Autore: Andrea Marton

  • CCNL Metalmecc Artigianato: tredicesima e premi

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il CCNL Metalmecc Artigianato prevede 13 mensilità (12 + 13ª dicembre). Premi di risultato meno frequenti rispetto all’Industria. Eventuali welfare aziendale solo nelle aziende più strutturate (>20 dipendenti).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2028
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Voce Quantità Scadenza
    13ª 1 mensilità Entro 20 dicembre
    Premio aziendale (raro) €500-€1.500 Annuale
    Welfare aziendale Limitato A discrezione azienda

    13ª intera o proporzionale

    Una mensilità intera entro 20 dicembre. Proporzionale per chi ha lavorato meno (1/12 per mese).

    Premi rari

    L’artigianato è meno strutturato dell’industria: premi di risultato rari, solo aziende >20 dipendenti li prevedono. Importi modesti €500-€1.500.

    Welfare limitato

    Welfare aziendale poco diffuso. Buoni pasto, regali natalizi, mutui aziendali limitati.

    Composizione 13ª

    Minimo + scatti + indennità fisse. Senza straordinari e indennità variabili.

    Casi pratici

    Tizio – 13ª piena 4°
    Tizio (4° €1.700) lavora tutto 2026. 13ª dicembre: €1.700. Netto ~€1.350.
    Caia – 13ª proporzionale per assunzione metà anno
    Caia assunta dal 1° giugno. 7 mesi al 31/12. 13ª: €1.600 × 7/12 = €933 lordi.
    Sempronio – Bonus aziendale modesto
    Sempronio (4°) riceve bonus aziendale €600 a fine anno (azienda 25 dipendenti). Tassato come reddito ordinario.

    Domande frequenti

    Quando si paga la 13ª?
    Entro il 20 dicembre. Pari a una mensilità intera per chi ha lavorato l’anno completo.
    Esiste la 14ª?
    NO, il CCNL prevede 13 mensilità. Non è prevista 14ª come nel Commercio.
    I premi di risultato sono frequenti?
    No, nel CCNL Artigianato sono rari. Solo aziende >20 dipendenti li prevedono. Importi modesti.
    Cosa entra nella 13ª?
    Minimo + scatti + indennità fisse. NON entrano rimborsi spese, straordinari, indennità variabili.
    Come si calcola la 13ª proporzionale?
    Stipendio mensile × mesi lavorati / 12. Frazione ≥15gg = mese intero.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, malattia e infortunio e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 218 Codice Civile: Obbligazioni del coniuge che gode dei beni

    Art. 218 Codice Civile: Obbligazioni del coniuge che gode dei beni

    Art. 218 c.c. – Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario .

  • CCNL Edilizia Artigianato: TFR e Prevedi previdenza

    CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il TFR si calcola accantonando 1/13,5 della retribuzione annua. Possibilità di adesione a Prevedi (Fondo Pensione Complementare del settore edile). Contributo azienda 1-2%. Anticipi dopo 8 anni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anaepa-Confartigianato · CNA Costruzioni · Fiae-Casartigiani · Claai-Edilizia · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~400.000 (aziende artigiane edili: muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti edili)

    Tabella riepilogativa

    Voce Valore
    Quota TFR annua Retribuzione annua / 13,5
    Esempio 3° €21.450 / 13,5 = €1.589/anno
    Rivalutazione 1,5% + 75% indice ISTAT
    Prevedi TFR + 1% dip + 1-2% az
    Anticipo 70% (dopo 8 anni)

    Calcolo TFR edilizia

    Retribuzione annua (inclusi Cassa Edile bonus) / 13,5. Per 3° (€21.450/anno inclusi bonus): TFR €1.589/anno. Su 10 anni: ~€15.890 + rivalutazione.

    Prevedi previdenza

    Fondo Pensione Complementare del settore Edile. TFR (100%) + 1% dip + 1-2% azienda. Rendimenti storici 2-3%. Adesione facoltativa.

