In sintesi
- Estensione alle navi straniere: le disposizioni del capo sull'arrivo e partenza delle navi si applicano anche alle navi battenti bandiera straniera che approdano nei porti italiani.
- Clausola di salvaguardia internazionale: l'applicazione avviene «se accordi internazionali non dispongono diversamente», lasciando spazio a deroghe pattuite.
- Principio di territorialità portuale: il solo approdo in porto italiano è sufficiente a rendere applicabile la normativa nazionale, indipendentemente dalla nazionalità della nave.
- Collegamento con la polizia di bordo: la rubrica indica che l'articolo chiude il capo sull'arrivo/partenza e apre quello sulla polizia di bordo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 185 Codice della Navigazione — Navi straniere
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani . Della polizia di bordo
Stesso numero, altri codici
- Art. 185 D.Lgs. 209/2005 — (Documentazione informativa)
- Art. 185 Codice Civile: Amministrazione dei beni personali del
- Articolo 185 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 185 C.d.S.: Circolazione e sosta delle auto-caravan
- Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazione
- Art. 185 c.p.p.: Effetti della dichiarazione di nullità
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione
L'articolo 185 del Codice della navigazione svolge una funzione di chiusura sistematica del capo relativo all'arrivo e alla partenza delle navi, estendendo alle navi straniere l'intero apparato di obblighi e controlli disciplinato dagli articoli precedenti. La norma esprime il principio di territorialità della legge italiana: chiunque approdi in un porto del territorio nazionale è soggetto alla disciplina pubblicistica italiana in materia di navigazione, indipendentemente dalla nazionalità della nave o del comandante.
La disposizione si inserisce in un quadro normativo che da sempre riconosce la sovranità dello Stato costiero sui propri porti, a differenza delle acque territoriali dove si applica il diritto di passaggio inoffensivo. Il porto è considerato territorio dello Stato in senso pieno, e lo Stato può quindi esercitare pienamente la propria giurisdizione amministrativa e — entro certi limiti — penale sulle navi straniere ivi presenti.
Il principio di territorialità portuale
La giurisdizione dello Stato portuale sulle navi straniere è riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario e trovava già espressione nella Convenzione di Ginevra sull'Alto mare del 1958, poi sviluppata dalla Convenzione UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay 1982). In base a tali norme, lo Stato può esigere che le navi straniere in porto rispettino la propria legislazione in materia di polizia portuale, sicurezza, controllo doganale e tutela dell'ambiente marino.
Il Codice della navigazione, coerentemente con questo impianto, non richiede alcuna condizione aggiuntiva rispetto al mero approdo: il solo fatto che la nave straniera si trovi in porto italiano rende applicabili le disposizioni del capo. Non rileva la durata della sosta, il tipo di servizio svolto, la nazionalità dei passeggeri o del carico.
La clausola sugli accordi internazionali
La locuzione «se accordi internazionali non dispongono diversamente» introduce una gerarchia delle fonti che privilegia il diritto internazionale pattizio su quello interno. Tale clausola riflette il principio generale dell'art. 10 Cost. e la posizione sistematica dei trattati nel diritto italiano (art. 117, primo comma, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale nelle sentenze gemelle del 2007).
Accordi internazionali rilevanti in materia possono essere i trattati bilaterali di navigazione e commercio marittimo — che spesso prevedono reciprocità di trattamento e riduzione degli oneri burocratici per le navi delle parti contraenti — nonché le convenzioni multilaterali IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) che standardizzano le procedure di arrivo e partenza, come la Convenzione FAL (Facilitation) del 1965 e successive emendamenti. A livello europeo, la normativa comunitaria sul trasporto marittimo e sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (Port State Control) — in particolare la direttiva 2009/16/CE — costituisce ormai il principale quadro di riferimento per i porti degli Stati membri.
Profili applicativi: polizia portuale e controllo dello Stato di approdo
L'applicazione dell'art. 185 ha acquisito nuova rilevanza con il sistema del Port State Control (PSC), che consente alle autorità dello Stato di approdo di ispezionare le navi straniere per verificarne la conformità alle convenzioni internazionali di sicurezza (SOLAS, MARPOL, MLC 2006 sulla gente di mare). Il sistema PSC si sovrappone e integra la disciplina codicistica: le ispezioni condotte ai sensi della direttiva 2009/16/CE trovano il loro fondamento nazionale nell'art. 185 e nelle norme amministrative di settore.
