Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 172 Codice della Navigazione – Annotazioni sulla licenza

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza. Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all'articolo 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.

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In sintesi

  • Licenza come documento equivalente al ruolo: per le navi marittime minori e i galleggianti, alcune indicazioni del ruolo di equipaggio (armatore, rappresentante, armamento/disarmamento, testamenti) sono inserite nella licenza.
  • Soglie dimensionali: le annotazioni del ruolo sono richieste anche nella licenza delle navi minori di stazza lorda superiore a 10 t se a propulsione meccanica, o superiore a 25 t negli altri casi.
  • Galleggianti con stazza superiore a 25 t: per questi si inseriscono nella licenza anche le annotazioni relative ai contratti di assicurazione e alle visite del Registro.
  • Navigazione interna: per le navi e i galleggianti interni, le indicazioni e annotazioni da inserire nella licenza sono stabilite dal regolamento.
Indice dei contenuti

Ratio e inquadramento sistematico

L'art. 172 del Codice della navigazione raccorda il sistema documentale delle navi minori e dei galleggianti con le previsioni degli artt. 170 e 171 relative al ruolo di equipaggio. Poiché le navi minori e i galleggianti non hanno un ruolo di equipaggio ma solo la licenza come documento principale (art. 169), il legislatore ha previsto che alcune informazioni normalmente affidate al ruolo vengano inserite direttamente nella licenza. La norma opera così una semplificazione documentale adeguata alle minori dimensioni e alla complessità organizzativa ridotta di queste unità, pur garantendo la tracciabilità delle informazioni essenziali per le autorità di controllo.

Le indicazioni dell'art. 170 inserite nella licenza

L'art. 172 dispone che le indicazioni corrispondenti ai numeri 2, 3, 4, 5 dell'art. 170 - vale a dire il nome dell'armatore, l'indicazione del suo rappresentante, le date di armamento e disarmamento, e l'elenco dell'equipaggio con i dati contrattuali - siano inserite nella licenza di tutte le navi marittime minori e di tutti i galleggianti, «a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali». La formula comprende che questa inserzione ha la medesima efficacia giuridica che avrebbe l'annotazione nel ruolo: la licenza assolve dunque una funzione sostitutiva del ruolo per le unità minori. Il rinvio ai nn. 2-5 esclude il n. 1 (nome della nave, che è già nell'intestazione della licenza stessa) e il n. 6 (armi e munizioni, non pertinente per le navi minori prive di dotazioni militari).

Le annotazioni dell'art. 171 e le soglie dimensionali

Il secondo comma introduce una differenziazione in ragione delle dimensioni delle navi minori: per le navi marittime minori di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica, o alle 25 tonnellate negli altri casi (propulsione velica o mista), devono essere inserite nella licenza anche le annotazioni previste dall'art. 171 (contratti di assicurazione, visite del Registro, tasse e diritti marittimi, dati di arrivo e partenza, testamenti e atti dello stato civile). La soglia dimensionale riflette la considerazione che le unità di minori dimensioni - barche da pesca artigianale, piccole imbarcazioni da lavoro - siano soggette a obblighi documentali più snelli rispetto a navi che, pur classificate come «minori», hanno dimensioni e operatività tali da giustificare un regime più rigoroso.

Per i galleggianti di stazza lorda superiore a 25 tonnellate, il terzo comma prevede che nella licenza vengano inserite le annotazioni dei numeri 1 e 2 dell'art. 171 (assicurazione e visite del Registro), ma non le altre, in ragione del fatto che i galleggianti hanno caratteristiche operative diverse dalle navi propriamente dette.

La navigazione interna e il rinvio al regolamento

Il quarto comma dell'art. 172 riserva al regolamento la disciplina delle indicazioni e annotazioni da inserire nella licenza per le navi e i galleggianti della navigazione interna. Questa scelta è giustificata dalla peculiarità del settore, che comprende unità molto eterogenee - imbarcazioni fluviali, battelli lacuali, navi da crociera sui fiumi, traghetti lacustri, pontoni - soggette a un regime tecnico e operativo differente da quello della navigazione marittima. Il rinvio al regolamento consente di adeguare i requisiti documentali alla tipologia specifica di navigazione interna, senza irrigidire il sistema nella fonte primaria.