    Anticipi

    Dopo 8 anni, 70% per casa/salute/formazione/congedo.

    Tassazione

    TFR in azienda: ~23-28% IRPEF media. Prevedi: 15-9% tassazione vantaggiosa.

    Casi pratici

    Tizio – TFR azienda 10 anni 3°
    Tizio è 3° (€21.450/anno), TFR azienda 10 anni: €15.890 + rivalutazione = ~€17.500.
    Caia – Prevedi con 5 anni
    Caia (4°) aderisce Prevedi. TFR €1.733/anno + 1% dip €218 + 1,5% az €327 = €2.278/anno. 5 anni: ~€12.000 + rendimenti.
    Sempronio – Anticipo TFR per casa
    Sempronio (4° con 9 anni). TFR €15.500. Anticipo 70% per casa = €10.850.

    Domande frequenti

    Come si calcola TFR edilizia?
    Retribuzione annua / 13,5. Include bonus Cassa Edile (ferie, 13ª, gratifica). Per 3°: ~€1.589/anno. Su 10 anni: ~€17.500.
    Cos'è Prevedi?
    Fondo Pensione Complementare del settore Edile. TFR + 1% dip + 1-2% azienda. Rendimenti 2-3%.
    Conviene Prevedi?
    Sì, contributo azienda gratuito + tassazione vantaggiosa. Importante data l’alta mobilità del settore (cambio frequente di aziende).
    Anticipo TFR?
    Sì, dopo 8 anni, 70% per casa/salute/formazione/congedo.
    Cambiando azienda perdo il TFR?
    No, il TFR ti spetta sempre. Va liquidato entro 30 giorni dalla cessazione. Per il TFR in Prevedi: mantenibile, trasferibile, riscattabile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e Cassa Edile, maternità e paternità, tredicesima e bonus Cassa Edile e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 156 D.Lgs. 209/2005 – Attività peritale

    Art. 156 D.Lgs. 209/2005 – Attività peritale

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.

    2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

    3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.

  • CCNL Alimentari Industria: welfare FASA e Alifond

    CCNL Alimentari Industria (Federalimentare)

    In sintesi

    Il CCNL Alimentari prevede welfare ricco: FASA (Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi), Alifond (previdenza), formazione obbligatoria HACCP. Settore con buone tutele complementari.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalimentare-Confindustria · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 maggio 2024 (in vigore dal 1° giugno 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2027
    Platea
    ~400.000 (industria alimentare: latte, carni, conserve, dolciario, bevande, pasta)

    Tabella riepilogativa

    Ente Funzione
    FASA Sanità integrativa
    Alifond Previdenza complementare
    Ente Bilaterale Formazione, ammortizzatori
    Formazione HACCP Obbligatoria (16h/anno)

    FASA: sanità integrativa

    Fondo sanitario settore Alimentaristi. Rimborsi 70-80% per visite, esami, odontoiatria. Copre familiari fiscalmente a carico. Iscrizione obbligatoria.

    Alifond: previdenza

    Fondo Pensione Complementare. TFR + 1% dip + 1,2-1,8% azienda. Rendimenti 2,5-3,5%.

    Formazione HACCP obbligatoria

    Per industria alimentare: formazione HACCP obbligatoria (16h/anno minimo) per tutti i lavoratori a contatto con alimenti. Più formazione sicurezza generale.

    Welfare aziendale

    Mensa aziendale gratuita o convenzionata, buoni pasto, flexible benefit. Convenzioni con assicurazioni RC familiari.

    Casi pratici

    Tizio – FASA per visita oculistica
    Tizio (5°) iscritto FASA. Visita oculistica €90. Rimborso 80% = €72.
    Caia – Corso HACCP 16h
    Caia (4°) fa corso HACCP 16h annue. Gratuito + retribuito come lavoro. Certificato necessario per lavoro a contatto con alimenti.
    Sempronio – Alifond contributi massimi
    Sempronio (Quadro) Alifond con contributo 3%. €2.800 × 13 = €36.400/anno. TFR €2.696 + dip €1.092 + az €1.638 = €5.426/anno. 10 anni: ~€55.000.

