Art. 258 Codice della Navigazione – Quote di comproprietà
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati. I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.
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In sintesi
Il carato come unità di misura: la partecipazione nella proprietà di una nave è espressa in carati, unità convenzionale di origine storica che divide la proprietà navale in quote standardizzate.
Numero fisso di carati: i carati sono sempre e necessariamente ventiquattro, indipendentemente dalle dimensioni, dal valore o dal tipo di nave.
Frazionabilità: i ventiquattro carati sono ulteriormente divisibili in frazioni, consentendo una ripartizione della comproprietà anche in percentuali minime.
Istituto tradizionale: il sistema del carato navale ha radici nell'uso mercantile medievale e riflette la tradizione del diritto marittimo italiano e internazionale.
Indice dei contenuti
Origine storica e funzione del carato navale
Il carato navale è uno degli istituti più antichi del diritto marittimo italiano. Il termine ha origine nell'uso mercantile medievale dei porti italiani - Genova, Venezia, Amalfi - dove la proprietà di una nave veniva tradizionalmente divisa in ventiquattro parti uguali, chiamate appunto 'carati', allo scopo di consentire la partecipazione di più soggetti al rischio e ai proventi dell'impresa di navigazione. Il numero ventiquattro non è casuale: esso permette una grande varietà di frazionamenti (metà = 12 carati, un terzo = 8, un quarto = 6, un sesto = 4, un ottavo = 3, ecc.) che soddisfano le esigenze pratiche della ripartizione dell'investimento. L'articolo 258 del Codice della navigazione recepisce questa tradizione secolare, conferendole fondamento normativo positivo e inserendola in un sistema coerente di disciplina della comproprietà navale.
La struttura del carato: numero fisso e frazionabilità
L'art. 258 stabilisce due regole fondamentali: (i) i carati sono sempre e necessariamente ventiquattro, indipendentemente da qualsiasi accordo contrario dei comproprietari; (ii) i ventiquattro carati sono divisibili in frazioni. La prima regola ha carattere imperativo: non è possibile strutturare la comproprietà navale in un numero diverso di quote (ad esempio, in cento parti come nelle società per azioni). Questa rigidità serve a standardizzare il sistema, semplificando i calcoli e la rappresentazione nei registri navali. La seconda regola temperizza la rigidità del numero fisso: se un armatore intende cedere una quota inferiore a un ventiquattresimo, può farlo attraverso la cessione di una frazione di carato (ad esempio, un mezzo carato o un quarto di carato), rendendo il sistema sufficientemente flessibile per le esigenze del commercio marittimo.
Il carato come quota di comproprietà e non come titolo azionario
È importante distinguere il carato navale dalle quote azionarie o dalle partecipazioni societarie: il carato non è un titolo di credito né uno strumento finanziario negoziabile, ma una quota di comproprietà di un bene mobile registrato. Il comproprietario per carati ha diritti reali sulla nave, non diritti di credito nei confronti di una società. Di conseguenza, gli atti di trasferimento dei carati sono soggetti alle stesse regole di forma (art. 249) e di pubblicità (artt. 250 ss.) previste per il trasferimento della proprietà intera della nave. Il comproprietario per carati risponde proporzionalmente dei debiti dell'armamento nella misura della sua quota, salvo diversi patti tra comproprietari.
La disciplina della comproprietà navale nelle norme successive
L'art. 258 introduce il titolo della comproprietà, che il Codice della navigazione sviluppa negli articoli successivi con la disciplina dell'organizzazione interna dei comproprietari (assemblea, deliberazioni, gestore), dei diritti e degli obblighi di ciascun comproprietario, del diritto di prelazione in caso di trasferimento di carati, e delle cause di scioglimento della comproprietà. Il sistema del carato costituisce dunque l'ossatura patrimoniale su cui si innesta una disciplina organizzativa specifica, che per molti aspetti anticipa principi oggi accolti nella disciplina delle società di persone e nelle comunioni di impresa. La previsione della divisibilità in frazioni garantisce che anche esigenze molto specifiche di ripartizione del rischio - ad esempio, la partecipazione di un piccolo investitore con una quota di un quarantottesimo della nave - possano trovare espressione giuridica nel sistema del carato.
Coordinamento con la pubblicità e con le norme sui carati nell'art. 249
L'art. 249 richiama già i carati come oggetto possibile degli atti soggetti a forma scritta: un atto di trasferimento di carati è soggetto agli stessi requisiti formali del trasferimento della proprietà intera della nave (o, per le navi minori, alla semplificazione della dichiarazione autenticata). Allo stesso modo, la trascrizione nei registri navali di cui all'art. 250 si applica anche agli atti concernenti 'loro carati': la comproprietà per carati è pienamente integrata nel sistema di pubblicità navale, assicurando che lo stato della comproprietà sia trasparente e conoscibile da tutti i soggetti interessati.
