 novembre 2024 ha definito aumenti complessivi di €216 sul 4° livello (parametro) per il quadriennio 2024-2028 (+14,8% complessivo). 4 tranches: dic 2024, lug 2025, mar 2026, nov 2026. 13 mensilità.
| Livello | Minimo mensile lordo |
|---|---|
| 1Q | 2.080,91 € |
| 1 | 2.080,91 € |
| 2 | 1.936,20 € |
| 2 bis | 1.828,24 € |
| 3 | 1.758,00 € |
| 4 | 1.656,98 € |
| 5 | 1.595,91 € |
| 6 | 1.521,84 € |
Minimi tabellari del CCNL Area Meccanica – Artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI con Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil), in vigore dal 1° marzo 2026. Al livello 1Q spetta un’indennità Quadri di 70,00 € mensili; al livello 1 con funzioni direttive un’indennità di 50,00 € mensili. Importi mensili lordi esclusi scatti di anzianità e superminimi; per i valori puntuali fa fede il testo dell’accordo di rinnovo.
Importi dal 1° marzo 2026. Esclude indennità, scatti, premio risultato (raro nell’artigianato).
Il rinnovo del 19 novembre 2024 ha definito aumenti complessivi di +€216 sul 4° livello (parametro) in 4 tranches:
Aumento percentuale: +14,8% sul quadriennio. Aumenti proporzionati per altri livelli.
Comparazione retribuzione:
Scatti ogni 3 anni, massimo 5 scatti totali, importo €15-25/scatto. Si computano in 13ª e TFR.
Per single senza altre detrazioni:
Stesso CCNL: consulta anche preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi, malattia e infortunio e periodo di prova.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il CCNL Servizi Ambientali consente apprendistato professionalizzante 18-29 anni di durata 36-60 mesi (in base al livello target). Sottoinquadramento 2 livelli sotto la qualifica finale. Formazione obbligatoria 80h annue. Forte uso per autisti compattatori (con patentini), operatori impianti, tecnici di laboratorio. Contributi azienda 10% ridotti vs 30% standard.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Età ammessa | 18-29 anni (15-25 per qualifica) |
| Durata professionalizzante | 36-60 mesi (in base livello target) |
| Sottoinquadramento | 2 livelli sotto qualifica finale |
| Formazione | 80h annue (interna + Regione) |
| Apprendisti per qualificati | 3 ogni 2 (in aziende ≥10 dipendenti) |
| Recesso al termine | Libero con preavviso ordinario |
| Periodo prova | Da CCNL per livello target |
| Contributi INPS | 10% (vs 30% standard) |
Il D.Lgs. 81/2015 disciplina 3 tipi di apprendistato, tutti utilizzati nei Servizi Ambientali:
L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la qualifica finale:
Esempio per autista compattatore 3A finale:
Risparmio azienda: ~€10.000 totali nel quadriennio.
80 ore annue retribuite:
Per i Servizi Ambientali la formazione tecnica include:
Mancata formazione = conversione in contratto subordinato + sanzione amministrativa.
L’apprendistato gode di contributi ridotti:
L’aliquota ridotta resta nei 12 mesi successivi alla conferma, incentivo alla stabilizzazione.
Al termine dell’apprendistato:
L’apprendistato non può essere risolto liberamente prima del termine se non per giusta causa o giustificato motivo (come contratto standard).
Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 giorni e permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª e premi produttività e malattia, comporto e INAIL.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie.
2. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di assicurare che dispongano della stessa quantità di informazioni pertinenti.
3. Ai fini di cui al comma 2, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si comunicano senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono anche le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorità di vigilanza, nonché le informazioni fornite dal gruppo.
4. Se un'autorità di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure è stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA che può agire conformemente ai poteri di cui all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .
5. Qualora la società al vertice del gruppo non abbia fornito entro un termine ragionevole all'autorità di vigilanza sul gruppo o ad altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo informazioni su una società italiana facente parte del gruppo, l'IVASS collabora con l'autorità richiedente per l'acquisizione di informazioni dalla società italiana.
6. 6. Le autorità responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorità di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorché: a) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione; b) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato in conformità di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al Titolo XV, Capo I ter; c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali.
))
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza. Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all'articolo 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato
1. L’albo di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 , è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un’area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell’albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell’autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell’albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all’articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell’albo.
2. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’ articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all’articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011 , nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.
3. Nel registro di cui all’ articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l’esecuzione del concordato, nonché l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse.
4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell’ articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 .
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4 , della legge 8 luglio 1980, n. 319 , come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio: a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore; b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito; c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.
2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati: a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori; b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il giudice revoca l’omologazione su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall’articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non può essere proposta […] decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
4. […]
5. Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51.
6. La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani . Della polizia di bordo