    Domande frequenti

    Cos'è FASA?
    Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi. Rimborsi 70-80% per visite/esami/odontoiatria.
    Cos'è Alifond?
    Fondo Pensione Complementare. TFR + 1% dip + 1,2-1,8% azienda.
    Formazione HACCP è obbligatoria?
    Sì, 16h/anno per tutti i lavoratori a contatto con alimenti. Indispensabile per il lavoro nel settore.
    Welfare aziendale?
    Mensa gratuita o buoni pasto. Flexible benefit per categorie superiori.
    FASA copre familiari?
    Sì, familiari fiscalmente a carico. Estensione opzionale per familiari non a carico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie e festività, maternità e paternità, tredicesima e premio risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Alimentari Industria (Federalimentare). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 242 Codice della Navigazione – Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione

    Art. 242 Codice della Navigazione – Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall'articolo 249. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione. La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli da 252 a 254; 256.

  • Art. 210-bis D.Lgs. 209/2005 – (Altre disposizioni applicabili)

    Art. 210-bis D.Lgs. 209/2005 – (Altre disposizioni applicabili)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 .

    2. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio.

    3. L'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, informa l'ABE e l'AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi 1 e 2.

    4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 210-ter, comma 7, 212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 . I provvedimenti di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l'approvazione di cui all'articolo 196, l'autorizzazione di cui all'articolo 68 e la decadenza di cui all'articolo 76 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

    5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonché le misure di cui all'articolo 220-novies, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

    ))

  • Ferie negate dal datore: cosa posso fare?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Le ferie sono un diritto irrinunciabile: il datore le organizza ma non può negarle indefinitamente. Almeno 2 settimane consecutive devono essere fruite entro l’anno di maturazione. Se le ferie non vengono concesse il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva e può segnalare la violazione all’Ispettorato del Lavoro.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Diritto alle ferie: regole principali
    Aspetto Regola
    Durata minima 4 settimane/anno (D.Lgs. 66/2003); il CCNL può aumentarla
    Continuità Almeno 2 settimane consecutive entro l’anno di maturazione
    Residuo Le altre 2 settimane entro i 18 mesi successivi
    Monetizzazione Vietata salvo cessazione del rapporto (indennità sostitutiva)
    Potere del datore Stabilisce il periodo, ma non può negare definitivamente
    Violazione Sanzione amministrativa per il datore; segnalazione ITL

    Il diritto irrinunciabile alle ferie

    L’art. 2109 c.c. e il D.Lgs. 66/2003 riconoscono al lavoratore almeno 4 settimane di ferie annue retribuite. Si tratta di un diritto irrinunciabile: il lavoratore non può rinunciarvi e il datore non può monetizzarle in sostituzione della fruizione (salvo alla cessazione del rapporto). Il CCNL può aumentare la durata minima.

    Il potere organizzativo del datore e i suoi limiti

    Il datore ha il potere di fissare il periodo feriale tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore. Tuttavia non può negare le ferie a tempo indefinito: almeno 2 settimane consecutive devono essere fruite nell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore. Il residuo (2 settimane) va goduto entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

    Cosa fare se le ferie vengono negate

    Se il datore nega le ferie in modo reiterato il lavoratore può: (a) inviare una richiesta scritta formale per avere traccia del diniego; (b) segnalare la violazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che può irrogare sanzioni amministrative al datore; (c) alla cessazione del rapporto, richiedere l’indennità sostitutiva per le ferie non godute (pari alla retribuzione spettante per quel periodo).

    Casi pratici

    Tizio – ferie richieste a luglio, negate per 3 anni di fila

    Tizio accumula ferie non godute per 3 anni perché il datore le rinvia sempre. Si dimette: nel saldo finale gli spetta l’indennità sostitutiva per tutte le ferie non fruite, calcolata sulla retribuzione globale di fatto. Può segnalare la violazione all’ITL.