Casi pratici
Caso 1: Acquisto di una quota di carato da parte di un investitore
Tizio, armatore proprietario di 24 carati di una nave da carico, intende raccogliere capitali cedendo parte della proprietà. Cede 8 carati a Caio e 4 carati a Sempronio mediante atti scritti autenticati, che devono essere trascritti nella matricola; dopo le trascrizioni, la nave risulta in comproprietà: Tizio 12/24, Caio 8/24, Sempronio 4/24.
Caso 2: Cessione di una frazione di carato
Caio, titolare di 6 carati su una petroliera, vuole cedere a Tizio una quota minima pari a mezzo carato. Grazie alla frazionabilità prevista dall'art. 258, il trasferimento è possibile: Caio trasferisce 1/2 carato a Tizio, restando titolare di 5,5 carati; il trasferimento della frazione deve essere fatto per iscritto e trascritto nei registri navali come qualsiasi altro atto concernente i carati.
Caso 3: Patto contrario che tenta di suddividere la nave in 100 quote
Sempronio e altri soci vorrebbero gestire la comproprietà di una nave dividendola in 100 quote uguali, analogamente a una società per azioni. Il patto è contrario all'art. 258 cod. nav., che fissa imperativamente il numero di carati in ventiquattro: il sistema della comproprietà navale non può essere derogato convenzionalmente, e le autorità marittime non accetteranno trascrizioni basate su una diversa suddivisione.
Domande frequenti
Quanti carati ha una nave ai sensi del Codice della navigazione?
Le quote di comproprietà di una nave sono sempre e necessariamente ventiquattro carati, indipendentemente dal valore o dalle dimensioni della nave, secondo quanto stabilito dall'art. 258 cod. nav.
È possibile trasferire una quota inferiore a un carato intero?
Sì: i ventiquattro carati sono divisibili in frazioni, consentendo trasferimenti di quote come mezzo carato, un quarto di carato o qualsiasi altra frazione convenuta tra le parti.
Il trasferimento di carati richiede la forma scritta?
Sì: il trasferimento di carati è soggetto alle stesse regole di forma dell'art. 249 cod. nav. (forma scritta a pena di nullità per le navi maggiori) e deve essere trascritto nei registri navali per essere opponibile ai terzi.
Il carato navale è uno strumento finanziario equiparabile a un'azione?
No: il carato è una quota di comproprietà di un bene mobile registrato, non un titolo di credito né uno strumento finanziario; il comproprietario per carati è co-titolare di un diritto reale sulla nave.
I comproprietari per carati rispondono dei debiti dell'impresa di navigazione?
In linea di principio sì, in proporzione alla quota di carati posseduta, salvo diversi patti tra i comproprietari e salva l'eventuale responsabilità limitata derivante dall'interposizione di una forma societaria.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Origine storica e funzione del carato navale
Il carato navale è uno degli istituti più antichi del diritto marittimo italiano. Il termine ha origine nell'uso mercantile medievale dei porti italiani - Genova, Venezia, Amalfi - dove la proprietà di una nave veniva tradizionalmente divisa in ventiquattro parti uguali, chiamate appunto 'carati', allo scopo di consentire la partecipazione di più soggetti al rischio e ai proventi dell'impresa di navigazione. Il numero ventiquattro non è casuale: esso permette una grande varietà di frazionamenti (metà = 12 carati, un terzo = 8, un quarto = 6, un sesto = 4, un ottavo = 3, ecc.) che soddisfano le esigenze pratiche della ripartizione dell'investimento. L'articolo 258 del Codice della navigazione recepisce questa tradizione secolare, conferendole fondamento normativo positivo e inserendola in un sistema coerente di disciplina della comproprietà navale.
La struttura del carato: numero fisso e frazionabilità
L'art. 258 stabilisce due regole fondamentali: (i) i carati sono sempre e necessariamente ventiquattro, indipendentemente da qualsiasi accordo contrario dei comproprietari; (ii) i ventiquattro carati sono divisibili in frazioni. La prima regola ha carattere imperativo: non è possibile strutturare la comproprietà navale in un numero diverso di quote (ad esempio, in cento parti come nelle società per azioni). Questa rigidità serve a standardizzare il sistema, semplificando i calcoli e la rappresentazione nei registri navali. La seconda regola temperizza la rigidità del numero fisso: se un armatore intende cedere una quota inferiore a un ventiquattresimo, può farlo attraverso la cessione di una frazione di carato (ad esempio, un mezzo carato o un quarto di carato), rendendo il sistema sufficientemente flessibile per le esigenze del commercio marittimo.