In caso di violazioni accertate, le autorità italiane possono disporre il fermo amministrativo della nave straniera, impedendone la partenza fino alla regolarizzazione. Questa misura, di grande impatto pratico per gli armatori, è espressione della sovranità portuale italiana riconosciuta dall'art. 185 e disciplinata in dettaglio dalla normativa speciale.
Limiti della giurisdizione: la vita interna della nave
La dottrina internazionalistica distingue tra la giurisdizione dello Stato portuale sulle questioni che incidono sull'ordine e la sicurezza del porto (piena) e la giurisdizione sulla vita interna della nave (più limitata, tendenzialmente riservata allo Stato di bandiera). In linea generale, le autorità italiane si astengono dall'intervenire nei conflitti interni all'equipaggio di una nave straniera in porto, salvo che le conseguenze di tali conflitti si ripercuotano sull'ordine del porto o sulla sicurezza delle persone. Questa distinzione, non espressamente recepita nell'art. 185, è frutto di prassi consolidata e trova riscontro nelle indicazioni operative delle Capitanerie di porto.
Casi pratici
Caso 1: Nave battente bandiera panamense in porto a Genova
La nave di Tizio, armatore greco, batte bandiera panamense e attracca al porto di Genova. Nonostante la bandiera straniera, il comandante deve rispettare integralmente gli obblighi previsti dagli artt. 183 e 184 cod. nav., presentando la denuncia di arrivo e mettendo a disposizione le carte di bordo per l'ispezione dell'autorità portuale italiana, che agisce in base all'art. 185.
Caso 2: Deroga per accordo bilaterale di navigazione
La motonave di Caio, battente bandiera di uno Stato con cui l'Italia ha stipulato un trattato bilaterale di navigazione che semplifica le procedure di approdo, può beneficiare di adempimenti ridotti rispetto a quelli previsti dagli artt. 183-184 cod. nav. In tal caso, la clausola «se accordi internazionali non dispongono diversamente» dell'art. 185 consente la deroga alla normativa interna.
Caso 3: Fermo amministrativo per violazioni di sicurezza
Sempronio è il comandante di una nave cargo straniera che approda a Taranto. L'ispezione PSC condotta ai sensi della direttiva 2009/16/CE rileva gravi carenze nelle dotazioni antincendio, in violazione della Convenzione SOLAS. Sulla base dell'art. 185 cod. nav. e della normativa speciale, l'autorità marittima italiana dispone il fermo della nave fino alla rettifica delle carenze.
Domande frequenti
Le navi straniere devono rispettare le stesse regole di quelle italiane nei porti italiani?
Sì, per effetto dell'art. 185 cod. nav. le navi straniere che approdano in porti italiani sono soggette alle stesse disposizioni sull'arrivo e la partenza delle navi italiane, salva l'applicazione di diversi accordi internazionali.
Cosa succede se un trattato internazionale prevede regole diverse?
La clausola 'se accordi internazionali non dispongono diversamente' dell'art. 185 garantisce la prevalenza delle norme pattizie internazionali su quelle interne: il trattato o la convenzione internazionale applicabile prevale sul codice della navigazione.
L'Italia può fermare una nave straniera in porto per violazioni di sicurezza?
Sì, il sistema del Port State Control (direttiva 2009/16/CE) consente all'autorità marittima italiana di ispezionare le navi straniere e, in caso di gravi violazioni delle convenzioni internazionali di sicurezza, di disporne il fermo fino alla regolarizzazione.
La giurisdizione italiana si estende ai conflitti interni all'equipaggio straniero?
In linea generale, le autorità italiane si astengono dall'intervenire nei conflitti puramente interni all'equipaggio straniero in porto, a meno che tali conflitti non turbino l'ordine pubblico portuale o mettano a rischio la sicurezza delle persone.
Quali convenzioni internazionali rilevano per le navi straniere in porto italiano?
Rilevano principalmente la Convenzione UNCLOS (1982), la Convenzione FAL (1965) per la facilitazione del traffico marittimo, SOLAS e MARPOL per la sicurezza e l'ambiente, la MLC 2006 per la gente di mare, e la direttiva UE 2009/16/CE sul Port State Control.
Vedi anche