    Caia – malattia durante le ferie già programmate

    Caia si ammala mentre è in ferie: la malattia sospende le ferie (giurisprudenza consolidata). Le ferie interrotte dalla malattia devono essere recuperate. Caia deve comunicare la malattia all’INPS e al datore anche durante le ferie.

    Sempronio – richiesta scritta ignorata

    Sempronio invia una PEC al datore chiedendo le 2 settimane consecutive entro dicembre. Il datore non risponde. Sempronio ha prova scritta del diniego e può presentare esposto all’ITL: il datore rischia una sanzione da 130 a 780 € per lavoratore.

    Domande frequenti

    Il datore può pagare le ferie invece di farle fare?

    No. Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro: è vietato dall’art. 10 D.Lgs. 66/2003. L’indennità sostitutiva è ammessa solo alla cessazione del rapporto, per le ferie non ancora godute.

    Quante ferie ho diritto ad avere ogni anno?

    Almeno 4 settimane di ferie retribuite per legge (D.Lgs. 66/2003). Il CCNL può prevedere un numero maggiore di giorni. Il conteggio varia in base ai giorni lavorativi settimanali (5 o 6 giorni).

    Le ferie maturano durante la malattia?

    Sì. Le ferie maturano anche durante i periodi di malattia, maternità e altri periodi di sospensione retribuita previsti dalla legge.

    Il datore può richiamarmi dalle ferie per esigenze aziendali?

    Sì, ma solo per sopravvenute esigenze aziendali non prevedibili. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese di rientro e delle ferie interrotte, che devono essere riprogrammate.

    Le ferie residue scadono se non le prendo nei 18 mesi?

    Sul piano civilistico il diritto non si perde per scadenza interna se non è stato il lavoratore a rinunciarvi. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che le ferie non fruite per volontà del datore non si estinguono. Le ferie residue alla cessazione danno comunque diritto all’indennità sostitutiva.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 148 D.Lgs. 209/2005 – Procedura di risarcimento

    Art. 148 D.Lgs. 209/2005 – Procedura di risarcimento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entita` del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. 62

    2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. 62

    2-bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all' articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale e` anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e` prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all' articolo 124, primo comma, del codice penale , decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

    3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.

    4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

    5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

    6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

    7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

    8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.

    9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all' articolo 1913 del codice civile .

    10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.

    11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

    11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 . A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

  • CCNL Cooperative Sociali: livelli A1-F1 e mansioni

    CCNL Cooperative Sociali

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Sociali (UNEBA/Confcoop/Legacoop) classifica i lavoratori in 9 livelli, da A1 (ausiliari pulizie) a F1 (figure direttive con laurea). Le mansioni-chiave sono OSS (C1-C3), educatori professionali (D2-D3), infermieri (D2-E2), animatori (C1-D2). L’inquadramento è collegato a titolo di studio e mansioni effettive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGCI Solidarietà · Confcooperative Federsolidarietà · Legacoop Sociali · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~430.000 (educatori, OSS, infermieri, animatori, ausiliari in cooperative socio-assistenziali ed educative)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Cooperative Sociali e profili principali
    Livello Profili tipo Titolo richiesto
    A1, A2 Ausiliari, addetti pulizie, addetti cucina Scuola dell’obbligo
    B1 Operatori generici, autisti, manutentori Patente B/C, esperienza
    C1, C2, C3 OSS (Operatori Socio-Sanitari) Qualifica OSS regionale
    D1, D2, D3 Educatori professionali, infermieri, animatori qualificati Laurea triennale/qualifica
    E1, E2 Coordinatori di servizio, assistenti sociali Laurea + esperienza
    F1 Figure direttive, responsabili strutture, psicologi Laurea magistrale + albo

    La classificazione a 9 livelli

    Il CCNL Cooperative Sociali utilizza una scala a 9 livelli raggruppati in 6 categorie (A-F), con sotto-articolazioni numeriche. La logica è collegare il livello al titolo di studio richiesto e al grado di autonomia/responsabilità.