Coordinamento con il sistema documentale

L'art. 172 si coordina con l'art. 172-bis, che introduce un'ulteriore semplificazione per i casi di trasbordo frequente tra navi dello stesso armatore impegnate in servizi locali o di pesca: la esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco consente di non aggiornare la licenza a ogni rotazione del personale, sostituendo l'annotazione puntuale con una comunicazione giornaliera all'autorità marittima. Le due norme insieme configurano un sistema di adempimenti graduato in ragione della complessità operativa delle diverse tipologie di unità navali.

Casi pratici

Caso 1: Controllo sulla licenza di una barca da pesca meccanica di 15 t

Durante un'ispezione in porto, l'autorità marittima verifica la licenza della barca di Tizio, che ha una stazza lorda di 15 t ed è a propulsione meccanica: supera la soglia delle 10 t, quindi nella licenza devono essere inserite non solo le indicazioni dell'art. 170 nn. 2-5 ma anche le annotazioni dell'art. 171. L'assenza dell'annotazione relativa alla polizza assicurativa porta a una contestazione formale.

Caso 2: Galleggiante di 30 t e annotazioni obbligatorie

Caio gestisce un pontone adibito a lavori portuali con stazza lorda di 30 t: supera la soglia di 25 t prevista dall'art. 172 c. 3, quindi nella licenza devono essere inserite le annotazioni relative ai contratti di assicurazione e alle visite del Registro navale. All'atto dell'ispezione, la licenza non riporta la polizza assicurativa aggiornata e l'autorità contesta l'omissione.

Caso 3: Barca a vela di 20 t e regime documentale semplificato

Sempronio possiede un veliero di 20 t (propulsione non meccanica): la soglia rilevante per l'inserimento delle annotazioni dell'art. 171 nella licenza è di 25 t, che non viene raggiunta. La sua licenza deve quindi contenere solo le indicazioni dei nn. 2-5 dell'art. 170, senza le annotazioni del Registro e dell'assicurazione, con un regime documentale più leggero rispetto alle unità più grandi.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra licenza e ruolo di equipaggio?

Il ruolo di equipaggio è il documento delle navi maggiori; la licenza svolge la stessa funzione per le navi minori e i galleggianti. L'art. 172 prevede che nella licenza siano inserite alcune indicazioni e annotazioni normalmente contenute nel ruolo.

Tutte le navi minori devono avere le stesse annotazioni nella licenza?

No: l'art. 172 prevede soglie dimensionali. Le navi minori sopra 10 t (se a motore) o sopra 25 t (altri casi) devono inserire nella licenza anche le annotazioni del ruolo ex art. 171. Per le navi più piccole è sufficiente il contenuto base ex art. 170 nn. 2-5.

Le annotazioni nella licenza hanno lo stesso valore legale del ruolo?

Sì: l'art. 172 specifica espressamente che le indicazioni inserite nella licenza valgono 'a tutti gli effetti previsti dal codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali', equiparando la licenza al ruolo per le navi minori.

Come sono regolate le annotazioni per la navigazione interna?

Il quarto comma dell'art. 172 rinvia al regolamento per le navi e i galleggianti della navigazione interna, consentendo un'adattamento alle specifiche caratteristiche operative di barche fluviali, lacuali e pontoni.

Cosa succede se la licenza non contiene le annotazioni obbligatorie?

L'armatore è esposto a sanzioni amministrative e l'autorità marittima può richiedere la regolarizzazione immediata. La mancanza di annotazioni rilevanti (es. assicurazione) può anche avere conseguenze sul piano probatorio in caso di sinistro o controversia.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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