Il carato come quota di comproprietà e non come titolo azionario
È importante distinguere il carato navale dalle quote azionarie o dalle partecipazioni societarie: il carato non è un titolo di credito né uno strumento finanziario negoziabile, ma una quota di comproprietà di un bene mobile registrato. Il comproprietario per carati ha diritti reali sulla nave, non diritti di credito nei confronti di una società. Di conseguenza, gli atti di trasferimento dei carati sono soggetti alle stesse regole di forma (art. 249) e di pubblicità (artt. 250 ss.) previste per il trasferimento della proprietà intera della nave. Il comproprietario per carati risponde proporzionalmente dei debiti dell'armamento nella misura della sua quota, salvo diversi patti tra comproprietari.
La disciplina della comproprietà navale nelle norme successive
L'art. 258 introduce il titolo della comproprietà, che il Codice della navigazione sviluppa negli articoli successivi con la disciplina dell'organizzazione interna dei comproprietari (assemblea, deliberazioni, gestore), dei diritti e degli obblighi di ciascun comproprietario, del diritto di prelazione in caso di trasferimento di carati, e delle cause di scioglimento della comproprietà. Il sistema del carato costituisce dunque l'ossatura patrimoniale su cui si innesta una disciplina organizzativa specifica, che per molti aspetti anticipa principi oggi accolti nella disciplina delle società di persone e nelle comunioni di impresa. La previsione della divisibilità in frazioni garantisce che anche esigenze molto specifiche di ripartizione del rischio - ad esempio, la partecipazione di un piccolo investitore con una quota di un quarantottesimo della nave - possano trovare espressione giuridica nel sistema del carato.
Coordinamento con la pubblicità e con le norme sui carati nell'art. 249
L'art. 249 richiama già i carati come oggetto possibile degli atti soggetti a forma scritta: un atto di trasferimento di carati è soggetto agli stessi requisiti formali del trasferimento della proprietà intera della nave (o, per le navi minori, alla semplificazione della dichiarazione autenticata). Allo stesso modo, la trascrizione nei registri navali di cui all'art. 250 si applica anche agli atti concernenti 'loro carati': la comproprietà per carati è pienamente integrata nel sistema di pubblicità navale, assicurando che lo stato della comproprietà sia trasparente e conoscibile da tutti i soggetti interessati.
Casi pratici
Caso 1: Acquisto di una quota di carato da parte di un investitore
Tizio, armatore proprietario di 24 carati di una nave da carico, intende raccogliere capitali cedendo parte della proprietà. Cede 8 carati a Caio e 4 carati a Sempronio mediante atti scritti autenticati, che devono essere trascritti nella matricola; dopo le trascrizioni, la nave risulta in comproprietà: Tizio 12/24, Caio 8/24, Sempronio 4/24.
Caso 2: Cessione di una frazione di carato
Caio, titolare di 6 carati su una petroliera, vuole cedere a Tizio una quota minima pari a mezzo carato. Grazie alla frazionabilità prevista dall'art. 258, il trasferimento è possibile: Caio trasferisce 1/2 carato a Tizio, restando titolare di 5,5 carati; il trasferimento della frazione deve essere fatto per iscritto e trascritto nei registri navali come qualsiasi altro atto concernente i carati.
Caso 3: Patto contrario che tenta di suddividere la nave in 100 quote
Sempronio e altri soci vorrebbero gestire la comproprietà di una nave dividendola in 100 quote uguali, analogamente a una società per azioni. Il patto è contrario all'art. 258 cod. nav., che fissa imperativamente il numero di carati in ventiquattro: il sistema della comproprietà navale non può essere derogato convenzionalmente, e le autorità marittime non accetteranno trascrizioni basate su una diversa suddivisione.
Domande frequenti
Quanti carati ha una nave ai sensi del Codice della navigazione?
Le quote di comproprietà di una nave sono sempre e necessariamente ventiquattro carati, indipendentemente dal valore o dalle dimensioni della nave, secondo quanto stabilito dall'art. 258 cod. nav.
È possibile trasferire una quota inferiore a un carato intero?
Sì: i ventiquattro carati sono divisibili in frazioni, consentendo trasferimenti di quote come mezzo carato, un quarto di carato o qualsiasi altra frazione convenuta tra le parti.
Il trasferimento di carati richiede la forma scritta?
Sì: il trasferimento di carati è soggetto alle stesse regole di forma dell'art. 249 cod. nav. (forma scritta a pena di nullità per le navi maggiori) e deve essere trascritto nei registri navali per essere opponibile ai terzi.
Il carato navale è uno strumento finanziario equiparabile a un'azione?
No: il carato è una quota di comproprietà di un bene mobile registrato, non un titolo di credito né uno strumento finanziario; il comproprietario per carati è co-titolare di un diritto reale sulla nave.
I comproprietari per carati rispondono dei debiti dell'impresa di navigazione?
In linea di principio sì, in proporzione alla quota di carati posseduta, salvo diversi patti tra i comproprietari e salva l'eventuale responsabilità limitata derivante dall'interposizione di una forma societaria.