    L’inquadramento avviene al momento dell’assunzione in base alle mansioni effettivamente svolte (non al titolo posseduto): un operatore con laurea che svolge mansioni di ausiliario sarà A1, non D2.

    Operatore Socio-Sanitario (OSS): livelli C1-C3

    L’OSS è la figura più diffusa nelle RSA, comunità e ADI. Il CCNL prevede tre livelli:

    • C1: OSS senza esperienza, primi 24 mesi
    • C2: OSS dal 25° mese o con esperienza pregressa
    • C3: OSS con specializzazione (es. dialisi, salute mentale)

    La qualifica regionale OSS è obbligatoria per essere inquadrati C (1000h corso + tirocinio).

    Educatore professionale: D2-D3

    L’educatore professionale gestisce progetti educativi individuali in comunità minori, centri diurni, SerD, disabilità.

    Il livello standard è D2 per neo-laureati in Scienze dell’Educazione/Educatore professionale sociale. D3 per educatori con 5+ anni di esperienza o coordinatori di équipe.

    La legge Iori (L. 205/2017) ha riservato il titolo a laureati specifici.

    Infermiere in cooperativa sociale

    L’infermiere in cooperativa sociale è solitamente D2-E2 (con maggiorazione rispetto al CCNL Sanità privata per servizi domiciliari notturni).

    Frequente l’utilizzo in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) tramite appalti ASL: lo stipendio include indennità chilometriche per gli spostamenti.

    Coordinatori e figure direttive: E-F

    I livelli E e F sono per ruoli di coordinamento:

    • E1: Capo équipe di servizio (es. coordinatore RSA piccola)
    • E2: Coordinatore di servizio complesso, assistente sociale anziana
    • F1: Responsabile di struttura, psicologo, direttore tecnico

    I responsabili di struttura RSA con 80+ posti hanno indennità di funzione aggiuntiva.

    Casi pratici

    Tizio – OSS C1 in RSA
    Tizio è OSS appena qualificato in RSA Bergamo, inquadrato C1. Stipendio base €1.380/mese × 13 mens + indennità turno notturno €4,50/h. Dopo 24 mesi automatica progressione a C2 (+€55/mese).
    Caia – Educatrice comunità minori D2
    Caia è educatrice in comunità minori, D2, laurea Scienze Educazione. Stipendio €1.490/mese × 13 mens + indennità reperibilità weekend. Coordina progetti educativi per 8 minori in struttura.
    Sempronio – Coordinatore RSA E2
    Sempronio coordina RSA 60 posti, E2 da 8 anni. Stipendio €2.100/mese + indennità funzione coordinamento €180/mese. Responsabile di équipe 22 OSS + 3 infermieri.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Cooperative Sociali?
    Nove livelli da A1 (ausiliari) a F1 (figure direttive con laurea). I livelli sono raggruppati in 6 categorie A-F con sotto-livelli numerici.
    Un educatore professionale che livello prende?
    L’educatore professionale neo-laureato è inquadrato D2. Dopo 5 anni di esperienza o con ruolo di coordinamento di équipe può passare a D3.
    L'OSS senza esperienza che livello prende?
    OSS senza esperienza è C1 per i primi 24 mesi, poi automaticamente C2 dal 25° mese. La qualifica regionale OSS (1000h) è obbligatoria.
    Lo psicologo in cooperativa che livello prende?
    Lo psicologo iscritto all’albo è inquadrato F1, con indennità di funzione se assume responsabilità di servizio (es. supervisore équipe).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 15-180 giorni, ferie 26 giorni, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 270 D.P.R. 115/2002

    Art. 270 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.

  • CCNL Metalmecc Artigianato: sicurezza, DPI e formazione

    CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA)

    In sintesi

    Il settore Metalmecc Artigianato è ad alto rischio infortunio: macchine utensili (torni, frese, presse), saldatura (fumi, scintille), lavori in altezza (impianti), sollevamento carichi. Tutele: DPI specifici, sorveglianza sanitaria, formazione obbligatoria 16h iniziali + 6h aggiornamento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · Claai · Fim-CISL · Fiom-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    19 novembre 2024 (in vigore dal 1° dicembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 novembre 2028
    Platea
    ~500.000 (aziende artigiane meccaniche di produzione, installazione impianti, orafi, odontotecnici)

    Tabella riepilogativa

    Rischio Tutela
    Macchine utensili Protezioni, schermi, fermi corsa
    Saldatura Maschera, aspirazione fumi, abiti ignifughi
    Sollevamento Ausili meccanici, formazione MMC
    Rumore Otoprotettori, sorveglianza udito
    Tagli Guanti antitaglio, formazione
    Caduta dall’alto (impianti) Imbragatura, casco, formazione 12h

    Macchine utensili: tutele

    Torni, frese, presse, troncatrici: rischi di amputazioni, schiacciamenti, schegge. Protezioni meccaniche obbligatorie (carter, schermi, fermi corsa). Manutenzione periodica.

    Saldatura: fumi e radiazioni

    Saldatori esposti a fumi (cromo VI, manganese, ozono) e radiazioni UV. DPI: maschera autoscurante, abiti ignifughi, aspirazione fumi alla fonte. Visita medica oculistica + polmonare ogni 2 anni.

    Sollevamento carichi (MMC)

    Sollevamento manuale: max 25kg (15kg donne). Oltre: ausili meccanici (carrelli, paranchi). Formazione MMC obbligatoria. Errore frequente: ernia discale.

    Formazione obbligatoria

    16h iniziali + 6h aggiornamento ogni 5 anni. Per saldatori: patentino EN ISO. Per carrellisti: patentino con aggiornamento ogni 5 anni. Finanziati EBNA.

    Casi pratici

    Tizio – Saldatore con maschera autoscurante
    Tizio (4° saldatore) usa maschera autoscurante (€150) + aspirazione fumi locale. Esami medici ogni 2 anni: vista, polmoni, sangue.
    Caia – Tornitrice con guanti antitaglio
    Caia (3° tornitrice) ha guanti antitaglio + occhiali + scarpe antiinfortunistiche. Formazione 16h+6h aggiornamento. Capelli sempre legati (rischio impigliamento).
    Sempronio – Ipoacusia da rumore
    Sempronio (4° con 12 anni). Sviluppa ipoacusia da rumore officina (>85dB). INAIL riconosce malattia professionale. Rendita ~€100/mese.

    Domande frequenti

    Quali DPI per saldatore?
    Maschera autoscurante, abiti ignifughi, guanti, scarpe antiinfortunistiche, otoprotettori, aspirazione fumi. Forniti gratis dal datore. Aggiornamento periodico.
    La formazione sicurezza è obbligatoria?
    Sì, 16 ore iniziali + 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni. Per il settore meccanico è rischio alto. Finanziati EBNA.
    L'ipoacusia è malattia professionale?
    Sì, se documentata da esposizione a rumore (>85dB sul lavoro). INAIL riconosce con rendita di invalidità permanente per casi gravi.
    Quanto posso sollevare?
    Max 25kg in solitaria (15kg donne). Oltre: ausili meccanici obbligatori (carrelli, paranchi). Formazione MMC obbligatoria.
    Posso rifiutare lavoro pericoloso?
    Sì, in caso di “pericolo grave e immediato” (mancanza DPI, attrezzatura non a norma). Diritto sancito dal D.Lgs. 81/2008.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, preavviso e dimissioni, ferie, festività e permessi, maternità e paternità, tredicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato (Confartigianato, CNA). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.